Art. 9. Monitoraggio ambientale 1. Nell'ambito del monitoraggio infrannuale del mercato dei biocarburanti previsto dal regolamento adottato ai sensi dell' articolo 2-quater, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2 , convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 , sono valutati gli effetti ambientali assoluti ed in particolare l'apporto alla riduzione delle emissioni di CO2 dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b) del presente regolamento con riferimento all'intero ciclo di vita semplificato. In base ai risultati di tale monitoraggio, con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, sono eventualmente rimodulate, relativamente alla annualita' 2010, le somme di cui all'allegato 4 al presente regolamento fermo restando il limite complessivo prefissato di spesa annuale.
Nota all'art. 9:
- Per il testo dell' art. 2-quater del decreto-legge n. 2 del 2006 , si vedano le note alle premesse.
Nota all'art. 9:
- Per il testo dell' art. 2-quater del decreto-legge n. 2 del 2006 , si vedano le note alle premesse.