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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 09/02/2026, n. 1135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1135 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1135/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
02/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LOMBARDO LUIGI, Presidente
AN SALVATORE, Relatore
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4602/2023 depositato il 19/10/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1962/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
8 e pubblicata il 22/03/2023
Atti impositivi: - INT PAG n. 29320229010448741 II.DD E II.II
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il rappresentante dellAgenzia delle Entrate insiste in appello
Resistente/Appellato: il difensore del contribuente insiste nelle svolte difese;
Il difensore di ader insiste in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato telematicamente in data 15.9.2022 e iscritto al n. 2780/22 R.G.R. , Resistente_1 proponeva ricorso , nei confronti della Agenzia delle Entrate di Caserta, dell'Agenzia delle Entrate di Torino
e dell'Agenzia delle Entrate- SS NI , avverso l'intimazione di pagamento indicato in epigrafe, notificata a mezzo pec in data 8.6.2022 , avente ad oggetto il complessivo importo di euro 181.389,34 , oltre interessi , fondata su :
a)cartella n. 29320110031518912000, di importo pari ed euro 203,30, preteso dall'Agenzia delle Entrate di
Torino a titolo di canone televisivo per l'anno 2010;
b) cartella n. 29320120026078185000 , di importo pari ad euro 190,64, preteso dall'Agenzia delle Entrate di Torino a titolo di canone televisivo per l'anno 2011 ;
c) cartella n. 291320100063998165000, di importo pari ad euro 135.817,62, preteso dall'Agenzia delle
Entrate di Caserta a titolo di IVA, Irap, Irpef ( con sanzioni e interessi) per gli anni 2005 e 2006;
d) avviso di accertamento n. TF0102103037/2012, di importo pari ad euro 45.178,03, preteso dall'Agenzia delle Entrate di Caserta a titolo di IVA, Irap, Irpef ( con sanzioni e interessi) per l'anno 2007.
Chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento e dei detti atti presupposti, posto che gli stessi non gli erano mai stati notificati e che pertanto per tutti i tributi di cui sopra si era verificata la prescrizione quinquennale o, in subordine, quella decennale.
In via preliminare, chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Caserta, che eccepiva l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
Premesso che era onere dell'Agenzia delle Entrate – SS provare la notifica degli atti sottesi all'intimazione di pagamento e che riguardavano essa Agenzia, rilevava che, allo stato degli atti, dai dati inseriti in Anagrafe Tributaria emergeva che la cartella n. 291320100063998165000 era stata notificata in data 24.5.2011 ( esito notifica : irreperibilità relativa) ; rilevava altresì che anche l'avviso di accertamento n.
TF0102103037/2012 era stato notificato al ricorrente, come da documentazione allegata. Ribadiva che costituiva onere dell'Agente di riscossione dimostrare il corretto adempimento dei suoi doveri istituzionali.
Si costituiva in giudizio anche l'Agenzia delle Entrate di Torino , la quale, premesso che il canone di abbonamento RAI soggiaceva alla prescrizione decennale e non quinquennale, chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere per intervenuta prescrizione in relazione alla cartella n.
29320110031518912000, mentre chiedeva rigettarsi il ricorso in relazione alla cartella n. 29320120026078185000, posto che la stessa era stata notificata in data 23.11.2012 e quindi non erano decorsi ancora 10 anni al momento della notifica dell'intimazione di pagamento , cui il contribuente aveva reagito con la proposizione del ricorso odierno.
Non si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate- SS di NI.
Con l'ordinanza emessa in data 6.12.2022 la Corte accoglieva la richiesta di sospensiva, in quanto fondata sotto il profilo del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Alla pubblica udienza del 28.2.2023 , ove era presente solo il difensore del ricorrente che insisteva nelle sue difese e chiedeva la distrazione delle spese di lite in suo favore, la Corte poneva la causa in decisione.
Affermava la Corte adita:
“Va previamente dato atto che non si è costituita in giudizio Agenzia delle Entrate – SS NI e ciò malgrado il ricorso sia stato alla stessa notificato ritualmente mediante pec in data 1.9.2022, come da documentazione agli atti.
Nel merito va rilevato quanto.
Va dichiarata l'estinzione del giudizio in relazione alle cartelle indicate alle lettere a) e b) della parte espositiva
( Agenzia delle Entrate di Torino, canone RAI anni 2010 e 2011).
Osserva la Corte che, secondo l'art.1, comma 222, l. 29 dicembre 2022, n. 197 (cd. Legge finanziaria 2023),
222. Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio
2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto legge 30 aprile 2019,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Alla luce di quanto sancito dalla citata disposizione, deve pertanto dichiararsi estinto il presente giudizio in relazione alle cartelle sopra indicate, posto che le stesse, per importo e per data di iscrizione a ruolo delle pretese imposte , rientrano tra gli atti annullati ex lege.
Il ricorso è fondato e pertanto merita accoglimento in relazione agli atti riferibili all'Agenzia delle Entrate di
Caserta .
Non vi è prova agli atti che la cartella n. 291320100063998165000, di importo pari ad euro 135.817,62, preteso dall'Agenzia delle Entrate di Caserta a titolo di IVA, Irap, Irpef ( con sanzioni e interessi) per gli anni
2005 e 2006 sia stata notificata in data 24.5.2011 .
E' la stessa Agenzia delle Entrate di Caserta, nella sua memoria difensiva, a riconoscere che agli atti non vi è sufficiente prova della detta notifica, non potendo la stessa trarsi da quanto emerge dai dati inseriti nell'Anagrafe tributaria e ciò a maggiore ragione se l'unica indicazione relativa alla notifica è “irreperibilità relativa”.
E' evidente infatti che tale indicazione nulla dice sulle effettive modalità della notifica e sulla ritualità delle stesse rispetto al dato normativo.
Parimenti non vi è prova agli atti che sia stato notificato l' avviso di accertamento n. TF0102103037/2012, di importo pari ad euro 45.178,03, preteso dall'Agenzia delle Entrate di Caserta a titolo di IVA, Irap, Irpef
( con sanzioni e interessi) per l'anno 2007.
Al riguardo, va osservato che la detta Agenzia, pur rimettendo sempre all'Agente di SS la prova della notifica del detto atto, afferma che lo stesso è stato notificato in data 18.1.2012, come da “allegato n.5”.
In realtà, tale allegato riguarda altro avviso e ha una data di notifica diversa.
Alla luce di ciò, deve ritenersi fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente, essendo decorsi oltre 10 anni dagli anni cui si riferiscono le imposte in oggetto e l'intimazione di pagamento de qua. L'esito della decisione ed in particolare la circostanza che , per gli importi di gran lunga più consistenti, l'accoglimento del ricorso si fonda sull'accertamento della non debenza dei tributi solo per l'intervenuta prescrizione, giustifica una compensazione tra le parti delle spese di lite.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caserta con atto del 19 Ottobre 2023 deducendo i seguenti motivi.
Il primo giudice ha ritenuto mancante la prova della notifica dell'avviso di accertamento n.
TF7010203037/2012. L'Ufficio evidenzia che: l'allegato 5 depositato in primo grado reca copia dell'avviso e della relata di notifica del 18 ottobre 2012, pienamente leggibile.
Si evidenzia, inoltre, che la data di notifica dell'avviso di accertamento TF7010203037/2012, come del resto già rappresentato dallo scrivente Ufficio nelle controdeduzioni presentate nel giudizio di primo grado, è il
18.10.2012 e non il 18.1.2012, come enunciato erroneamente dai giudici di primo grado.
Che l'allegato 5 si riferisse all'avviso di accertamento TF7010203037/2012
traspare evidente anche dall'allegato logbook, estrapolato con collegamento telematico con la Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di NI, del fascicolo processuale di primo grado.
Quindi lo scrivente Ufficio ha dato piena e valida prova della notifica dell'avviso di accertamento
TF7010203037/2012 e, pertanto, l'annullamento operato dai giudici della CGT di primo grado di NI si appalesa del tutto infondato ed illegittimo.
Per quanto attiene la notifica della cartella di pagamento n. 291320100063998165000 di competenza della
DP di Caserta è stata notificata in data 24/05/2011, come risulta dai dati inseriti in Anagrafe Tributaria, che sono i medesimi che con precisione la Parte ha riportato nel suo ricorso. Si ribadisce che anche gli accertamenti sottesi alla predetta cartella di pagamento sono stati notificati al Contribuente e, precisamente, in data 24/04/2010 l'accertamento n. 88301T200358/2010 relativo all'anno di imposta 2005 e, in data
07/05/2010 l'accertamento n. 88301T200359/2010 relativo all'anno di imposta 2006.
Si ribadisce che anche l'avviso di accertamento n. TF7010203037/2012 emesso per l'anno di imposta 2007
e notificato al Contribuente in data 18/10/2012 si è reso definitivo per mancata opposizione dando luogo all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo di cui all'avviso di presa in carico dal concessionario richiamata nell'intimazione di pagamento impugnata.
In ordine all'eccezione di nullità della pretesa per intervenuta prescrizione quinquennale dei tributi e/o per prescrizione decennale si osserva che, pur trattandosi di contestazioni rivolte ad ADER, che avrà cura anche di fornire prova dell'attivazione di eventuali procedure esecutive (atti interruttivi della prescrizione), per mero scrupolo difensivo il Resistente Ufficio rileva che le doglianze sono infondate. Va, infatti, evidenziato che il termine di prescrizione dei tributi erariali è decennale come ribadito dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016. Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 1962/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di NI sez. 8 e depositata il 22
Marzo 2023.
Si costituisce nel giudizio di appello il sig. Resistente_1 che con atto di controdeduzioni e di appello incidentale eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
L'appello dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caserta è inammissibile perché non conducente autonomamente ad una riforma dell'appellata decisione
L'Agenzia soltanto censura la sentenza di accoglimento dell'eccezione di prescrizione decennale sostenendo di aver compiuto per la cartella e l'avviso di accertamento, presupposti dell'opposta intimazione di pagamento
,gli adempimenti di notifica regolarmente(ma non è vera l'affermata regolarità come si dedurrà successivamente) e di aver iscritto a ruolo le imposte ed accessori relativi agli accertamenti ritenuti definitivi.
Il difetto di specificità nella specie è conclamato per impossibilità di riforma della sentenza appellata in difetto di atti interruttivi nel decennio successivo alla consegna dei ruoli dall'Agenzia al concessionario, avvenuta nel 2011. Provare la regolarità degli adempimenti fino al 2011,(ma non è vera) non influisce sulla statuizione della prescrizione decennale affermata dai Primi Giudici e pertanto non può determinare la riforma della sentenza appellata con conseguente inammissibilità dell'appello principale per difetto di motivi specifici previsti dall'art.53 D.Lgs 546/1992.
L'Agenzia delle Entrate assume nelle delle sue controdeduzioni in primo grado:
“Anche gli accertamenti sottesi sono stati notificati al Contribuente e precisamente l'accertamento n.88301T200358/2010 in data 24/4/2010 relativo all'anno 2005 ed in data 27/5/2010 l'accertamento n.8831T200359/2010 relativo all'anno 2006
Infine anche l'accertamento n.TF7010203037/2012 per l'anno d'imposta 2007 notificato per l'anno d'imposta
2007.
Per nessuno dei menzionati accertamenti ha prodotto l'Agenzia ricevuta di avvenuta consegna delle raccomandate di spedizione;
ha prodotto soltanto busta della raccomandata n. 763363222281-1 che riguarderebbe l'anno 2005,il frontespizio della ricevuta di ritorno, nel retro spedito avviso in data 23/4/2010, ma non alcuna ricevuta di avvenuta consegna al ricorrente;
lo stesso per l'anno d'imposta 2006 con il solo frontespizio della ricevuta di ritorno n.76338215692-5,nessuna prova di avvenuta consegna, la busta risulta restituita al mittente
Per l'anno 2007 la parte interna dell'avviso di ricevimento, questa volta prodotta, attesta l'annotazione di trasferimento del 25/9/2012, annotazione peraltro errata in quanto dalla documentazione che si è prodotta risulta al contrario che dal 2009 al 2015 il ricorrente è anagraficamente residente in [...]
, Si è prodotto per l'udienza di sospensiva del 6.12.2022 certificato storico di residenza attestante che il ricorrente è stato anagraficamente residente dal 20/2/2009 in NI, Indirizzo_1, prima al Piano 1° e successivamente ,dal 17/10/2011 fino ad aprile 2015,sempre in Indirizzo_1
, però al Piano Terra.
APPELLO INCIDENTALE
La motivazione adottata è apparente e mutua erratamente la sua ragione da quella posta a base dell'accoglimento del ricorso;
dare rilevanza come eccezionale e grave ragione all'esplicato diritto di difesa dell'eccezione di prescrizione, opposta all'ingiusta pretesa azionata ex adverso, realizza motivazione apparente ed erronea sul capo decisionale (da indicare specificatamente dai Giudici) di compensazione delle spese di lite. Andava applicato il principio di causalità e la conseguenziale soccombenza in favore della parte vittoriosa, stante l'inesistenza sia della reciproca soccombenza, sia della labiale errata affermazione di eccezionali e gravi ragioni, non essendo tali certamente l'accoglimento nel merito della eccezione di prescrizione erratamente specificata e pertanto motivazione apparente ed errata.
Si è disatteso con motivazione errata ed apparente il principio di causalità regolatore della soccombenza per la condanna alle spese di lite della parte, che ha dato ingiustamente origine al giudizio con l'atto impugnato.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
Si costituisce nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate - SS che con atto di controdeduzioni eccepisce la fondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
La sentenza impugnata merita di essere riformata anche perchè dispone l'accoglimento del ricorso nel presupposto della non acquisizione della documentazione comprovante la notifica della cartella dall' A. d.
R.. A tal proposito, si rileva come l'art. 58 D.L. n. 546/92, consenta la produzione di documenti in appello, e per l'effetto l'Ader nel presupposto della regolarità del procedimento di riscossione che è di propria competenza, al fine di dimostrarne la correttezza, deposita la documentazione afferente alla corretta notifica della cartella 291320100063998165000, necessaria ai fini della decisione.
Si deduce la regolarità della procedura di riscossione, come da documentazione che si produce, dalla quale risulta che l'Agente della SS si è tempestivamente attivato dal momento della consegna del ruolo.
Pertanto si evidenzia che la cartella 291320100063998165000, è stata correttamente notificata, e più precisamente, in data 11.05.2011, dopo ben tre accessi di cui è attestata l'assenza , la stessa veniva recapitata al contribuente, ma stante l'assenza dello stesso e la mancanza dei soggetti legittimati alla ricezione ex art
139 c.p.c il notificatore dopo aver attestato l'affissione procedeva al deposito dell'atto presso il Comune di
NI, e spediva raccomandata integrativa, sulla base delle risultanze anagrafiche, il tutto ex art 26 DPR
602/73, art 60 DPR 600/73 e 140 c.p.c. pertanto posto che la raccomandata informativa è stata spedita in data 24.05.11 il perfezionamento della notifica è avvenuto in data 04.06.2011.
Con riferimento all'asserita prescrizione, come correttamente evidenziato dall'Ente impositore, si rileva come nessuna prescrizione può esser maturata alla data di notifica dell'intimazione di pagamento n.
29320229010448741000 notificata a mezzo pec in data 8.6.2022, stante il fatto che ai fini del computo del termine prescrizionale debba tenersi conto della sospensione dei termini prevista per fronteggiare l'emergenza da Covid 19. Infatti come è noto il Legislatore ha disposto la sospensione delle notifiche delle cartelle e degli atti di riscossione durante il periodo emergenziale COVID.
Conclude chiedendo l'accoglimento dell'appello e la condanna di parte appellata alle spese del giudizio.
In data 9 Ottobre 2025 l'Agenzia delle Entrate – SS deposita memorie illustrative.
In data 15 ottobre 2025 il sig. Resistente_1 deposita memorie
All'udienza del 2 Dicembre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene che l'appello principale proposto dall'Agenzia delle Entrate presenta i requisiti di ammissibilità richiesti dall'art.53 D. Lgs.546/1992, articolando specifiche censure avverso i capi motivazionali e decisori della sentenza impugnata. In particolare, la censura circa il rilievo decisivo attribuito dall'organo di primo grado all'asserita irregolarità delle notifiche risulta fondata. Dall'esame degli atti e della documentazione versata in atti in sede di gravame – acquisita e ritualmente prodotta in conformità all'art.58 D. Lgs.546/1992 – si evince che: La notificazione della cartella di pagamento n.291320100063998165000 è stata effettuata secondo le modalità di legge, con perfezionamento ex art.140 c. p. c. , a seguito di irreperibilità relativa del destinatario, mediante deposito presso la Casa Comunale, affissione e raccomandata informativa spedita e ricevuta regolarmente, come risultante dalle relate e dagli avvisi depositati. Analogamente, per gli avvisi di accertamento sottesi ai ruoli, la prova delle notifiche risulta documentalmente fornita, nonché idonea – ai sensi del combinato disposto degli artt.26 DPR 602/1973 e 60 DPR 600/1973 – a comprovare la ritualità dell'attività notificatoria posta in essere. Ne deriva che deve riconoscersi la legittimità e validità della sequenza procedimentale prodromica all'iscrizione a ruolo delle somme portate dagli atti opposti, con conseguente integrità dell'intimazione di pagamento impugnata.
Le deduzioni del contribuente in sede di ricorso originario, imperniate sulla mancata o irregolare notifica degli atti presupposti e sulla maturata prescrizione del credito, devono pertanto essere disattese. In ordine alla notifica: come sopra evidenziato, la documentazione prodotta dagli enti impositori e dall'Agente della
SS rispetta, per forma e tempistica, i requisiti normativamente richiesti ai fini del perfezionamento della procedura notificatoria. In ordine alla prescrizione: tenuto altresì conto delle specifiche sospensioni dei termini intervenute ex lege durante il periodo emergenziale Covid-19 – come correttamente dedotto dalle difese erariali e documentato in atti – i termini decennali non risultano spirati alla data della notificazione dell'intimazione gravata. Le eccezioni sollevate sono, dunque, prive di fondamento in fatto e in diritto.
Alla luce delle superiori considerazioni, atteso l'integrale accoglimento dell'appello principale e il conseguente rigetto del ricorso originario del contribuente, l'appello incidentale proposto da quest'ultimo (limitato alla regolamentazione delle spese) rimane assorbito.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
aLa Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di NI n. 13, accoglie l'appello principale e, per l'effetto, rigetta il ricorso originario del contribuente;
dichiara assorbito l'appello incidentale.
Condanna la parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, in favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Caserta, che si liquidano in euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00) per il primo grado ed euro 4.000,00 (quattromila/00) per il secondo grado, oltre accessori di Legge se dovuti ed in favore dell'Agenzia delle Entrate - SS, che si liquidano in euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00) per il primo grado ed euro 4.000,00 (quattromila/00) per il secondo grado, oltre accessori di Legge se dovuti
.
