TAR Roma, sez. 2B, sentenza 04/05/2026, n. 8215
TAR
Ordinanza cautelare 19 dicembre 2025
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TAR
Sentenza 4 maggio 2026

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  • Accolto
    Inammissibilità per carenza di interesse

    L'ordine di sospensione dei lavori ex art. 27, comma 3, DPR 380/2001 ha un'efficacia di 45 giorni. Il ricorso introduttivo è stato notificato dopo la scadenza di tale termine, rendendolo inammissibile. Anche se l'atto fosse stato impugnato dopo la scadenza del termine, il ricorso sarebbe inammissibile. Se impugnato prima, ma gli effetti fossero cessati senza provvedimenti successivi, sarebbe improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

  • Accolto
    Inammissibilità per carenza di interesse

    L'ordine di sospensione dei lavori ex art. 27, comma 3, DPR 380/2001 ha un'efficacia di 45 giorni. Il ricorso introduttivo è stato notificato dopo la scadenza di tale termine, rendendolo inammissibile. Anche se l'atto fosse stato impugnato dopo la scadenza del termine, il ricorso è inammissibile. Se impugnato prima, ma gli effetti fossero cessati senza provvedimenti successivi, sarebbe improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

  • Accolto
    Inammissibilità per carenza di interesse

    L'ordine di sospensione dei lavori ex art. 27, comma 3, DPR 380/2001 ha un'efficacia di 45 giorni. Il ricorso introduttivo è stato notificato dopo la scadenza di tale termine, rendendolo inammissibile. Anche se l'atto fosse stato impugnato dopo la scadenza del termine, il ricorso è inammissibile. Se impugnato prima, ma gli effetti fossero cessati senza provvedimenti successivi, sarebbe improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

  • Rigettato
    Invalidità derivata dall'erroneo riferimento normativo nell'ordine di sospensione

    Il vizio dedotto in riferimento al provvedimento di sospensione, per la sua natura, è inidoneo a riverberarsi sulla successiva ordinanza di demolizione.

  • Rigettato
    Inapplicabilità della normativa del TUED ratione temporis

    Grava sul proprietario l'onere della prova della legittimità urbanistica dell'immobile, non assolto dalla ricorrente. Non rileva che l'abuso sia stato acquistato e non realizzato dalla ricorrente, poiché l'abuso ha natura oggettiva. L'obbligo di licenza edilizia a OM era previsto dal 1912. Gli abusi edilizi sono illeciti permanenti e le norme sulla demolizione si applicano anche ad abusi commessi prima dell'entrata in vigore del TUED.

  • Rigettato
    Erronea qualificazione dell'intervento come nuova costruzione

    Vale quanto detto in ordine al carattere permanente dell'illecito, cosicché la nozione di "nuova costruzione" deve essere intesa in riferimento alle attività edilizie poste in essere successivamente alle previsioni dell'originario progetto. Grava sul ricorrente l'onere di fornire la prova circa la data di realizzazione dell'immobile abusivo.

  • Rigettato
    Violazione dell'edilizia libera per installazione di vetrate panoramiche amovibili (VEPA)

    La pertinenzialità di un'opera non la rende di per sé di edilizia libera. Le vetrate panoramiche amovibili (VEPA) non sono considerate edilizia libera se configurano spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e superfici. L'opera in questione, essendo una chiusura di balcone con telaio in metallo e vetri, priva del carattere di amovibilità e temporaneità, e realizzata in epoca risalente, non rientra nell'edilizia libera.

  • Rigettato
    Applicabilità delle tolleranze costruttive

    Per applicare la tolleranza del 4%, il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare che l'immobile ha una dimensione pari a 250 mq. Inoltre, l'art. 34 bis TUED non è applicabile a opere di nuova realizzazione non rappresentate graficamente nel progetto originario, in quanto la sua ratio è sanare lievi irregolarità rispetto alle previsioni di progetto. La chiusura di un balcone non rientra in tale ambito.

  • Accolto
    Violazione dei commi 4 e 5 dell'art. 16 L.R. 15/2008 e art. 33 TUED per mancata motivazione nella scelta della sanzione

    L'Amministrazione, a fronte dell'inerzia della Soprintendenza, si è determinata autonomamente senza motivare le ragioni e le modalità di esercizio del proprio potere discrezionale nell'applicare la sanzione demolitoria anziché quella pecuniaria. Difetta qualsivoglia motivazione da parte resistente, essendosi limitata ad allegare l'inerzia della Soprintendenza.

  • Rigettato
    Natura dell'atto impugnato

    La nota di richiesta parere alla Soprintendenza è un atto endoprocedimentale privo di autonoma lesività, in quanto la lesione della sfera giuridica del privato si concretizza solo con l'adozione del provvedimento finale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2B, sentenza 04/05/2026, n. 8215
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 8215
    Data del deposito : 4 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo