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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/07/2025, n. 4700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4700 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
Composta dai seguenti magistrati:
Dr. GEREMIA CASABURI Presidente REL. Dr.ssa ANTONELLA MIRYAM STERLICCHIO Consigliere Dr. BIAGIO ROBERTO CIMINI Consigliere
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile di II° grado iscritta al N. 3591/19 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 15 aprile, tenutasi in modalità cartolare, con ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 8582/19
e vertente tra
, (C.F. , sia personalmente, sia quale legale Parte_1 C.F._1 rappresentante pro tempore dell'associazione ACCADEMIA DEI RAMPANTI, (C.F. , P.IVA_1 rappresentati e difesi dagli Avv.ti Gianluca Zaramella, Loredana Zago e Fabrizio Cupelli
- appellanti – E
, (C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, e Controparte_2
, (C.F. ) in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_3 tempore E nei confronti di
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avvocati Controparte_3 C.F._2 Gabriele Fagnano ed Emiliano Rossi
-appellati-
IN FATTO E IN DIRITTO Rilevato che:
-il Tribunale di Roma, con sentenza n. 8582/2019 del 10 aprile 2019, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di rigettato la domanda di annullamento della Controparte_3 deliberazione assunta in data 3 dicembre 2014 dal Comitato Direttivo dell Controparte_1 CP_ n , dichiarando assorbita la domanda di nullità dell'atto costitutivo della
[...]
[...] CP_
Corpo d'armata polacco in , ed ha condannato Controparte_4
[...]
e l'Accademia dei Rampanti al pagamento, in solido, in favore delle parti convenute Parte_1 delle spese di lite;
-le vicende di causa possono così riassumersi: in proprio e nella qualità di legale Pt_1 rappresentante pro tempore dell'associazione Accademia dei Rampanti, conveniva in giudizio l e la Controparte_1 Controparte_5 CP_
in , nonché al fine di ottenere l'annullamento
[...] Controparte_6 della delibera del Comitato Direttivo di detta associazione, assunta in data 3 dicembre 2014 - con cui era stata autorizzata la costituzione della Controparte_5 CP_
in , con conseguente conferimento di tutti i fondi residui dell
[...]
[...]
- e la declaratoria di nullità dell'atto costitutivo della Controparte_1 [...] CP_ in;
Controparte_5
- propose appello, in proprio e quale l.r.p.t. dell'Accademia dei Rampanti, per i seguenti Pt_1 motivi:
1) Violazione degli artt. 99, 100, 101, 102, 103, 112 e 113 c.p.c. ed artt. 1421, 2377 e 2479 ter c.c., per erronea motivazione in punto di legittimazione passiva del convenuto Controparte_6
2) Violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., per omessa pronuncia sulla dedotta invalidità della delibera del Comitato direttivo del 3/12/14;
3) Violazione degli artt. 21 e 23 c.c. e 112, 113 c.p.c., in merito alla validità della delibera nella parte in cui devolve l'intero patrimonio dell alla neo costituita, in contrasto con CP_1 CP_5 le norme statutarie;
4) Violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., per omessa pronuncia sulla, pur censurata, nullità dell'atto costitutivo della , costituita per mezzo di organo incompetente;
CP_5
-la Corte, rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza gravata ed istruita documentalmente la causa, riservava in decisione il giudizio all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi in modalità cartolare, del 18 aprile 2025, assegnando altresì i termini di cui all'art. 190 c.p.c.; Ritenuto, a scioglimento della riserva, che l'appello è complessivamente infondato e va rigettato;
ed infatti:
- la delibera del Comitato direttivo del 3/12/14, la cui validità parte attrice-appellante contesta, risulta espressamente sanata per ratifica, con dichiarata efficacia ex tunc, dalla successiva delibera del medesimo organo, peraltro presieduta dal nuovo Presidente avvicendatosi, adottata in data 3/09/2016. Di talché, ogni valutazione nel merito dei vizi della delibera impugnata sarebbe superflua, laddove peraltro, diversamente da quanto dedotto, l'invalidità non risulta né pacifica né, ancor meno, ammessa da controparte:
-in ogni caso, l'appellante lamenta - con il primo motivo di appello – l'erronea motivazione in ordine al difetto di legittimazione del convenuto deducendo che se un amministratore è legittimato CP_6 ad impugnare una delibera non conforme alla legge o all'atto costitutivo, a fortiori può essere parte convenuta del rapporto processuale, considerando in particolare l'interesse dell'attore ad ottenere una sentenza opponibile all'amministratore che ha commesso l'illecito, ai fini della responsabilità ex art. 38 c.c.
