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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 03/12/2025, n. 3324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3324 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
Seconda Sezione civile
R.G. 1670/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. CA SS Presidente rel.
Dott. Raffaella Marzocca Consigliere
Dott. Elena Garbo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 10/10/2024, promossa con atto di citazione da
(C.F. Parte_1
), (C.F. ) e P.IVA_1 Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), rappresentati E difesi in giudizio Pt_1 C.F._2 dall'avvocato Saverio LI con domicilio eletto presso il suo studio, come da procura allegata all'atto di citazione di primo grado;
appellanti contro
(C.F. ) quale Controparte_1 P.IVA_2
PROCURATRICE DI C.F. ), rappresentata e Controparte_2 P.IVA_3 difesa in giudizio dall'avv. Matteo Simeone Deboni, con domicilio eletto presso il suo studio, come da procura allegata alla comparsa di costituzione in appello;
1 appellato
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 1127 emessa il 15/5/24 dal Tribunale di
Verona (Giudice dott. Monica Attanasio).
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, contrariis reiectis:
1) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma sentenza n. 1127/2024, resa inter partes dal Tribunale Ordinario di Verona – Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Monica Attanasio – R.G. N. 6136/2023, pubblicata il
15.05.2024, (notificata in data 2.08.2024 dall'Avv. Matteo Simeone Deboni, quale difensore della società con la denominazione Controparte_3
quale procuratrice di , accogliere Controparte_4 Controparte_2 tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
“… Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale di Verona adito, previa SOSPENSIONE
DELL'ESECUZIONE, disattesa e respinta ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento della presente opposizione:
- In Via Preliminare:
1) Dichiarare legittima ed ammissibile la spiegata opposizione;
2) Preliminarmente e Pregiudizialmente accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo alla società Controparte_1
- già con la denominazione - quale procuratrice di Controparte_4 per la mancata prova della titolarità del credito. Controparte_2
3) Ancora in via Preliminarmente e Pregiudizialmente accertare e dichiarare la mancanza della condizione di procedibilità dell'Atto di TO per il non
2 esperimento della preventiva procedura di mediazione da parte della società
- già con la denominazione Controparte_1 [...]
- quale procuratrice di e di conseguenza Controparte_4 Controparte_2 revocare e/o annullare l'Atto di TO notificato il 18.08.2023 alla società
[...] ed al NO e alla NOa Parte_1 Parte_1 Pt_1
.
[...]
- Nel Merito ed in accoglimento alla medesima:
a) dichiarare nullo e privo di efficacia il precetto notificato in data 18.08.2023 alla società in persona del legale rappresentante pro tempore ed Parte_1 in proprio NO , ed in proprio la NOa e Parte_1 Parte_1 comunque sospenderlo nella efficacia esecutiva;
b) in subordine dichiarare la nullità parziale dell'atto di precetto notificato relativamente alla somma che emergerà dalla chiesta perizia contabile (C.T.U.) avente per oggetto i seguenti quesiti: “… con riferimento al complesso rapporto di apertura di credito mediante erogazione mutuo fondiario agrario stipulato il 26 agosto 2011, a rogito del dott. , notaio in Cittadella, iscritto al Persona_1
Collegio Notarile del Distretto di Padova, rep. 625 racc. 513, dove
[...] concedeva in mutuo alla società Controparte_5 semplice Controparte_6 la somma di € 740.000,00, da estinguersi in mesi 222, e finanziamento agrario chirografario del 20.11.2019, nonché finanziamento agrario a breve termine del
20.11.2019, tutti veicolati sul conto corrente n. 0038/007265:
a) ACCERTARE se l'erogazione della somma mutuata sia stata contestuale al contratto di mutuo;
b) ACCERTARE se era stato accettato un mutuo per €. 740.000,00 e se è stato versato in data 26.08.2011 solo la somma di €. 380.000,00;
3 c) ACCERTARE se nell'atto notarile le somme erano da destinare alle spese di costruzione di un agriturismo, relativo alla propria attività agricola, esercitata in
Pressana (VR);
d) ACCERTARE se a seguito di erogazione parziale avvenuta in data 26.08.2011, la somma di €. 150.327,25 nella stessa data veniva utilizzata de plano a ripianare un altro finanziamento;
e) ACCERTARE se a seguito di erogazione parziale avvenuta in data 5.12.2012, la somma di €. 100.003,50 veniva utilizzata de plano a ripianare un altro finanziamento;
f) ACCERTARE se a seguito di erogazione parziale avvenuta in data 19.12.2012, la somma di €. 152.986,22 veniva utilizzata de plano a ripianare un altro finanziamento;
g) ACCERTARE e CALCOLARE sul conto corrente n. 0038/007265 le spese, le imposte nonché le spese per l'istruttoria per la concessione di fido;
h) CALCOLARE il tasso di interesse effettivo globale medio annuo sul mutuo fondiario agrario stipulato il 26 agosto 2011, a rogito del dott. , Persona_1 notaio in Cittadella, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Padova, rep. 625 racc. 513, dove ha Controparte_5 concesso in mutuo alla Controparte_6 Controparte_6
la somma di € 740.000,00, da estinguersi in mesi 222
[...] con riferimento ai periodi trimestrali di rilevazione del c.d. tasso – soglia secondo i criteri dettati esclusivamente dalla Legge 108/1996 ed art 644 comma 4 c.p., nonché per il finanziamento agrario chirografario del 20.11.2019, e per il finanziamento agrario a breve termine del 20.11.2019, , tutti veicolati sul conto corrente n.
0038/007265;
i) DETERMINARE, previa rettifica del saldo contabile, per il mutuo impugnato, e per i finanziamenti impugnati l'effettivo dare – avere aggiungendo al capitale effettivamente erogato nel tempo dalla banca gli interessi al saggio legale semplice, con esclusione di qualsiasi altra remunerazione del capitale;
…”.
4 Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatari per tutti e due i gradi di giudizio.
Per parte appellata:
I. In rito - I.
1. In via principale
- respingersi la richiesta di rimessioni in termini formulata da parte appellante
- accertare e dichiarare l'improcedibilità e/o inammissibilità dell'appello ex art. 348bis c.p.c.
II. Nel merito- II.
1. In via principale
- Respingere l'appello, in quanto infondato in fatto e in diritto
II.
2. In via subordinata- II.
2.1. In via preliminare
- accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità dei nuovi motivi di opposizione formulati da parte opponente con la prima e la seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c.
II.
2.2. In via principale: - accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione
II.
2.3. In via subordinata: - respingersi l'opposizione, in quanto infondata.
II.
2.4. In via istruttoria: - respingersi, in quanto irrilevanti e inammissibili, le richieste istruttorie di parte opponente.
III. In ogni caso: - con vittoria di compensi e spese di lite.
Ragioni della decisione
Con atto di citazione notificato il 7/9/23, la Controparte_6
, ed convenivano in
[...] Parte_1 Parte_1 Parte_1 giudizio, avanti il Tribunale di Verona, proponendo Controparte_1 opposizione al precetto notificato in data 18/8/23, con cui la convenuta, quale procuratrice di aveva loro intimato il pagamento di € 656.938,00 CP_2 sulla base del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso il 27/7/23 dal medesimo Tribunale. Al fondamento dell'opposizione, sostenevano la carenza di legittimazione attiva in capo a nonché la nullità del Controparte_1 precetto per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
inoltre, sostenevano
5 l'erroneità dell'importo precettato in relazione ha diversi motivi inerenti il contratto di mutuo sulla base del quale era stato emesso il decreto ingiuntivo.
Si costituiva quale procuratrice di Controparte_1 CP_2 chiedendo l'inammissibilità dell'opposizione, riguardante motivi relativi alla
[...] sussistenza del credito da farsi valere unicamente con l'opposizione al decreto ingiuntivo.
Con sentenza n. 1127 del 15/05/2024, il Tribunale di Verona, in composizione monocratica, rigettava l'opposizione e condannava gli opponenti, in solido fra loro, alla rifusione delle spese processuali sostenute da Controparte_1 nonché al pagamento di una somma, pari ad un quarto delle spese di lite, ex art. 96 cpc, terzo comma, per la evidente inammissibilità ed infondatezza dell'opposizione.
Avverso la sentenza, la Controparte_6
, ed proponevano appello, mentre
[...] Parte_1 Parte_1 [...]
costituitasi, resisteva al gravame chiedendo Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello in quanto tardivo.
Assegnati i termini ex art. 352 cpc, all'udienza del 2/12/25, le parti chiedevano la rimessione della causa in decisione e la Corte pronunciava la seguente sentenza.
***
Con la sentenza impugnata, il primo giudice ha rilevato che, trattandosi di opposizione a precetto ex art. 615 cpc, non potevano essere esaminate le doglianze aventi ad oggetto il decreto ingiuntivo già opposto ex art. 645 cpc, peraltro, con procedimento ancora pendente;
mentre era infondato l'unico motivo riguardante l'opposizione in esame, attinente alla pretesa nullità del precetto per mancato esperimento della procedura di mediazione, trattandosi di condizione di procedibilità
Di determinate azioni di cognizione ordinaria, ma non dell'azione esecutiva né tantomeno dell'atto di precetto ad essa propedeutico.
6 Il primo giudice, quindi, ha rigettato l'opposizione condannando gli opponenti alla rifusione delle spese di lite e ravvisando i presupposti per la condanna ex art. 96, comma tre, cpc.
e , Controparte_6 Parte_1 Pt_1
ed hanno proposto appello, lamentando l'erroneità della
[...] Parte_1 sentenza impugnata per aver dichiarato inammissibili le doglianze, riproposte esattamente come formulate in primo grado.
***
Preliminarmente, deve essere rigettata la richiesta di rimessione in termini presentata, in data 17/12/24, dall'avv. per conto della Controparte_7 [...]
, ed Controparte_6 Parte_1 [...]
Pt_1
Innanzitutto, deve osservarsi che manca agli atti la procura conferita dagli appellanti all'avv. . Infatti, l'atto di citazione di appello richiama la procura conferita CP_7 in primo grado, in data 5/9/23, da Controparte_6
e , ed in cui si legge
[...] Parte_1 Parte_1 Parte_1 testualmente che gli stessi: “….conferiscono procura speciale all'Avv. Saverio
LI…. del Foro di Vibo Valentia affinché lo rappresenti, difenda nel procedimento di Opposizione a TO notificato il 18.08.2023 dalla
[...]
. quale procuratrice di per ogni fase e Parte_2 CP_2 grado del giudizio…”. Nulla è detto in relazione all'avv. , il Controparte_7 quale, in assenza di nuova procura che lo investa, risulta privo dei poteri rappresentativi necessari per far valere i diritti degli istanti.
In ogni caso, anche a voler superare la mancanza di potere rappresentativo, va considerato, in generale, che l'evento addotto per integrare una causa non imputabile ai fini della rimessione in termine, regolata dall'art. 153, comma 2, c.p.c., in base ad un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, deve avere carattere
7 di impedimento assoluto e la causa non imputabile «non può risolversi in una mancanza di diligenza» o in un «difetto di organizzazione della propria attività professionale da parte del difensore» (così Cass. SU 6431/25 che richiama Cass.
31483/23; 17729/18; 363/2017).
Ora, nel caso di specie, per quanto comprensibile sia, sotto il profilo umano, la ricaduta sull'attività professionale di una dolorosa vicenda personale come quella descritta, non può escludersi che, con un maggior sforzo di diligenza e di organizzazione del lavoro, poteva farsi fronte alla difficoltà rappresentata. Del resto, la consapevolezza della tardività dell'appello avrebbe reso necessario che la richiesta di rimessione in termini fosse avanzata fin dalla proposizione dell'atto di appello, atto di appello, peraltro, notificato il 30/9/24, ossia proprio durante l'ultimo ricovero del figlio dal 5/9/24-4/10/24, e, ciò, a comprova del fatto che l'impedimento non era assoluto e poteva essere superato con una previdente gestione dell'attività.
Il rigetto dell'istanza di rimessione in termini comporta la declaratoria di inammissibilità dell'appello in quanto tardivo.
Infatti, è documentato che la sentenza è stata notificata in data 2/8/24 e che l'appello
è stato notificato in data 30/9/24, ossia ben oltre il termine di 30 giorni previsto dall'art. 325 cpc. A tal riguardo, va ricordato che, trattandosi di una opposizione all'esecuzione, non va considerata la sospensione feriale dei termini, dato che si applica l'art. 92 R.D. 12/1941, che, nel testo vigente, prevede: “Durante il periodo feriale dei magistrati le corti di appello ed i tribunali trattano le cause civili ….di opposizione all'esecuzione ….ed in genere quelle rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti”.
Infine, ad abundantiam, nel merito del gravame, va osservato che l'appellante non si
è confrontato con la motivazione addotta dalla sentenza impugnata circa il fatto che si trattava principalmente di doglianze da far valere in sede di opposizione avverso il
8 decreto ingiuntivo di cui al procedimento pendente (RG 6952/23 Trib. VR con istruttoria in corso: v. doc. 7 appellata).
In ogni caso, va dichiarata l'inammissibilità dell'appello, con conferma della sentenza n 1127 emessa il 15/5/24 dal Tribunale di Verona.
Le spese del presente grado vanno poste a carico di Controparte_6
e , ed secondo
[...] Parte_1 Parte_1 Parte_1 la regola della soccombenza;
vanno liquidate in base ai parametri medi (minimi per la fase decisionale, tenuto conto delle circoscritte questioni) di cui al DM 55/14, tenuto conto del valore della controversia (€ 656.938) e delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n.
1127 emessa il 15/5/24 dal Tribunale di Verona;
2. Condanna e Controparte_6
, ed in solido fra loro, alla rifusione Parte_1 Parte_1 Parte_1
a favore di delle spese processuali del Controparte_1 presente giudizio, liquidate in € 13.768,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR 115/02
a carico di e Controparte_6 Pt_1
, ed
[...] Parte_1 Parte_1
Venezia, 2/12/25
Il Presidente
CA SS
9 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Venezia
Seconda Sezione civile
R.G. 1670/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. CA SS Presidente rel.
Dott. Raffaella Marzocca Consigliere
Dott. Elena Garbo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 10/10/2024, promossa con atto di citazione da
(C.F. Parte_1
), (C.F. ) e P.IVA_1 Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), rappresentati E difesi in giudizio Pt_1 C.F._2 dall'avvocato Saverio LI con domicilio eletto presso il suo studio, come da procura allegata all'atto di citazione di primo grado;
appellanti contro
(C.F. ) quale Controparte_1 P.IVA_2
PROCURATRICE DI C.F. ), rappresentata e Controparte_2 P.IVA_3 difesa in giudizio dall'avv. Matteo Simeone Deboni, con domicilio eletto presso il suo studio, come da procura allegata alla comparsa di costituzione in appello;
1 appellato
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 1127 emessa il 15/5/24 dal Tribunale di
Verona (Giudice dott. Monica Attanasio).
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, contrariis reiectis:
1) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma sentenza n. 1127/2024, resa inter partes dal Tribunale Ordinario di Verona – Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Monica Attanasio – R.G. N. 6136/2023, pubblicata il
15.05.2024, (notificata in data 2.08.2024 dall'Avv. Matteo Simeone Deboni, quale difensore della società con la denominazione Controparte_3
quale procuratrice di , accogliere Controparte_4 Controparte_2 tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
“… Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale di Verona adito, previa SOSPENSIONE
DELL'ESECUZIONE, disattesa e respinta ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento della presente opposizione:
- In Via Preliminare:
1) Dichiarare legittima ed ammissibile la spiegata opposizione;
2) Preliminarmente e Pregiudizialmente accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo alla società Controparte_1
- già con la denominazione - quale procuratrice di Controparte_4 per la mancata prova della titolarità del credito. Controparte_2
3) Ancora in via Preliminarmente e Pregiudizialmente accertare e dichiarare la mancanza della condizione di procedibilità dell'Atto di TO per il non
2 esperimento della preventiva procedura di mediazione da parte della società
- già con la denominazione Controparte_1 [...]
