TRIB
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/12/2025, n. 5252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5252 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice PA RI, nella causa iscritta al N. 8048/2025 R.G..L., promossa
D A
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
[...] Parte_4 Parte_5
, rappresentati e difesi dagli avv. FASANO Parte_6
GE MA e FASANO TE ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in VIA GIACOMO CUSMANO, 28
PALERMO
- ricorrenti -
C O N T R O
(oggi Controparte_1 [...]
), in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA
DELLO STATO DI PALERMO, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO
TELEMATICO
- resistente -
e nei confronti tutti i docenti inseriti nelle Graduatorie provinciali di Palermo per l'a.s.
2021/22, prima fascia sostegno, scuola secondaria di II grado
- controinteressati contumaci -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 29/10/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno ricevuto rituale e tempestiva comunicazione da parte della cancelleria e depositato note, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite e nella contumacia dei controinteressati: dichiara il diritto di ciascuno dei ricorrenti ad essere reinseriti negli elenchi aggiuntivi delle GPS, prima fascia, sostegno, scuola secondaria di II grado, AT
Palermo; dichiara l'illegittimità della risoluzione anticipata (con decorrenza dal 22.09.2021 per , , , e , Pt_1 Pt_2 Pt_3 Parte_4 Pt_5
dal 30.09.2021 per ) dei contratti a tempo determinato stipulati Pt_6
con i ricorrenti dalla resistente amministrazione, con scadenza il 30.06.2022; dichiara che ciascuno dei ricorrenti aveva diritto a essere reintegrato nel rispettivo posto di lavoro sino alla scadenza di tale ultimo termine;
condanna parte convenuta (oggi Controparte_3
) al pagamento in Controparte_2
favore di ciascuno dei ricorrenti delle retribuzioni che avrebbero percepito dalla data di decorrenza della risoluzione anticipata e fino al 30.06.2022 e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché all'attribuzione in favore di ciascuno di essi del punteggio di servizio che avrebbero maturato nel medesimo periodo.
Condanna l'Amministrazione resistente alla rifusione, in favore dei ricorrenti delle spese di lite, che liquida in complessivi € 25.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avv. FASANO GE MA
e FASANO TE, antistatarie.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13/01/2022, riassunto a seguito dell'annullamento da parte della locale Corte d'Appello, che ha ritenuto non integro il contraddittorio, che parte ricorrente chiedeva essere autorizzata a integrare nei confronti di tutti i docenti iscritti nelle GPS per l'a.s. 2021/22, prima fascia sostegno, scuola secondaria di II grado, parti ricorrenti in epigrafe convennero in giudizio , formulando le seguenti Controparte_1
conclusioni: “NEL MERITO, previa fissazione della relativa udienza:
7. Annullare o dichiarare nulli i licenziamenti, comunicati con i seguenti atti di risoluzione del 21 SETTEMBRE 2021 prot. N. 22662 - Parte_2
21 SETTEMBRE 2021 prot. N. 22674 - NE SETTEMBRE 21
SETTEMBRE 2021 22672/2021 - 21 SETTEMBRE Parte_3
2021 22657/2021 - 21 22660/2021 Parte_5 Parte_4
- - 21 SETTEMBRE 2021 23640/2021 - Parte_1
condannando l'amministrazione alla reintegrazione del Parte_6
lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione,
e comunque in misura non superiore alle ventiquattro mensilità, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal recesso e fino all'effettiva reintegrazione.
• Disapplicare il provvedimento n. 18352 del 20 settembre 2021reso dal
Dirigente dell'Ufficio I – A. T. di Palermo, dott. Luca Gatani, e conseguentemente disporre il reinserimento del ricorrente negli elenchi aggiuntivi delle GPS, prima fascia, sostegno, scuola secondaria di II grado, AT Palermo.
• In Via subordinata riconoscere il valore giuridico del titolo di specializzazione conseguito in Spagna poiché conseguito, come da documentazione allegata, secondo le disposizioni di cui alla direttiva 2005/36/CE.
• DISAPPLICARE gli atti contrari e, accertata la continuità del rapporto contrattuale con l'amministrazione, dichiarare l'illegittimità della condotta datoriale e provvedere a una completa tutela costitutiva del rapporto di lavoro e risarcitoria. • CONDANNANDO, ove occorra ex art. 2392 cc., le parti resistenti, in solido tra loro, a provvedere alla stipula del contratto, senza riserva alcuna, con reintegra sul posto di lavoro.
• condannare le Amministrazioni al risarcimento del danno per la ritarda o mancata assunzione, da liquidarsi in via equitativa in una mensilità onnicomprensiva lorda ovvero in misura minore o maggiore secondo l'equo apprezzamento del Giudice.
• in ogni caso: - adottare gli ulteriori provvedimenti ritenuti necessari al fine di rimuovere ogni pregiudizio subito e subendo dalla ricorrente. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dell'avvocato che si dichiara antistatario.”.
Dedussero di avere ricevuto le “comunicazioni in autotutela per avvio procedura di rescissione del contratto a tempo determinato (ADSS):
1.21 SETTEMBRE 2021 prot. N. 22662 - Parte_2
2.21 SETTEMBRE 2021 prot. N. 22674 - SETTEMBRE Parte_4
3.21 SETTEMBRE 2021 22672/2021 - Parte_3
4.21 SETTEMBRE 2021 22657/2021 - Parte_5
5.21 SETTEMBRE 22660/2021 - Parte_1
6.30 SETTEMBRE 2021 23640/2021 - ”, che Parte_6
dovevano reputarsi licenziamenti illegittimi dai contratti a tempo determinato con ciascuno di essi stipulato con scadenza al 30.06.2022.
Esposero che: “1. In data 03/09/2021, l Controparte_4
disponeva la pubblicazione de: “il bollettino delle nomine generato dal sistema
[...]
informativo del contenente i nominativi del personale docente ed educativo, presente CP_1
nelle GAE e nelle GPS, destinatario di una proposta di contratto a tempo indeterminato”.
2. Nello stesso atto, indicava:” ai dirigenti scolastici le sedi di assegnazione, riportate nel suddetto bollettino, compete la stipula dei contratti nonché l'effettuazione dei controlli previsti dall'ordinanza n. 60 del 2020 (cfr. all. 2)
3. Gli odierni ricorrenti risultavano inseriti nel predetto elenco.
4. Per tali ragioni, precisamente in data 04/09/2021, si procedeva alla stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato. tra il Dirigente scolastico dell'Istituto di
Istruzione secondaria “A. Volta” di Palermo e i ricorrenti (cfr. all. 3).
5. L'incarico attribuito ai ricorrenti è stato così qualificato: “docente supplente fino al termine delle attività didattiche per un posto di SOSTEGNO PSICOFISICO con decorrenza dal 04/09/2021 e cessazione al 30/06/2022 per n. 18 ore settimanali.
6. I ricorrenti, in particolare, hanno assunto l'incarico a pieno titolo, partecipando regolarmente a tutte le attività scolastiche di riferimento, sempre seguendo l'indicazione delle direttive dirigenziali. Ai ricorrenti, altresì, sono state consegnate tutte le credenziali di accesso ai portali web della scuola.
7. I ricorrenti, infatti, hanno partecipato ai Consigli di Istituto, ove gli stessi hanno anche esplicitato il proprio voto;
sono intervenuti agli incontri con la tutor di sostegno al fine di avere contezza dei progetti extracurriculari.
8. Non solo. Giorno 16 settembre hanno svolto ufficialmente il loro primo giorno di lezione, hanno conosciuto i propri allievi il tutto per 9 ore settimanali ad alunno e quindi per 18 ore settimanali in totale.
9. I ricorrenti hanno preso visione di tutti gli atti afferenti ai propri alunni portatori di Handicap, tra cui il PEI (Piano Educativo Individualizzato) ed IL POF (Piano
Organizzativo Formativo).
10. È poi accaduto che in data 21/09/2021, con i provvedimenti allegati il
Dirigente dell'Istituto A. Volta di Palermo, ha comunicato ai ricorrenti la propria risoluzione anticipata del rapporto di lavoro a tempo determinato (cfr. all. 1 – provvedimenti licenziamento).
11. Ora, è bene specificare in tale sede, che i predetti atti di risoluzione è stato emanato dal Dirigente scolastico dell'Istituto A. Volta, sulla scorta dell'errata considerazione che il decreto cautelare del Tar Palermo n. 526/2021 (cfr. all. 4) – con cui ogni ricorrente era stato reinserito con riserva negli elenchi aggiuntivi prima fascia delle graduatorie provinciali supplenti - avesse perso efficacia.
12. Non solo! Sono stati emanati gli atti di risoluzione anticipata oggi impugnati, in aperta violazione della circolare del 6 agosto 2021 n. 25089 che invero dichiarava l'efficacia della riserva in favore dei ricorrenti in attesa della sentenza del giudizio di merito (cfr. all. 5 circolare Ministeriale supplenze 2021 e allegato 8 circolare Ministeriale supplenze 2020). 13. In attesa della sentenza di merito gli stessi non potevano essere estromessi dalla prima fascia e licenziati. Secondo la circolare infatti: Una volta intervenuta sentenza di merito, che accerti - per ciascuno degli interessati – la carenza di titolo con valore abilitante, gli Uffici procederanno all'esclusione dalle predette fasce
14. Cerchiamo di comprendere i motivi di questo errore di valutazione anche in stretta analisi con l'articolo 11 del .
15. Invero, i ricorrenti sono docenti che hanno conseguito il titolo di specializzazione su sostegno (cfr. all. 07) in un paese dell'Unione Europea, Spagna, e che tramite tale titolo, appunto, giusta decreto cautelare monocratico n. 526/2021 sono stati individuati ed inseriti, CON RISERVA, nelle GPS di prima fascia, ove è presente solo personale munito di titolo di specializzazione.
16. Titolo, si noti bene, rilasciato in traduzione anche italiana poiché rientrante nella Convenzione di Cipro.
17. Titolo, si noti bene, per cui ogni ricorrente ha presentato formale istanza di riconoscimento (cfr. all. 8) al entro i termini ed alle modalità di cui alle circolari CP_1
ministeriali supplenze allegate.
18. La risoluzione anticipata del contratto stipulato in data 4 settembre 2021, indi, fonda la propria motivazione dall'atto del 20 settembre 2021, allegato 7, in cui il
Dirigente dell'USR Sicilia, ATP di Palermo, dichiara, incomprensibilmente la perdita di efficacia del decreto cautelare monocratico del ricorrente.”.
Si costituì in giudizio parte convenuta chiedendo il rigetto del ricorso, sul quale variamente argomentava: “Il Controparte_1 Controparte_6
con nota 9/08/2021, n. 20742 ha diramato istruzioni in relazione
[...]
all'applicazione del D.M. 3/03/2021, n. 51 e, in particolare, in relazione all'applicazione dell'art. 1 del richiamato D.M. a mente del quale “possono richiedere l'inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle graduatorie di istituto cui si attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia, i soggetti che abbiano acquisito il titolo di abilitazione entro il 20 luglio 2021” (D.M. cit., ibidem). Parte ricorrente, tuttavia, non è in possesso di titolo di abilitazione riconosciuto dall'Amministrazione scolastica Italiana, avendo conseguito tale titolo all'estero ed essendo lo stesso in corso di riconoscimento, come pacifico agli atti di causa, e ritiene applicabile in suo favore l'istituto dell'inserimento con riserva previsto dall'O.M. 60/2020 a mente della quale
“qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal devono CP_1
essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo;
qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo” (art. 7, co. 4).
In relazione all'applicazione di tale istituto si è pronunciato il MI – , CP_4
Direzione Generale, con la nota 9/08/2021, n. 20741, specificando che l'istituto dell'inserimento con riserva è di natura eccezionale ed è stato previsto esclusivamente dall'O.M.