Così deciso in NI, nella Camera di Consiglio della XIII Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia il 2 Dicembre 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Luigi Lombardo)
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
02/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LOMBARDO LUIGI, Presidente
AN SALVATORE, Relatore
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4602/2023 depositato il 19/10/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1962/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
8 e pubblicata il 22/03/2023
Atti impositivi: - INT PAG n. 29320229010448741 II.DD E II.II
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il rappresentante dellAgenzia delle Entrate insiste in appello
Resistente/Appellato: il difensore del contribuente insiste nelle svolte difese;
Il difensore di ader insiste in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato telematicamente in data 15.9.2022 e iscritto al n. 2780/22 R.G.R. , Resistente_1 proponeva ricorso , nei confronti della Agenzia delle Entrate di Caserta, dell'Agenzia delle Entrate di Torino
e dell'Agenzia delle Entrate- SS NI , avverso l'intimazione di pagamento indicato in epigrafe, notificata a mezzo pec in data 8.6.2022 , avente ad oggetto il complessivo importo di euro 181.389,34 , oltre interessi , fondata su :
a)cartella n. 29320110031518912000, di importo pari ed euro 203,30, preteso dall'Agenzia delle Entrate di
Torino a titolo di canone televisivo per l'anno 2010;
b) cartella n. 29320120026078185000 , di importo pari ad euro 190,64, preteso dall'Agenzia delle Entrate di Torino a titolo di canone televisivo per l'anno 2011 ;
c) cartella n. 291320100063998165000, di importo pari ad euro 135.817,62, preteso dall'Agenzia delle
Entrate di Caserta a titolo di IVA, Irap, Irpef ( con sanzioni e interessi) per gli anni 2005 e 2006;
d) avviso di accertamento n. TF0102103037/2012, di importo pari ad euro 45.178,03, preteso dall'Agenzia delle Entrate di Caserta a titolo di IVA, Irap, Irpef ( con sanzioni e interessi) per l'anno 2007.
Chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento e dei detti atti presupposti, posto che gli stessi non gli erano mai stati notificati e che pertanto per tutti i tributi di cui sopra si era verificata la prescrizione quinquennale o, in subordine, quella decennale.
In via preliminare, chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Caserta, che eccepiva l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
Premesso che era onere dell'Agenzia delle Entrate – SS provare la notifica degli atti sottesi all'intimazione di pagamento e che riguardavano essa Agenzia, rilevava che, allo stato degli atti, dai dati inseriti in Anagrafe Tributaria emergeva che la cartella n. 291320100063998165000 era stata notificata in data 24.5.2011 ( esito notifica : irreperibilità relativa) ; rilevava altresì che anche l'avviso di accertamento n.
TF0102103037/2012 era stato notificato al ricorrente, come da documentazione allegata. Ribadiva che costituiva onere dell'Agente di riscossione dimostrare il corretto adempimento dei suoi doveri istituzionali.
Si costituiva in giudizio anche l'Agenzia delle Entrate di Torino , la quale, premesso che il canone di abbonamento RAI soggiaceva alla prescrizione decennale e non quinquennale, chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere per intervenuta prescrizione in relazione alla cartella n.
29320110031518912000, mentre chiedeva rigettarsi il ricorso in relazione alla cartella n. 29320120026078185000, posto che la stessa era stata notificata in data 23.11.2012 e quindi non erano decorsi ancora 10 anni al momento della notifica dell'intimazione di pagamento , cui il contribuente aveva reagito con la proposizione del ricorso odierno.
Non si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate- SS di NI.
Con l'ordinanza emessa in data 6.12.2022 la Corte accoglieva la richiesta di sospensiva, in quanto fondata sotto il profilo del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Alla pubblica udienza del 28.2.2023 , ove era presente solo il difensore del ricorrente che insisteva nelle sue difese e chiedeva la distrazione delle spese di lite in suo favore, la Corte poneva la causa in decisione.
Affermava la Corte adita:
“Va previamente dato atto che non si è costituita in giudizio Agenzia delle Entrate – SS NI e ciò malgrado il ricorso sia stato alla stessa notificato ritualmente mediante pec in data 1.9.2022, come da documentazione agli atti.
Nel merito va rilevato quanto.
Va dichiarata l'estinzione del giudizio in relazione alle cartelle indicate alle lettere a) e b) della parte espositiva
( Agenzia delle Entrate di Torino, canone RAI anni 2010 e 2011).
Osserva la Corte che, secondo l'art.1, comma 222, l. 29 dicembre 2022, n. 197 (cd. Legge finanziaria 2023),
222. Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio
2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto legge 30 aprile 2019,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Alla luce di quanto sancito dalla citata disposizione, deve pertanto dichiararsi estinto il presente giudizio in relazione alle cartelle sopra indicate, posto che le stesse, per importo e per data di iscrizione a ruolo delle pretese imposte , rientrano tra gli atti annullati ex lege.
Il ricorso è fondato e pertanto merita accoglimento in relazione agli atti riferibili all'Agenzia delle Entrate di
Caserta .
