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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/07/2025, n. 3156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3156 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6025/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona del giudice unico monocratico, dott.ssa Maria Stefania Picece, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 6025 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione con decreto del
16.02.2025.
TRA
C.F..: , con sede in Parte_1 P.IVA_1
Milano (Mi) alla via Dante n° 16, in persona dell'amministratore unico e l.r.p.t.
nato a [...] il [...], rappresentata e difesa, Controparte_1
in virtù di procura alle liti in calce all'atto di citazione, dall'avv. Pierluigi De
Biasi del foro di Milano, C.F.: , p.e.c. C.F._1
e dall'avv. Luigi De Lisio del foro di Email_1
Salerno, C.F.: , p.e.c. C.F._2
pagina 1 di 24 .salerno.it, tutti elettivamente domiciliati Email_2 CP_2
presso lo studio di quest'ultimo in Eboli (Sa) alla Via Madonna del Soccorso n°
12.
ATTRICE
E
P. IVA n° Controparte_3
, con sede in LI (Sa) alla via Carlo Pisacane s.n.c., in P.IVA_2
persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa, in virtù di procura Controparte_3
alle liti in allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Patrizia
Cingolo del foro di Salerno, C.F.: , p.e.c. C.F._3
.salerno.it, elettivamente domiciliata Email_3 CP_2
presso lo studio di quest'ultima in LI (Sa) alla via Adige n° 4.
C.F..: , con sede in Napoli (Na) Controparte_4 P.IVA_3
alla via Santa Lucia n° 84, in persona dell'amministratore , Controparte_5
nato a [...] il [...], rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Adriano
Santoro, C.F.: , p.e.c. C.F._4
E
.salerno. , e dall'avv. Annamaria Doria, Email_4 CP_2
C.F.: , p.e.c. elettivamente C.F._5 Email_6
domiciliata in LI (Sa) alla via Rosa Iemma n° 2 presso lo studio di pagina 2 di 24 questi ultimi che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria a mezzo fax al n° 0828304514 ovvero ai rispettivi indirizzi p.e.c.
CONVENUTE
AVENTE AD OGGETTO
Simulazione di contratto preliminare di compravendita
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da rispettivi atti difensivi, da intendersi qui integralmente riportati e trascritti.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
con atto di citazione del 11.07.2022, Parte_2
ritualmente notificato in pari data, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di
Salerno, per l'udienza del 30.11.2022, la Controparte_3
e la assumendo di essere conduttrice dell'immobile sito Controparte_4
in LI (Sa) al Viale Giacomo Brodolini s.n.c., nello specifico di un capannone industriale censito nel catasto fabbricati del medesimo comune al foglio 7, mappale 520, piano T, 1 - 2, categoria D/1, di proprietà di
[...]
ciò in virtù di un contratto di locazione stipulato Controparte_3
con quest'ultima in data 30.04.2014. Riteneva che la società
[...]
avesse simulato un contratto preliminare di vendita Controparte_3
dell'immobile in questione con la quindi di essere stata Controparte_4
lesa nel proprio diritto di prelazione all'acquisto di esso riconosciutole dall'art.
pagina 3 di 24 38 della L. 392/1978. Chiedeva, pertanto, al Tribunale adito, per le ragioni espresse nell'atto di citazione, di: “
1. accertare e dichiarare l'intervenuta
simulazione del contratto preliminare di compravendita tra la
[...]
e la relativamente al contratto di Parte_3 Controparte_4
permuta di cui al punto b) art. 2 indicato nel contratto preliminare di
compravendita del 04.03.2020, in autentica del notaio Avv. in Persona_1
LI - Sa (n. Racc. 9497);
2. accertare la lesione da parte di
[...]
del diritto di prelazione ex art. 38 L. 392/1978 Controparte_3
spettante a e, per l'effetto, dichiarare la Parte_1
nullità/inefficacia/inopponibilità a del contratto Parte_1
preliminare di compravendita tra la e la Controparte_3
dell'immobile sito in LI, in data 4 marzo 2020, Controparte_4
in autentica del notaio avv. in LI - SA (N. Rep. 13121- Persona_1
n. Racc. 9497);
3. ordinare al conservatore dei Registri Immobiliari di Salerno
di effettuare ogni trascrizione e/o necessario annotamento conseguente
all'accoglimento della domanda di accertamento e declaratoria della
intervenuta simulazione. Il tutto con vittoria di spese ed onorari di causa”.
Nessuno dei 28 documenti menzionati nell'atto introduttivo del giudizio veniva depositato dalla parte attrice che, diversamente, con memoria ex art. 186, III
comma, n. 2 c.p.c., del 04.09.2023, depositava: p.e.c. inviata alla
[...]
il 01.12.2022 da p.e.c. inviata Parte_1 Controparte_3 Controparte_3
pagina 4 di 24 alla il 02.12.2022 da - Parte_1 Controparte_3 CP_3
p.e.c. inviata alla il 20.12.2022 da
[...] Parte_1
- fatture emesse a carico di EA s.p.a.; fatture Controparte_3 Controparte_3
emesse a carico di Mail s.r.l.; fatture emesse a carico di RA;
fatture emesse a carico di fatture emesse a carico di Parte_4
Compagnia Mercantile d'Oltremare s.r.l.; fatture emesse a carico di CP_6
Con comparsa di costituzione e risposta, rispettivamente del 07.11.2022 e del
10.11.2022, si costituivano in giudizio la Controparte_3
e la Controparte_4
eccepiva, in via preliminare, Parte_5
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, eccezione, questa, alla quale rinuncerà
formalmente con dichiarazione in tal senso resa nella comparsa conclusionale del 15.04.2025. Sosteneva, altresì, sempre in diritto, la mancata legittimazione attiva dell'azione proposta dall'attrice per inesistenza del diritto di prelazione all'acquisto dell'immobile, ciò svolgendo la Parte_1
un'attività esclusivamente industriale, non rientrante tra quelle previste dalla L.
392/1978. La convenuta riteneva, quindi, illegittima la domanda di accertamento della simulazione. Argomentava nel merito, supponendo per astratto esistente la legittimazione attiva, in ordine alla mancanza della prova della simulazione ritenendo in ogni caso temeraria la proposta azione.
pagina 5 di 24 Così, pertanto, concludeva: “voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni
contraria istanza ed eccezione, in via preliminare, accertare e dichiarare
l'improcedibilità della domanda per mancanza dell'esperimento del tentativo
obbligatorio di conciliazione ai sensi del D.L. 28/2010 e seguenti;
ancora, in via
preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione ad agire data
l'inesistenza del diritto di prelazione in capo alla attrice società, conduttrice
dell'immobile di proprietà della convenuta società , per l'effetto CP_3
rigettare la domanda perché infondata in fatto ed in diritto;
condannare la
in persona del suo l.r.p.t. Sig. Parte_1 Controparte_1
al pagamento delle spese ed onorari del presente giudizio nonché a quelle per
lite temeraria ex art. 96 comma III c.p.c. essendo provato in atti la
responsabilità aggravata della condotta volta ad abusare dello strumento
processuale”.
La produceva i seguenti documenti: Controparte_3
visura ordinaria della ricorso per sequestro in Parte_1
corso di causa nel procedimento R.G. n° 31971/2019; ordinanza di rigetto del
Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di imprese;
offerta di acquisto di capannone industriale;
relazione tecnica ed estimativa.
La documentazione versata in atti veniva integrata dalla società convenuta con la memoria ex art. 186, III comma, n. 2 c.p.c., del 28.07.2023. La
[...]
offriva in comunicazione alle altre parti del giudizio: Controparte_3
pagina 6 di 24 regolamento A.S.I. vigente;
richiesta all' per rilascio di copia nulla osta;
CP_7
nota di riscontro modulo di richiesta di certificato di destinazione CP_7
urbanistica; visura C.C.I.A.A. Termotecnica Industriale s.r.l. del 11.07.2023.
La anch'essa convenuta, sollevava preliminarmente Controparte_4
eccezione di carenza di interesse e di legittimazione attiva da parte della sostenendo che nella fattispecie concreta, per Parte_1
come pure argomentato dalla la Controparte_3
non potesse invocare il diritto di prelazione Parte_1
previsto dall'art. 38 della L. 392/1978, in quanto svolgente, essa, un'attività
unicamente industriale priva di contatti diretti con il pubblico. Sosteneva, nel merito, l'assenza di elementi atti a provare la simulazione, anche solo in via presuntiva, e concludeva chiedendo al Tribunale di Salerno, rigettata ogni contraria istanza, di: 1) accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di
prelazione da parte della ex art. 38 L. 392/1978 Parte_1
in relazione alla vendita dell'opificio industriale condotto in locazione di
proprietà della e da questa promesso in vendita alla Controparte_3 [...]
2) accertata e dichiarata l'inesistenza del diritto di Controparte_4
prelazione da parte della di cui al punto 1) che Parte_1
precede, dichiarare la sua carenza di interesse ad agire e di legittimazione
attiva in relazione alla domanda di simulazione ex art. 1415 comma 2 c.c. del
contratto preliminare di compravendita stipulato tra la e la Controparte_3 CP_4
pagina 7 di 24 3) in ogni caso, dichiarare non provata la simulazione del Controparte_4
contratto preliminare di vendita intercorrente tra la e la Controparte_4
4) condannare la al pagamento Controparte_3 Parte_1
delle spese e competenze di lite, con attribuzione ai sottoscritti procuratori
antistatari. La parte convenuta produceva in via istruttoria, a sostegno e prova di quanto esposto nel primo atto difensivo, i seguenti documenti: atto di citazione notificato;
visura storica della estratta il Parte_1
09.11.2022; contratto di locazione tra la e Parte_6
la del 30.04.2014. Parte_1
Con provvedimento del 02.12.2022, reso dal coordinatore del settore civile del
Tribunale di Salerno, il fascicolo veniva assegnato alla seconda sezione civile,
ciò individuato quale oggetto del procedimento l'accertamento dell'avvenuta simulazione di un contratto preliminare di compravendita. Il giudice della richiamata sezione, con decreto del 14.12.2022, fissava udienza per il giorno
17.01.2023. Le parti precisavano, quindi, le proprie deduzioni, eccezioni e richieste istruttorie, nelle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., depositate nei termini loro concessi.
Il giudice, con decreto del 04.10.2023, disponeva ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza prevista per il giorno 20.11.2023, il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni delle parti.
pagina 8 di 24 Con provvedimento reso in data 19.03.2024, rilevata preliminarmente la mancata allegazione all'atto di citazione dei documenti in esso richiamati,
fissava in presenza l'udienza del 21.05.2024. All'esito di essa si riservava, poi,
di decidere in ordine alle richieste formulate dalle parti.
Il giudice, su istanza di parte del 04.12.2024, con provvedimento del
18.12.2024, anticipava l'udienza di precisazione delle conclusioni fissata per il giorno 11.11.2025, alla data del 10.02.2025. Essa si svolgeva con le forme della trattazione scritta, modalità di svolgimento così indicata con ulteriore provvedimento del 17.01.2025.
Con decreto emesso in data 16.02.2025 la causa veniva assunta in decisione,
previa concessione alle parti di causa dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e di replica.
In data 05.05.2025 il fascicolo veniva rimesso al Giudice per la decisione.
Il presente giudizio origina dalla domanda di accertamento, proposta dalla della simulazione di un contratto preliminare di Parte_1
compravendita di immobile intercorso tra le società Parte_7
e la oltre che della lesione del diritto di
[...] Controparte_4
prelazione all'acquisto dello stesso, ex art. 38 L. 392/1978, vantato dalla società
conduttrice, odierna attrice.
Il quid disputandum solleva diverse questioni giuridiche. Occorre determinarsi preliminarmente sulla legittimazione attiva e ad agire della Parte_1
pagina 9 di 24 questione sollevata da entrambe le parti convenute, oltre che Parte_1
analizzare, anche in disamina delle ragioni di una proposta azione giuridica pervasa da temerarietà, le ragioni ed il fondamento della supposta simulazione.
Ciò, ritenuta superata la questione circa l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione sollevata dalla eccezione cui la parte convenuta ha Parte_7
rinunciato formalmente con dichiarazione resa in tal senso nella comparsa conclusionale del 15.04.2025.
Con riferimento alla fattispecie concreta, pur nell'ipotesi di contratto affetto da simulazione, non sarebbe possibile riconoscere all'attrice un diritto di prelazione sull'acquisto del bene già condotto in locazione, difettando così, essa, di legittimazione ad agire.
Il contratto di locazione in atti tra la e la Parte_1 [...]
datato 30.04.2014 e registrato il 29.05.2014, Controparte_3
inteso dalla parte attrice quale presupposto del proprio interesse al giudizio, ha infatti ad oggetto un opificio industriale con annessa palazzina e contigui piazzali sito in LI (Sa) alla via G. Brodolini. In esso (all. 3 alla comparsa di costituzione e risposta della convenuta si Controparte_4
legge che la in persona del suo L.R.p.t. concede in locazione alla Controparte_3
che in persona del suo L.r.p.t. accetta, l'intero Parte_1
complesso industriale sito in LI, zona industriale, via G. Brodolini,
pagina 10 di 24 compreso accessori e pertinenze ed in particolare il piano terra, primo e
secondo della palazzina uffici, l'intero capannone industriale con l'impianto di
sollevamento e trasporto in esso installato, il piazzale, le aree circostanti gli
immobili innanzi descritti, nonché il fabbricato situato in prossimità
dell'ingresso del complesso adibito a cabina elettrica MT/BT”.
La terminologia utilizzata nel richiamato contratto suggerisce, sin da subito, che l'immobile concesso in locazione ha carattere di industria vera e propria. Per
opificio industriale nel linguaggio comune si intende, infatti, una fabbrica o uno stabilimento industriale dove è realizzata la produzione di beni.
Nella visura ordinaria relativa alla società attrice, allegata alla comparsa di costituzione e risposta dalla società convenuta Controparte_3 Parte_7
si legge che la svolge quale attività
[...] Parte_1
prevalente quella di fabbricazione di generatori in vapore con l'esclusione dei
contenitori in metallo per il riscaldamento centrale ad acqua calda, classificata con codice Ateco recante n° 25.3. Da quella storica, sempre intestata alla società
attrice e prodotta in giudizio dalla convenuta si evince, in Controparte_4
aggiunta, che l'oggetto sociale della stessa riguarda prevalentemente lo svolgimento di attività a carattere industriale. In essa è, invece, precisato, che l'attività commerciale e di rappresentanza della società, al 18.10.2022 (data dell'ultimo aggiornamento dei dati societari), non aveva ancora avuto inizio. La
società attrice risulta, altresì, insediata nella zona avente codice catastale D/1.
pagina 11 di 24 All'art. 12 delle norme tecniche di attuazione (allegato 1 alla CP_8 CP_7
memoria ex art. 186, III comma, n. 2 c.p.c., depositata da
[...]
e datata 28.07.2023), è specificato che, tra le zone Parte_7
produttive, la zona industriale D è destinata ad insediamenti industriali,
artigianali, nonché di logistica di supporto alle attività industriali ed artigianali,
con l'indicazione di ogni preclusione legata all'area in questione.
La dunque, per il tipo di attività svolta e la Parte_1
tipologia di immobile concessole in locazione dalla Parte_7
non rientra nel novero dei conduttori cui la legge riconosce il
[...]
diritto di prelazione sull'acquisto di un bene. Tra essi vi sono certamente quelle aziende che svolgono attività di commercio al dettaglio, caratterizzato da rapporti diretti con il pubblico, cui la legge estende la tutela della perdita dell'avviamento commerciale (artt. 34 e 35 della L. 392/1978), quest'ultima non contemplata per quelle di tipo industriale. L'articolo 41, comma II, della L.
392/1978, statuisce, al riguardo, che le disposizioni di cui agli artt. 38 (diritto di prelazione), 39 (diritto di riscatto) e 40 (diritto di prelazione in caso di nuova locazione), non si applicano ai rapporti di locazione di cui all'art. 35 della medesima legge, ossia a quelli inerenti ad immobili utilizzati per lo svolgimento di attività che non comportino contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori, nonché destinati all'esercizio di attività
professionali, ad attività di carattere transitorio, ed agli immobili pagina 12 di 24 complementari o interni a stazioni ferroviarie, porti, aeroporti, aree di servizio stradali o autostradali, alberghi e villaggi turistici. In sostanza, a tali operatori,
selezionati nell'ambito della più ampia categoria dei conduttori di immobili destinati ad uso diverso da quello abitativo, il legislatore ha riconosciuto,
rispetto agli altri, un trattamento di miglior favore, attribuendo loro sia l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, sia, appunto, il diritto di prelazione (Cass. sez. civ. n° 5069/2012 del 23.09.2012).