60/2020 mentre, invece, non risulta riprodotta tale possibilità nel D.M. 3/03/2021, n.
51 che non contiene, al riguardo, riferimenti.
Prosegue il , Direzione Generale, nella richiamata nota 9/08/2021, CP_4
n. 20742 specificando che “alla luce di tale ricostruzione gli aspiranti con titolo di specializzazione/abilitazione conseguito all'estero e non riconosciuto ai sensi della normativa vigente non possono essere inseriti negli elenchi aggiuntivi della I fascia delle GPS e nelle relative graduatorie di istituto”.
Conseguentemente, l'Amministrazione, preso atto di quanto sopra, ha decretato con nota.
9/08/2021, n. 13739 l'esclusione dagli elenchi aggiuntivi di prima fascia di cui al D.M.
51/2021, del personale ivi inserito per le classi di concorso relative all'insegnamento di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado, dunque anche l'esclusione dell'odierno ricorrente da tali elenchi.
Controparte, tuttavia, contestando la legittimità delle determinazioni come sopra assunte dall'Amministrazione, le ha impugnate innanzi al al TAR Sicilia-Palermo con un ricorso collettivo, portante N. R.G. 1483/2021, con il quale ne veniva chiesto l'annullamento, previa sospensione degli effetti. Il TAR, con Decreto Presidenziale Monocratico n. 880 del 27.08.2021, concedeva la misura cautelare.
Conseguentemente, l'Amministrazione, con atto del 31/08/2021 n. 16017, disponeva il reinserimento dei candidati esclusi dagli elenchi aggiuntivi, inclusa gli odierni ricorrenti, con riserva di revoca in caso di perdita di efficacia del provvedimento cautelare eseguito e, con il successivo decreto n. 16398 del 3.09.2021, disponeva, conseguenzialmente, la pubblicazione dell'elenco del personale beneficiario di nomina di incarico a tempo determinato, attingendo anche dagli elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia ricomprendenti, per l'effetto del succitato Decreto Cautelare del TAR e della successiva esecuzione amministrativa dello stesso, anche il personale sprovvisto di abilitazione.
Gli odierni ricorrenti, ottenuta una posizione utile alla nomina a tempo determinato, venivano assunti con contratto a tempo determinato, posto di sostegno, presso l'IIS Volta.
Successivamente, tuttavia, il TAR Palermo, con sentenza breve del 16/09/2021, n.
2575, dichiarava il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione.
In conseguenza delle superiori determinazioni del G.A., l'Amministrazione scolastica disponeva nuovamente l'esclusione dagli elenchi aggiuntivi di prima fascia di cui al DM
51/2021, insegnamento di sostegno, del personale sprovvisto di abilitazione, con decreto del
20/09/2021, n. 18352 contente l'elenco degli esclusi, nonché delle nomine caducate, tra cui figuravano anche quelle degli odierni ricorrenti.
L'Istituzione scolastica contraente, pertanto, preso atto dell'avvenuta caducazione del presupposto fondante il diritto di controparte al contratto a tempo determinato, decretava la risoluzione dal rapporto di lavoro con i decreti depositati in giudizio.”.
Autorizzata l'integrazione del contraddittorio, non si costituivano in giudizio i controinteressati, pur ritualmente e tempestivamente citati con le modalità autorizzate dal Tribunale.
Entrambe le parti insistevano sulle domande, difese e deduzioni di cui agli atti originari.
La causa, sulla scorta dei documenti e delle informazioni già acquisiti nel procedimento prima della sentenza di cui la Corte d'Appello ha dichiarato la nullità, veniva rinviata disponendone la trattazione a udienza sostituita con note scritte, a seguito della quale viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi della decisione, che viene depositata nel fascicolo telematico.
La domanda appare fondata e va pertanto accolta, per quanto di ragione.
La circolare del , in atti, con cui “si trasmette in allegato il DM n. 242 CP_1
del 30.7.2021, in corso di registrazione, e si forniscono istruzioni ed indicazioni operative in materia di attribuzione di supplenze al personale scolastico per l'a. s. 2021/22”, dispone, in tema di inserimento nelle GPS di docenti beneficiari di provvedimenti cautelari, che: “Risultano tuttora presenti nella I fascia delle GPS e, conseguentemente, nella II fascia delle graduatorie di istituto, soggetti privi di titolo riconosciuto quale abilitante, in forza di provvedimenti cautelari emessi dalla magistratura amministrativa. Una volta intervenuta sentenza di merito, che accerti - per ciascuno degli interessati – la carenza di titolo con valore abilitante, gli Uffici procederanno all'esclusione dalle predette fasce e alla contestuale ricollocazione dei predetti soggetti, ove naturalmente provvisti del relativo titolo di studio previsto, nelle corrispettive II fasce GPS e III fasce GI.
L'efficacia dell'inserimento con riserva a suo tempo conseguito dovrà essere preservata, ai fini dell'inserimento nella I Fascia delle GPS o nelle GI di II fascia, secondo quanto previsto dall'O.M. n. 60/2020, esclusivamente per il caso in cui il relativo giudizio non risulti definito da sentenza o in esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali favorevoli all'aspirante.
In ogni caso, il contratto di lavoro a tempo determinato, cui l'aspirante sia chiamato in dipendenza dell'inserimento con riserva nella relativa graduatoria provinciale o d'istituto, dovrà contemplare apposita clausola risolutiva espressa, condizionata alla definizione del giudizio in termini favorevoli all'Amministrazione.”.
L'interpretazione della predetta disposizione dev'essere fatta in modo complessivo, sicché la “definizione del giudizio in termini favorevoli all'Amministrazione” non può che coincidere con la “sentenza di merito, che accerti - per ciascuno degli interessati – la carenza di titolo con valore abilitante”.
