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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/05/2025, n. 2391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2391 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1278/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE - UPP
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° iscritta al n. r.g. 1278/2021 promossa da:
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. D'ANGELO Parte_1 C.F._1
MARTA FRANCESCA giusta procura in atti.
APPELLANTE
contro
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pt, rappresentato e difeso
[...] P.IVA_1
dall'avv. MARINO Fabio giusta procura in atti.
Controparte_2
APPELLATI
Avente ad oggetto : sinistro stradale
La causa veniva posta in decisione all'udienza del 24.10.2024, sulle conclusioni come in atti precisate.
pagina 1 di 8 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Lo proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Catania n. 846/2020, Parte_1
depositata in data 24.06.2020, che in parziale accoglimento della propria domanda, aveva ritenuto dimostrata la dinamica del sinistro e respinto la richiesta risarcitoria, ritenendo non dimostrato il quantum del pregiudizio patito ed attribuendo una responsabilità concorrente pari al 80%.
Ripercorrendo brevemente le vicende del processo di primo grado, eccepiva la nullità della sentenza,
emessa nei confronti di un soggetto che non era parte del giudizio ( anziché Controparte_3 CP_4
; eccepiva poi la contraddittorietà ed illogicità della sentenza, che aveva addossato ad esso
[...]
appellante la percentuale di responsabilità in misura pari al 80% , nonostante le conclusioni raggiunte dal ctu ( secondo cui la velocità del mezzo da esso condotto era inferiore a 50 Kmh), nonostante l'accertata violazione dell'art. 145 CdS da parte del sig ( che non si era fermato allo Stop) e CP_2
nonostante le stesse argomentazioni stese dal Giudice, che aveva ritenuto non contestati i fatti di causa,
tenuto conto della contumacia del sig. eccepiva l'erroneità della sentenza, in punto di CP_2
valutazione delle risultanze istruttorie, rilevando che quanto risultante dal rapporto dei Vigili in ordine alla velocità del proprio mezzo era frutto di mere valutazioni, rilevando che la violazione dell'art. 145
CdS da parte del sig. era sufficiente per fondare l'esclusiva responsabilità del sinistro in capo CP_2
allo stesso;
eccependo infine l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva respinto la richiesta risarcitoria, evidenziava che dalla documentazione in atti era possibile risalire al grado di invalidità e chiedeva pertanto, in riforma della sentenza impugnata, accertarsi la nullità della sentenza o in subordine dichiararsi l'esclusiva responsabilità del sinistro in capo a e condannarlo Controparte_2
al risarcimento di tutti i danni fisici, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del processo.
pagina 2 di 8 Si costituiva già Controparte_5 Controparte_6
eccependo l'infondatezza del gravame e chiedendone il rigetto;
rilevando che l'errata indicazione della parte nel dispositivo non era causa di nullità, bensì mero errore materiale, allegava la correttezza della pronunzia laddove era stata ritenuta la responsabilità concorsuale del sig. nella misura del 20%, Pt_1
essendo emerso che lo stesso viaggiasse ad una velocità non consona allo stato dei luoghi e che il sig.
avesse già impegnato l'incrocio; deducendo che anche l'errata indicazione del veicolo ( CP_2
EN GA ) costituiva mero refuso, eccepiva poi l'infondatezza del motivo inerente la quantificazione del danno fisico, rilevando che il sig. non si era presentato alla visita medica Pt_1
disposta al nominato ctu;
chiedeva pertanto il rigetto del gravame con vittoria di spese e compensi.
, ritualmente citato, non si costituiva e va dichiarato contumace. Controparte_2
All'udienza del 24.10.2024 la causa istruita documentalmente veniva assunta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità della impugnazione proposta nel rispetto dei termini.
L'appello è infondato per le ragioni di cui si dirà.
È infondata l'eccezione di nullità della sentenza, essendo chiaramente individuabile il soggetto nei confronti del quale è stata emessa, nonostante il mero refuso – suscettibile di correzione ex art. 287 cpc
– contenuto nell'epigrafe e nel dispositivo, nella parte in cui il Giudice dopo le parole “Società CP_1
ha aggiunto le parole “oggi .
