Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/03/2025, n. 1446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1446 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
La dott.ssa Maria Grazia Florio in funzione di giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 9629/2024 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. BALESTRO SILVIA e Parte_1 dell'avv. MORONI GIULIA
contro
:
Controparte_1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31/07/2024, ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano - sezione Lavoro
- DA chiedendo CP_1 Controparte_1 di:
1. pronunciare ordinanza ex art 423 c.p.c., provvisoriamente esecutiva, nei confronti di Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] di pagamento al signor dei seguenti importi: Parte_1
- € 1.604,58 lordi a titolo di retribuzione di dicembre 2023;
- € 1.604,65 lordi a titolo di retribuzione di gennaio 2024;
- € 1.648,80 lordi a titolo di TFR maturato al 31 dicembre 2023;
- € 1.231,76 lordi a titolo di indennità sostitutiva di ferie maturate e non godute;
- € 537,89 lordi a titolo di permessi maturati e non goduti;
nel merito, in ogni caso
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2. accertare e dichiarare la giusta causa delle dimissioni rassegnate dal signor con decorrenza 9 aprile 2024; Parte_1
3. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento, da parte di Controparte_1 dell'importo lordo di € 23.818,79 o di quello maggiore o minore ritenuto di giustizia, per i seguenti titoli:
- € 9.765,00 lordi a titolo di retribuzioni da dicembre 2023 alla cessazione del rapporto intervenuta con decorrenza 9 aprile 2024;
- € 8.704,70 lordi a titolo di maggiorazione per lavoro notturno;
- € 1.231,76 lordi a titolo di indennità sostitutiva di ferie maturate e non godute;
- € 537,89 lordi a titolo di permessi maturati e non goduti;
- € 895,21 lordi a titolo di indennità sostitutiva del preavviso;
- € 2.684,22 lordi a titolo di TFR.
4. condannare , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al signor gli importi di cui al punto 3, o quelli Parte_1 maggiori o minori ritenuti di giustizia;
5. con rivalutazione monetaria e interessi legali da ogni singola scadenza al saldo (questi ultimi da determinarsi, per i crediti retributivi, nella misura del saggio di interesse previsto per il ritardo di pagamento nelle transazioni commerciali, a partire dalla proposizione della domanda giudiziale, ex art. 1284, comma 4, c.c.); con vittoria delle spese di lite.
A sostegno delle domande svolte, la parte ricorrente ha esposto di aver iniziato a lavorare presso il panificio della convenuta il 1° ottobre 2022, con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e inquadramento nel livello A4 del CCNL Alimentari
Panificazione, svolgendo mansioni di panettiere, ed orario di lavoro a tempo pieno, dal lunedì al sabato, con turni notturni di 11 ore
(23:00-10:00).
A partire da dicembre 2023, la datrice di lavoro aveva cessato di pagare le retribuzioni e, da febbraio 2024, non aveva più consegnato pagina 2 di 6 i cedolini paga, senza neppure corrispondere le spettanze accessorie come la tredicesima mensilità 2022, la quattordicesima 2023 e le maggiorazioni per lavoro notturno previste dal CCNL.
Il ricorrente ha inoltre chiesto di ricevere le corrette maggiorazioni previste dal CCNL per il lavoro notturno.
Dopo un'assenza per malattia dal 10 marzo al 7 aprile 2024, il ricorrente - tramite lettera del 9 aprile 2024 - ha comunicato le dimissioni per giusta causa, a causa del mancato pagamento delle retribuzioni.
Nessuno si è costituito in giudizio per DA
[...]
nonostante la regolare notifica;
Controparte_1 pertanto, all'udienza del 12.12.2024 ne è stata dichiarata la contumacia.
Ritenuta la causa matura per la discussione senza necessità di svolgere attività istruttoria, all'udienza del 12.12.2024 il giudice ha invitato i procuratori delle parti alla discussione e all'esito ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo e riservando in giorni 60 il deposito della motivazione.
*
Il ricorso è fondato, per le ragioni che di seguito si espongono.
Giova al riguardo rammentare che l'onere della prova in punto di lavoro straordinario è oltremodo rigoroso: “la prova relativa ai fatti costitutivi del diritto a compenso per lavoro straordinario è a carico del lavoratore (ex art. 2697 cod. civ.) e deve rigorosamente riguardare sia l'orario normale di lavoro, ove diverso da quello legale, sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria nonché la misura relativa, quanto meno in termini sufficientemente concreti e realistici, senza possibilità per il giudice di determinarla equitativamente, ma con sua facoltà di utilizzare, con prudente apprezzamento, presunzioni semplici” (Cass.
Civ., Sez. Lav., 3 marzo 1987, n. 2241).