Orbene, i ricorrenti, beneficiari di ordinanza cautelare del TARS, non sono stati destinatari prima del 21.09.2021 o del 30.09.2021, né, a ben vedere, successivamente, di nessuna sentenza di merito che accertasse la carenza di titolo con valore abilitante, atteso che il predetto TARS, con sentenza pubblicata il 16.09.2021, dichiarava il difetto di giurisdizione del G.A. in favore del G.O. “fatti salvi gli effetti di cui all'art. 11 cpa”.
Anzitutto, quindi, il TARS non si pronunciava nel merito, né accertando la validità del titolo abilitante estero dei ricorrenti, né accertando la sua inidoneità, limitandosi a emettere una pronuncia in rito, qual è quella di difetto di giurisdizione. Inoltre, il TARS faceva espressamente salvi gli effetti di cui all'art. 11 del codice del processo amministrativo, che prevede non solo gli effetti della translatio iudicii ove il processo venga riassunto entro tre mesi avanti al giudice munito di giurisdizione (con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda), ma, altresì che “7. Le misure cautelari perdono la loro efficacia trenta giorni dopo la pubblicazione del provvedimento che dichiara il difetto di giurisdizione del giudice che le ha emanate. Le parti possono riproporre le domande cautelari al giudice munito di giurisdizione.”, con la conseguenza che l'ordinanza cautelare favorevole ai ricorrenti, emessa dal TARS nel procedimento in questione, era ancora valida nelle date in cui l'Amministrazione ha provveduto a emettere di provvedimenti di risoluzione anticipata dei contratti qui impugnati.
I provvedimenti impugnati sono, quindi, certamente illegittimi, poiché emessi nel corso della validità dell'ordinanza cautelare del TARS che aveva condotto all'inserimento dei ricorrenti nell'elenco aggiuntivo di prima fascia delle GPS e alla stipula dei contratti a tempo determinato, illegittimamente risolti prima della scadenza del termine del 30.06.2022, e in assenza di alcuna decisione di merito in relazione alla validità dei loro titoli abilitanti esteri. Deve, poi, aggiungersi che va condivisa in punto di diritto l'interpretazione resa dal TARS in fase cautelare, conforme a quella abbracciata anche dal TAR
Lazio e da questo Tribunale in fase cautelare, secondo cui la circostanza che per l'anno 2021-22 non fosse stato ribadito quanto previsto dall'O.M. 60/2020 - a mente della quale “qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del CP_1
titolo medesimo;
qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo” (art. 7, co. 4 lett. e) – non comporta che per il successivo anno scolastico detta previsione non debba ricevere applicazione.
Ed invero, testualmente, l'art. 1 dell'O.M. n. 60/2020 prevede: “ Articolo 1
(Oggetto e definizioni)
1. La presente ordinanza disciplina, in prima applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno nonché
l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo, tenuto altresì conto di quanto previsto all'articolo 4, commi 6 e 8, della legge 3 maggio 1999, n. 124.”, con la conseguenza che anche la previsione citata dell'art. 7, comma 4 lett. e), esplicava validità sia per l'a.s. 2020-21 che per l'a.s. 2021-22, in assenza di alcuna contraria previsione anche nel decreto e nelle istruzioni relative a detto ultimo anno scolastico.
I ricorrenti, quindi, avendo presentato la domanda di riconoscimento del titolo estero senza avere ancora ottenuto il medesimo (né un provvedimento di diniego) e avendo presentato la domanda di inserimento nelle GPS entro il termine previsto del 20.07.2021, avevano diritto ad essere inseriti nell'elenco aggiuntivo in questione, ciò che va dichiarato. Del resto, il non ha dimostrato che sia mai intervenuto un CP_1
provvedimento con cui il abbia disconosciuto la validità del titolo CP_1
abilitante estero di cui i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento, né che ne abbia per converso riconosciuto la validità.
Quanto agli effetti della dichiarata illegittimità del recesso ante tempus dell'Amministrazione scolastica dai contratti a tempo determinato stipulati con i ricorrenti, essi non possono coincidere con quelli della declaratoria di illegittimità del licenziamento da un contratto stipulato a tempo indeterminato, atteso che, anche a seguito della reintegrazione dai lavoratori, il rapporto di lavoro è destinato poi a risolversi alla scadenza del termine originariamente apposto al contratto.
Poiché, quindi, detto termine – del 30.06.2022 - è spirato al momento della sentenza, la reintegrazione cui i ricorrenti avrebbero avuto diritto fino a detta data non può essere oggetto di condanna nei confronti dell'Amministrazione, che va condannata al pagamento delle retribuzioni che ciascuno dei ricorrenti avrebbe percepito dalla data di efficacia del provvedimento di recesso e sino alla scadenza del termine suindicato, nonché della relativa contribuzione previdenziale, trattandosi di domanda avanzata ex art. 18 St. Lav. e succ. mod. da parte del nuovo testo dell'art. 63 TUPI, che pure espressamente prevede la condanna dell'Amministrazione al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali. La legittimazione attiva a chiedere la condanna al pagamento dei contributi, in questa ipotesi, appartiene eccezionalmente al lavoratore e nel giudizio non è litisconsorte necessario l' come anche di recente ribadito CP_7
dalla Suprema Corte (Cass., Sez. Lav., 10.03.2021 n. 6722).
Il va, altresì, condannato al riconoscimento in favore di ciascuno dei CP_1
ricorrenti del punteggio riconnesso al servizio che avrebbero prestato sino al
30.06.2022.
In questi limiti, quindi, va accolta la domanda risarcitoria proposta dai ricorrenti, atteso che non è stata fornita la prova di un danno ulteriore da perdita di chance, come ventilato in ricorso. Vanno quindi emesse le statuizioni di cui alla parte dispositiva, anche in relazione alle spese di lite – ivi liquidate e distratte – che seguono la soccombenza di parte convenuta.
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 3/12/2025 – a seguito dell'udienza di trattazione scritta del 29/10/2025.