La giurisprudenza, interpretando il disposto normativo, ai fini del riconoscimento del diritto di prelazione, postula che l'immobile locato sia necessariamente adoperato come luogo aperto alla frequentazione diretta, senza intermediazione, della generalità dei consumatori, dei destinatari dei prodotti e dei servizi offerti. La parte attrice, in tal senso, ha cercato di dimostrare nel corso del giudizio che l'immobile in locazione fosse accessibile al pubblico,
proprio in considerazione dell'attività svolta dalla Parte_1 Parte_1
che non si sarebbe limitata alla fabbricazione di componenti industriali ma avrebbe riguardato anche la vendita al dettaglio.
A sostegno della tesi sostenuta dalla infatti, alla Parte_1
memoria I° termine ex art 183 c.p.c. della medesima, sono allegate n° 6 fatture (su alcune delle quali è, tra l'altro, riportata la dicitura documento
non utilizzabili ai fini fiscali) che, tuttavia, dimostrerebbero solo che la parte attrice ha intrattenuto dei rapporti di fornitura ed eseguito interventi manutentivi pagina 13 di 24 di assistenza nei confronti di altre società. La circostanza in questione è, inoltre,
confermata dal consorzio che, interrogato sul punto dalla CP_9
(prot. in entrata n° E0003923 del Parte_7
12.07.2023), ha così risposto: in relazione all'oggetto ed a riscontro della
richiesta agli atti del 12 luglio scorso, al prot. n° 3930, si rimarca, così
come già in precedenza rappresentato, che i nullaosta rilasciati alla società in
indirizzo attengono tutti alla progettazione, installazione di impianti termici ed
idraulici, elettrici, ecc., restando impedita qualsivoglia attività di tipo
commerciale in considerazione della destinazione urbanistica dell'area
interessata, vincolata a zona D - inserimenti industriali. In considerazione
comunque di quanto riferito con la nota che si riscontra, si richiede al Comando
di Polizia Municipale di operare nuovamente verifica in loco, al fine di
accertare l'eventuale esercizio da parte della di Parte_1
attività commerciali, in difformità alle autorizzazioni di questo Ente ed alle
previsioni del piano regolatore consortile (cfr. in particolare, allegati 2 e 3 alla memoria ex art. 186, III comma, n. 2 c.p.c., depositata dalla
[...]
e datata 28.07.2023). Sulla scorta di ciò non può essere Parte_7
riconosciuto un diritto di prelazione all'acquisto del bene in capo alla
Parte_1
In altri termini, per di più, l'azione di simulazione da parte del terzo, ai sensi dell'art. 1415, comma II, c.c., postula un interesse correlato all'esercizio di un pagina 14 di 24 proprio diritto e, pertanto, qualora un tale diritto, come nel caso di specie, risulti non configurabile o non pregiudicato dall'atto che si assume simulato, il terzo difetta di interesse a far dichiarare la simulazione del contratto o di uno dei suoi elementi (Cass. civ. sent. n° 2885/02; Cass. civ. sent. n° 10848/97).
Accertato il difetto di legittimazione attiva della società attrice, per una compiuta valutazione circa la temerarietà della lite, è opportuno dibattere in ordine alla fondatezza della domanda di simulazione.
Si rileva, in premessa, come la domanda di nullità del contratto preliminare presuppone innanzitutto la prova della simulazione del negozio giuridico che può essere assoluta, quando le parti non vogliono concludere alcun contratto, o relativa, quando intendono concludere un contratto diverso da quello apparente.
La giurisprudenza chiarisce, al riguardo, che in tema di simulazione assoluta del contratto, nel caso in cui la relativa domanda sia proposta da terzi estranei al negozio, spetta al giudice del merito valutare l'opportunità di fondare la decisione su elementi presuntivi - da considerare non solo analiticamente ma anche nella loro convergenza globale - a consentire illazioni che ne discendano secondo l'id quod plerumque accidit, restando il relativo apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico (Cass. civ. sent. n. 36478/2011 del
24.11.2021).
pagina 15 di 24 La prova della simulazione assoluta quando la domanda è proposta da soggetti terzi rispetto alle parti contrattuali non ha limiti e può essere fornita anche per mezzo di presunzioni semplici (Cass. civ. n. 8428/2006 del 11.04.2006; Cass.
civ. n. 28224/2008 del 26.11.2008; Cass. civ. n. 30849/2019 del 26.11.2019).
La parte attrice, in relazione ad essa, ha dedotto al riguardo, in sede di comparsa conclusionale, che il Tribunale sia in possesso di tutti gli elementi per valutare
funditus la domanda in rassegna, ciò anche considerata l'assenza di contestazione ad opera delle parti convenute in ordine alle circostanze della simulazione, queste ultime evidenziate e descritte a più riprese nell'atto introduttivo del giudizio oltre che nei successivi scritti difensivi. Il riferimento è,
in particolare, alle condizioni del contratto preliminare di vendita che denoterebbero l'anomalia oltre che l'irragionevolezza delle pattuizioni tra le parti contraenti e che sarebbero implicitamente confermate nella loro consistenza dalla condotta processuale delle società convenute, da intendersi quindi pacifiche tra le parti e definitivamente acquisite al giudizio. Tra esse vi sarebbero: la condizione risolutiva cui sarebbe stato sottoposto il contratto,
attenente alla eventuale rimozione di sigilli apposti al piazzale di pertinenza dell'immobile nell'ambito della procedura penale n° 4120/2021; la previsione dell'opzione offerta al compratore di riduzione del prezzo nel caso in cui il bene,
all'atto della vendita, fosse stato ancora sotto sequestro penale;
il termine per la stipula del contratto definitivo (indicato come concordato per il giorno pagina 16 di 24 04.03.2024) concesso in favore della sola parte promittente venditrice;
la rinuncia da parte dell'alienante ad ogni diritto di ipoteca legale derivante dal contratto;
gli errori di redazione dell'atto inerenti agli importi quantificanti il capitale sociale di di e di Controparte_3 Controparte_3 Controparte_4
la previsione non usuale, associata alla caparra confirmatoria, che
[...]
consentirebbe alla parte diligente, in caso di inadempimento, il recesso, la risoluzione e l'esecuzione del contratto;
ancora, la mancata indicazione dei dati di provenienza, classe energetica, regolarità urbanistica e catastale, stato di occupazione dell'appartamento concesso in permuta;
la garanzia offerta dall'alienante circa il fatto che il complesso immobiliare fosse libero da diritti di terzi;
le rate del pagamento del prezzo il cui importo, seppure per differenza economicamente trascurabile, non coinciderebbe con il prezzo totale richiesto.
Ad esse si aggiungerebbe, da ultimo, sempre per quanto sostenuto dalla parte attrice, un ulteriore elemento, indice della perpetrata simulazione, rappresentato dalla significativa difformità tra il prezzo di vendita richiesto nel mese di maggio 2021 rispetto a quello, largamente inferiore, domandato circa un anno dopo.
Assunto come dato presupposto che l'onere di provare la simulazione, stante gli artt. 1417 e 2697 del codice civile, incombe su chi l'allega, occorre rilevare che il ricorso alla presunzione operato dalla parte attrice si fonda, tuttavia, su fatti non provati e sulla menzione di documentazione mai prodotta agli atti di causa.
pagina 17 di 24 Il richiamo è, principalmente, al contratto preliminare di compravendita del
04.03.2022 (indicato nell'atto introduttivo quale documento n° 26) oltre che agli ulteriori copiosi documenti (per un numero totale di 28) pure in esso menzionati ed ampiamente commentati e descritti. Nella fattispecie concreta è, quindi,
assente la prova dell'esistenza dell'atto preliminare di vendita tra le società
convenute, posto alla base della espressa domanda e di cui pure si fa citazione nell'atto introduttivo, ragione per cui le presunzioni formulate sul punto dalla parte attrice non possono essere considerate come dedotte da fatti legittimamente provati, accertati, o quantomeno noti e non disconosciuti.