Non vi è prova agli atti che la cartella n. 291320100063998165000, di importo pari ad euro 135.817,62, preteso dall'Agenzia delle Entrate di Caserta a titolo di IVA, Irap, Irpef ( con sanzioni e interessi) per gli anni
2005 e 2006 sia stata notificata in data 24.5.2011 .
E' la stessa Agenzia delle Entrate di Caserta, nella sua memoria difensiva, a riconoscere che agli atti non vi è sufficiente prova della detta notifica, non potendo la stessa trarsi da quanto emerge dai dati inseriti nell'Anagrafe tributaria e ciò a maggiore ragione se l'unica indicazione relativa alla notifica è “irreperibilità relativa”.
E' evidente infatti che tale indicazione nulla dice sulle effettive modalità della notifica e sulla ritualità delle stesse rispetto al dato normativo.
Parimenti non vi è prova agli atti che sia stato notificato l' avviso di accertamento n. TF0102103037/2012, di importo pari ad euro 45.178,03, preteso dall'Agenzia delle Entrate di Caserta a titolo di IVA, Irap, Irpef
( con sanzioni e interessi) per l'anno 2007.
Al riguardo, va osservato che la detta Agenzia, pur rimettendo sempre all'Agente di SS la prova della notifica del detto atto, afferma che lo stesso è stato notificato in data 18.1.2012, come da “allegato n.5”.
In realtà, tale allegato riguarda altro avviso e ha una data di notifica diversa.
Alla luce di ciò, deve ritenersi fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente, essendo decorsi oltre 10 anni dagli anni cui si riferiscono le imposte in oggetto e l'intimazione di pagamento de qua. L'esito della decisione ed in particolare la circostanza che , per gli importi di gran lunga più consistenti, l'accoglimento del ricorso si fonda sull'accertamento della non debenza dei tributi solo per l'intervenuta prescrizione, giustifica una compensazione tra le parti delle spese di lite.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caserta con atto del 19 Ottobre 2023 deducendo i seguenti motivi.
Il primo giudice ha ritenuto mancante la prova della notifica dell'avviso di accertamento n.
TF7010203037/2012. L'Ufficio evidenzia che: l'allegato 5 depositato in primo grado reca copia dell'avviso e della relata di notifica del 18 ottobre 2012, pienamente leggibile.
Si evidenzia, inoltre, che la data di notifica dell'avviso di accertamento TF7010203037/2012, come del resto già rappresentato dallo scrivente Ufficio nelle controdeduzioni presentate nel giudizio di primo grado, è il
18.10.2012 e non il 18.1.2012, come enunciato erroneamente dai giudici di primo grado.
Che l'allegato 5 si riferisse all'avviso di accertamento TF7010203037/2012
traspare evidente anche dall'allegato logbook, estrapolato con collegamento telematico con la Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di NI, del fascicolo processuale di primo grado.
Quindi lo scrivente Ufficio ha dato piena e valida prova della notifica dell'avviso di accertamento
TF7010203037/2012 e, pertanto, l'annullamento operato dai giudici della CGT di primo grado di NI si appalesa del tutto infondato ed illegittimo.
Per quanto attiene la notifica della cartella di pagamento n. 291320100063998165000 di competenza della
DP di Caserta è stata notificata in data 24/05/2011, come risulta dai dati inseriti in Anagrafe Tributaria, che sono i medesimi che con precisione la Parte ha riportato nel suo ricorso. Si ribadisce che anche gli accertamenti sottesi alla predetta cartella di pagamento sono stati notificati al Contribuente e, precisamente, in data 24/04/2010 l'accertamento n. 88301T200358/2010 relativo all'anno di imposta 2005 e, in data
07/05/2010 l'accertamento n. 88301T200359/2010 relativo all'anno di imposta 2006.
Si ribadisce che anche l'avviso di accertamento n. TF7010203037/2012 emesso per l'anno di imposta 2007
e notificato al Contribuente in data 18/10/2012 si è reso definitivo per mancata opposizione dando luogo all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo di cui all'avviso di presa in carico dal concessionario richiamata nell'intimazione di pagamento impugnata.
In ordine all'eccezione di nullità della pretesa per intervenuta prescrizione quinquennale dei tributi e/o per prescrizione decennale si osserva che, pur trattandosi di contestazioni rivolte ad ADER, che avrà cura anche di fornire prova dell'attivazione di eventuali procedure esecutive (atti interruttivi della prescrizione), per mero scrupolo difensivo il Resistente Ufficio rileva che le doglianze sono infondate. Va, infatti, evidenziato che il termine di prescrizione dei tributi erariali è decennale come ribadito dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016. Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 1962/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di NI sez. 8 e depositata il 22
Marzo 2023.