LA GIUDICE
PA RI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice PA RI, nella causa iscritta al N. 8048/2025 R.G..L., promossa
D A
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
[...] Parte_4 Parte_5
, rappresentati e difesi dagli avv. FASANO Parte_6
GE MA e FASANO TE ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in VIA GIACOMO CUSMANO, 28
PALERMO
- ricorrenti -
C O N T R O
(oggi Controparte_1 [...]
), in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA
DELLO STATO DI PALERMO, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO
TELEMATICO
- resistente -
e nei confronti tutti i docenti inseriti nelle Graduatorie provinciali di Palermo per l'a.s.
2021/22, prima fascia sostegno, scuola secondaria di II grado
- controinteressati contumaci -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 29/10/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno ricevuto rituale e tempestiva comunicazione da parte della cancelleria e depositato note, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite e nella contumacia dei controinteressati: dichiara il diritto di ciascuno dei ricorrenti ad essere reinseriti negli elenchi aggiuntivi delle GPS, prima fascia, sostegno, scuola secondaria di II grado, AT
Palermo; dichiara l'illegittimità della risoluzione anticipata (con decorrenza dal 22.09.2021 per , , , e , Pt_1 Pt_2 Pt_3 Parte_4 Pt_5
dal 30.09.2021 per ) dei contratti a tempo determinato stipulati Pt_6
con i ricorrenti dalla resistente amministrazione, con scadenza il 30.06.2022; dichiara che ciascuno dei ricorrenti aveva diritto a essere reintegrato nel rispettivo posto di lavoro sino alla scadenza di tale ultimo termine;
condanna parte convenuta (oggi Controparte_3
) al pagamento in Controparte_2
favore di ciascuno dei ricorrenti delle retribuzioni che avrebbero percepito dalla data di decorrenza della risoluzione anticipata e fino al 30.06.2022 e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché all'attribuzione in favore di ciascuno di essi del punteggio di servizio che avrebbero maturato nel medesimo periodo.
Condanna l'Amministrazione resistente alla rifusione, in favore dei ricorrenti delle spese di lite, che liquida in complessivi € 25.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avv. FASANO GE MA
e FASANO TE, antistatarie.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13/01/2022, riassunto a seguito dell'annullamento da parte della locale Corte d'Appello, che ha ritenuto non integro il contraddittorio, che parte ricorrente chiedeva essere autorizzata a integrare nei confronti di tutti i docenti iscritti nelle GPS per l'a.s. 2021/22, prima fascia sostegno, scuola secondaria di II grado, parti ricorrenti in epigrafe convennero in giudizio , formulando le seguenti Controparte_1
conclusioni: “NEL MERITO, previa fissazione della relativa udienza:
7. Annullare o dichiarare nulli i licenziamenti, comunicati con i seguenti atti di risoluzione del 21 SETTEMBRE 2021 prot. N. 22662 - Parte_2
21 SETTEMBRE 2021 prot. N. 22674 - NE SETTEMBRE 21
SETTEMBRE 2021 22672/2021 - 21 SETTEMBRE Parte_3
2021 22657/2021 - 21 22660/2021 Parte_5 Parte_4
- - 21 SETTEMBRE 2021 23640/2021 - Parte_1
condannando l'amministrazione alla reintegrazione del Parte_6
lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione,
e comunque in misura non superiore alle ventiquattro mensilità, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal recesso e fino all'effettiva reintegrazione.
• Disapplicare il provvedimento n. 18352 del 20 settembre 2021reso dal
Dirigente dell'Ufficio I – A. T. di Palermo, dott. Luca Gatani, e conseguentemente disporre il reinserimento del ricorrente negli elenchi aggiuntivi delle GPS, prima fascia, sostegno, scuola secondaria di II grado, AT Palermo.
• In Via subordinata riconoscere il valore giuridico del titolo di specializzazione conseguito in Spagna poiché conseguito, come da documentazione allegata, secondo le disposizioni di cui alla direttiva 2005/36/CE.
• DISAPPLICARE gli atti contrari e, accertata la continuità del rapporto contrattuale con l'amministrazione, dichiarare l'illegittimità della condotta datoriale e provvedere a una completa tutela costitutiva del rapporto di lavoro e risarcitoria. • CONDANNANDO, ove occorra ex art. 2392 cc., le parti resistenti, in solido tra loro, a provvedere alla stipula del contratto, senza riserva alcuna, con reintegra sul posto di lavoro.
• condannare le Amministrazioni al risarcimento del danno per la ritarda o mancata assunzione, da liquidarsi in via equitativa in una mensilità onnicomprensiva lorda ovvero in misura minore o maggiore secondo l'equo apprezzamento del Giudice.
• in ogni caso: - adottare gli ulteriori provvedimenti ritenuti necessari al fine di rimuovere ogni pregiudizio subito e subendo dalla ricorrente. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dell'avvocato che si dichiara antistatario.”.
Dedussero di avere ricevuto le “comunicazioni in autotutela per avvio procedura di rescissione del contratto a tempo determinato (ADSS):
1.21 SETTEMBRE 2021 prot. N. 22662 - Parte_2
2.21 SETTEMBRE 2021 prot. N. 22674 - SETTEMBRE Parte_4
3.21 SETTEMBRE 2021 22672/2021 - Parte_3
4.21 SETTEMBRE 2021 22657/2021 - Parte_5
5.21 SETTEMBRE 22660/2021 - Parte_1
6.30 SETTEMBRE 2021 23640/2021 - ”, che Parte_6
dovevano reputarsi licenziamenti illegittimi dai contratti a tempo determinato con ciascuno di essi stipulato con scadenza al 30.06.2022.
Esposero che: “1. In data 03/09/2021, l Controparte_4
disponeva la pubblicazione de: “il bollettino delle nomine generato dal sistema
[...]
informativo del contenente i nominativi del personale docente ed educativo, presente CP_1
nelle GAE e nelle GPS, destinatario di una proposta di contratto a tempo indeterminato”.