[...] Controparte_3
Procedendo al merito, appare opportuno riassumere i fatti di causa.
La controversia ha ad oggetto un sinistro occorso il 20.02.2015, alle ore 11.00 circa, allorquando all'intersezione di Via Rocca Romana e Via Nino Martoglio di Catania, si verificava lo scontro tra il motoveicolo targato DS65779 di proprietà di e condotto da e Testimone_1 Parte_1
pagina 3 di 8 l'autoveicolo targato EJ453BX di proprietà e condotto da;
l'appellante allega la Controparte_2
responsabilità esclusiva del sig. che non ha arrestato la marcia al segnale di stop, eccependo CP_2
l'illogicità del provvedimento nella parte in cui è stata ritenuta la propria corresponsabilità nella misura del 20%.
A prescindere dalle incertezze e refusi in effetti contenuti nel provvedimento impugnato, in cui da un canto sembra che il Giudice di I° attribuisca al sig. la responsabilità in misura pari al 20% ed in Pt_1
altra parte sembra che dichiari la sua responsabilità in misura pari al 80%, occorre rammentare che ai sensi dell'art. 2054 c.c. co. 2 “Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.”;
come affermato dalla Corte di Legittimità: “ Questa Corte, in realtà, ha affermato in più occasioni che nel caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 c.c., ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro;
l'accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell'obbligo di dare la precedenza, non dispensa peraltro il giudice dal verificare il comportamento dell'altro, onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente (v. di recente, sentenza 12 giugno 2012, n. 9528, e ordinanza 16 settembre 2013, n. 21130). Quanto al segnale di stop, si è detto che il medesimo pone a carico dei conducenti di autoveicoli l'obbligo di arrestare sempre e comunque la marcia del proprio mezzo, quand'anche la strada nella quale intendano confluire sia sgombra da veicoli;
per cui, se il giudice di merito accerti che un sinistro stradale è da ascriversi, sotto il profilo ecologico, esclusivamente al comportamento colpevole del conducente che ha pagina 4 di 8 omesso di rispettare il segnale di stop, risulta superata la presunzione di concorso di colpa di cui all'art. 2054 c.c., comma 2, avendo tale presunzione funzione meramente sussidiaria, operante solo se non sia possibile in concreto, accertare le rispettive responsabilità (sentenza 19 febbraio 2009, n. 4055). In altri termini, il mancato rispetto del segnale di stop non esclude l'obbligo di accertamento della rilevanza di quel comportamento sotto il profilo eziologico” ( Cfr Cass. Civ. sent. n. 24676/2014 e, nello stesso senso: “ se il giudice di merito accerti che un sinistro stradale è da ascriversi, sotto il profilo eziologico,
esclusivamente al comportamento colpevole del conducente che ha omesso di rispettare il segnale di stop, risulta superata la presunzione di concorso di colpa di cui all'art. 2054 cod. civ., comma 2,
avendo tale presunzione funzione meramente sussidiaria, operante solo se non sia possibile in concreto,
accertare le rispettive responsabilità (cfr. Cass. n. 4055/2009).” ( cfr Cass. Civ. sent. n. 7439/2011).
Nel caso che occupa, tuttavia, non può ritenersi che il sinistro si sia verificato solo per il comportamento del sig. , essendo emerso che il sig. mantenesse una velocità non CP_2 Pt_1
consona allo stato dei luoghi;
invero, dall'esame degli atti di causa, può ritenersi che il sig. CP_2
avesse già impegnato l'incrocio, tanto è vero che l'urto è avvenuto con la parte posteriore laterale sinistra della vettura;
che il sig. tenesse una velocità non consona allo stato dei luoghi, risulta poi Pt_1
dalle dichiarazioni contenute nel rapporto redatto dai Vigili intervenuti sui luoghi, nonché dalle risultanze della ctu espletata durante il giudizio di I° ( “ il motoveicolo di parte attrice … la sera del 25
Febbraio 2015 percorreva, mantenendo una velocità non adeguata alle circostanze di tempo e di
luogo, la via Roccaromana in direzione nord - sud quando giunto in corrispondenza dell'incrocio con
la via Nino Martoglio, si scontrava con l'autoveicolo di parte convenuta... impegnava l'incrocio
omettendo di rispettare il segnale di Stop determinando quindi lo scontro tra i due mezzi, avvenuto con
pagina 5 di 8 la parte anteriore frontale del motoveicolo di parte attrice e la parte posteriore e laterale sinistra
dell'autoveicolo di parte convenuta” cfr ctu in atti).
Risulta in sostanza che il sig. abbia tenuto una condotta contraria a quanto previsto dall'art. 141 Pt_1
CdS che impone di usare la diligenza imposta dallo stato dei luoghi, anche a prescindere dunque dal limite di velocità, per essere in grado di compiere le manovre necessarie in condizione di sicurezza,
specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile;
va dunque regolata e moderata la velocità, tra l'altro, in prossimità delle intersezioni, in caso di pioggia ovvero allorquando gli spazi di manovra non siano sufficienti.
Tenuto conto di tali risultanze e delle direttive interpretative della Corte di Legittimità, nel caso che occupa non può ritenersi che il sinistro si sia verificato per fatto e colpa esclusivi del sig. ed CP_2
anzi non può dirsi superata la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054 cc, essendo a tal fine certamente del tutto ininfluente la contumacia dell'appellato.
Ed infatti, la presunzione di cui all'art. 2054 co. 2 può essere superata dalla prova positiva del comportamento diligente di chi assume essere stato danneggiato, ovvero dalla prova positiva della colpa del danneggiante, come in più occasioni affermato dalla Corte di Legittimità “In tema
di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli,
la presunzione di pari responsabilità stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c., per il caso
di scontro di veicoli, ricorre non solo nei casi in cui sia certo l'atto che ha causato il sinistro ma sia
incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile
accertare il comportamento specifico che ha causato il danno, con la conseguenza che, in tutti i casi in
cui sia ignoto l'atto generatore del sinistro, causa presunta dell'evento devono ritenersi in eguale
misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro, anche se solo uno di essi
pagina 6 di 8 abbia riportato danni" (ex multis Cass., 3, n 26523 del 17/12/2007; Cass., 3, n. 9353 del
4/4/2019; Cass., 3, 15736 del 17/5/2022)” (cfr. Cass. civ. sez. III n. 6051/2024).
Tutto quanto premesso con riguardo alla dinamica del sinistro ed alle quote di responsabilità attribuibili alle parti, risulta dagli atti di causa che il sig. abbia rinunziato all'accertamento medico legale Pt_1
disposto dal giudice di I°, chiedendo che la decisione avvenisse sulla base delle relazioni peritali di parte già depositate in atti secondo ragioni di giustizia (cfr. fascicolo di I° - verbale del 1.07.2019),
sicchè, tenuto conto della somma dallo stesso già percepita e pari ad euro 11.0000, non v'è prova alcuna che il danno sofferto sia equivalente ad un importo superiore, tenuto dei parametri tabellari normalmente in uso ( tabelle di Milano o DM richiamato dall'art. 138 CAP).
In ragione di tutto quanto sopra, l'appello va respinto, con assorbimento dei restanti motivi.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto di quanto previsto dal terzo scaglione della tabella n. III allegata al DM 55/2014, senza tenere conto della fase istruttoria che non è stata svolta.
Nel caso di specie, sussistono inoltre i presupposti per l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13
TU spese di giustizia ( a mente del quale: “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione,
principale o incidentale, a norma del comma 1 – bis. Il da' atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
pagina 7 di 8 - rigetta il gravame e, in parziale riforma della sentenza n. 846/2020 del Giudice di Pace di
Catania, che nel resto si conferma, dichiara che il sinistro si è verificato per fatto e colpa concorrenti di e di;
Parte_1 Controparte_2
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
quantificate in complessivi € 3397,00 per compensi oltre IVA e CPA e Controparte_7
spese generali come per legge.
Attesta l'esistenza dei presupposti per l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13 TU Spese di
Giustizia.