- quale procuratrice di e di conseguenza Controparte_4 Controparte_2 revocare e/o annullare l'Atto di TO notificato il 18.08.2023 alla società
[...] ed al NO e alla NOa Parte_1 Parte_1 Pt_1
.
[...]
- Nel Merito ed in accoglimento alla medesima:
a) dichiarare nullo e privo di efficacia il precetto notificato in data 18.08.2023 alla società in persona del legale rappresentante pro tempore ed Parte_1 in proprio NO , ed in proprio la NOa e Parte_1 Parte_1 comunque sospenderlo nella efficacia esecutiva;
b) in subordine dichiarare la nullità parziale dell'atto di precetto notificato relativamente alla somma che emergerà dalla chiesta perizia contabile (C.T.U.) avente per oggetto i seguenti quesiti: “… con riferimento al complesso rapporto di apertura di credito mediante erogazione mutuo fondiario agrario stipulato il 26 agosto 2011, a rogito del dott. , notaio in Cittadella, iscritto al Persona_1
Collegio Notarile del Distretto di Padova, rep. 625 racc. 513, dove
[...] concedeva in mutuo alla società Controparte_5 semplice Controparte_6 la somma di € 740.000,00, da estinguersi in mesi 222, e finanziamento agrario chirografario del 20.11.2019, nonché finanziamento agrario a breve termine del
20.11.2019, tutti veicolati sul conto corrente n. 0038/007265:
a) ACCERTARE se l'erogazione della somma mutuata sia stata contestuale al contratto di mutuo;
b) ACCERTARE se era stato accettato un mutuo per €. 740.000,00 e se è stato versato in data 26.08.2011 solo la somma di €. 380.000,00;
3 c) ACCERTARE se nell'atto notarile le somme erano da destinare alle spese di costruzione di un agriturismo, relativo alla propria attività agricola, esercitata in
Pressana (VR);
d) ACCERTARE se a seguito di erogazione parziale avvenuta in data 26.08.2011, la somma di €. 150.327,25 nella stessa data veniva utilizzata de plano a ripianare un altro finanziamento;
e) ACCERTARE se a seguito di erogazione parziale avvenuta in data 5.12.2012, la somma di €. 100.003,50 veniva utilizzata de plano a ripianare un altro finanziamento;
f) ACCERTARE se a seguito di erogazione parziale avvenuta in data 19.12.2012, la somma di €. 152.986,22 veniva utilizzata de plano a ripianare un altro finanziamento;
g) ACCERTARE e CALCOLARE sul conto corrente n. 0038/007265 le spese, le imposte nonché le spese per l'istruttoria per la concessione di fido;
h) CALCOLARE il tasso di interesse effettivo globale medio annuo sul mutuo fondiario agrario stipulato il 26 agosto 2011, a rogito del dott. , Persona_1 notaio in Cittadella, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Padova, rep. 625 racc. 513, dove ha Controparte_5 concesso in mutuo alla Controparte_6 Controparte_6
la somma di € 740.000,00, da estinguersi in mesi 222
[...] con riferimento ai periodi trimestrali di rilevazione del c.d. tasso – soglia secondo i criteri dettati esclusivamente dalla Legge 108/1996 ed art 644 comma 4 c.p., nonché per il finanziamento agrario chirografario del 20.11.2019, e per il finanziamento agrario a breve termine del 20.11.2019, , tutti veicolati sul conto corrente n.
0038/007265;
i) DETERMINARE, previa rettifica del saldo contabile, per il mutuo impugnato, e per i finanziamenti impugnati l'effettivo dare – avere aggiungendo al capitale effettivamente erogato nel tempo dalla banca gli interessi al saggio legale semplice, con esclusione di qualsiasi altra remunerazione del capitale;
…”.
4 Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatari per tutti e due i gradi di giudizio.
Per parte appellata:
I. In rito - I.
1. In via principale
- respingersi la richiesta di rimessioni in termini formulata da parte appellante
- accertare e dichiarare l'improcedibilità e/o inammissibilità dell'appello ex art. 348bis c.p.c.
