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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/11/2025, n. 4723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4723 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
Il giorno 24 novembre 2025, alle ore 9.00 davanti al giudice onorario di
Tribunale GI ZI, chiamato il processo iscritto al n. 9381/21
R.G.A.C., sono presenti l'avv. Rosa Galante per parte opponente e l'avv.
LI NA per l'opposto.
I procuratori discutono la causa riportandosi al contenuto dei propri atti e chiedono che la stessa venga decisa.
IL G.O.T.
Si ritira in camera di consiglio
IL G.O.T.
GI ZI
IL GIUDICE
Definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 16.30, così provvede
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario di
Tribunale GI ZI, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9381/21 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
TRA
C.F. rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
dall'avv. Rosa Galante ( giusta procura in atti Email_1
OPPONENTE
E
titolare dell'omonima ditta, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. LI NA
giusta procura in atti Email_2
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) Accoglie la spiegata opposizione e conseguentemente revoca il decreto ingiuntivo n. 2338/21 del Tribunale di Palermo depositato il
10 maggio 2021;
2) condanna al pagamento delle spese di Controparte_1
lite sostenute da parte opponente, che si liquidano in complessivi €
3.031,92, di cui € 170,92 per spese, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali nella misura legalmente dovuta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia, introdotta con atto di citazione del 21 giugno
2021, verte sull'opposizione proposta dal , avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 2338/21 di questo Tribunale (depositato il 10 maggio
2021), con cui si è ingiunto al predetto il pagamento, in favore di
[...]
, n.q. di titolare dell'impresa omonima, della somma Controparte_1
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
di € 20.407,92 (oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio), a titolo di saldo del corrispettivo di lavori di manutenzione straordinaria di rifacimento degli elementi della facciata degli edifici del plesso condominiale sito in Palermo, Via Maqueda n. 8 in forza del contratto di appalto del 20 aprile 2009.
A fronte del predetto contratto acquisiva Controparte_1
inoltre un diritto di surroga con riferimento ai crediti maturati dal condominio nei riguardi dei singoli condomini, relativamente alle quote da questi dovute per i lavori appaltati, come previsto dall'articolo 17 del citato contratto d'appalto.
Si costituiva l'opposto chiedendo pertanto l'integrale rigetto della proposta opposizione ed insistendo nel proprio diritto di credito.
In via preliminare si rileva che, ai sensi dell' art. 132 cpc , così come modificato, in uno con l' art. 118 disp. att. cpc , dalla legge n. 69/2009 , si omette lo “ svolgimento del processo “ e si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e richiamati dagli atti di parte.
La motivazione , inoltre, è redatta in maniera sintetica e corretta secondo quanto previsto dall' art. 19 d l n. 83/2015 che modifica il d l n 179/2012 – nonché in aderenza ai criteri di funzionalità , flessibilità e deformalizzazione dell'impianto decisorio delineati da SS SS UU ( n.
64/15 ) .
Si osserva che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni -di fatto e di diritto - " rilevanti
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
ai fini della decisione" concretamente adottata;
e che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come
"omesse" (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Nel merito, è opportuno precisare, anzitutto, che – in base ad un costante orientamento giurisprudenziale (cfr., per tutte, SS. civ., sez. un.,
n. 13533/2001) – al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, mentre al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte. Pertanto, il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che – come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (cfr., ex plurimis, SS. civ. n. 22123/2009, n. 8718/2000 e n. 11417/1997) – si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Ciò posto, va osservato anzitutto che opponente ha Parte_1
dimostrato di avere interamente adempiuto alla propria obbligazione, con
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
specifica allegazione documentale dei pagamenti effettuati e di quelli dovuti e delle delibere assembleari che hanno determinato il proprio onere di pagamento.
Ne consegue che il diritto di surroga contrattualmente stabilito, ovvero il titolo in base al quale l'impresa appaltatrice poteva esercitare azione direttamente nei confronti dei singoli condomini, viene meno in conseguenza del mancato stato di morosità dell'odierno opponente.
La ditta , pertanto al contrario non ha Parte_2
assolto al proprio onere probatorio non fornendo la prova dell'esistenza di un titolo idoneo a sostenere il proprio diritto di credito.
Infatti il contratto di appalto stipulato tra Controparte_2
n. 8 non autorizzava in alcun modo il recupero della somma portata dal decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione proprio poiché il non risultava tra i condomini morosi ma aveva interamente eseguito Pt_1
il pagamento della quota di lavori allo stesso spettante.
Alla luce di ciò, va disposta la revoca del decreto ingiuntivo n. 2338/21.
Per quanto riguarda, in ultimo, il regime delle spese del presente giudizio, deve rilevarsi che in forza del principio della soccombenza – da applicare, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, tenendo conto che nel procedimento per ingiunzione l'atto introduttivo del giudizio conseguente all'opposizione dell'ingiunto è costituito dalla richiesta del creditore intesa ad ottenere l'emanazione del decreto ingiuntivo, ed è in relazione a tale domanda che va determinato chi è vittorioso e chi è soccombente (cfr. SS. civ. n. 1977/1983) – va condannato al Controparte_1
pagamento delle spese di lite sostenute da parte opponente.
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
La liquidazione di tali spese – per la quale si rimanda al dispositivo – viene integralmente effettuata sulla base dei parametri introdotti dal D.M.
Giustizia 55/2014.