Così deciso in Catania, il 30.4.2025
Il Giudice
dott. Gaia Di Bella
depositato telematicamente
ex art. 15 D.M. 44/2011
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE - UPP
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° iscritta al n. r.g. 1278/2021 promossa da:
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. D'ANGELO Parte_1 C.F._1
MARTA FRANCESCA giusta procura in atti.
APPELLANTE
contro
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pt, rappresentato e difeso
[...] P.IVA_1
dall'avv. MARINO Fabio giusta procura in atti.
Controparte_2
APPELLATI
Avente ad oggetto : sinistro stradale
La causa veniva posta in decisione all'udienza del 24.10.2024, sulle conclusioni come in atti precisate.
pagina 1 di 8 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Lo proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Catania n. 846/2020, Parte_1
depositata in data 24.06.2020, che in parziale accoglimento della propria domanda, aveva ritenuto dimostrata la dinamica del sinistro e respinto la richiesta risarcitoria, ritenendo non dimostrato il quantum del pregiudizio patito ed attribuendo una responsabilità concorrente pari al 80%.
Ripercorrendo brevemente le vicende del processo di primo grado, eccepiva la nullità della sentenza,
emessa nei confronti di un soggetto che non era parte del giudizio ( anziché Controparte_3 CP_4
; eccepiva poi la contraddittorietà ed illogicità della sentenza, che aveva addossato ad esso
[...]
appellante la percentuale di responsabilità in misura pari al 80% , nonostante le conclusioni raggiunte dal ctu ( secondo cui la velocità del mezzo da esso condotto era inferiore a 50 Kmh), nonostante l'accertata violazione dell'art. 145 CdS da parte del sig ( che non si era fermato allo Stop) e CP_2
nonostante le stesse argomentazioni stese dal Giudice, che aveva ritenuto non contestati i fatti di causa,
tenuto conto della contumacia del sig. eccepiva l'erroneità della sentenza, in punto di CP_2
valutazione delle risultanze istruttorie, rilevando che quanto risultante dal rapporto dei Vigili in ordine alla velocità del proprio mezzo era frutto di mere valutazioni, rilevando che la violazione dell'art. 145
CdS da parte del sig. era sufficiente per fondare l'esclusiva responsabilità del sinistro in capo CP_2
allo stesso;
eccependo infine l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva respinto la richiesta risarcitoria, evidenziava che dalla documentazione in atti era possibile risalire al grado di invalidità e chiedeva pertanto, in riforma della sentenza impugnata, accertarsi la nullità della sentenza o in subordine dichiararsi l'esclusiva responsabilità del sinistro in capo a e condannarlo Controparte_2
al risarcimento di tutti i danni fisici, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del processo.
pagina 2 di 8 Si costituiva già Controparte_5 Controparte_6
eccependo l'infondatezza del gravame e chiedendone il rigetto;
rilevando che l'errata indicazione della parte nel dispositivo non era causa di nullità, bensì mero errore materiale, allegava la correttezza della pronunzia laddove era stata ritenuta la responsabilità concorsuale del sig. nella misura del 20%, Pt_1
essendo emerso che lo stesso viaggiasse ad una velocità non consona allo stato dei luoghi e che il sig.
avesse già impegnato l'incrocio; deducendo che anche l'errata indicazione del veicolo ( CP_2
EN GA ) costituiva mero refuso, eccepiva poi l'infondatezza del motivo inerente la quantificazione del danno fisico, rilevando che il sig. non si era presentato alla visita medica Pt_1
disposta al nominato ctu;
chiedeva pertanto il rigetto del gravame con vittoria di spese e compensi.
, ritualmente citato, non si costituiva e va dichiarato contumace. Controparte_2
All'udienza del 24.10.2024 la causa istruita documentalmente veniva assunta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità della impugnazione proposta nel rispetto dei termini.
L'appello è infondato per le ragioni di cui si dirà.
È infondata l'eccezione di nullità della sentenza, essendo chiaramente individuabile il soggetto nei confronti del quale è stata emessa, nonostante il mero refuso – suscettibile di correzione ex art. 287 cpc
– contenuto nell'epigrafe e nel dispositivo, nella parte in cui il Giudice dopo le parole “Società CP_1
ha aggiunto le parole “oggi .