II. Nel merito- II.
1. In via principale
- Respingere l'appello, in quanto infondato in fatto e in diritto
II.
2. In via subordinata- II.
2.1. In via preliminare
- accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità dei nuovi motivi di opposizione formulati da parte opponente con la prima e la seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c.
II.
2.2. In via principale: - accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione
II.
2.3. In via subordinata: - respingersi l'opposizione, in quanto infondata.
II.
2.4. In via istruttoria: - respingersi, in quanto irrilevanti e inammissibili, le richieste istruttorie di parte opponente.
III. In ogni caso: - con vittoria di compensi e spese di lite.
Ragioni della decisione
Con atto di citazione notificato il 7/9/23, la Controparte_6
, ed convenivano in
[...] Parte_1 Parte_1 Parte_1 giudizio, avanti il Tribunale di Verona, proponendo Controparte_1 opposizione al precetto notificato in data 18/8/23, con cui la convenuta, quale procuratrice di aveva loro intimato il pagamento di € 656.938,00 CP_2 sulla base del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso il 27/7/23 dal medesimo Tribunale. Al fondamento dell'opposizione, sostenevano la carenza di legittimazione attiva in capo a nonché la nullità del Controparte_1 precetto per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
inoltre, sostenevano
5 l'erroneità dell'importo precettato in relazione ha diversi motivi inerenti il contratto di mutuo sulla base del quale era stato emesso il decreto ingiuntivo.
Si costituiva quale procuratrice di Controparte_1 CP_2 chiedendo l'inammissibilità dell'opposizione, riguardante motivi relativi alla
[...] sussistenza del credito da farsi valere unicamente con l'opposizione al decreto ingiuntivo.
Con sentenza n. 1127 del 15/05/2024, il Tribunale di Verona, in composizione monocratica, rigettava l'opposizione e condannava gli opponenti, in solido fra loro, alla rifusione delle spese processuali sostenute da Controparte_1 nonché al pagamento di una somma, pari ad un quarto delle spese di lite, ex art. 96 cpc, terzo comma, per la evidente inammissibilità ed infondatezza dell'opposizione.
Avverso la sentenza, la Controparte_6
, ed proponevano appello, mentre
[...] Parte_1 Parte_1 [...]
costituitasi, resisteva al gravame chiedendo Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello in quanto tardivo.
Assegnati i termini ex art. 352 cpc, all'udienza del 2/12/25, le parti chiedevano la rimessione della causa in decisione e la Corte pronunciava la seguente sentenza.
***
Con la sentenza impugnata, il primo giudice ha rilevato che, trattandosi di opposizione a precetto ex art. 615 cpc, non potevano essere esaminate le doglianze aventi ad oggetto il decreto ingiuntivo già opposto ex art. 645 cpc, peraltro, con procedimento ancora pendente;
mentre era infondato l'unico motivo riguardante l'opposizione in esame, attinente alla pretesa nullità del precetto per mancato esperimento della procedura di mediazione, trattandosi di condizione di procedibilità
Di determinate azioni di cognizione ordinaria, ma non dell'azione esecutiva né tantomeno dell'atto di precetto ad essa propedeutico.
6 Il primo giudice, quindi, ha rigettato l'opposizione condannando gli opponenti alla rifusione delle spese di lite e ravvisando i presupposti per la condanna ex art. 96, comma tre, cpc.
e , Controparte_6 Parte_1 Pt_1
ed hanno proposto appello, lamentando l'erroneità della
[...] Parte_1 sentenza impugnata per aver dichiarato inammissibili le doglianze, riproposte esattamente come formulate in primo grado.
***
Preliminarmente, deve essere rigettata la richiesta di rimessione in termini presentata, in data 17/12/24, dall'avv. per conto della Controparte_7 [...]
, ed Controparte_6 Parte_1 [...]