2. Nello stesso atto, indicava:” ai dirigenti scolastici le sedi di assegnazione, riportate nel suddetto bollettino, compete la stipula dei contratti nonché l'effettuazione dei controlli previsti dall'ordinanza n. 60 del 2020 (cfr. all. 2)
3. Gli odierni ricorrenti risultavano inseriti nel predetto elenco.
4. Per tali ragioni, precisamente in data 04/09/2021, si procedeva alla stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato. tra il Dirigente scolastico dell'Istituto di
Istruzione secondaria “A. Volta” di Palermo e i ricorrenti (cfr. all. 3).
5. L'incarico attribuito ai ricorrenti è stato così qualificato: “docente supplente fino al termine delle attività didattiche per un posto di SOSTEGNO PSICOFISICO con decorrenza dal 04/09/2021 e cessazione al 30/06/2022 per n. 18 ore settimanali.
6. I ricorrenti, in particolare, hanno assunto l'incarico a pieno titolo, partecipando regolarmente a tutte le attività scolastiche di riferimento, sempre seguendo l'indicazione delle direttive dirigenziali. Ai ricorrenti, altresì, sono state consegnate tutte le credenziali di accesso ai portali web della scuola.
7. I ricorrenti, infatti, hanno partecipato ai Consigli di Istituto, ove gli stessi hanno anche esplicitato il proprio voto;
sono intervenuti agli incontri con la tutor di sostegno al fine di avere contezza dei progetti extracurriculari.
8. Non solo. Giorno 16 settembre hanno svolto ufficialmente il loro primo giorno di lezione, hanno conosciuto i propri allievi il tutto per 9 ore settimanali ad alunno e quindi per 18 ore settimanali in totale.
9. I ricorrenti hanno preso visione di tutti gli atti afferenti ai propri alunni portatori di Handicap, tra cui il PEI (Piano Educativo Individualizzato) ed IL POF (Piano
Organizzativo Formativo).
10. È poi accaduto che in data 21/09/2021, con i provvedimenti allegati il
Dirigente dell'Istituto A. Volta di Palermo, ha comunicato ai ricorrenti la propria risoluzione anticipata del rapporto di lavoro a tempo determinato (cfr. all. 1 – provvedimenti licenziamento).
11. Ora, è bene specificare in tale sede, che i predetti atti di risoluzione è stato emanato dal Dirigente scolastico dell'Istituto A. Volta, sulla scorta dell'errata considerazione che il decreto cautelare del Tar Palermo n. 526/2021 (cfr. all. 4) – con cui ogni ricorrente era stato reinserito con riserva negli elenchi aggiuntivi prima fascia delle graduatorie provinciali supplenti - avesse perso efficacia.
12. Non solo! Sono stati emanati gli atti di risoluzione anticipata oggi impugnati, in aperta violazione della circolare del 6 agosto 2021 n. 25089 che invero dichiarava l'efficacia della riserva in favore dei ricorrenti in attesa della sentenza del giudizio di merito (cfr. all. 5 circolare Ministeriale supplenze 2021 e allegato 8 circolare Ministeriale supplenze 2020). 13. In attesa della sentenza di merito gli stessi non potevano essere estromessi dalla prima fascia e licenziati. Secondo la circolare infatti: Una volta intervenuta sentenza di merito, che accerti - per ciascuno degli interessati – la carenza di titolo con valore abilitante, gli Uffici procederanno all'esclusione dalle predette fasce
14. Cerchiamo di comprendere i motivi di questo errore di valutazione anche in stretta analisi con l'articolo 11 del .
15. Invero, i ricorrenti sono docenti che hanno conseguito il titolo di specializzazione su sostegno (cfr. all. 07) in un paese dell'Unione Europea, Spagna, e che tramite tale titolo, appunto, giusta decreto cautelare monocratico n. 526/2021 sono stati individuati ed inseriti, CON RISERVA, nelle GPS di prima fascia, ove è presente solo personale munito di titolo di specializzazione.
16. Titolo, si noti bene, rilasciato in traduzione anche italiana poiché rientrante nella Convenzione di Cipro.
17. Titolo, si noti bene, per cui ogni ricorrente ha presentato formale istanza di riconoscimento (cfr. all. 8) al entro i termini ed alle modalità di cui alle circolari CP_1
ministeriali supplenze allegate.
18. La risoluzione anticipata del contratto stipulato in data 4 settembre 2021, indi, fonda la propria motivazione dall'atto del 20 settembre 2021, allegato 7, in cui il
Dirigente dell'USR Sicilia, ATP di Palermo, dichiara, incomprensibilmente la perdita di efficacia del decreto cautelare monocratico del ricorrente.”.
Si costituì in giudizio parte convenuta chiedendo il rigetto del ricorso, sul quale variamente argomentava: “Il Controparte_1 Controparte_6
con nota 9/08/2021, n. 20742 ha diramato istruzioni in relazione
[...]
all'applicazione del D.M. 3/03/2021, n. 51 e, in particolare, in relazione all'applicazione dell'art. 1 del richiamato D.M. a mente del quale “possono richiedere l'inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle graduatorie di istituto cui si attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia, i soggetti che abbiano acquisito il titolo di abilitazione entro il 20 luglio 2021” (D.M. cit., ibidem). Parte ricorrente, tuttavia, non è in possesso di titolo di abilitazione riconosciuto dall'Amministrazione scolastica Italiana, avendo conseguito tale titolo all'estero ed essendo lo stesso in corso di riconoscimento, come pacifico agli atti di causa, e ritiene applicabile in suo favore l'istituto dell'inserimento con riserva previsto dall'O.M. 60/2020 a mente della quale
“qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal devono CP_1
essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo;
qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo” (art. 7, co. 4).
In relazione all'applicazione di tale istituto si è pronunciato il MI – , CP_4
Direzione Generale, con la nota 9/08/2021, n. 20741, specificando che l'istituto dell'inserimento con riserva è di natura eccezionale ed è stato previsto esclusivamente dall'O.M.
60/2020 mentre, invece, non risulta riprodotta tale possibilità nel D.M. 3/03/2021, n.
51 che non contiene, al riguardo, riferimenti.
Prosegue il , Direzione Generale, nella richiamata nota 9/08/2021, CP_4
n. 20742 specificando che “alla luce di tale ricostruzione gli aspiranti con titolo di specializzazione/abilitazione conseguito all'estero e non riconosciuto ai sensi della normativa vigente non possono essere inseriti negli elenchi aggiuntivi della I fascia delle GPS e nelle relative graduatorie di istituto”.
Conseguentemente, l'Amministrazione, preso atto di quanto sopra, ha decretato con nota.
9/08/2021, n. 13739 l'esclusione dagli elenchi aggiuntivi di prima fascia di cui al D.M.
51/2021, del personale ivi inserito per le classi di concorso relative all'insegnamento di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado, dunque anche l'esclusione dell'odierno ricorrente da tali elenchi.
Controparte, tuttavia, contestando la legittimità delle determinazioni come sopra assunte dall'Amministrazione, le ha impugnate innanzi al al TAR Sicilia-Palermo con un ricorso collettivo, portante N. R.G. 1483/2021, con il quale ne veniva chiesto l'annullamento, previa sospensione degli effetti. Il TAR, con Decreto Presidenziale Monocratico n. 880 del 27.08.2021, concedeva la misura cautelare.
Conseguentemente, l'Amministrazione, con atto del 31/08/2021 n. 16017, disponeva il reinserimento dei candidati esclusi dagli elenchi aggiuntivi, inclusa gli odierni ricorrenti, con riserva di revoca in caso di perdita di efficacia del provvedimento cautelare eseguito e, con il successivo decreto n. 16398 del 3.09.2021, disponeva, conseguenzialmente, la pubblicazione dell'elenco del personale beneficiario di nomina di incarico a tempo determinato, attingendo anche dagli elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia ricomprendenti, per l'effetto del succitato Decreto Cautelare del TAR e della successiva esecuzione amministrativa dello stesso, anche il personale sprovvisto di abilitazione.
Gli odierni ricorrenti, ottenuta una posizione utile alla nomina a tempo determinato, venivano assunti con contratto a tempo determinato, posto di sostegno, presso l'IIS Volta.
Successivamente, tuttavia, il TAR Palermo, con sentenza breve del 16/09/2021, n.
2575, dichiarava il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione.
In conseguenza delle superiori determinazioni del G.A., l'Amministrazione scolastica disponeva nuovamente l'esclusione dagli elenchi aggiuntivi di prima fascia di cui al DM
51/2021, insegnamento di sostegno, del personale sprovvisto di abilitazione, con decreto del
20/09/2021, n. 18352 contente l'elenco degli esclusi, nonché delle nomine caducate, tra cui figuravano anche quelle degli odierni ricorrenti.
L'Istituzione scolastica contraente, pertanto, preso atto dell'avvenuta caducazione del presupposto fondante il diritto di controparte al contratto a tempo determinato, decretava la risoluzione dal rapporto di lavoro con i decreti depositati in giudizio.”.
Autorizzata l'integrazione del contraddittorio, non si costituivano in giudizio i controinteressati, pur ritualmente e tempestivamente citati con le modalità autorizzate dal Tribunale.
Entrambe le parti insistevano sulle domande, difese e deduzioni di cui agli atti originari.
La causa, sulla scorta dei documenti e delle informazioni già acquisiti nel procedimento prima della sentenza di cui la Corte d'Appello ha dichiarato la nullità, veniva rinviata disponendone la trattazione a udienza sostituita con note scritte, a seguito della quale viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi della decisione, che viene depositata nel fascicolo telematico.
La domanda appare fondata e va pertanto accolta, per quanto di ragione.
La circolare del , in atti, con cui “si trasmette in allegato il DM n. 242 CP_1
del 30.7.2021, in corso di registrazione, e si forniscono istruzioni ed indicazioni operative in materia di attribuzione di supplenze al personale scolastico per l'a. s. 2021/22”, dispone, in tema di inserimento nelle GPS di docenti beneficiari di provvedimenti cautelari, che: “Risultano tuttora presenti nella I fascia delle GPS e, conseguentemente, nella II fascia delle graduatorie di istituto, soggetti privi di titolo riconosciuto quale abilitante, in forza di provvedimenti cautelari emessi dalla magistratura amministrativa. Una volta intervenuta sentenza di merito, che accerti - per ciascuno degli interessati – la carenza di titolo con valore abilitante, gli Uffici procederanno all'esclusione dalle predette fasce e alla contestuale ricollocazione dei predetti soggetti, ove naturalmente provvisti del relativo titolo di studio previsto, nelle corrispettive II fasce GPS e III fasce GI.
L'efficacia dell'inserimento con riserva a suo tempo conseguito dovrà essere preservata, ai fini dell'inserimento nella I Fascia delle GPS o nelle GI di II fascia, secondo quanto previsto dall'O.M. n. 60/2020, esclusivamente per il caso in cui il relativo giudizio non risulti definito da sentenza o in esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali favorevoli all'aspirante.
In ogni caso, il contratto di lavoro a tempo determinato, cui l'aspirante sia chiamato in dipendenza dell'inserimento con riserva nella relativa graduatoria provinciale o d'istituto, dovrà contemplare apposita clausola risolutiva espressa, condizionata alla definizione del giudizio in termini favorevoli all'Amministrazione.”.
L'interpretazione della predetta disposizione dev'essere fatta in modo complessivo, sicché la “definizione del giudizio in termini favorevoli all'Amministrazione” non può che coincidere con la “sentenza di merito, che accerti - per ciascuno degli interessati – la carenza di titolo con valore abilitante”.
Orbene, i ricorrenti, beneficiari di ordinanza cautelare del TARS, non sono stati destinatari prima del 21.09.2021 o del 30.09.2021, né, a ben vedere, successivamente, di nessuna sentenza di merito che accertasse la carenza di titolo con valore abilitante, atteso che il predetto TARS, con sentenza pubblicata il 16.09.2021, dichiarava il difetto di giurisdizione del G.A. in favore del G.O. “fatti salvi gli effetti di cui all'art. 11 cpa”.
Anzitutto, quindi, il TARS non si pronunciava nel merito, né accertando la validità del titolo abilitante estero dei ricorrenti, né accertando la sua inidoneità, limitandosi a emettere una pronuncia in rito, qual è quella di difetto di giurisdizione. Inoltre, il TARS faceva espressamente salvi gli effetti di cui all'art. 11 del codice del processo amministrativo, che prevede non solo gli effetti della translatio iudicii ove il processo venga riassunto entro tre mesi avanti al giudice munito di giurisdizione (con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda), ma, altresì che “7. Le misure cautelari perdono la loro efficacia trenta giorni dopo la pubblicazione del provvedimento che dichiara il difetto di giurisdizione del giudice che le ha emanate. Le parti possono riproporre le domande cautelari al giudice munito di giurisdizione.”, con la conseguenza che l'ordinanza cautelare favorevole ai ricorrenti, emessa dal TARS nel procedimento in questione, era ancora valida nelle date in cui l'Amministrazione ha provveduto a emettere di provvedimenti di risoluzione anticipata dei contratti qui impugnati.
I provvedimenti impugnati sono, quindi, certamente illegittimi, poiché emessi nel corso della validità dell'ordinanza cautelare del TARS che aveva condotto all'inserimento dei ricorrenti nell'elenco aggiuntivo di prima fascia delle GPS e alla stipula dei contratti a tempo determinato, illegittimamente risolti prima della scadenza del termine del 30.06.2022, e in assenza di alcuna decisione di merito in relazione alla validità dei loro titoli abilitanti esteri. Deve, poi, aggiungersi che va condivisa in punto di diritto l'interpretazione resa dal TARS in fase cautelare, conforme a quella abbracciata anche dal TAR
Lazio e da questo Tribunale in fase cautelare, secondo cui la circostanza che per l'anno 2021-22 non fosse stato ribadito quanto previsto dall'O.M. 60/2020 - a mente della quale “qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del CP_1
titolo medesimo;
qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo” (art. 7, co. 4 lett. e) – non comporta che per il successivo anno scolastico detta previsione non debba ricevere applicazione.
Ed invero, testualmente, l'art. 1 dell'O.M. n. 60/2020 prevede: “ Articolo 1
(Oggetto e definizioni)
1. La presente ordinanza disciplina, in prima applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno nonché
l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo, tenuto altresì conto di quanto previsto all'articolo 4, commi 6 e 8, della legge 3 maggio 1999, n. 124.”, con la conseguenza che anche la previsione citata dell'art. 7, comma 4 lett. e), esplicava validità sia per l'a.s. 2020-21 che per l'a.s. 2021-22, in assenza di alcuna contraria previsione anche nel decreto e nelle istruzioni relative a detto ultimo anno scolastico.
I ricorrenti, quindi, avendo presentato la domanda di riconoscimento del titolo estero senza avere ancora ottenuto il medesimo (né un provvedimento di diniego) e avendo presentato la domanda di inserimento nelle GPS entro il termine previsto del 20.07.2021, avevano diritto ad essere inseriti nell'elenco aggiuntivo in questione, ciò che va dichiarato. Del resto, il non ha dimostrato che sia mai intervenuto un CP_1
provvedimento con cui il abbia disconosciuto la validità del titolo CP_1
abilitante estero di cui i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento, né che ne abbia per converso riconosciuto la validità.
Quanto agli effetti della dichiarata illegittimità del recesso ante tempus dell'Amministrazione scolastica dai contratti a tempo determinato stipulati con i ricorrenti, essi non possono coincidere con quelli della declaratoria di illegittimità del licenziamento da un contratto stipulato a tempo indeterminato, atteso che, anche a seguito della reintegrazione dai lavoratori, il rapporto di lavoro è destinato poi a risolversi alla scadenza del termine originariamente apposto al contratto.
Poiché, quindi, detto termine – del 30.06.2022 - è spirato al momento della sentenza, la reintegrazione cui i ricorrenti avrebbero avuto diritto fino a detta data non può essere oggetto di condanna nei confronti dell'Amministrazione, che va condannata al pagamento delle retribuzioni che ciascuno dei ricorrenti avrebbe percepito dalla data di efficacia del provvedimento di recesso e sino alla scadenza del termine suindicato, nonché della relativa contribuzione previdenziale, trattandosi di domanda avanzata ex art. 18 St. Lav. e succ. mod. da parte del nuovo testo dell'art. 63 TUPI, che pure espressamente prevede la condanna dell'Amministrazione al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali. La legittimazione attiva a chiedere la condanna al pagamento dei contributi, in questa ipotesi, appartiene eccezionalmente al lavoratore e nel giudizio non è litisconsorte necessario l' come anche di recente ribadito CP_7
dalla Suprema Corte (Cass., Sez. Lav., 10.03.2021 n. 6722).
Il va, altresì, condannato al riconoscimento in favore di ciascuno dei CP_1
ricorrenti del punteggio riconnesso al servizio che avrebbero prestato sino al
30.06.2022.
In questi limiti, quindi, va accolta la domanda risarcitoria proposta dai ricorrenti, atteso che non è stata fornita la prova di un danno ulteriore da perdita di chance, come ventilato in ricorso. Vanno quindi emesse le statuizioni di cui alla parte dispositiva, anche in relazione alle spese di lite – ivi liquidate e distratte – che seguono la soccombenza di parte convenuta.
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 3/12/2025 – a seguito dell'udienza di trattazione scritta del 29/10/2025.
LA GIUDICE
PA RI