-È però agevole rilevare che il giudizio de quo verte sulla validità formale della delibera del Comitato Direttivo del 3/12/2014, e per estensione della successiva ratifica, sicché unico legittimato passivo è l'associazione medesima, perché solo da essa promana la manifestazione di volontà oggetto di censura (ex multis: Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 16396 del 10/06/2021). Alcun diritto può invece essere fatto valere, in caso di impugnazione di una delibera, nei confronti di colui che, in quanto dotato del potere di rappresentanza, esprime solo formalmente siffatta volontà. Come correttamente già rilevato dal primo giudice, non risulta, infatti, avanzata alcuna pretesa risarcitoria per mala gestio e/o abuso del potere gestorio, di cui il legale rappresentante sia personalmente e solidalmente responsabile, sicché difetta di legittimazione passiva nella presente Controparte_3 controversia. Né peraltro sussiste alcun interesse di parte appellante ad ottenere una sentenza di cui sia parte anche atteso che la sentenza definitiva del presente giudizio sarà certamente CP_6 ad esso opponibile in quanto parte organica – in qualità di amministratore - dell'associazione stessa;
-l'appellante contesta, altresì, la sentenza di primo grado per aver il giudice omesso di pronunciarsi sull'invalidità della delibera del 3/12/2014, non avvedendosi tuttavia dell'espresso rigetto nel merito laddove non ha ritenuto “ravvisabile nelle decisioni assunte nell'occasione dal comitato direttivo, alcuna violazione delle regole statutarie sotto i profili specificamente dedotti”, ritenuti invece sanati i vizi procedurali con l'adozione della successiva delibera del 3/09/2016; In altri termini, il primo giudice ha, condivisibilmente, riconosciuto valore retroattivamente sanante alla seconda delibera del Comitato Direttivo per ciò che attiene agli eventuali vizi formali inerenti alla convocazione, partecipazione e deliberazione;
mentre ha rigettato nel merito – con pronuncia che questa Corte non ritiene di disattendere – il paventato difetto di competenza del Comitato direttivo. Infatti, il giudice di primo grado ha correttamente ritenuto attinente alle attribuzioni del Comitato direttivo, di cui all'art. 21 dello Statuto dell , la Controparte_1 costituzione di una con scopi non solo oggettivamente coerenti con le previsioni dello CP_5 statuto dell'associazione, ma addirittura con vera e propria comunione di scopo circa l'amministrazione e gestione del Museo Memoriale/Centro d'Informazione del 2° Corpo d'armata CP_ polacco in , sito in Montecassino presso il Cimitero polacco;
iniziativa quest'ultima condivisa e CP_ supportata dalla stessa Ambasciata della Polonia in . Del resto, essendo CP_7 demandato al Comitato Direttivo il potere di attuare le finalità statutarie, attraverso il compimento di qualsiasi operazione necessaria al loro conseguimento, non si vede perché dovrebbe rimanerne escluso tale negozio unilaterale finalizzato al perseguimento di fini di pubblica utilità senza scopo di lucro;
-né quanto detto risulta scalfito, contrariamente da quanto dedotto con il terzo motivo d'appello, dall'ulteriore oggetto della delibera relativo alla devoluzione dei fondi residui contenuti nei conti correnti e , infatti, agevole rilevare che – al pari CP_8 Controparte_9 CP_10 del lascito ereditario di € 558.272,23 della Sig.ra - trattasi di somme condizionate Parte_2 al precipuo scopo della gestione del Museo Memoriale/Centro d'Informazione del 2° Corpo d'armata CP_ polacco in , vale a dire di donazioni modali ex art. 793 c.c., peraltro ottenute tramite un'apposita raccolta fondi, promossa e sponsorizzata dall'Ambasciata Polacca, per la cui gestione l nominò un Comitato esecutivo ad hoc. Così risulta dalle causali dei bonifici ricevuti CP_1 dall (vedesi estratti conto prodotti) ed altrettanto dalla dichiarazione dell'esecutore CP_1 testamentario del de cuius. Ne deriva che tali elargizioni non si sono mai confuse con il patrimonio dell e non avrebbero potuto essere destinate ad altri scopi;
attribuita alla CP_1 CP_5 la gestione del anche dette somme dovevano seguirne la destinazione. CP_5 Sul punto, quindi, non è integrata alcuna violazione dell'art. 20 dello Statuto associativo, che attribuisce all'Assemblea Straordinaria dei soci la competenza a deliberare “sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione”; fattispecie quest'ultima certamente non verificatasi nel caso di specie, posto che i conti correnti preposti alla gestione dell sono attivi e capienti e CP_1 la stessa risulta allo stato in bonis e pienamente operativa;
, con l'ultimo motivo di impugnazione, l'appellante deduce l'omessa pronuncia sulla nullità CP_11 dell'Atto costitutivo della;
nullità derivante dal difetto di rappresentanza in capo al CP_5 Presidente per incompetenza a deliberare in materia del Comitato direttivo. Tuttavia, il CP_6 giudice di primo grado ha piuttosto ritenuto tale domanda assorbita in ragione del rigetto della domanda di nullità della delibera della delibera del 3/12/2014; fatto questo logicamente, ancor prima che giuridicamente, incompatibile con l'omessa pronuncia. Appare, poi, dirimente l'eccezione avanzata dalle parti appellate circa il difetto di legittimazione attiva degli appellanti ad impugnare l'atto costitutivo della . Ebbene, da un lato non è stata CP_5 prodotta prova sufficiente circa “la causa illecita, l'oggetto illecito, il motivo unico determinante illecito, la contrarietà a norme imperative” – apparendo piuttosto mere illazioni ostruzionistiche – dall'altro il difetto di potere rappresentativo e/o il suo abuso- comunque escluso per le ragioni ut supra esposte – possono essere fatti valere solo dal rappresentato e dal terzo danneggiato, visto il regime di inefficacia relativa di cui sarebbe affetto l'atto.
-al rigetto dell'appello segue la condanna degli appellanti alle spese di lite, come liquidate in dispositivo;
sussistono, altresì, i presupposti per il raddoppio del c.u. ai sensi dell'art. 13 quater D.p.r. 115/2002;
P.Q.M
Rigetta l'appello e condanna gli appellanti in solido alla refusione delle spese di lite, che liquida, per ciascuna, in euro 11.000,00, oltre competenze di legge;
sussistono i presupposti per il raddoppio del c.u. ai sensi dell'art. 13 quater D.p.r. 115/2002
Roma, data del deposito Il presidente est. (dr. G. Casaburi)
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
Composta dai seguenti magistrati:
Dr. GEREMIA CASABURI Presidente REL. Dr.ssa ANTONELLA MIRYAM STERLICCHIO Consigliere Dr. BIAGIO ROBERTO CIMINI Consigliere
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile di II° grado iscritta al N. 3591/19 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 15 aprile, tenutasi in modalità cartolare, con ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 8582/19
e vertente tra
, (C.F. , sia personalmente, sia quale legale Parte_1 C.F._1 rappresentante pro tempore dell'associazione ACCADEMIA DEI RAMPANTI, (C.F. , P.IVA_1 rappresentati e difesi dagli Avv.ti Gianluca Zaramella, Loredana Zago e Fabrizio Cupelli
- appellanti – E
, (C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, e Controparte_2
, (C.F. ) in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_3 tempore E nei confronti di
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avvocati Controparte_3 C.F._2 Gabriele Fagnano ed Emiliano Rossi
-appellati-
IN FATTO E IN DIRITTO Rilevato che:
-il Tribunale di Roma, con sentenza n. 8582/2019 del 10 aprile 2019, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di rigettato la domanda di annullamento della Controparte_3 deliberazione assunta in data 3 dicembre 2014 dal Comitato Direttivo dell Controparte_1 CP_ n , dichiarando assorbita la domanda di nullità dell'atto costitutivo della
[...]
[...] CP_
Corpo d'armata polacco in , ed ha condannato Controparte_4
[...]
e l'Accademia dei Rampanti al pagamento, in solido, in favore delle parti convenute Parte_1 delle spese di lite;
-le vicende di causa possono così riassumersi: in proprio e nella qualità di legale Pt_1 rappresentante pro tempore dell'associazione Accademia dei Rampanti, conveniva in giudizio l e la Controparte_1 Controparte_5 CP_
in , nonché al fine di ottenere l'annullamento
[...] Controparte_6 della delibera del Comitato Direttivo di detta associazione, assunta in data 3 dicembre 2014 - con cui era stata autorizzata la costituzione della Controparte_5 CP_
in , con conseguente conferimento di tutti i fondi residui dell
[...]
[...]
- e la declaratoria di nullità dell'atto costitutivo della Controparte_1 [...] CP_ in;
Controparte_5
- propose appello, in proprio e quale l.r.p.t. dell'Accademia dei Rampanti, per i seguenti Pt_1 motivi:
1) Violazione degli artt. 99, 100, 101, 102, 103, 112 e 113 c.p.c. ed artt. 1421, 2377 e 2479 ter c.c., per erronea motivazione in punto di legittimazione passiva del convenuto Controparte_6
2) Violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., per omessa pronuncia sulla dedotta invalidità della delibera del Comitato direttivo del 3/12/14;
3) Violazione degli artt. 21 e 23 c.c. e 112, 113 c.p.c., in merito alla validità della delibera nella parte in cui devolve l'intero patrimonio dell alla neo costituita, in contrasto con CP_1 CP_5 le norme statutarie;
4) Violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., per omessa pronuncia sulla, pur censurata, nullità dell'atto costitutivo della , costituita per mezzo di organo incompetente;
CP_5
-la Corte, rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza gravata ed istruita documentalmente la causa, riservava in decisione il giudizio all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi in modalità cartolare, del 18 aprile 2025, assegnando altresì i termini di cui all'art. 190 c.p.c.; Ritenuto, a scioglimento della riserva, che l'appello è complessivamente infondato e va rigettato;
ed infatti:
- la delibera del Comitato direttivo del 3/12/14, la cui validità parte attrice-appellante contesta, risulta espressamente sanata per ratifica, con dichiarata efficacia ex tunc, dalla successiva delibera del medesimo organo, peraltro presieduta dal nuovo Presidente avvicendatosi, adottata in data 3/09/2016. Di talché, ogni valutazione nel merito dei vizi della delibera impugnata sarebbe superflua, laddove peraltro, diversamente da quanto dedotto, l'invalidità non risulta né pacifica né, ancor meno, ammessa da controparte:
-in ogni caso, l'appellante lamenta - con il primo motivo di appello – l'erronea motivazione in ordine al difetto di legittimazione del convenuto deducendo che se un amministratore è legittimato CP_6 ad impugnare una delibera non conforme alla legge o all'atto costitutivo, a fortiori può essere parte convenuta del rapporto processuale, considerando in particolare l'interesse dell'attore ad ottenere una sentenza opponibile all'amministratore che ha commesso l'illecito, ai fini della responsabilità ex art. 38 c.c.
-È però agevole rilevare che il giudizio de quo verte sulla validità formale della delibera del Comitato Direttivo del 3/12/2014, e per estensione della successiva ratifica, sicché unico legittimato passivo è l'associazione medesima, perché solo da essa promana la manifestazione di volontà oggetto di censura (ex multis: Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 16396 del 10/06/2021). Alcun diritto può invece essere fatto valere, in caso di impugnazione di una delibera, nei confronti di colui che, in quanto dotato del potere di rappresentanza, esprime solo formalmente siffatta volontà. Come correttamente già rilevato dal primo giudice, non risulta, infatti, avanzata alcuna pretesa risarcitoria per mala gestio e/o abuso del potere gestorio, di cui il legale rappresentante sia personalmente e solidalmente responsabile, sicché difetta di legittimazione passiva nella presente Controparte_3 controversia. Né peraltro sussiste alcun interesse di parte appellante ad ottenere una sentenza di cui sia parte anche atteso che la sentenza definitiva del presente giudizio sarà certamente CP_6 ad esso opponibile in quanto parte organica – in qualità di amministratore - dell'associazione stessa;
-l'appellante contesta, altresì, la sentenza di primo grado per aver il giudice omesso di pronunciarsi sull'invalidità della delibera del 3/12/2014, non avvedendosi tuttavia dell'espresso rigetto nel merito laddove non ha ritenuto “ravvisabile nelle decisioni assunte nell'occasione dal comitato direttivo, alcuna violazione delle regole statutarie sotto i profili specificamente dedotti”, ritenuti invece sanati i vizi procedurali con l'adozione della successiva delibera del 3/09/2016; In altri termini, il primo giudice ha, condivisibilmente, riconosciuto valore retroattivamente sanante alla seconda delibera del Comitato Direttivo per ciò che attiene agli eventuali vizi formali inerenti alla convocazione, partecipazione e deliberazione;
mentre ha rigettato nel merito – con pronuncia che questa Corte non ritiene di disattendere – il paventato difetto di competenza del Comitato direttivo. Infatti, il giudice di primo grado ha correttamente ritenuto attinente alle attribuzioni del Comitato direttivo, di cui all'art. 21 dello Statuto dell , la Controparte_1 costituzione di una con scopi non solo oggettivamente coerenti con le previsioni dello CP_5 statuto dell'associazione, ma addirittura con vera e propria comunione di scopo circa l'amministrazione e gestione del Museo Memoriale/Centro d'Informazione del 2° Corpo d'armata CP_ polacco in , sito in Montecassino presso il Cimitero polacco;
iniziativa quest'ultima condivisa e CP_ supportata dalla stessa Ambasciata della Polonia in . Del resto, essendo CP_7 demandato al Comitato Direttivo il potere di attuare le finalità statutarie, attraverso il compimento di qualsiasi operazione necessaria al loro conseguimento, non si vede perché dovrebbe rimanerne escluso tale negozio unilaterale finalizzato al perseguimento di fini di pubblica utilità senza scopo di lucro;
-né quanto detto risulta scalfito, contrariamente da quanto dedotto con il terzo motivo d'appello, dall'ulteriore oggetto della delibera relativo alla devoluzione dei fondi residui contenuti nei conti correnti e , infatti, agevole rilevare che – al pari CP_8 Controparte_9 CP_10 del lascito ereditario di € 558.272,23 della Sig.ra - trattasi di somme condizionate Parte_2 al precipuo scopo della gestione del Museo Memoriale/Centro d'Informazione del 2° Corpo d'armata CP_ polacco in , vale a dire di donazioni modali ex art. 793 c.c., peraltro ottenute tramite un'apposita raccolta fondi, promossa e sponsorizzata dall'Ambasciata Polacca, per la cui gestione l nominò un Comitato esecutivo ad hoc. Così risulta dalle causali dei bonifici ricevuti CP_1 dall (vedesi estratti conto prodotti) ed altrettanto dalla dichiarazione dell'esecutore CP_1 testamentario del de cuius. Ne deriva che tali elargizioni non si sono mai confuse con il patrimonio dell e non avrebbero potuto essere destinate ad altri scopi;
attribuita alla CP_1 CP_5 la gestione del anche dette somme dovevano seguirne la destinazione. CP_5 Sul punto, quindi, non è integrata alcuna violazione dell'art. 20 dello Statuto associativo, che attribuisce all'Assemblea Straordinaria dei soci la competenza a deliberare “sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione”; fattispecie quest'ultima certamente non verificatasi nel caso di specie, posto che i conti correnti preposti alla gestione dell sono attivi e capienti e CP_1 la stessa risulta allo stato in bonis e pienamente operativa;
, con l'ultimo motivo di impugnazione, l'appellante deduce l'omessa pronuncia sulla nullità CP_11 dell'Atto costitutivo della;
nullità derivante dal difetto di rappresentanza in capo al CP_5 Presidente per incompetenza a deliberare in materia del Comitato direttivo. Tuttavia, il CP_6 giudice di primo grado ha piuttosto ritenuto tale domanda assorbita in ragione del rigetto della domanda di nullità della delibera della delibera del 3/12/2014; fatto questo logicamente, ancor prima che giuridicamente, incompatibile con l'omessa pronuncia. Appare, poi, dirimente l'eccezione avanzata dalle parti appellate circa il difetto di legittimazione attiva degli appellanti ad impugnare l'atto costitutivo della . Ebbene, da un lato non è stata CP_5 prodotta prova sufficiente circa “la causa illecita, l'oggetto illecito, il motivo unico determinante illecito, la contrarietà a norme imperative” – apparendo piuttosto mere illazioni ostruzionistiche – dall'altro il difetto di potere rappresentativo e/o il suo abuso- comunque escluso per le ragioni ut supra esposte – possono essere fatti valere solo dal rappresentato e dal terzo danneggiato, visto il regime di inefficacia relativa di cui sarebbe affetto l'atto.
-al rigetto dell'appello segue la condanna degli appellanti alle spese di lite, come liquidate in dispositivo;
sussistono, altresì, i presupposti per il raddoppio del c.u. ai sensi dell'art. 13 quater D.p.r. 115/2002;
P.Q.M
Rigetta l'appello e condanna gli appellanti in solido alla refusione delle spese di lite, che liquida, per ciascuna, in euro 11.000,00, oltre competenze di legge;
sussistono i presupposti per il raddoppio del c.u. ai sensi dell'art. 13 quater D.p.r. 115/2002
Roma, data del deposito Il presidente est. (dr. G. Casaburi)