Palermo, 24 novembre 2025 IL G.O.T. GI ZI
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
Tribunale GI ZI, chiamato il processo iscritto al n. 9381/21
R.G.A.C., sono presenti l'avv. Rosa Galante per parte opponente e l'avv.
LI NA per l'opposto.
I procuratori discutono la causa riportandosi al contenuto dei propri atti e chiedono che la stessa venga decisa.
IL G.O.T.
Si ritira in camera di consiglio
IL G.O.T.
GI ZI
IL GIUDICE
Definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 16.30, così provvede
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario di
Tribunale GI ZI, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9381/21 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
TRA
C.F. rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
dall'avv. Rosa Galante ( giusta procura in atti Email_1
OPPONENTE
E
titolare dell'omonima ditta, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. LI NA
giusta procura in atti Email_2
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) Accoglie la spiegata opposizione e conseguentemente revoca il decreto ingiuntivo n. 2338/21 del Tribunale di Palermo depositato il
10 maggio 2021;
2) condanna al pagamento delle spese di Controparte_1
lite sostenute da parte opponente, che si liquidano in complessivi €
3.031,92, di cui € 170,92 per spese, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali nella misura legalmente dovuta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia, introdotta con atto di citazione del 21 giugno
2021, verte sull'opposizione proposta dal , avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 2338/21 di questo Tribunale (depositato il 10 maggio
2021), con cui si è ingiunto al predetto il pagamento, in favore di
[...]
, n.q. di titolare dell'impresa omonima, della somma Controparte_1
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
di € 20.407,92 (oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio), a titolo di saldo del corrispettivo di lavori di manutenzione straordinaria di rifacimento degli elementi della facciata degli edifici del plesso condominiale sito in Palermo, Via Maqueda n. 8 in forza del contratto di appalto del 20 aprile 2009.
A fronte del predetto contratto acquisiva Controparte_1
inoltre un diritto di surroga con riferimento ai crediti maturati dal condominio nei riguardi dei singoli condomini, relativamente alle quote da questi dovute per i lavori appaltati, come previsto dall'articolo 17 del citato contratto d'appalto.
Si costituiva l'opposto chiedendo pertanto l'integrale rigetto della proposta opposizione ed insistendo nel proprio diritto di credito.
In via preliminare si rileva che, ai sensi dell' art. 132 cpc , così come modificato, in uno con l' art. 118 disp. att. cpc , dalla legge n. 69/2009 , si omette lo “ svolgimento del processo “ e si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e richiamati dagli atti di parte.
La motivazione , inoltre, è redatta in maniera sintetica e corretta secondo quanto previsto dall' art. 19 d l n. 83/2015 che modifica il d l n 179/2012 – nonché in aderenza ai criteri di funzionalità , flessibilità e deformalizzazione dell'impianto decisorio delineati da SS SS UU ( n.
64/15 ) .
Si osserva che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni -di fatto e di diritto - " rilevanti
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
ai fini della decisione" concretamente adottata;
e che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come
"omesse" (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Nel merito, è opportuno precisare, anzitutto, che – in base ad un costante orientamento giurisprudenziale (cfr., per tutte, SS. civ., sez. un.,
n. 13533/2001) – al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, mentre al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte. Pertanto, il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che – come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (cfr., ex plurimis, SS. civ. n. 22123/2009, n. 8718/2000 e n. 11417/1997) – si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Ciò posto, va osservato anzitutto che opponente ha Parte_1
dimostrato di avere interamente adempiuto alla propria obbligazione, con
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
specifica allegazione documentale dei pagamenti effettuati e di quelli dovuti e delle delibere assembleari che hanno determinato il proprio onere di pagamento.
Ne consegue che il diritto di surroga contrattualmente stabilito, ovvero il titolo in base al quale l'impresa appaltatrice poteva esercitare azione direttamente nei confronti dei singoli condomini, viene meno in conseguenza del mancato stato di morosità dell'odierno opponente.
La ditta , pertanto al contrario non ha Parte_2
assolto al proprio onere probatorio non fornendo la prova dell'esistenza di un titolo idoneo a sostenere il proprio diritto di credito.
Infatti il contratto di appalto stipulato tra Controparte_2
n. 8 non autorizzava in alcun modo il recupero della somma portata dal decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione proprio poiché il non risultava tra i condomini morosi ma aveva interamente eseguito Pt_1
il pagamento della quota di lavori allo stesso spettante.
Alla luce di ciò, va disposta la revoca del decreto ingiuntivo n. 2338/21.
Per quanto riguarda, in ultimo, il regime delle spese del presente giudizio, deve rilevarsi che in forza del principio della soccombenza – da applicare, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, tenendo conto che nel procedimento per ingiunzione l'atto introduttivo del giudizio conseguente all'opposizione dell'ingiunto è costituito dalla richiesta del creditore intesa ad ottenere l'emanazione del decreto ingiuntivo, ed è in relazione a tale domanda che va determinato chi è vittorioso e chi è soccombente (cfr. SS. civ. n. 1977/1983) – va condannato al Controparte_1
pagamento delle spese di lite sostenute da parte opponente.
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
La liquidazione di tali spese – per la quale si rimanda al dispositivo – viene integralmente effettuata sulla base dei parametri introdotti dal D.M.
Giustizia 55/2014.
Palermo, 24 novembre 2025 IL G.O.T. GI ZI
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile