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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 04/11/2025, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale
in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg.ri magistrati
dott. Domenico Provenzano Presidente relatore
dott.ssa Valentina Prudente Giudice
dott. Ilario Ottobrino Giudice
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nel procedimento per scioglimento del matrimonio n. 105/2022 R.G., promosso da
(Cod. Fisc.: ), nata a [...], il 13,08.1984, Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
RT PI, in virtù di procura agli atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Carrara (MS0), Piazza 2 Giugno n. 14 ricorrente nei confronti di
(Cod. Fisc. ), nato a Carrara l'08.05.1979, CP_1 C.F._2 residente in [...] convenuto contumace
P.M. notiziato del procedimento – non intervenuto
OGGETTO: Condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: come da ricorso introduttivo e da note ex art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 06.06.2025:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Massa adito, contrariis reiectis, così provvedere:
-A) confermare l'affidamento condiviso dei figli minori, i quali abiteranno di fatto ed a fini anagrafici con la madre nella casa famigliare (di proprietà di ERP) sita in Carrara
Via Beccheria n. 5;
-B) confermare in favore della madre, nel superiore interesse della Parte_1 prole minore ( 13 anni;
10 anni), l'assegnazione della casa coniugale - Per_1 Per_2 compreso il mobilio che l'arreda - identificata nell'abitazione sita in Carrara Via
Beccheria n. 5, di proprietà dell'ERP, affinché la stessa vi continui ad abitare unitamente ai figli minori;
2 -C) disciplinare il diritto di visita del sig. nei confronti dei figli minori CP_2
e , tenuto conto delle esigenze di studio, di salute e ludico- Persona_3 Per_2 sportive dei minori, nonché degli impegni lavorativi del padre ovvero 2/3 pomeriggi infrasettimanali e weekend (dal venerdì alla domenica compresa) alternati;
D) porre a carico del sig. , l'obbligo di corrispondere alla moglie CP_1 complessivamente € 500,00 mensili, a titolo di contributo di mantenimento dei figli (€
250,00 per ciascun figlio). Il pagamento dovrà avvenire entro il giorno 15 del mese.
La somma é rivalutabile annualmente secondo l'indice istat in modo automatico, senza necessità di richiesta da parte della sig.ra Parte_1
-E) statuire la percezione degli assegni famigliari e/o della nuova misura denominata
“assegno unico” al 100%, a favore della sig.ra quale genitore collocatario e Pt_1 convivente con i minori;
-F) porre, altresì, a carico del sig. l'obbligo di contribuire nella misura CP_2 del 50% , a fronte di presentazione di documentazione fiscale, alle spese straordinarie riguardanti i figli, così come dettagliate nel protocollo predisposto dal
Consiglio Nazionale Forense, e qui di seguito trascritte:
SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, da documentare, che non richiedono il preventivo accordo:
libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il
SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di assicurazione e di bollo per il mezzo di trasporto, quando acquistato con
l'accordo di entrambi i genitori.
SPESE EXTRA ASSEGNO, da documentare, che richiedono il preventivo accordo, suddivise nelle seguenti categorie:
3 a) scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o sulla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, dopopscuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debbe coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per
l'apprendimento delle lingue straniere;
b) spese di natura ludica o parascolastica: corsi, attività artistiche (musica disegno, pittura), corsi d'informatica, centri estivi, viaggi d'istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuole private;
c) spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
d) spese medico-sanitarie: spese per interveti chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, vistite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
e) organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
-G) i genitori trascorreranno con i minori le festività secondo il criterio dell'alternanza.
I genitori avranno diritto di trascorrere 15 giorni consecutivi con i figli durante le proprie ferie durante la stagiuone estiva, previa comunicazione e preavviso nei confronti dell'altro genitore di almeno un mese. I giorni dei compleanni dei minori verranno trascorsi con i genitori secondo il criterio dell'alternanza;
- H) Nulla è dovuto vicendevolmente tra i coniugi a titolo di mantenimento.”