[...] Controparte_3
Procedendo al merito, appare opportuno riassumere i fatti di causa.
La controversia ha ad oggetto un sinistro occorso il 20.02.2015, alle ore 11.00 circa, allorquando all'intersezione di Via Rocca Romana e Via Nino Martoglio di Catania, si verificava lo scontro tra il motoveicolo targato DS65779 di proprietà di e condotto da e Testimone_1 Parte_1
pagina 3 di 8 l'autoveicolo targato EJ453BX di proprietà e condotto da;
l'appellante allega la Controparte_2
responsabilità esclusiva del sig. che non ha arrestato la marcia al segnale di stop, eccependo CP_2
l'illogicità del provvedimento nella parte in cui è stata ritenuta la propria corresponsabilità nella misura del 20%.
A prescindere dalle incertezze e refusi in effetti contenuti nel provvedimento impugnato, in cui da un canto sembra che il Giudice di I° attribuisca al sig. la responsabilità in misura pari al 20% ed in Pt_1
altra parte sembra che dichiari la sua responsabilità in misura pari al 80%, occorre rammentare che ai sensi dell'art. 2054 c.c. co. 2 “Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.”;
come affermato dalla Corte di Legittimità: “ Questa Corte, in realtà, ha affermato in più occasioni che nel caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 c.c., ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro;
l'accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell'obbligo di dare la precedenza, non dispensa peraltro il giudice dal verificare il comportamento dell'altro, onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente (v. di recente, sentenza 12 giugno 2012, n. 9528, e ordinanza 16 settembre 2013, n. 21130). Quanto al segnale di stop, si è detto che il medesimo pone a carico dei conducenti di autoveicoli l'obbligo di arrestare sempre e comunque la marcia del proprio mezzo, quand'anche la strada nella quale intendano confluire sia sgombra da veicoli;
per cui, se il giudice di merito accerti che un sinistro stradale è da ascriversi, sotto il profilo ecologico, esclusivamente al comportamento colpevole del conducente che ha pagina 4 di 8 omesso di rispettare il segnale di stop, risulta superata la presunzione di concorso di colpa di cui all'art. 2054 c.c., comma 2, avendo tale presunzione funzione meramente sussidiaria, operante solo se non sia possibile in concreto, accertare le rispettive responsabilità (sentenza 19 febbraio 2009, n. 4055). In altri termini, il mancato rispetto del segnale di stop non esclude l'obbligo di accertamento della rilevanza di quel comportamento sotto il profilo eziologico” ( Cfr Cass. Civ. sent. n. 24676/2014 e, nello stesso senso: “ se il giudice di merito accerti che un sinistro stradale è da ascriversi, sotto il profilo eziologico,
esclusivamente al comportamento colpevole del conducente che ha omesso di rispettare il segnale di stop, risulta superata la presunzione di concorso di colpa di cui all'art. 2054 cod. civ., comma 2,
avendo tale presunzione funzione meramente sussidiaria, operante solo se non sia possibile in concreto,
accertare le rispettive responsabilità (cfr. Cass. n. 4055/2009).” ( cfr Cass. Civ. sent. n. 7439/2011).
Nel caso che occupa, tuttavia, non può ritenersi che il sinistro si sia verificato solo per il comportamento del sig. , essendo emerso che il sig. mantenesse una velocità non CP_2 Pt_1
consona allo stato dei luoghi;
invero, dall'esame degli atti di causa, può ritenersi che il sig. CP_2
avesse già impegnato l'incrocio, tanto è vero che l'urto è avvenuto con la parte posteriore laterale sinistra della vettura;
che il sig. tenesse una velocità non consona allo stato dei luoghi, risulta poi Pt_1
dalle dichiarazioni contenute nel rapporto redatto dai Vigili intervenuti sui luoghi, nonché dalle risultanze della ctu espletata durante il giudizio di I° ( “ il motoveicolo di parte attrice … la sera del 25
Febbraio 2015 percorreva, mantenendo una velocità non adeguata alle circostanze di tempo e di
luogo, la via Roccaromana in direzione nord - sud quando giunto in corrispondenza dell'incrocio con
la via Nino Martoglio, si scontrava con l'autoveicolo di parte convenuta... impegnava l'incrocio
omettendo di rispettare il segnale di Stop determinando quindi lo scontro tra i due mezzi, avvenuto con
pagina 5 di 8 la parte anteriore frontale del motoveicolo di parte attrice e la parte posteriore e laterale sinistra
dell'autoveicolo di parte convenuta” cfr ctu in atti).