Dunque, “il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre
pagina 3 di 6 l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali – ma non decisive – ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova” (Cass. Civ., Sez. Lav., 16 febbraio 2009, n. 3714).
Tanto premesso in via generale, nel caso di specie è stata dunque disposta attività istruttoria. Di seguito si riportano integralmente i verbali delle dichiarazioni dei testi escussi, i quali hanno confermato che il ricorrente osservava un orario di lavoro notturno quantomeno dalle 23 alle 10-11 del mattino dopo.
Il teste ha riferito: Testimone_1
Ho lavorato per la convenuta presso il panificio a CP_1
Sedriano; sono stato assunto regolarmente dal settembre2021 al giugno
2022, ma avevo iniziato la mia attività lavorativa già da giugno/luglio.
Ero apprendista panettiere. Ero presente da lunedì a domenica o da lunedì a sabato, a seconda dalle necessità. Fino a febbraio del 2022,
l'orario era dalle 3:00 alle 11 del mattino, mentre negli ultimi mesi dalle 22/22.30 fino alle 11 del mattino successivo, insieme al ricorrente.
Preciso anzi che il mio rapporto di lavoro è cessato a giugno 2023.
Ho lavorato con il ricorrente dall'inizio del suo periodo lavorativo, perché ricordo che quando lui ha iniziato io ero già lì.
La teste ha rammentato: Testimone_2
Ho lavorato presso il panificio dal giugno 2022 fino al CP_1 giugno 2023.
Mi occupavo di preparare le pizze e delle consegne. Ero presente dalle 23:00 alle 10/11 di mattina. Ero presente tutti i giorni tranne il sabato sera.
Il ricorrente in quel periodo ha osservato il mio stesso orario.
Il ricorrente ha cessato la sua attività lavorativa a marzo, mentre io sono rimasta fino a giugno.
pagina 4 di 6 Preciso anzi che io ho lavorato dal giugno 2023 al giugno 2024.
Oltre a ciò, la parte ricorrente ha fornito prova dell'esistenza del rapporto di lavoro intercorso con la società convenuta, producendo copia delle buste paga (doc. 2).
Dai suddetti elementi è dato evincere non solo l'insorgenza del rapporto di lavoro con Controparte_1 ma anche l'effettiva esecuzione della prestazione
[...] lavorativa dedotta in contratto da parte del sig. , Pt_1 quantomeno fino alla data delle dimissioni (doc. 4).
Ciò posto, nel rispetto dei principi che regolano la distribuzione degli oneri probatori tra le parti, sarebbe stato onere del datore di lavoro convenuto provare l'esatta corresponsione delle somme rivendicate dal ricorrente, circostanza che al contrario non risulta provata, a fronte della contumacia di Controparte_1
[...]
Nel caso di specie trova, infatti, applicazione il criterio della vicinanza dell'onere probatorio, così come enucleato dalle Sezioni
Unite della Corte Suprema di Cassazione nella nota sentenza n.
13353/2001, per cui il creditore che agisce per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre grava sul debitore convenuto l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass., Sez. Un., sentenza n. 13533/2001).
Tanto considerato, in assenza di specifiche contestazioni in ordine al quantum richiesto, DA Controparte_1
è tenuta a corrispondere al ricorrente le retribuzioni da
[...] dicembre 2023 ad aprile 2024, la maggiorazione per lavoro notturno,
l'indennità sostitutiva di ferie maturate e non godute, i permessi maturati e non goduti, oltre all' indennità sostitutiva del preavviso e al TFR, per l'importo complessivo di € 23.818,79 come da conteggi versati in atti, che appaiono immuni da vizi logici.
pagina 5 di 6 Ai suddetti importi, in applicazione dell'art. 429, comma 3 c.p.c. e in aderenza all'insegnamento della Suprema Corte (ex pluris, Cass., sentenza n. 4957/2002), devono essere aggiunti sia la rivalutazione monetaria sia gli interessi al tasso legale, dalla data di maturazione dei singoli crediti e fino al momento dell'effettivo soddisfo (Cass., Sez. Un., sentenza n. 38/2001).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: condanna al Controparte_1 pagamento in favore di di € 9.765,00 lordi a titolo Parte_1 di retribuzioni da dicembre 2023 al 9 aprile 2024, € 8.704,70 lordi a titolo di maggiorazione per lavoro notturno, € 1.231,76 lordi a titolo di indennità sostitutiva di ferie maturate e non godute, €
537,89 lordi a titolo di permessi maturati e non goduti, € 895,21 lordi a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, € 2.684,22 lordi a titolo di TFR, il tutto oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 3.500,00 oltre accessori come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.
Milano, 26.3.2025
IL GIUDICE
( dr.ssa Maria Grazia Florio )
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