4
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.01.2022, , ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale, esponendo: di aver contratto tra loro matrimonio civile in Carrara (MS), il giorno 30.01.2015, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune dell'anno 2015 al n. 5,
Parte I, ufficio 1; che dall'unione coniugale sono nati, rispettivamente in data 31.12.2011 e in data
03.12.2014, i figli minori e;
Persona_3 Per_2 che è intervenuta tra i medesimi coniugi separazione personale in forza della sentenza di questo stesso Tribunale n. 491/2019, pubblicata in data 24.07.2019, passata in giudicato, con la quale è stato tra l'altro disposto a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie un contributo al mantenimento ordinario dei figli in misura pari ad € 200,00 per ciascuno di essi (€ 400,00 complessivi), oltre rivalutazione ISTAT, nonché di concorrere al 50% alle spese straordinarie agli stessi relative, in conformità alle Linee Guida del C.N.F. in materia;
che, dalla data dell'udienza di comparizione del 31.03.2022 dinanzi al Presidente del
Tribunale, nell'ambito del suindicato procedimento di separazione, è trascorso un periodo superiore a 12 mesi, secondo quanto previsto dall'artt. 2 e 3 n. 2 lett. B L. n.
898/1970, come modificato dalla L. 74/1987 e dalla L. n. 55/2015, sussistendo pertanto il presupposto per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, avendo essi, da allora, interrotto ogni forma di convivenza, in mancanza di coabitazione e di riconciliazione di sorta, non sussistendo più possibilità alcuna di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra di loro.
La ricorrente ha quindi chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes, con conferma dell'affidamento condiviso della prole (già disposto in sede di separazione personale) e collocazione della stessa presso l'abitazione materna, nonché la regolamentazione del diritto di visita del padre, quale genitore non
5 collocatario e della contribuzione al mantenimento dei medesimi figli a carico di quest'ultimo.
In sede di udienza presidenziale, tenutasi il 31.03.2022, venivano emessi provvedimenti provvisori ed urgenti a tutela della prole.
Nella dichiarata contumacia del convenuto, con sentenza non definitiva depositata il
21.09.2022, veniva dichiarato lo scioglimento del vincolo coniugale, con rimessione della causa per il prosieguo, come da separata ordinanza in pari data, ai fini della definizione delle condizioni di divorzio.
La causa è stata istruita in forma documentale e mediante acquisizione di informativa di Polizia Tributaria ai fini dell'accertamento della capacità patrimoniale del convenuto.
Sulle conclusioni precisate dall'attrice con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 06.06.2025, come in epigrafe trascritte, la causa è stata trattenuta in decisione a seguito del deposito di comparsa conclusionale entro il termine all'uopo assegnato.
§§§§§§§§§§§
Premesso quanto sopra, le condizioni di divorzio prospettate dalla ricorrente appaiono meritevoli di recepimento, per quanto di ragione, risultando, in particolare, quelle inerenti all'affidamento congiunto ed alla collocazione residenziale della prole presso l'abitazione materna (alloggio di proprietà di E.R.P.) aderenti al principio di bigenitorialità che permea l'ordinamento in materia e rispettosi dell'habitat domestico ed alle abitudini di vita dei figli minori.
Quanto al regime di mantenimento della prole, dall'informativa acquisita attraverso le indagini di Polizia Tributaria svolte dalla Guardia di Finanza reddituali e patrimoniali espletate dalla Guardia di Finanza di Massa Carrara, è emerso che il reddito del Sig.
per l'anno d'imposta 2021 è stato di € 8.383,32 e per l'anno d'imposta CP_1
2022 di € 7.065,94; risultando pertanto sensibilmente inferiore a quanto originariamente dichiarato in sede di separazione personale e comunque tale da non consentire l'adempimento dell'obbligo nella misura sopra determinata.
6 Pertanto, tenuto conto delle effettive condizioni economiche delle parti (quali evincibili dalla documentazione prodotta e dalla richiamata informativa di Polizia
Tributaria) ed in conformità al principio di proporzionalità posto dall'art. 316 bis comma 1 c.c., nonché tenuto conto delle presumibili esigenze di vita della prole, in rapporto all'età, occorre rideterminare l'ammontare della contribuzione al mantenimento della stessa a carico del padre, nella misura che si stima conforme a giustizia stabilire come da dispositivo. Non risultano dedotte in giudizio pretese economiche di sorta da parte della ricorrente per sé.
Stante la mancata costituzione del convenuto e non sussistendo materia del contendere tra le parti, non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, e dando atto che, in accoglimento del ricorso di parte ricorrente:
- Dispone le seguenti condizioni di divorzio tra le parti, in riferimento al matrimonio civile dalle stesse contratto in Carrara (MS), il 30.01.2015, iscritto nel registro di Stato civile del detto Comune dell'anno 2015, al n. 5, parte 1, Uff. 1, essendo stato il vincolo coniugale già sciolto con sentenza non definitiva depositata nel presente giudizio il 21.09.2022:
- A) I Sigg.ri e continueranno a vivere separatamente, Parte_1 CP_1 liberi entrambi di stabilire la propria residenza o dimora ove ritengano, con l'obbligo reciproco di darsene comunicazione in caso di variazioni.
- B) I figli minori delle parti, e restano affidati congiuntamente ad Persona_3 Per_2 entrambi i genitori. La responsabilità genitoriale sugli stessi verrà esercitata da entrambe le parti, che di comune accordo assumeranno le decisioni di maggior interesse relative all'educazione, istruzione e salute della minore, tenendo conto esclusivamente dei loro interessi. Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore vi provvederà durante i tempi di permanenza dei minori presso di sé.
- C) I predetti figli restano collocati stabilmente presso la casa familiare con la madre,
7 sita in Carrara Via Beccheria n.
5. I medesimi minori verranno tenuti dal padre per
2/3 pomeriggi infrasettimanali e weekend (dal venerdì alla domenica compresa) alternati. Per le festività comandate e i compleanni dei minori i coniugi potranno adottare il criterio dell'alternanza; mentre durante la stagione estiva con congruo preavviso ciascuno dei genitori potrà trascorrere 15 giorni consecutivi con i figli durante le proprie ferie. Per i compleanni dei figli minori, le parti adotteranno il criterio dell'alternanza.
- D) Pone a carico del Sig. , a titolo di contributo al mantenimento CP_1 ordinario dei figli e , l'obbligo di pagamento della somma Persona_3 Per_2 complessiva di € 300,00 mensile (€ 150,00 per ciascun figlio), da versare mediante bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese sul c/c intestato alla Sig.ra Pt_1
, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
[...]
- E) Quanto alle spese straordinarie (sport, scuola, libri, università, spese medico- sanitarie, spese ludiche etc.) saranno suddivise al 50% ciascuno tra il Sig.
[...]
e la Sig.ra , in conformità alle prescrizioni di cui alle Linee CP_1 Parte_1
Guida del C.N.F. in materia, recepite dal Tribunale adito, di concerto con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Massa Carrara, da intendersi riportate nella presente sentenza.
- F) Nulla è dovuto vicendevolmente tra le parti a titolo di mantenimento.
Dichiara la perdita in capo alla ricorrente el cognome maritale. Parte_1
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, nonché agli eventuali altri incombenti di legge di sua competenza.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Massa, all'esito della camera di consiglio del 21.10.2025
Il Presidente estensore dott. Domenico Provenzano
8
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale
in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg.ri magistrati
dott. Domenico Provenzano Presidente relatore
dott.ssa Valentina Prudente Giudice
dott. Ilario Ottobrino Giudice
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nel procedimento per scioglimento del matrimonio n. 105/2022 R.G., promosso da
(Cod. Fisc.: ), nata a [...], il 13,08.1984, Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
RT PI, in virtù di procura agli atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Carrara (MS0), Piazza 2 Giugno n. 14 ricorrente nei confronti di
(Cod. Fisc. ), nato a Carrara l'08.05.1979, CP_1 C.F._2 residente in [...] convenuto contumace
P.M. notiziato del procedimento – non intervenuto
OGGETTO: Condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: come da ricorso introduttivo e da note ex art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 06.06.2025:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Massa adito, contrariis reiectis, così provvedere:
-A) confermare l'affidamento condiviso dei figli minori, i quali abiteranno di fatto ed a fini anagrafici con la madre nella casa famigliare (di proprietà di ERP) sita in Carrara
Via Beccheria n. 5;
-B) confermare in favore della madre, nel superiore interesse della Parte_1 prole minore ( 13 anni;
10 anni), l'assegnazione della casa coniugale - Per_1 Per_2 compreso il mobilio che l'arreda - identificata nell'abitazione sita in Carrara Via
Beccheria n. 5, di proprietà dell'ERP, affinché la stessa vi continui ad abitare unitamente ai figli minori;
2 -C) disciplinare il diritto di visita del sig. nei confronti dei figli minori CP_2
e , tenuto conto delle esigenze di studio, di salute e ludico- Persona_3 Per_2 sportive dei minori, nonché degli impegni lavorativi del padre ovvero 2/3 pomeriggi infrasettimanali e weekend (dal venerdì alla domenica compresa) alternati;
D) porre a carico del sig. , l'obbligo di corrispondere alla moglie CP_1 complessivamente € 500,00 mensili, a titolo di contributo di mantenimento dei figli (€
250,00 per ciascun figlio). Il pagamento dovrà avvenire entro il giorno 15 del mese.