Risulta in sostanza che il sig. abbia tenuto una condotta contraria a quanto previsto dall'art. 141 Pt_1
CdS che impone di usare la diligenza imposta dallo stato dei luoghi, anche a prescindere dunque dal limite di velocità, per essere in grado di compiere le manovre necessarie in condizione di sicurezza,
specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile;
va dunque regolata e moderata la velocità, tra l'altro, in prossimità delle intersezioni, in caso di pioggia ovvero allorquando gli spazi di manovra non siano sufficienti.
Tenuto conto di tali risultanze e delle direttive interpretative della Corte di Legittimità, nel caso che occupa non può ritenersi che il sinistro si sia verificato per fatto e colpa esclusivi del sig. ed CP_2
anzi non può dirsi superata la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054 cc, essendo a tal fine certamente del tutto ininfluente la contumacia dell'appellato.
Ed infatti, la presunzione di cui all'art. 2054 co. 2 può essere superata dalla prova positiva del comportamento diligente di chi assume essere stato danneggiato, ovvero dalla prova positiva della colpa del danneggiante, come in più occasioni affermato dalla Corte di Legittimità “In tema
di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli,
la presunzione di pari responsabilità stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c., per il caso
di scontro di veicoli, ricorre non solo nei casi in cui sia certo l'atto che ha causato il sinistro ma sia
incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile
accertare il comportamento specifico che ha causato il danno, con la conseguenza che, in tutti i casi in
cui sia ignoto l'atto generatore del sinistro, causa presunta dell'evento devono ritenersi in eguale
misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro, anche se solo uno di essi
pagina 6 di 8 abbia riportato danni" (ex multis Cass., 3, n 26523 del 17/12/2007; Cass., 3, n. 9353 del
4/4/2019; Cass., 3, 15736 del 17/5/2022)” (cfr. Cass. civ. sez. III n. 6051/2024).
Tutto quanto premesso con riguardo alla dinamica del sinistro ed alle quote di responsabilità attribuibili alle parti, risulta dagli atti di causa che il sig. abbia rinunziato all'accertamento medico legale Pt_1
disposto dal giudice di I°, chiedendo che la decisione avvenisse sulla base delle relazioni peritali di parte già depositate in atti secondo ragioni di giustizia (cfr. fascicolo di I° - verbale del 1.07.2019),
sicchè, tenuto conto della somma dallo stesso già percepita e pari ad euro 11.0000, non v'è prova alcuna che il danno sofferto sia equivalente ad un importo superiore, tenuto dei parametri tabellari normalmente in uso ( tabelle di Milano o DM richiamato dall'art. 138 CAP).
In ragione di tutto quanto sopra, l'appello va respinto, con assorbimento dei restanti motivi.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto di quanto previsto dal terzo scaglione della tabella n. III allegata al DM 55/2014, senza tenere conto della fase istruttoria che non è stata svolta.
Nel caso di specie, sussistono inoltre i presupposti per l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13
TU spese di giustizia ( a mente del quale: “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione,
principale o incidentale, a norma del comma 1 – bis. Il da' atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
pagina 7 di 8 - rigetta il gravame e, in parziale riforma della sentenza n. 846/2020 del Giudice di Pace di
Catania, che nel resto si conferma, dichiara che il sinistro si è verificato per fatto e colpa concorrenti di e di;
Parte_1 Controparte_2
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
quantificate in complessivi € 3397,00 per compensi oltre IVA e CPA e Controparte_7
spese generali come per legge.
Attesta l'esistenza dei presupposti per l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13 TU Spese di
Giustizia.
Così deciso in Catania, il 30.4.2025
Il Giudice
dott. Gaia Di Bella
depositato telematicamente
ex art. 15 D.M. 44/2011
pagina 8 di 8