La ricostruzione dei fatti operata dalla è stata, Parte_1
inoltre, formalmente contestata da entrambi le parti convenute. Essa non contiene quegli elementi certi, gravi, precisi e concordanti, richiesti dall'art. 2729 c.c. che, considerati non solo analiticamente ma nella loro globale convergenza, consentirebbero di poter accertare la natura simulata del contratto,
ragione per cui è destinata a risolversi in mere congetture prive di forza ed efficacia probatoria.
Gli unici documenti prodotti dalla sono quelli Parte_1
allegati alla memoria ex art. 186, III comma, n. 2 c.p.c., del 04.09.2023. Trattasi,
in prevalenza, di fatture, certamente non utili a fornire la prova della simulazione del contratto ma funzionali a dimostrare l'esistenza di un diritto di prelazione all'acquisto dell'immobile in capo all'attrice, poiché deducibile,
pagina 18 di 24 quest'ultimo, anche dal tipo di attività dalla medesima svolta e prestata nei confronti di soggetti terzi.
Il contratto preliminare di vendita, per le ragioni esposte, non può pertanto dirsi simulato, tantomeno con riferimento alla permuta in essa indicata.
Ciò posto, in virtù della palese inammissibilità delle pretese azionate dal ricorrente che si salda altresì con l'eccepito difetto di legittimazione attiva, si rileva la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 96 comma 3 c.p.c. per la lite temeraria.
Con l'espressione lite temeraria si fa riferimento al comportamento processuale tenuto da una parte, caratterizzato dalla mala fede o dalla colpa grave e consistente nella consapevolezza dell'infondatezza della domanda e della tesi difensiva, concretatosi in un abuso del diritto d'azione non sorretto da alcuna motivazione razionale o di giustizia.
Tale condotta, regolata dall'art. 96 c.p.c., configura una responsabilità aggravata che, pur presupponendo l'ordinaria responsabilità per soccombenza, va oltre la stessa, implicando il risarcimento di tutti i danni che le controparti subiscono a fronte della partecipazione ad un processo evidentemente immotivato. La Corte
di Cassazione, con la sentenza n° 26515/2017, ha precisato che è necessario
accertare sia l'infondatezza della pretesa fatta valere in giudizio sia la
violazione del canone di normale prudenza nell'agire in giudizio, in relazione al
caso concreto. Trattasi di una fattispecie di carattere sanzionatorio a mezzo della pagina 19 di 24 quale il giudice, ricorrendone le condizioni, ha il dovere di responsabilizzare la parte ad una giustizia equilibrata e funzionale, a ciò scoraggiando l'abuso del processo che aggrava il ruolo del magistrato e che, inevitabilmente, rallenta i tempi di definizione dei contenziosi, con pregiudizio agli interessi pubblici e primari dello Stato.
La previsione di tale responsabilità processuale ha natura, quindi, non tanto risarcitoria del danno cagionato alla controparte dalla proposizione di una lite temeraria, quanto sanzionatoria delle condotte di chi, in abuso del diritto di azione e di difesa, si serva dello strumento processuale a fini dilatori o estranei all'accertamento dei fatti.
La lite temeraria produce, innanzitutto, effetti pregiudizievoli per le parti che la subiscono, costrette a subire un processo del tutto ingiustificato, con tutto ciò
che ne consegue. È ormai
jus receptum, infatti, che la pendenza di una lite genera nelle parti sentimenti di ansia, frustrazione, preoccupazione, incertezza, i quali sono avvertiti al massimo grado da chi quel processo non avrebbe dovuto subire affatto, per essere evidente la sua ragione e la pretestuosità della posizione avversaria. Ora, è del tutto evidente che la durata di un giudizio temerario, che non avrebbe dovuto neppure principiare, è irragionevole sin dal primo istante, e che pertanto ogni inconveniente subito dalle parti immotivatamente trascinate nella lite costituisce da subito fonte di danno e dà diritto al pagamento di cui al terzo comma dell'art.
pagina 20 di 24 96 cod. proc. civ. Nella quantificazione dell'indennizzo va tenuto in considerazione, oltre all'elemento già menzionato della durata del processo, il valore della posta in gioco, quest'ultimo inteso non soltanto come valore economico individuato nella sua quantificazione puramente numerica ma anche in relazione alla natura ed alla fonte del credito, agli interessi ed ai vantaggi concreti che la parte azionante il giudizio avrebbe potuto ricavare da una pronuncia a sé favorevole. Per mera completezza va, comunque, evidenziato che la richiesta di condanna per lite temeraria non può trovare accoglimento ove la parte istante non abbia assolto l'onere di allegare almeno gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del lamentato danno (così Cass., sez.
un., n. 7583/2004), concretatosi nel caso di specie nell'impedita vendita del bene oggetto del contratto preliminare di vendita, circostanza quest'ultima ampiamente dimostrata in giudizio. Il giudice, nell'applicare l'art. 96, terzo comma, c.p.c., non è più tenuto a svolgere complessi, quanto delicati,
apprezzamenti sul carattere colposo e la negligenza della condotta di una o più
parti del processo. Egli, invece, deve limitarsi a valutare oggettivamente la sussistenza di un abuso del processo, quale emerge dagli atti processuali e dal loro contenuto…” (Cass. civ., Sez. II, n° 27623/2017 del 21 novembre 2017).
La parte attrice, in hoc iudicio, non ha certamente fatto un uso prudente e ragionato delle sue prerogative difensive, chiedendo di accertare la simulazione di un contratto preliminare di vendita di cui non è stato in grado di fornire la pagina 21 di 24 prova e ritenendosi titolare di un diritto di prelazione inesistente. Essa, inoltre,
ha agito nel presente giudizio sostenendo una tesi diametralmente opposta a quella supportata da , quale amministratore della Controparte_1 [...]
nell'ambito del procedimento cautelare (n° 31971/2019 R.G.) Parte_1
incardinato a mezzo di ricorso per sequestro conservativo in corso di causa ex art. 671 c.p.c. innanzi al Tribunale di Napoli - sezione specializzata in materia d'impresa.
Se nell'odierna sede ha chiesto, infatti, di accertare la simulazione del contratto preliminare di vendita avente ad oggetto l'indicato opificio industriale,
ritenendolo improduttivo di effetti giuridici, dello stesso ne ha invece presupposto la piena validità nel giudizio definito dal Tribunale di Napoli con ordinanza del 12.10.2022 che, per le medesime motivazioni, ha condannato per lite temeraria con liquidazione della somma rimessa al Controparte_1
giudizio di merito (all. 3 alla comparsa di costituzione e risposta di
[...]
. Parte_7
Le differenti tesi, sostenute in due sedi giudiziarie diverse, rispettivamente costituite dall'accertamento della simulazione e, per contro, della pericolosità
del contratto di compravendita potenzialmente produttivo del depauperamento del patrimonio della società sono Controparte_3
inconciliabili tra loro e non possono in alcun modo coesistere.
pagina 22 di 24 Quanto esposto dimostra ulteriormente un abuso del processo da parte della che va condannata per la intrapresa lite Parte_1
temeraria, stante la carenza di legittimazione attiva oltre che l'infondatezza e la pretestuosità della domanda proposta, da liquidarsi ex art. 1226 c.c. in una somma pari all'importo delle spese liquidate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo che segue, tenendo conto del valore indeterminato della controversia,
secondo i criteri e nella misura dei valori medi di cui al D.M. n° 55/2014, da ultimo aggiornato con D.M. n° 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- Dichiara la carenza di legittimazione attiva della Parte_1
con rigetto delle domande attoree.
- Condanna, per l'effetto e per le causali di cui in motivazione, la
[...]
in persona del suo l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite in Parte_1
favore delle parti convenute in giudizio e Controparte_3
che liquida, per ciascuna parte, in complessivi € 8.900,00 Controparte_4
per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. se dovuti, come per legge, da distrarsi per la sola società in Controparte_4
favore dei procuratori dichiaratisi antistatari avv. Adriano Santoro e Annamaria
Doria.
pagina 23 di 24 - Condanna la al pagamento di ulteriori € 8.900,00, Parte_1
per lite temeraria, per ciascuna delle parti convenute in giudizio, somma equitativamente determinata ex art. 96, comma III, c.p.c. in misura pari all'importo delle riconosciute spese.
- Ordina al conservatore dei registri immobiliare la cancellazione delle trascrizioni pregiudizievoli inerenti al presente giudizio con spese a carico della
Parte_1
Così deciso in Salerno, lì 16 luglio 2025.
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
pagina 24 di 24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona del giudice unico monocratico, dott.ssa Maria Stefania Picece, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 6025 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione con decreto del
16.02.2025.
TRA
C.F..: , con sede in Parte_1 P.IVA_1
Milano (Mi) alla via Dante n° 16, in persona dell'amministratore unico e l.r.p.t.
nato a [...] il [...], rappresentata e difesa, Controparte_1
in virtù di procura alle liti in calce all'atto di citazione, dall'avv. Pierluigi De
Biasi del foro di Milano, C.F.: , p.e.c. C.F._1
e dall'avv. Luigi De Lisio del foro di Email_1
Salerno, C.F.: , p.e.c. C.F._2
pagina 1 di 24 .salerno.it, tutti elettivamente domiciliati Email_2 CP_2
presso lo studio di quest'ultimo in Eboli (Sa) alla Via Madonna del Soccorso n°
12.
ATTRICE
E
P. IVA n° Controparte_3
, con sede in LI (Sa) alla via Carlo Pisacane s.n.c., in P.IVA_2
persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa, in virtù di procura Controparte_3
alle liti in allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Patrizia
Cingolo del foro di Salerno, C.F.: , p.e.c. C.F._3
.salerno.it, elettivamente domiciliata Email_3 CP_2
presso lo studio di quest'ultima in LI (Sa) alla via Adige n° 4.
C.F..: , con sede in Napoli (Na) Controparte_4 P.IVA_3
alla via Santa Lucia n° 84, in persona dell'amministratore , Controparte_5
nato a [...] il [...], rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Adriano
Santoro, C.F.: , p.e.c. C.F._4
E
.salerno. , e dall'avv. Annamaria Doria, Email_4 CP_2
C.F.: , p.e.c. elettivamente C.F._5 Email_6
domiciliata in LI (Sa) alla via Rosa Iemma n° 2 presso lo studio di pagina 2 di 24 questi ultimi che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria a mezzo fax al n° 0828304514 ovvero ai rispettivi indirizzi p.e.c.
CONVENUTE
AVENTE AD OGGETTO
Simulazione di contratto preliminare di compravendita
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da rispettivi atti difensivi, da intendersi qui integralmente riportati e trascritti.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
con atto di citazione del 11.07.2022, Parte_2
ritualmente notificato in pari data, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di
Salerno, per l'udienza del 30.11.2022, la Controparte_3
e la assumendo di essere conduttrice dell'immobile sito Controparte_4
in LI (Sa) al Viale Giacomo Brodolini s.n.c., nello specifico di un capannone industriale censito nel catasto fabbricati del medesimo comune al foglio 7, mappale 520, piano T, 1 - 2, categoria D/1, di proprietà di
[...]
ciò in virtù di un contratto di locazione stipulato Controparte_3
con quest'ultima in data 30.04.2014. Riteneva che la società
[...]
avesse simulato un contratto preliminare di vendita Controparte_3
dell'immobile in questione con la quindi di essere stata Controparte_4
lesa nel proprio diritto di prelazione all'acquisto di esso riconosciutole dall'art.
pagina 3 di 24 38 della L. 392/1978. Chiedeva, pertanto, al Tribunale adito, per le ragioni espresse nell'atto di citazione, di: “
1. accertare e dichiarare l'intervenuta
simulazione del contratto preliminare di compravendita tra la
[...]
e la relativamente al contratto di Parte_3 Controparte_4
permuta di cui al punto b) art. 2 indicato nel contratto preliminare di
compravendita del 04.03.2020, in autentica del notaio Avv. in Persona_1
LI - Sa (n. Racc. 9497);
2. accertare la lesione da parte di
[...]
del diritto di prelazione ex art. 38 L. 392/1978 Controparte_3
spettante a e, per l'effetto, dichiarare la Parte_1
nullità/inefficacia/inopponibilità a del contratto Parte_1
preliminare di compravendita tra la e la Controparte_3
dell'immobile sito in LI, in data 4 marzo 2020, Controparte_4
in autentica del notaio avv. in LI - SA (N. Rep. 13121- Persona_1
n. Racc. 9497);
3. ordinare al conservatore dei Registri Immobiliari di Salerno
di effettuare ogni trascrizione e/o necessario annotamento conseguente
all'accoglimento della domanda di accertamento e declaratoria della
intervenuta simulazione. Il tutto con vittoria di spese ed onorari di causa”.
Nessuno dei 28 documenti menzionati nell'atto introduttivo del giudizio veniva depositato dalla parte attrice che, diversamente, con memoria ex art. 186, III
comma, n. 2 c.p.c., del 04.09.2023, depositava: p.e.c. inviata alla
[...]
il 01.12.2022 da p.e.c. inviata Parte_1 Controparte_3 Controparte_3
pagina 4 di 24 alla il 02.12.2022 da - Parte_1 Controparte_3 CP_3
p.e.c. inviata alla il 20.12.2022 da
[...] Parte_1
- fatture emesse a carico di EA s.p.a.; fatture Controparte_3 Controparte_3
emesse a carico di Mail s.r.l.; fatture emesse a carico di RA;
fatture emesse a carico di fatture emesse a carico di Parte_4
Compagnia Mercantile d'Oltremare s.r.l.; fatture emesse a carico di CP_6
Con comparsa di costituzione e risposta, rispettivamente del 07.11.2022 e del
10.11.2022, si costituivano in giudizio la Controparte_3
e la Controparte_4
eccepiva, in via preliminare, Parte_5
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, eccezione, questa, alla quale rinuncerà
formalmente con dichiarazione in tal senso resa nella comparsa conclusionale del 15.04.2025. Sosteneva, altresì, sempre in diritto, la mancata legittimazione attiva dell'azione proposta dall'attrice per inesistenza del diritto di prelazione all'acquisto dell'immobile, ciò svolgendo la Parte_1
un'attività esclusivamente industriale, non rientrante tra quelle previste dalla L.
392/1978. La convenuta riteneva, quindi, illegittima la domanda di accertamento della simulazione. Argomentava nel merito, supponendo per astratto esistente la legittimazione attiva, in ordine alla mancanza della prova della simulazione ritenendo in ogni caso temeraria la proposta azione.
pagina 5 di 24 Così, pertanto, concludeva: “voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni
contraria istanza ed eccezione, in via preliminare, accertare e dichiarare
l'improcedibilità della domanda per mancanza dell'esperimento del tentativo
obbligatorio di conciliazione ai sensi del D.L. 28/2010 e seguenti;
ancora, in via
preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione ad agire data
l'inesistenza del diritto di prelazione in capo alla attrice società, conduttrice
dell'immobile di proprietà della convenuta società , per l'effetto CP_3
rigettare la domanda perché infondata in fatto ed in diritto;
condannare la
in persona del suo l.r.p.t. Sig. Parte_1 Controparte_1
al pagamento delle spese ed onorari del presente giudizio nonché a quelle per
lite temeraria ex art. 96 comma III c.p.c. essendo provato in atti la
responsabilità aggravata della condotta volta ad abusare dello strumento
processuale”.
La produceva i seguenti documenti: Controparte_3
visura ordinaria della ricorso per sequestro in Parte_1
corso di causa nel procedimento R.G. n° 31971/2019; ordinanza di rigetto del
Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di imprese;
offerta di acquisto di capannone industriale;
relazione tecnica ed estimativa.
La documentazione versata in atti veniva integrata dalla società convenuta con la memoria ex art. 186, III comma, n. 2 c.p.c., del 28.07.2023. La
[...]
offriva in comunicazione alle altre parti del giudizio: Controparte_3
pagina 6 di 24 regolamento A.S.I. vigente;
richiesta all' per rilascio di copia nulla osta;
CP_7
nota di riscontro modulo di richiesta di certificato di destinazione CP_7
urbanistica; visura C.C.I.A.A. Termotecnica Industriale s.r.l. del 11.07.2023.
La anch'essa convenuta, sollevava preliminarmente Controparte_4
eccezione di carenza di interesse e di legittimazione attiva da parte della sostenendo che nella fattispecie concreta, per Parte_1
come pure argomentato dalla la Controparte_3
non potesse invocare il diritto di prelazione Parte_1
previsto dall'art. 38 della L. 392/1978, in quanto svolgente, essa, un'attività
unicamente industriale priva di contatti diretti con il pubblico. Sosteneva, nel merito, l'assenza di elementi atti a provare la simulazione, anche solo in via presuntiva, e concludeva chiedendo al Tribunale di Salerno, rigettata ogni contraria istanza, di: 1) accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di
prelazione da parte della ex art. 38 L. 392/1978 Parte_1
in relazione alla vendita dell'opificio industriale condotto in locazione di
proprietà della e da questa promesso in vendita alla Controparte_3 [...]