Si costituisce nel giudizio di appello il sig. Resistente_1 che con atto di controdeduzioni e di appello incidentale eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
L'appello dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caserta è inammissibile perché non conducente autonomamente ad una riforma dell'appellata decisione
L'Agenzia soltanto censura la sentenza di accoglimento dell'eccezione di prescrizione decennale sostenendo di aver compiuto per la cartella e l'avviso di accertamento, presupposti dell'opposta intimazione di pagamento
,gli adempimenti di notifica regolarmente(ma non è vera l'affermata regolarità come si dedurrà successivamente) e di aver iscritto a ruolo le imposte ed accessori relativi agli accertamenti ritenuti definitivi.
Il difetto di specificità nella specie è conclamato per impossibilità di riforma della sentenza appellata in difetto di atti interruttivi nel decennio successivo alla consegna dei ruoli dall'Agenzia al concessionario, avvenuta nel 2011. Provare la regolarità degli adempimenti fino al 2011,(ma non è vera) non influisce sulla statuizione della prescrizione decennale affermata dai Primi Giudici e pertanto non può determinare la riforma della sentenza appellata con conseguente inammissibilità dell'appello principale per difetto di motivi specifici previsti dall'art.53 D.Lgs 546/1992.
L'Agenzia delle Entrate assume nelle delle sue controdeduzioni in primo grado:
“Anche gli accertamenti sottesi sono stati notificati al Contribuente e precisamente l'accertamento n.88301T200358/2010 in data 24/4/2010 relativo all'anno 2005 ed in data 27/5/2010 l'accertamento n.8831T200359/2010 relativo all'anno 2006
Infine anche l'accertamento n.TF7010203037/2012 per l'anno d'imposta 2007 notificato per l'anno d'imposta
2007.
Per nessuno dei menzionati accertamenti ha prodotto l'Agenzia ricevuta di avvenuta consegna delle raccomandate di spedizione;
ha prodotto soltanto busta della raccomandata n. 763363222281-1 che riguarderebbe l'anno 2005,il frontespizio della ricevuta di ritorno, nel retro spedito avviso in data 23/4/2010, ma non alcuna ricevuta di avvenuta consegna al ricorrente;
lo stesso per l'anno d'imposta 2006 con il solo frontespizio della ricevuta di ritorno n.76338215692-5,nessuna prova di avvenuta consegna, la busta risulta restituita al mittente
Per l'anno 2007 la parte interna dell'avviso di ricevimento, questa volta prodotta, attesta l'annotazione di trasferimento del 25/9/2012, annotazione peraltro errata in quanto dalla documentazione che si è prodotta risulta al contrario che dal 2009 al 2015 il ricorrente è anagraficamente residente in [...]
, Si è prodotto per l'udienza di sospensiva del 6.12.2022 certificato storico di residenza attestante che il ricorrente è stato anagraficamente residente dal 20/2/2009 in NI, Indirizzo_1, prima al Piano 1° e successivamente ,dal 17/10/2011 fino ad aprile 2015,sempre in Indirizzo_1
, però al Piano Terra.
APPELLO INCIDENTALE
La motivazione adottata è apparente e mutua erratamente la sua ragione da quella posta a base dell'accoglimento del ricorso;
dare rilevanza come eccezionale e grave ragione all'esplicato diritto di difesa dell'eccezione di prescrizione, opposta all'ingiusta pretesa azionata ex adverso, realizza motivazione apparente ed erronea sul capo decisionale (da indicare specificatamente dai Giudici) di compensazione delle spese di lite. Andava applicato il principio di causalità e la conseguenziale soccombenza in favore della parte vittoriosa, stante l'inesistenza sia della reciproca soccombenza, sia della labiale errata affermazione di eccezionali e gravi ragioni, non essendo tali certamente l'accoglimento nel merito della eccezione di prescrizione erratamente specificata e pertanto motivazione apparente ed errata.
Si è disatteso con motivazione errata ed apparente il principio di causalità regolatore della soccombenza per la condanna alle spese di lite della parte, che ha dato ingiustamente origine al giudizio con l'atto impugnato.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
Si costituisce nel giudizio di appello l'Agenzia delle Entrate - SS che con atto di controdeduzioni eccepisce la fondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
La sentenza impugnata merita di essere riformata anche perchè dispone l'accoglimento del ricorso nel presupposto della non acquisizione della documentazione comprovante la notifica della cartella dall' A. d.
R.. A tal proposito, si rileva come l'art. 58 D.L. n. 546/92, consenta la produzione di documenti in appello, e per l'effetto l'Ader nel presupposto della regolarità del procedimento di riscossione che è di propria competenza, al fine di dimostrarne la correttezza, deposita la documentazione afferente alla corretta notifica della cartella 291320100063998165000, necessaria ai fini della decisione.
Si deduce la regolarità della procedura di riscossione, come da documentazione che si produce, dalla quale risulta che l'Agente della SS si è tempestivamente attivato dal momento della consegna del ruolo.