La somma é rivalutabile annualmente secondo l'indice istat in modo automatico, senza necessità di richiesta da parte della sig.ra Parte_1
-E) statuire la percezione degli assegni famigliari e/o della nuova misura denominata
“assegno unico” al 100%, a favore della sig.ra quale genitore collocatario e Pt_1 convivente con i minori;
-F) porre, altresì, a carico del sig. l'obbligo di contribuire nella misura CP_2 del 50% , a fronte di presentazione di documentazione fiscale, alle spese straordinarie riguardanti i figli, così come dettagliate nel protocollo predisposto dal
Consiglio Nazionale Forense, e qui di seguito trascritte:
SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, da documentare, che non richiedono il preventivo accordo:
libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il
SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di assicurazione e di bollo per il mezzo di trasporto, quando acquistato con
l'accordo di entrambi i genitori.
SPESE EXTRA ASSEGNO, da documentare, che richiedono il preventivo accordo, suddivise nelle seguenti categorie:
3 a) scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o sulla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, dopopscuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debbe coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per
l'apprendimento delle lingue straniere;
b) spese di natura ludica o parascolastica: corsi, attività artistiche (musica disegno, pittura), corsi d'informatica, centri estivi, viaggi d'istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuole private;
c) spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
d) spese medico-sanitarie: spese per interveti chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, vistite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
e) organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
-G) i genitori trascorreranno con i minori le festività secondo il criterio dell'alternanza.
I genitori avranno diritto di trascorrere 15 giorni consecutivi con i figli durante le proprie ferie durante la stagiuone estiva, previa comunicazione e preavviso nei confronti dell'altro genitore di almeno un mese. I giorni dei compleanni dei minori verranno trascorsi con i genitori secondo il criterio dell'alternanza;
- H) Nulla è dovuto vicendevolmente tra i coniugi a titolo di mantenimento.”
4
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.01.2022, , ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale, esponendo: di aver contratto tra loro matrimonio civile in Carrara (MS), il giorno 30.01.2015, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune dell'anno 2015 al n. 5,
Parte I, ufficio 1; che dall'unione coniugale sono nati, rispettivamente in data 31.12.2011 e in data
03.12.2014, i figli minori e;
Persona_3 Per_2 che è intervenuta tra i medesimi coniugi separazione personale in forza della sentenza di questo stesso Tribunale n. 491/2019, pubblicata in data 24.07.2019, passata in giudicato, con la quale è stato tra l'altro disposto a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie un contributo al mantenimento ordinario dei figli in misura pari ad € 200,00 per ciascuno di essi (€ 400,00 complessivi), oltre rivalutazione ISTAT, nonché di concorrere al 50% alle spese straordinarie agli stessi relative, in conformità alle Linee Guida del C.N.F. in materia;
che, dalla data dell'udienza di comparizione del 31.03.2022 dinanzi al Presidente del
Tribunale, nell'ambito del suindicato procedimento di separazione, è trascorso un periodo superiore a 12 mesi, secondo quanto previsto dall'artt. 2 e 3 n. 2 lett. B L. n.
898/1970, come modificato dalla L. 74/1987 e dalla L. n. 55/2015, sussistendo pertanto il presupposto per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, avendo essi, da allora, interrotto ogni forma di convivenza, in mancanza di coabitazione e di riconciliazione di sorta, non sussistendo più possibilità alcuna di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra di loro.
La ricorrente ha quindi chiesto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes, con conferma dell'affidamento condiviso della prole (già disposto in sede di separazione personale) e collocazione della stessa presso l'abitazione materna, nonché la regolamentazione del diritto di visita del padre, quale genitore non
5 collocatario e della contribuzione al mantenimento dei medesimi figli a carico di quest'ultimo.
In sede di udienza presidenziale, tenutasi il 31.03.2022, venivano emessi provvedimenti provvisori ed urgenti a tutela della prole.
Nella dichiarata contumacia del convenuto, con sentenza non definitiva depositata il
21.09.2022, veniva dichiarato lo scioglimento del vincolo coniugale, con rimessione della causa per il prosieguo, come da separata ordinanza in pari data, ai fini della definizione delle condizioni di divorzio.
La causa è stata istruita in forma documentale e mediante acquisizione di informativa di Polizia Tributaria ai fini dell'accertamento della capacità patrimoniale del convenuto.
Sulle conclusioni precisate dall'attrice con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 06.06.2025, come in epigrafe trascritte, la causa è stata trattenuta in decisione a seguito del deposito di comparsa conclusionale entro il termine all'uopo assegnato.
§§§§§§§§§§§
Premesso quanto sopra, le condizioni di divorzio prospettate dalla ricorrente appaiono meritevoli di recepimento, per quanto di ragione, risultando, in particolare, quelle inerenti all'affidamento congiunto ed alla collocazione residenziale della prole presso l'abitazione materna (alloggio di proprietà di E.R.P.) aderenti al principio di bigenitorialità che permea l'ordinamento in materia e rispettosi dell'habitat domestico ed alle abitudini di vita dei figli minori.
Quanto al regime di mantenimento della prole, dall'informativa acquisita attraverso le indagini di Polizia Tributaria svolte dalla Guardia di Finanza reddituali e patrimoniali espletate dalla Guardia di Finanza di Massa Carrara, è emerso che il reddito del Sig.
per l'anno d'imposta 2021 è stato di € 8.383,32 e per l'anno d'imposta CP_1
2022 di € 7.065,94; risultando pertanto sensibilmente inferiore a quanto originariamente dichiarato in sede di separazione personale e comunque tale da non consentire l'adempimento dell'obbligo nella misura sopra determinata.
6 Pertanto, tenuto conto delle effettive condizioni economiche delle parti (quali evincibili dalla documentazione prodotta e dalla richiamata informativa di Polizia
Tributaria) ed in conformità al principio di proporzionalità posto dall'art. 316 bis comma 1 c.c., nonché tenuto conto delle presumibili esigenze di vita della prole, in rapporto all'età, occorre rideterminare l'ammontare della contribuzione al mantenimento della stessa a carico del padre, nella misura che si stima conforme a giustizia stabilire come da dispositivo. Non risultano dedotte in giudizio pretese economiche di sorta da parte della ricorrente per sé.
Stante la mancata costituzione del convenuto e non sussistendo materia del contendere tra le parti, non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, e dando atto che, in accoglimento del ricorso di parte ricorrente:
- Dispone le seguenti condizioni di divorzio tra le parti, in riferimento al matrimonio civile dalle stesse contratto in Carrara (MS), il 30.01.2015, iscritto nel registro di Stato civile del detto Comune dell'anno 2015, al n. 5, parte 1, Uff. 1, essendo stato il vincolo coniugale già sciolto con sentenza non definitiva depositata nel presente giudizio il 21.09.2022:
- A) I Sigg.ri e continueranno a vivere separatamente, Parte_1 CP_1 liberi entrambi di stabilire la propria residenza o dimora ove ritengano, con l'obbligo reciproco di darsene comunicazione in caso di variazioni.
- B) I figli minori delle parti, e restano affidati congiuntamente ad Persona_3 Per_2 entrambi i genitori. La responsabilità genitoriale sugli stessi verrà esercitata da entrambe le parti, che di comune accordo assumeranno le decisioni di maggior interesse relative all'educazione, istruzione e salute della minore, tenendo conto esclusivamente dei loro interessi. Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore vi provvederà durante i tempi di permanenza dei minori presso di sé.
- C) I predetti figli restano collocati stabilmente presso la casa familiare con la madre,
7 sita in Carrara Via Beccheria n.
5. I medesimi minori verranno tenuti dal padre per
2/3 pomeriggi infrasettimanali e weekend (dal venerdì alla domenica compresa) alternati. Per le festività comandate e i compleanni dei minori i coniugi potranno adottare il criterio dell'alternanza; mentre durante la stagione estiva con congruo preavviso ciascuno dei genitori potrà trascorrere 15 giorni consecutivi con i figli durante le proprie ferie. Per i compleanni dei figli minori, le parti adotteranno il criterio dell'alternanza.
- D) Pone a carico del Sig. , a titolo di contributo al mantenimento CP_1 ordinario dei figli e , l'obbligo di pagamento della somma Persona_3 Per_2 complessiva di € 300,00 mensile (€ 150,00 per ciascun figlio), da versare mediante bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese sul c/c intestato alla Sig.ra Pt_1
, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
[...]
- E) Quanto alle spese straordinarie (sport, scuola, libri, università, spese medico- sanitarie, spese ludiche etc.) saranno suddivise al 50% ciascuno tra il Sig.
[...]
e la Sig.ra , in conformità alle prescrizioni di cui alle Linee CP_1 Parte_1
Guida del C.N.F. in materia, recepite dal Tribunale adito, di concerto con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Massa Carrara, da intendersi riportate nella presente sentenza.
- F) Nulla è dovuto vicendevolmente tra le parti a titolo di mantenimento.
Dichiara la perdita in capo alla ricorrente el cognome maritale. Parte_1
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, nonché agli eventuali altri incombenti di legge di sua competenza.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Massa, all'esito della camera di consiglio del 21.10.2025
Il Presidente estensore dott. Domenico Provenzano
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