2) accertata e dichiarata l'inesistenza del diritto di Controparte_4
prelazione da parte della di cui al punto 1) che Parte_1
precede, dichiarare la sua carenza di interesse ad agire e di legittimazione
attiva in relazione alla domanda di simulazione ex art. 1415 comma 2 c.c. del
contratto preliminare di compravendita stipulato tra la e la Controparte_3 CP_4
pagina 7 di 24 3) in ogni caso, dichiarare non provata la simulazione del Controparte_4
contratto preliminare di vendita intercorrente tra la e la Controparte_4
4) condannare la al pagamento Controparte_3 Parte_1
delle spese e competenze di lite, con attribuzione ai sottoscritti procuratori
antistatari. La parte convenuta produceva in via istruttoria, a sostegno e prova di quanto esposto nel primo atto difensivo, i seguenti documenti: atto di citazione notificato;
visura storica della estratta il Parte_1
09.11.2022; contratto di locazione tra la e Parte_6
la del 30.04.2014. Parte_1
Con provvedimento del 02.12.2022, reso dal coordinatore del settore civile del
Tribunale di Salerno, il fascicolo veniva assegnato alla seconda sezione civile,
ciò individuato quale oggetto del procedimento l'accertamento dell'avvenuta simulazione di un contratto preliminare di compravendita. Il giudice della richiamata sezione, con decreto del 14.12.2022, fissava udienza per il giorno
17.01.2023. Le parti precisavano, quindi, le proprie deduzioni, eccezioni e richieste istruttorie, nelle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., depositate nei termini loro concessi.
Il giudice, con decreto del 04.10.2023, disponeva ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza prevista per il giorno 20.11.2023, il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni delle parti.
pagina 8 di 24 Con provvedimento reso in data 19.03.2024, rilevata preliminarmente la mancata allegazione all'atto di citazione dei documenti in esso richiamati,
fissava in presenza l'udienza del 21.05.2024. All'esito di essa si riservava, poi,
di decidere in ordine alle richieste formulate dalle parti.
Il giudice, su istanza di parte del 04.12.2024, con provvedimento del
18.12.2024, anticipava l'udienza di precisazione delle conclusioni fissata per il giorno 11.11.2025, alla data del 10.02.2025. Essa si svolgeva con le forme della trattazione scritta, modalità di svolgimento così indicata con ulteriore provvedimento del 17.01.2025.
Con decreto emesso in data 16.02.2025 la causa veniva assunta in decisione,
previa concessione alle parti di causa dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e di replica.
In data 05.05.2025 il fascicolo veniva rimesso al Giudice per la decisione.
Il presente giudizio origina dalla domanda di accertamento, proposta dalla della simulazione di un contratto preliminare di Parte_1
compravendita di immobile intercorso tra le società Parte_7
e la oltre che della lesione del diritto di
[...] Controparte_4
prelazione all'acquisto dello stesso, ex art. 38 L. 392/1978, vantato dalla società
conduttrice, odierna attrice.
Il quid disputandum solleva diverse questioni giuridiche. Occorre determinarsi preliminarmente sulla legittimazione attiva e ad agire della Parte_1
pagina 9 di 24 questione sollevata da entrambe le parti convenute, oltre che Parte_1
analizzare, anche in disamina delle ragioni di una proposta azione giuridica pervasa da temerarietà, le ragioni ed il fondamento della supposta simulazione.
Ciò, ritenuta superata la questione circa l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione sollevata dalla eccezione cui la parte convenuta ha Parte_7
rinunciato formalmente con dichiarazione resa in tal senso nella comparsa conclusionale del 15.04.2025.
Con riferimento alla fattispecie concreta, pur nell'ipotesi di contratto affetto da simulazione, non sarebbe possibile riconoscere all'attrice un diritto di prelazione sull'acquisto del bene già condotto in locazione, difettando così, essa, di legittimazione ad agire.
Il contratto di locazione in atti tra la e la Parte_1 [...]
datato 30.04.2014 e registrato il 29.05.2014, Controparte_3
inteso dalla parte attrice quale presupposto del proprio interesse al giudizio, ha infatti ad oggetto un opificio industriale con annessa palazzina e contigui piazzali sito in LI (Sa) alla via G. Brodolini. In esso (all. 3 alla comparsa di costituzione e risposta della convenuta si Controparte_4
legge che la in persona del suo L.R.p.t. concede in locazione alla Controparte_3
che in persona del suo L.r.p.t. accetta, l'intero Parte_1
complesso industriale sito in LI, zona industriale, via G. Brodolini,
pagina 10 di 24 compreso accessori e pertinenze ed in particolare il piano terra, primo e
secondo della palazzina uffici, l'intero capannone industriale con l'impianto di
sollevamento e trasporto in esso installato, il piazzale, le aree circostanti gli
immobili innanzi descritti, nonché il fabbricato situato in prossimità
dell'ingresso del complesso adibito a cabina elettrica MT/BT”.
La terminologia utilizzata nel richiamato contratto suggerisce, sin da subito, che l'immobile concesso in locazione ha carattere di industria vera e propria. Per
opificio industriale nel linguaggio comune si intende, infatti, una fabbrica o uno stabilimento industriale dove è realizzata la produzione di beni.
Nella visura ordinaria relativa alla società attrice, allegata alla comparsa di costituzione e risposta dalla società convenuta Controparte_3 Parte_7
si legge che la svolge quale attività
[...] Parte_1
prevalente quella di fabbricazione di generatori in vapore con l'esclusione dei
contenitori in metallo per il riscaldamento centrale ad acqua calda, classificata con codice Ateco recante n° 25.3. Da quella storica, sempre intestata alla società
attrice e prodotta in giudizio dalla convenuta si evince, in Controparte_4
aggiunta, che l'oggetto sociale della stessa riguarda prevalentemente lo svolgimento di attività a carattere industriale. In essa è, invece, precisato, che l'attività commerciale e di rappresentanza della società, al 18.10.2022 (data dell'ultimo aggiornamento dei dati societari), non aveva ancora avuto inizio. La
società attrice risulta, altresì, insediata nella zona avente codice catastale D/1.
pagina 11 di 24 All'art. 12 delle norme tecniche di attuazione (allegato 1 alla CP_8 CP_7
memoria ex art. 186, III comma, n. 2 c.p.c., depositata da
[...]
e datata 28.07.2023), è specificato che, tra le zone Parte_7
produttive, la zona industriale D è destinata ad insediamenti industriali,
artigianali, nonché di logistica di supporto alle attività industriali ed artigianali,
con l'indicazione di ogni preclusione legata all'area in questione.
La dunque, per il tipo di attività svolta e la Parte_1
tipologia di immobile concessole in locazione dalla Parte_7
non rientra nel novero dei conduttori cui la legge riconosce il
[...]
diritto di prelazione sull'acquisto di un bene. Tra essi vi sono certamente quelle aziende che svolgono attività di commercio al dettaglio, caratterizzato da rapporti diretti con il pubblico, cui la legge estende la tutela della perdita dell'avviamento commerciale (artt. 34 e 35 della L. 392/1978), quest'ultima non contemplata per quelle di tipo industriale. L'articolo 41, comma II, della L.
392/1978, statuisce, al riguardo, che le disposizioni di cui agli artt. 38 (diritto di prelazione), 39 (diritto di riscatto) e 40 (diritto di prelazione in caso di nuova locazione), non si applicano ai rapporti di locazione di cui all'art. 35 della medesima legge, ossia a quelli inerenti ad immobili utilizzati per lo svolgimento di attività che non comportino contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori, nonché destinati all'esercizio di attività
professionali, ad attività di carattere transitorio, ed agli immobili pagina 12 di 24 complementari o interni a stazioni ferroviarie, porti, aeroporti, aree di servizio stradali o autostradali, alberghi e villaggi turistici. In sostanza, a tali operatori,
selezionati nell'ambito della più ampia categoria dei conduttori di immobili destinati ad uso diverso da quello abitativo, il legislatore ha riconosciuto,
rispetto agli altri, un trattamento di miglior favore, attribuendo loro sia l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, sia, appunto, il diritto di prelazione (Cass. sez. civ. n° 5069/2012 del 23.09.2012).
La giurisprudenza, interpretando il disposto normativo, ai fini del riconoscimento del diritto di prelazione, postula che l'immobile locato sia necessariamente adoperato come luogo aperto alla frequentazione diretta, senza intermediazione, della generalità dei consumatori, dei destinatari dei prodotti e dei servizi offerti. La parte attrice, in tal senso, ha cercato di dimostrare nel corso del giudizio che l'immobile in locazione fosse accessibile al pubblico,
proprio in considerazione dell'attività svolta dalla Parte_1 Parte_1
che non si sarebbe limitata alla fabbricazione di componenti industriali ma avrebbe riguardato anche la vendita al dettaglio.
A sostegno della tesi sostenuta dalla infatti, alla Parte_1
memoria I° termine ex art 183 c.p.c. della medesima, sono allegate n° 6 fatture (su alcune delle quali è, tra l'altro, riportata la dicitura documento
non utilizzabili ai fini fiscali) che, tuttavia, dimostrerebbero solo che la parte attrice ha intrattenuto dei rapporti di fornitura ed eseguito interventi manutentivi pagina 13 di 24 di assistenza nei confronti di altre società. La circostanza in questione è, inoltre,
confermata dal consorzio che, interrogato sul punto dalla CP_9
(prot. in entrata n° E0003923 del Parte_7
12.07.2023), ha così risposto: in relazione all'oggetto ed a riscontro della
richiesta agli atti del 12 luglio scorso, al prot. n° 3930, si rimarca, così
come già in precedenza rappresentato, che i nullaosta rilasciati alla società in
indirizzo attengono tutti alla progettazione, installazione di impianti termici ed
idraulici, elettrici, ecc., restando impedita qualsivoglia attività di tipo
commerciale in considerazione della destinazione urbanistica dell'area
interessata, vincolata a zona D - inserimenti industriali. In considerazione
comunque di quanto riferito con la nota che si riscontra, si richiede al Comando
di Polizia Municipale di operare nuovamente verifica in loco, al fine di
accertare l'eventuale esercizio da parte della di Parte_1
attività commerciali, in difformità alle autorizzazioni di questo Ente ed alle
previsioni del piano regolatore consortile (cfr. in particolare, allegati 2 e 3 alla memoria ex art. 186, III comma, n. 2 c.p.c., depositata dalla
[...]
e datata 28.07.2023). Sulla scorta di ciò non può essere Parte_7
riconosciuto un diritto di prelazione all'acquisto del bene in capo alla
Parte_1
In altri termini, per di più, l'azione di simulazione da parte del terzo, ai sensi dell'art. 1415, comma II, c.c., postula un interesse correlato all'esercizio di un pagina 14 di 24 proprio diritto e, pertanto, qualora un tale diritto, come nel caso di specie, risulti non configurabile o non pregiudicato dall'atto che si assume simulato, il terzo difetta di interesse a far dichiarare la simulazione del contratto o di uno dei suoi elementi (Cass. civ. sent. n° 2885/02; Cass. civ. sent. n° 10848/97).
Accertato il difetto di legittimazione attiva della società attrice, per una compiuta valutazione circa la temerarietà della lite, è opportuno dibattere in ordine alla fondatezza della domanda di simulazione.
Si rileva, in premessa, come la domanda di nullità del contratto preliminare presuppone innanzitutto la prova della simulazione del negozio giuridico che può essere assoluta, quando le parti non vogliono concludere alcun contratto, o relativa, quando intendono concludere un contratto diverso da quello apparente.
La giurisprudenza chiarisce, al riguardo, che in tema di simulazione assoluta del contratto, nel caso in cui la relativa domanda sia proposta da terzi estranei al negozio, spetta al giudice del merito valutare l'opportunità di fondare la decisione su elementi presuntivi - da considerare non solo analiticamente ma anche nella loro convergenza globale - a consentire illazioni che ne discendano secondo l'id quod plerumque accidit, restando il relativo apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico (Cass. civ. sent. n. 36478/2011 del
24.11.2021).
pagina 15 di 24 La prova della simulazione assoluta quando la domanda è proposta da soggetti terzi rispetto alle parti contrattuali non ha limiti e può essere fornita anche per mezzo di presunzioni semplici (Cass. civ. n. 8428/2006 del 11.04.2006; Cass.
civ. n. 28224/2008 del 26.11.2008; Cass. civ. n. 30849/2019 del 26.11.2019).
La parte attrice, in relazione ad essa, ha dedotto al riguardo, in sede di comparsa conclusionale, che il Tribunale sia in possesso di tutti gli elementi per valutare
funditus la domanda in rassegna, ciò anche considerata l'assenza di contestazione ad opera delle parti convenute in ordine alle circostanze della simulazione, queste ultime evidenziate e descritte a più riprese nell'atto introduttivo del giudizio oltre che nei successivi scritti difensivi. Il riferimento è,
in particolare, alle condizioni del contratto preliminare di vendita che denoterebbero l'anomalia oltre che l'irragionevolezza delle pattuizioni tra le parti contraenti e che sarebbero implicitamente confermate nella loro consistenza dalla condotta processuale delle società convenute, da intendersi quindi pacifiche tra le parti e definitivamente acquisite al giudizio. Tra esse vi sarebbero: la condizione risolutiva cui sarebbe stato sottoposto il contratto,
attenente alla eventuale rimozione di sigilli apposti al piazzale di pertinenza dell'immobile nell'ambito della procedura penale n° 4120/2021; la previsione dell'opzione offerta al compratore di riduzione del prezzo nel caso in cui il bene,
all'atto della vendita, fosse stato ancora sotto sequestro penale;
il termine per la stipula del contratto definitivo (indicato come concordato per il giorno pagina 16 di 24 04.03.2024) concesso in favore della sola parte promittente venditrice;
la rinuncia da parte dell'alienante ad ogni diritto di ipoteca legale derivante dal contratto;
gli errori di redazione dell'atto inerenti agli importi quantificanti il capitale sociale di di e di Controparte_3 Controparte_3 Controparte_4
la previsione non usuale, associata alla caparra confirmatoria, che
[...]
consentirebbe alla parte diligente, in caso di inadempimento, il recesso, la risoluzione e l'esecuzione del contratto;
ancora, la mancata indicazione dei dati di provenienza, classe energetica, regolarità urbanistica e catastale, stato di occupazione dell'appartamento concesso in permuta;
la garanzia offerta dall'alienante circa il fatto che il complesso immobiliare fosse libero da diritti di terzi;
le rate del pagamento del prezzo il cui importo, seppure per differenza economicamente trascurabile, non coinciderebbe con il prezzo totale richiesto.
Ad esse si aggiungerebbe, da ultimo, sempre per quanto sostenuto dalla parte attrice, un ulteriore elemento, indice della perpetrata simulazione, rappresentato dalla significativa difformità tra il prezzo di vendita richiesto nel mese di maggio 2021 rispetto a quello, largamente inferiore, domandato circa un anno dopo.
Assunto come dato presupposto che l'onere di provare la simulazione, stante gli artt. 1417 e 2697 del codice civile, incombe su chi l'allega, occorre rilevare che il ricorso alla presunzione operato dalla parte attrice si fonda, tuttavia, su fatti non provati e sulla menzione di documentazione mai prodotta agli atti di causa.
pagina 17 di 24 Il richiamo è, principalmente, al contratto preliminare di compravendita del
04.03.2022 (indicato nell'atto introduttivo quale documento n° 26) oltre che agli ulteriori copiosi documenti (per un numero totale di 28) pure in esso menzionati ed ampiamente commentati e descritti. Nella fattispecie concreta è, quindi,
assente la prova dell'esistenza dell'atto preliminare di vendita tra le società
convenute, posto alla base della espressa domanda e di cui pure si fa citazione nell'atto introduttivo, ragione per cui le presunzioni formulate sul punto dalla parte attrice non possono essere considerate come dedotte da fatti legittimamente provati, accertati, o quantomeno noti e non disconosciuti.
La ricostruzione dei fatti operata dalla è stata, Parte_1
inoltre, formalmente contestata da entrambi le parti convenute. Essa non contiene quegli elementi certi, gravi, precisi e concordanti, richiesti dall'art. 2729 c.c. che, considerati non solo analiticamente ma nella loro globale convergenza, consentirebbero di poter accertare la natura simulata del contratto,
ragione per cui è destinata a risolversi in mere congetture prive di forza ed efficacia probatoria.
Gli unici documenti prodotti dalla sono quelli Parte_1
allegati alla memoria ex art. 186, III comma, n. 2 c.p.c., del 04.09.2023. Trattasi,
in prevalenza, di fatture, certamente non utili a fornire la prova della simulazione del contratto ma funzionali a dimostrare l'esistenza di un diritto di prelazione all'acquisto dell'immobile in capo all'attrice, poiché deducibile,
pagina 18 di 24 quest'ultimo, anche dal tipo di attività dalla medesima svolta e prestata nei confronti di soggetti terzi.
Il contratto preliminare di vendita, per le ragioni esposte, non può pertanto dirsi simulato, tantomeno con riferimento alla permuta in essa indicata.
Ciò posto, in virtù della palese inammissibilità delle pretese azionate dal ricorrente che si salda altresì con l'eccepito difetto di legittimazione attiva, si rileva la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 96 comma 3 c.p.c. per la lite temeraria.
Con l'espressione lite temeraria si fa riferimento al comportamento processuale tenuto da una parte, caratterizzato dalla mala fede o dalla colpa grave e consistente nella consapevolezza dell'infondatezza della domanda e della tesi difensiva, concretatosi in un abuso del diritto d'azione non sorretto da alcuna motivazione razionale o di giustizia.
Tale condotta, regolata dall'art. 96 c.p.c., configura una responsabilità aggravata che, pur presupponendo l'ordinaria responsabilità per soccombenza, va oltre la stessa, implicando il risarcimento di tutti i danni che le controparti subiscono a fronte della partecipazione ad un processo evidentemente immotivato. La Corte
di Cassazione, con la sentenza n° 26515/2017, ha precisato che è necessario
accertare sia l'infondatezza della pretesa fatta valere in giudizio sia la
violazione del canone di normale prudenza nell'agire in giudizio, in relazione al
caso concreto. Trattasi di una fattispecie di carattere sanzionatorio a mezzo della pagina 19 di 24 quale il giudice, ricorrendone le condizioni, ha il dovere di responsabilizzare la parte ad una giustizia equilibrata e funzionale, a ciò scoraggiando l'abuso del processo che aggrava il ruolo del magistrato e che, inevitabilmente, rallenta i tempi di definizione dei contenziosi, con pregiudizio agli interessi pubblici e primari dello Stato.
La previsione di tale responsabilità processuale ha natura, quindi, non tanto risarcitoria del danno cagionato alla controparte dalla proposizione di una lite temeraria, quanto sanzionatoria delle condotte di chi, in abuso del diritto di azione e di difesa, si serva dello strumento processuale a fini dilatori o estranei all'accertamento dei fatti.
La lite temeraria produce, innanzitutto, effetti pregiudizievoli per le parti che la subiscono, costrette a subire un processo del tutto ingiustificato, con tutto ciò
che ne consegue. È ormai
jus receptum, infatti, che la pendenza di una lite genera nelle parti sentimenti di ansia, frustrazione, preoccupazione, incertezza, i quali sono avvertiti al massimo grado da chi quel processo non avrebbe dovuto subire affatto, per essere evidente la sua ragione e la pretestuosità della posizione avversaria. Ora, è del tutto evidente che la durata di un giudizio temerario, che non avrebbe dovuto neppure principiare, è irragionevole sin dal primo istante, e che pertanto ogni inconveniente subito dalle parti immotivatamente trascinate nella lite costituisce da subito fonte di danno e dà diritto al pagamento di cui al terzo comma dell'art.
pagina 20 di 24 96 cod. proc. civ. Nella quantificazione dell'indennizzo va tenuto in considerazione, oltre all'elemento già menzionato della durata del processo, il valore della posta in gioco, quest'ultimo inteso non soltanto come valore economico individuato nella sua quantificazione puramente numerica ma anche in relazione alla natura ed alla fonte del credito, agli interessi ed ai vantaggi concreti che la parte azionante il giudizio avrebbe potuto ricavare da una pronuncia a sé favorevole. Per mera completezza va, comunque, evidenziato che la richiesta di condanna per lite temeraria non può trovare accoglimento ove la parte istante non abbia assolto l'onere di allegare almeno gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del lamentato danno (così Cass., sez.
un., n. 7583/2004), concretatosi nel caso di specie nell'impedita vendita del bene oggetto del contratto preliminare di vendita, circostanza quest'ultima ampiamente dimostrata in giudizio. Il giudice, nell'applicare l'art. 96, terzo comma, c.p.c., non è più tenuto a svolgere complessi, quanto delicati,
apprezzamenti sul carattere colposo e la negligenza della condotta di una o più
parti del processo. Egli, invece, deve limitarsi a valutare oggettivamente la sussistenza di un abuso del processo, quale emerge dagli atti processuali e dal loro contenuto…” (Cass. civ., Sez. II, n° 27623/2017 del 21 novembre 2017).
La parte attrice, in hoc iudicio, non ha certamente fatto un uso prudente e ragionato delle sue prerogative difensive, chiedendo di accertare la simulazione di un contratto preliminare di vendita di cui non è stato in grado di fornire la pagina 21 di 24 prova e ritenendosi titolare di un diritto di prelazione inesistente. Essa, inoltre,
ha agito nel presente giudizio sostenendo una tesi diametralmente opposta a quella supportata da , quale amministratore della Controparte_1 [...]
nell'ambito del procedimento cautelare (n° 31971/2019 R.G.) Parte_1
incardinato a mezzo di ricorso per sequestro conservativo in corso di causa ex art. 671 c.p.c. innanzi al Tribunale di Napoli - sezione specializzata in materia d'impresa.
Se nell'odierna sede ha chiesto, infatti, di accertare la simulazione del contratto preliminare di vendita avente ad oggetto l'indicato opificio industriale,
ritenendolo improduttivo di effetti giuridici, dello stesso ne ha invece presupposto la piena validità nel giudizio definito dal Tribunale di Napoli con ordinanza del 12.10.2022 che, per le medesime motivazioni, ha condannato per lite temeraria con liquidazione della somma rimessa al Controparte_1
giudizio di merito (all. 3 alla comparsa di costituzione e risposta di
[...]
. Parte_7
Le differenti tesi, sostenute in due sedi giudiziarie diverse, rispettivamente costituite dall'accertamento della simulazione e, per contro, della pericolosità
del contratto di compravendita potenzialmente produttivo del depauperamento del patrimonio della società sono Controparte_3
inconciliabili tra loro e non possono in alcun modo coesistere.
pagina 22 di 24 Quanto esposto dimostra ulteriormente un abuso del processo da parte della che va condannata per la intrapresa lite Parte_1
temeraria, stante la carenza di legittimazione attiva oltre che l'infondatezza e la pretestuosità della domanda proposta, da liquidarsi ex art. 1226 c.c. in una somma pari all'importo delle spese liquidate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo che segue, tenendo conto del valore indeterminato della controversia,
secondo i criteri e nella misura dei valori medi di cui al D.M. n° 55/2014, da ultimo aggiornato con D.M. n° 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- Dichiara la carenza di legittimazione attiva della Parte_1
con rigetto delle domande attoree.
- Condanna, per l'effetto e per le causali di cui in motivazione, la
[...]
in persona del suo l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite in Parte_1
favore delle parti convenute in giudizio e Controparte_3
che liquida, per ciascuna parte, in complessivi € 8.900,00 Controparte_4
per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. se dovuti, come per legge, da distrarsi per la sola società in Controparte_4
favore dei procuratori dichiaratisi antistatari avv. Adriano Santoro e Annamaria
Doria.
pagina 23 di 24 - Condanna la al pagamento di ulteriori € 8.900,00, Parte_1
per lite temeraria, per ciascuna delle parti convenute in giudizio, somma equitativamente determinata ex art. 96, comma III, c.p.c. in misura pari all'importo delle riconosciute spese.
- Ordina al conservatore dei registri immobiliare la cancellazione delle trascrizioni pregiudizievoli inerenti al presente giudizio con spese a carico della
Parte_1
Così deciso in Salerno, lì 16 luglio 2025.
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
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