CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 13/02/2026, n. 864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 864 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 864/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
STASSANO MAURA, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6766/2024 depositato il 22/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249008579083000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249008579083000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 99/2026 depositato il
21/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Considerato che atto inviato in data 22 ottobre 2024 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'avviso di intimazione nr. 034 2024 9008579083 000 notificatole ad iniziativa di AER e nell'interesse della regione Calabria ed avente ad oggetto il mancato pagamento di tassa auto per gli anni
2017 e 2018; e deduceva :
la illegittimità dell'intimazione per omessa allegazione delal cartelal di pagamento ivi indicata,
l'omessa notifica degli atti presupposti;
e concludeva
per l'annullamento dell'atto con ogni conseguenza.
Ritualmente notificato l'atto introduttivo, si costituiva l'Agente per la riscossione che l'Ente impositore per resistere all' avverso dedotto concludendo
per il rigetto del ricorso con ogni conseguenza.
Alla fissata udienza il Collegio, all'esito della camera di consiglio, formulava riserva di deposito di motivazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va respinto.
Parte resistente ha fornito la prova dell'avvenuta notifica della cartella di pagamento - nr 034 2022
0006120489 000 - in intimazione indicata. La notifica è avvenuta in data 7 luglio 2022 a mani proprie della contribuente ed a cura dell'ufficiale della riscossione VO .
La prova della notifica priva di fondatezza la censura in ordine all'onere di allegazione all'intimazione della cartella, atto evidentemente mal custodito dal contribuente. “ In tema di avviso di accertamento, l'onere di allegazione di cui all'art. 7 della l. n. 212 del 2000 è limitato ai documenti non conosciuti né ricevuti dal contribuente e costituenti il presupposto dell'atto impositivo al fine di evitare il pregiudizio del diritto di difesa di quest'ultimo. “ ( Sez. 5 - , Ordinanza n. 14723 del 10/07/2020 )
Il ricorso va quindi respinto;
le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Ricorrente_1 nei confronti di AdER in persona del l.r. p.t. , così provvede : Respinge il ricorso, Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della costitutita parte resistente delle spese di lite del grado, liquidate in complessivi € 816,50 oltre
IVA CP RF e spese vive come per legge.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
STASSANO MAURA, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6766/2024 depositato il 22/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249008579083000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249008579083000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 99/2026 depositato il
21/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Considerato che atto inviato in data 22 ottobre 2024 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'avviso di intimazione nr. 034 2024 9008579083 000 notificatole ad iniziativa di AER e nell'interesse della regione Calabria ed avente ad oggetto il mancato pagamento di tassa auto per gli anni
2017 e 2018; e deduceva :
la illegittimità dell'intimazione per omessa allegazione delal cartelal di pagamento ivi indicata,
l'omessa notifica degli atti presupposti;
e concludeva
per l'annullamento dell'atto con ogni conseguenza.
Ritualmente notificato l'atto introduttivo, si costituiva l'Agente per la riscossione che l'Ente impositore per resistere all' avverso dedotto concludendo
per il rigetto del ricorso con ogni conseguenza.
Alla fissata udienza il Collegio, all'esito della camera di consiglio, formulava riserva di deposito di motivazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va respinto.
Parte resistente ha fornito la prova dell'avvenuta notifica della cartella di pagamento - nr 034 2022
0006120489 000 - in intimazione indicata. La notifica è avvenuta in data 7 luglio 2022 a mani proprie della contribuente ed a cura dell'ufficiale della riscossione VO .
La prova della notifica priva di fondatezza la censura in ordine all'onere di allegazione all'intimazione della cartella, atto evidentemente mal custodito dal contribuente. “ In tema di avviso di accertamento, l'onere di allegazione di cui all'art. 7 della l. n. 212 del 2000 è limitato ai documenti non conosciuti né ricevuti dal contribuente e costituenti il presupposto dell'atto impositivo al fine di evitare il pregiudizio del diritto di difesa di quest'ultimo. “ ( Sez. 5 - , Ordinanza n. 14723 del 10/07/2020 )
Il ricorso va quindi respinto;
le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Ricorrente_1 nei confronti di AdER in persona del l.r. p.t. , così provvede : Respinge il ricorso, Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della costitutita parte resistente delle spese di lite del grado, liquidate in complessivi € 816,50 oltre
IVA CP RF e spese vive come per legge.