Sentenza 19 dicembre 2019
Massime • 1
Non è configurabile un conflitto positivo di competenza allorché, per il medesimo fatto, una delle due autorità procedenti abbia emesso decreto di archiviazione e l'altra sia, invece, investita della richiesta di rinvio a giudizio, mancando, in tal caso, la coesistenza di volontà contrastanti di due o più giudici di prendere o ricusare la cognizione del medesimo fatto-reato nei confronti della stessa persona, con conseguente paralisi dell'iter processuale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/12/2019, n. 51268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51268 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2019 |
Testo completo
51268-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: MASTEFANIA DI TOMASSI Presidente - Sent. n. sez. 2780/2019 -CC 30/09/2019 VINCENZO SIANI R.G.N. 17461/2019 Relatore LUIGI FABRIZIO MANCUSO GIUSEPPE SANTALUCIA ANTONIO CAIRO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: GUP TRIB. ROVERETO nei confronti di: GIUD. PACE CATANIA con l'ordinanza del 18/04/2019 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ROVERETO udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO MANCUSO;
Hette/sentite le conclusioni del PG STEFANO TOCCI Il P.G. conclude per l'inammissibilità del conflitto. udito il difensore м и Т E' presente l'avvocato (D'UFFICIO) TRANFA ALESSIO del foro di ROMA in difesa di LE SI MA IL, che si riporta alla memoria precedentemente depositata. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 18.4.2019, il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Rovereto, investito della richiesta di rinvio a giudizio formulata dal Pubblico Ministero nei confronti di SI MA TR CC in ordine al reato contestato a costui ai sensi degli artt. 56 e 629 cod. pen., commesso il 9.7.2015, disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte, per la risoluzione di un ritenuto conflitto positivo di competenza con il Giudice di pace di Catania, sulla base del rilievo che quest'ultimo, con decreto del 21.3.2016, aveva disposto l'archiviazione in ordine al medesimo fatto, qualificato ivi ai sensi dell'art. 612 cod. pen.
2. L'avv. Alessio Tranfa, difensore di SI MA TR CC, ha presentato memoria con la quale chiede che venga dichiarata la competenza del Giudice di pace di Catania. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Secondo la giurisprudenza di legittimità, perché si abbia un conflitto di competenza occorre la coesistenza di volontà contrastanti di due o più giudici di prendere o ricusare la cognizione del medesimo fatto-reato nei confronti della stessa persona, con conseguente paralisi dell'iter processuale. Invero, il conflitto si può delineare solo in qualsiasi stato e grado del processo, con esclusione della fase propriamente procedimentale. E, poiché l'emissione del decreto di archiviazione non determina il passaggio dalla fase delle indagini a quella propriamente processuale, trattandosi di un atto meramente valutativo della mancanza di elementi per l'esercizio dell'azione penale, che non dà luogo a preclusioni di alcun genere, ne deriva che non può configurarsi un conflitto positivo di competenza allorché una delle due autorità procedenti abbia emesso un decreto di archiviazione e l'altra, invece, abbia proceduto, perché il decreto di archiviazione ha per presupposto la mancanza di un processo ed è, come tale, sempre revocabile (Sez. 1, Sentenza n. 4551 del 01/07/1997, Rv. 208487).
2. In applicazione dei principi sopra richiamati, deve escludersi nel caso in esame la sussistenza di un conflitto di competenza positivo e, quindi, deve affermarsi l'inammissibilità della relativa denuncia. Invero, non sussistono le volontà contrastanti di due o più giudici di prendere o ricusare la cognizione del medesimo fatto-reato nei confronti della stessa persona, né si configura alcuna paralisi dell'iter processuale. Il Giudice di pace di Catania, con il citato decreto del 21.3.2016, ha ormai disposto l'archiviazione del procedimento che, quindi, non è più pendente presso tale sede, mentre solo è in valutazione, davanti al Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Rovereto, la suddetta richiesta di rinvio a giudizio, senza che risulti alcuna confliggente declaratoria di competenza proveniente da altra Autorità giudiziaria.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il conflitto. Così deciso in Roma, 30 settembre 2019. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Lap Todrigo Ban DEPOSITATA IN CANCELLERIA 19 DIC 2019 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA