Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00184/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00700/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 700 del 2020, proposto da Telecom Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Arturo Cancrini, Francesco Cardarelli, Filippo Lattanzi, Francesco Vagnucci, Jacopo D'Auria, Massimo Nunziata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Nociglia, Sindaco del Comune di Nociglia, non costituiti in giudizio ;
Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni - Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
Ministero dell'Interno, Ministero dello Sviluppo Economico, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria in Lecce, Piazza S. Oronzo;
per l'annullamento
dell'ordinanza contingibile e urgente n. 5 del 30 marzo 2020, con la quale il Sindaco del Comune di Nociglia, in applicazione del principio di precauzione, ha vietato “ a chiunque la sperimentazione o installazione del 5G sul territorio del Comune di Nociglia ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, del Ministero dello Sviluppo Economico e dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa EN AR e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il gravame in epigrafe Telecom s.p.a. ha impugnato l’ordinanza n. 5/2020 del 30 marzo 2020 con cui il Sindaco del Comune di Nociglia, in dichiarata applicazione del principio di precauzione, ha vietato a chiunque la sperimentazione o installazione del 5 G sul territorio comunale in attesa della nuova classificazione della cancerogenesi annunciata dall’ International Agency for Research on Cancer .
La società ricorrente, operatore di telecomunicazione e gestore del servizio di telefonia fissa e mobile sull’intero territorio nazionale, dichiara di avere acquisito in esito allo svolgimento di apposita asta pubblica, unitamente ad altre compagnie telefoniche, il diritto d’uso esclusivo nazionale delle radiofrequenze per l’avvio dei sistemi 5G (5th generation), il nuovo standard tecnologico di telefonia mobile e cellulare. I soggetti aggiudicatari delle frequenze hanno assunto specifici obblighi di copertura, rispetto ai quali hanno quindi pianificato interventi di installazione e modifica degli impianti esistenti sul territorio.
Tanto premesso la ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento comunale impugnato per violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili, evidenziando che tale atto preclude alla società di eseguire gli interventi necessari ad implementare la rete mobile e, a monte, di effettuare le attività di pianificazione e programmazione e di rispettare gli obblighi di copertura imposti dal MISE e dall’Agcom e dalle normative volte a potenziare le infrastrutture di telecomunicazione.
Il ricorso è affidato alle seguenti censure:
I. Violazione dell’art. 191 del TFUE. Violazione della L. n. 36/2001, degli artt. 86 e ss. del d.lgs. 259/03 e del DPCM 8.7.2003. Violazione dell’art. 32 Cost e 41 Cost.; violazione del principio di proporzionalità. Eccesso di potere per carenza dei presupposti, travisamento. Difetto di istruttoria e carenza di motivazione . L’amministrazione ha imposto il divieto senza svolgere alcun approfondimento istruttorio, invocando il principio di precauzione sull’assunto, erroneo, che vi sia una situazione di incertezza sulle implicazioni derivanti dall’esposizione a campi elettromagnetici generati con gli impianti 5G. La normativa vigente in Italia (DPCM 8 luglio 2003) già impone limiti stringenti alle esposizioni ai campi elettromagnetici secondo parametri ispirati al principio di precauzione. L’ordinanza viola quindi il principio di proporzionalità, non si fonda su dati scientifici, e si pone illegittimamente in contrasto con il Piano di Azione per il 5 G della Commissione europea e con le direttive comunitarie;
II. Violazione e falsa applicazione degli artt. 50 e 54 TUEL. Eccesso di potere per carenza dei presupposti di fatto e di diritto. Travisamento. Illogicità, irrazionalità e ingiustizia manifesta. Sviamento . Nel caso di specie non ricorrono i presupposti normativi per l’adozione di un’ordinanza contingibile e urgente, ovvero la sussistenza di un pericolo per l’incolumità pubblica tale da rendere indispensabili interventi immediati e indilazionabili, non fronteggiabile con gli ordinari strumenti messi a disposizione dell’ordinamento e con effetti temporanei. In ogni caso difetta la necessaria istruttoria e un’adeguata motivazione in merito all’effettiva sussistenza di un pericolo di danno grave e imminente per l’incolumità pubblica. Inoltre le problematiche correlate all’elettromagnetismo sono di competenza di ARPA.
III. Incompetenza. Violazione e falsa applicazione degli artt. 86-87 bis CCE e della legge n. 36/2001. Violazione del DPCM 8 luglio 2003. Eccesso di potere e violazione del principio del legittimo affidamento . L’amministrazione comunale, travalicando le proprie prerogative, si è indebitamente sovrapposta a competenze che il legislatore ha affidato in via esclusiva allo Stato mediante la fissazione di limiti di legge per le esposizioni ai campi elettromagnetici, il cui controllo è rimesso ad ARPA. Nell’ambito del procedimento di realizzazione e installazione di Stazioni Radio Base (SRB) al comune è demandata esclusivamente la verifica di conformità edilizia e urbanistica del progetto.
IV. Carenza di motivazione e difetto assoluto di istruttoria. Eccesso di potere per carenza dei presupposti, travisamento, illogicità. Violazione del principio di proporzionalità. Violazione dell’art. 4 l. n. 36/2001. Violazione degli artt. 86-87 bis d.lgs. 259/03. Incompetenza. Carenza di potere . Il provvedimento comunale si fonda su presunzioni radicalmente errate e prive di fondamento giuridico e scientifico.
Il Ministero dell’Interno, il Ministero dello sviluppo economico e l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni – AGCOM si sono costituiti in giudizio con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato. La difesa erariale ha eccepito il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Interno, unica amministrazione dalla stessa rappresentata costituente anche parte in senso sostanziale (in quanto avverso il Ministero dello sviluppo economico e l’AGCOM non sono state spiegate domande); ne ha chiesto quindi l’estromissione dal giudizio.
Il Comune di Nociglia, pur regolarmente evocato, non si è costituito in giudizio.
La causa è stata chiamata all’udienza di smaltimento dell’arretrato del 28 gennaio 2026, alla quale è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
In via preliminare va accolta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Interno, sollevata dalla difesa erariale, con conseguente estromissione dello stesso dal giudizio.
Infatti, secondo il prevalente orientamento interpretativo, l’imputazione giuridica allo Stato degli effetti delle ordinanze contingibili ed urgenti adottate dal Sindaco è meramente formale perché questi, pur agendo nella veste di ufficiale del Governo, resta incardinato nell’organizzazione del comune, al quale rimangono quindi imputabili in via esclusiva l’atto assunto e la conseguente responsabilità (TAR Veneto, Sez. III, 22 luglio 2024, n. 1939; TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 13 maggio 2024, n. 1780).
Nel merito il ricorso è fondato.
Con riferimento alle ordinanze contingibili e urgenti assunte dai Sindaci per vietare sul proprio territorio in modo generalizzato qualsiasi sperimentazione o installazione del 5 G si è andato formando un univoco orientamento interpretativo ( ex multis , Cons. Stato, Sez. VI, 20 novembre 2024, n. 9328; Cons. Stato, Sez. VI, 6 febbraio 2024, n. 1200; TAR Puglia, Bari, Sez. I, 9 maggio 2025, n. 650; TAR Piemonte, Sez. II, 30 gennaio 2025, n. 248), dal quale il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi.
L’azione di annullamento è fondata per l’assorbente fondatezza della censura che si appunta sul difetto, in specie, dei presupposti per l’adozione dell’ordinanza extra ordinem di cui agli articoli 50 e 54 del TUEL.
Tale potere ha carattere residuale (il suo esercizio è legittimo solo nel caso in cui per la risoluzione della situazione di pericolo riscontrata non siano utilmente esercitabili i poteri ordinari) ed un contenuto atipico e derogatorio del principio di tipicità dei provvedimenti amministrativi.
Pertanto il suo esercizio può considerarsi legittimo solo ove si esplichi entro limiti e nel rispetto di presupposti tassativi, di stretta interpretazione.
In particolare il pericolo deve attenere all’igiene, alla sanità o all’incolumità pubblica, deve essere eccezionale e rendere indispensabili interventi immediati e indilazionabili. Inoltre le misure assunte devono avere un effetto necessariamente temporaneo e proporzionato rispetto al pericolo da fronteggiare.
La ricorrenza di tali presupposti e condizioni deve risultare dalla motivazione dell’ordinanza. (TAR Puglia, Lecce, Sez. I, 24 giugno 2024, n. 814; TAR Puglia, Lecce, Sez. I, 2 luglio 2025, n. 1152).
Nel caso di specie l’atto impugnato è stato emesso invocando il principio di precauzione ma in difetto di qualsiasi approfondimento e accertamento effettivo di un pericolo grave e attuale per la pubblica incolumità, in disparte il richiamo agli studi sulla astratta pericolosità dei campi elettromagnetici analoghi a quelli di cui si discute.
Inoltre il divieto di sperimentazione e installazione sul territorio comunale del 5 G è in posto in via generalizzata, senza limiti di tempo, prendendo a riferimento ai fini della cessazione dei suoi effetti, in termini del tutto generici, la necessità di attendere la nuova classificazione della cancerogenesi annunciata dall’IAFC.
La materia, invero, non si presta ad essere regolata tramite l’esercizio di poteri extra ordinem , come confermato dalla normativa intervenuta successivamente al provvedimento qui impugnato (art. 38, comma 6 del D.L. 76/2020 convertito in legge 120/2020) che, confermando la giurisprudenza consolidatasi in materia, ha sancito l’illegittimità dell’adozione di ordinanze contingibili e urgenti sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, la cui competenza è riservata allo Stato ai sensi dell’art. 4 della legge 36/2001.
Dalle considerazioni esposte, assorbite le residue censure, consegue l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
La peculiarità del contenzioso giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, previa estromissione dal giudizio del Ministero dell’Interno, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026, tenutasi in modalità telematica da remoto. con l'intervento dei magistrati:
NT AS, Presidente
EN AR, Primo Referendario, Estensore
Elio Cucchiara, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN AR | NT AS |
IL SEGRETARIO