Pt_1
Innanzitutto, deve osservarsi che manca agli atti la procura conferita dagli appellanti all'avv. . Infatti, l'atto di citazione di appello richiama la procura conferita CP_7 in primo grado, in data 5/9/23, da Controparte_6
e , ed in cui si legge
[...] Parte_1 Parte_1 Parte_1 testualmente che gli stessi: “….conferiscono procura speciale all'Avv. Saverio
LI…. del Foro di Vibo Valentia affinché lo rappresenti, difenda nel procedimento di Opposizione a TO notificato il 18.08.2023 dalla
[...]
. quale procuratrice di per ogni fase e Parte_2 CP_2 grado del giudizio…”. Nulla è detto in relazione all'avv. , il Controparte_7 quale, in assenza di nuova procura che lo investa, risulta privo dei poteri rappresentativi necessari per far valere i diritti degli istanti.
In ogni caso, anche a voler superare la mancanza di potere rappresentativo, va considerato, in generale, che l'evento addotto per integrare una causa non imputabile ai fini della rimessione in termine, regolata dall'art. 153, comma 2, c.p.c., in base ad un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, deve avere carattere
7 di impedimento assoluto e la causa non imputabile «non può risolversi in una mancanza di diligenza» o in un «difetto di organizzazione della propria attività professionale da parte del difensore» (così Cass. SU 6431/25 che richiama Cass.
31483/23; 17729/18; 363/2017).
Ora, nel caso di specie, per quanto comprensibile sia, sotto il profilo umano, la ricaduta sull'attività professionale di una dolorosa vicenda personale come quella descritta, non può escludersi che, con un maggior sforzo di diligenza e di organizzazione del lavoro, poteva farsi fronte alla difficoltà rappresentata. Del resto, la consapevolezza della tardività dell'appello avrebbe reso necessario che la richiesta di rimessione in termini fosse avanzata fin dalla proposizione dell'atto di appello, atto di appello, peraltro, notificato il 30/9/24, ossia proprio durante l'ultimo ricovero del figlio dal 5/9/24-4/10/24, e, ciò, a comprova del fatto che l'impedimento non era assoluto e poteva essere superato con una previdente gestione dell'attività.
Il rigetto dell'istanza di rimessione in termini comporta la declaratoria di inammissibilità dell'appello in quanto tardivo.
Infatti, è documentato che la sentenza è stata notificata in data 2/8/24 e che l'appello
è stato notificato in data 30/9/24, ossia ben oltre il termine di 30 giorni previsto dall'art. 325 cpc. A tal riguardo, va ricordato che, trattandosi di una opposizione all'esecuzione, non va considerata la sospensione feriale dei termini, dato che si applica l'art. 92 R.D. 12/1941, che, nel testo vigente, prevede: “Durante il periodo feriale dei magistrati le corti di appello ed i tribunali trattano le cause civili ….di opposizione all'esecuzione ….ed in genere quelle rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti”.
Infine, ad abundantiam, nel merito del gravame, va osservato che l'appellante non si
è confrontato con la motivazione addotta dalla sentenza impugnata circa il fatto che si trattava principalmente di doglianze da far valere in sede di opposizione avverso il
8 decreto ingiuntivo di cui al procedimento pendente (RG 6952/23 Trib. VR con istruttoria in corso: v. doc. 7 appellata).
In ogni caso, va dichiarata l'inammissibilità dell'appello, con conferma della sentenza n 1127 emessa il 15/5/24 dal Tribunale di Verona.
Le spese del presente grado vanno poste a carico di Controparte_6
e , ed secondo
[...] Parte_1 Parte_1 Parte_1 la regola della soccombenza;
vanno liquidate in base ai parametri medi (minimi per la fase decisionale, tenuto conto delle circoscritte questioni) di cui al DM 55/14, tenuto conto del valore della controversia (€ 656.938) e delle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n.
1127 emessa il 15/5/24 dal Tribunale di Verona;
2. Condanna e Controparte_6
, ed in solido fra loro, alla rifusione Parte_1 Parte_1 Parte_1
a favore di delle spese processuali del Controparte_1 presente giudizio, liquidate in € 13.768,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed oltre Iva e cpa.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater DPR 115/02
a carico di e Controparte_6 Pt_1
, ed
[...] Parte_1 Parte_1
Venezia, 2/12/25
Il Presidente
CA SS
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