Pertanto si evidenzia che la cartella 291320100063998165000, è stata correttamente notificata, e più precisamente, in data 11.05.2011, dopo ben tre accessi di cui è attestata l'assenza , la stessa veniva recapitata al contribuente, ma stante l'assenza dello stesso e la mancanza dei soggetti legittimati alla ricezione ex art
139 c.p.c il notificatore dopo aver attestato l'affissione procedeva al deposito dell'atto presso il Comune di
NI, e spediva raccomandata integrativa, sulla base delle risultanze anagrafiche, il tutto ex art 26 DPR
602/73, art 60 DPR 600/73 e 140 c.p.c. pertanto posto che la raccomandata informativa è stata spedita in data 24.05.11 il perfezionamento della notifica è avvenuto in data 04.06.2011.
Con riferimento all'asserita prescrizione, come correttamente evidenziato dall'Ente impositore, si rileva come nessuna prescrizione può esser maturata alla data di notifica dell'intimazione di pagamento n.
29320229010448741000 notificata a mezzo pec in data 8.6.2022, stante il fatto che ai fini del computo del termine prescrizionale debba tenersi conto della sospensione dei termini prevista per fronteggiare l'emergenza da Covid 19. Infatti come è noto il Legislatore ha disposto la sospensione delle notifiche delle cartelle e degli atti di riscossione durante il periodo emergenziale COVID.
Conclude chiedendo l'accoglimento dell'appello e la condanna di parte appellata alle spese del giudizio.
In data 9 Ottobre 2025 l'Agenzia delle Entrate – SS deposita memorie illustrative.
In data 15 ottobre 2025 il sig. Resistente_1 deposita memorie
All'udienza del 2 Dicembre 2025 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene che l'appello principale proposto dall'Agenzia delle Entrate presenta i requisiti di ammissibilità richiesti dall'art.53 D. Lgs.546/1992, articolando specifiche censure avverso i capi motivazionali e decisori della sentenza impugnata. In particolare, la censura circa il rilievo decisivo attribuito dall'organo di primo grado all'asserita irregolarità delle notifiche risulta fondata. Dall'esame degli atti e della documentazione versata in atti in sede di gravame – acquisita e ritualmente prodotta in conformità all'art.58 D. Lgs.546/1992 – si evince che: La notificazione della cartella di pagamento n.291320100063998165000 è stata effettuata secondo le modalità di legge, con perfezionamento ex art.140 c. p. c. , a seguito di irreperibilità relativa del destinatario, mediante deposito presso la Casa Comunale, affissione e raccomandata informativa spedita e ricevuta regolarmente, come risultante dalle relate e dagli avvisi depositati. Analogamente, per gli avvisi di accertamento sottesi ai ruoli, la prova delle notifiche risulta documentalmente fornita, nonché idonea – ai sensi del combinato disposto degli artt.26 DPR 602/1973 e 60 DPR 600/1973 – a comprovare la ritualità dell'attività notificatoria posta in essere. Ne deriva che deve riconoscersi la legittimità e validità della sequenza procedimentale prodromica all'iscrizione a ruolo delle somme portate dagli atti opposti, con conseguente integrità dell'intimazione di pagamento impugnata.
Le deduzioni del contribuente in sede di ricorso originario, imperniate sulla mancata o irregolare notifica degli atti presupposti e sulla maturata prescrizione del credito, devono pertanto essere disattese. In ordine alla notifica: come sopra evidenziato, la documentazione prodotta dagli enti impositori e dall'Agente della
SS rispetta, per forma e tempistica, i requisiti normativamente richiesti ai fini del perfezionamento della procedura notificatoria. In ordine alla prescrizione: tenuto altresì conto delle specifiche sospensioni dei termini intervenute ex lege durante il periodo emergenziale Covid-19 – come correttamente dedotto dalle difese erariali e documentato in atti – i termini decennali non risultano spirati alla data della notificazione dell'intimazione gravata. Le eccezioni sollevate sono, dunque, prive di fondamento in fatto e in diritto.
Alla luce delle superiori considerazioni, atteso l'integrale accoglimento dell'appello principale e il conseguente rigetto del ricorso originario del contribuente, l'appello incidentale proposto da quest'ultimo (limitato alla regolamentazione delle spese) rimane assorbito.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
aLa Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di NI n. 13, accoglie l'appello principale e, per l'effetto, rigetta il ricorso originario del contribuente;
dichiara assorbito l'appello incidentale.
Condanna la parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, in favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Caserta, che si liquidano in euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00) per il primo grado ed euro 4.000,00 (quattromila/00) per il secondo grado, oltre accessori di Legge se dovuti ed in favore dell'Agenzia delle Entrate - SS, che si liquidano in euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00) per il primo grado ed euro 4.000,00 (quattromila/00) per il secondo grado, oltre accessori di Legge se dovuti
.
Così deciso in NI, nella Camera di Consiglio della XIII Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia il 2 Dicembre 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Luigi Lombardo)