TRIB
Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 28/11/2025, n. 2145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2145 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. NO AS, all'esito dell'udienza del
28/11/2025, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 23/2022 R.G., a cui sono riuniti i procedimenti RGN 6/2022, e,
10/2022, promossa da:
nata il [...] a [...], ed ivi residente in C/da Catello Parte_1
n. 11, C.F. ( ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. C.F._1
NT AR, ed elettivamente con Lui domiciliato in Patti Via Trieste n. 16 presso lo studio dall'Avv. Tindaro Giusto;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, domiciliato, rappresentato e difeso come in atti;
- resistente –
Oggetto: iscrizione elenchi anagrafici-indebito disoccupazione agricola.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti.
FATTO E DIRITTO ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c. Con ricorso depositato il 03/01/2022, a cui sono riuniti i procedimenti RGN 6/2022, e 10/2022, la parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro esponendo che: CP_ A) All'odierna istante veniva comunicato dall' con missiva datata 16/04/2021 pervenuta il
20/05/2021 l'indebito di € 1.093,50 sulla prestazione di disoccupazione agricola n. 2018774604520, nel periodo che va dal 01/01/2017 al 31/12/2017 per revoca della prestazione a seguito di accertamenti e conseguente cancellazione di giornate;
B) Si precisa che l'istante svolge la professione di bracciante agricola da diversi anni ed è regolarmente iscritta negli appositi elenchi nominativi anagrafici previsti dalla normativa vigente, presso la sezione dell'Ufficio di Collocamento del Comune di residenza;
C) Nel 2017 ha lavorato per gg. 52 dal 02/10/2017 al 22/12/2017, alle dipendenze dell'
[...]
con sede in Piraino (ME) Via del Sole n. 19/A; Tale lavoro veniva svolto Controparte_2 in regime di subordinazione. Il ricorrente si occupava presso l'azienda agricola di tutte le operazioni bracciantili richieste;
Con i procedimenti riuniti impugnava il provvedimento di cancellazione delle giornate lavorative per l'anno 2017, e per le giornate indicate in ricorso, oltre ai provvedimenti di indebito di disoccupazione agricola per gli anni 2015 e 2016.
Concludeva per l'accoglimento dei ricorsi;
L' si costituiva eccependo preliminarmente la decadenza ex art. dell'art. 22 D.L. n. 7/1970, e CP_1 nel merito contestava le pretese avverse chiedendone il rigetto.
La causa istruita documentalmente, all'udienza odierna, matura per la decisione, veniva discussa e decisa.
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
Preliminarmente va scrutinata la tempestività del ricorso.
Rilevato che la parte ricorrente è stata cancellata dagli Elenchi dei lavoratori agricoli per l'anno
2017 con elenco 1vd2020. Al PROGR. N. 27, in pubblicazione dal 1^ giugno al 15 giugno 2020.
Che conseguentemente Il ricorso alla CISOA avrebbe, quindi, dovuto essere presentato entro il 15 luglio 2020 (30 gg dall'ultimo di pubblicazione).
Che la ricorrente ha presentato ricorso tardivamente in data 20 maggio 2021, respinto nella seduta del 28 giugno 2021, perché presentato oltre il termine di legge.
Ha prodotto, gli elenchi di variazione con l'indicazione del nome della parte ricorrente, e le giornate cancellate.
Orbene, la pubblicazione telematica vale come notifica ai lavoratori agricoli interessati dai provvedimenti ivi contenuti, come previsto dall'art.38, comma 7, della Legge 6 Luglio 2011, n.
111, che prevede la forma della pubblicazione telematica effettuata dall' nel proprio sito CP_1 internet per la durata di giorni 15.
Ora, occorre richiamare il disposto dell'art. 22 D.L. n. 7/1970, secondo cui: “Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore (oggi Tribunale) nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
Ancora, dispone l'art. 11 D.Lgs. n. 375/1993 intitolato “Ricorsi in materia di accertamento dei lavoratori agricoli: 1)Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
2) Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello
SC (oggi sostituito dall' ) possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione CP_1 centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
Come evidenziato dalla Suprema Corte, “in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal d.lgs. 11 agosto 1993 n. 375, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 del d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla legge 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto "ex lege" dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza” (Cass. Civ., sez. 6, n. 29070/2011, negli stessi termini: Cass. Sez. L, n. 20086/2013).
Pertanto, rilevato che la parte ricorrente è stata cancellata dagli Elenchi dei lavoratori agricoli per l'anno 2017 con elenco 1vd2020. Al PROGR. N. 27, in pubblicazione dal 1^ giugno al 15 giugno
2020.
Che conseguentemente Il ricorso alla CISOA avrebbe, quindi, dovuto essere presentato entro il 15 luglio 2020 (30 gg dall'ultimo di pubblicazione).
Che la ricorrente ha presentato ricorso tardivamente in data 20 maggio 2021, respinto nella seduta del 28 giugno 2021, perché presentato oltre il termine di legge.
Conseguentemente l'azione risulta non tempestivamente proposta.
Sul punto, può richiamarsi la pronuncia della Corte di Cassazione n. 8650 del 03/04/2008, secondo la quale “il riferimento del D.L. n. 7 del 1970, art. 22, ai provvedimenti definitivi va inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto di tempestivo gravame amministrativo, sia dei provvedimenti che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso”. Va dunque dichiarata l'intempestività del ricorso, per maturata decadenza ex D.L. 7/70, rilevabile d'ufficio.
Infatti, la Suprema Corte di Cassazione, ha recentemente affermato ( Cass. 19/12/2016, n.26161;
Cass. Sez. L, n. 9622 del 12/5/2015) che "in tema di iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, l'inosservanza del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 del d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica, o presa di conoscenza, del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione nei predetti elenchi, ovvero di cancellazione dagli stessi, determina, in quanto relativa al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo, la decadenza sostanziale del privato, che non solo è sottratta alla sanatoria prevista dall'art. 8 della legge 11 agosto 1973, n. 533, ma, riguardando una materia sottratta alla disponibilità delle parti, è anche rilevabile di ufficio dal Giudice in ogni stato e grado del giudizio, a norma dell'art. 2969 cod. civ., salvo il limite del giudicato interno." (conf. a Cass. Sez. Lav., n.
15813 del 6/7/2009 e n. 18528 del 9/9/2011).
Conseguentemente il ricorso va dichiarato inammissibile per intervenuta decadenza ex art. 22, comma 1, D.lgs 7/1970, convertito in L. 83/1970.
Ogni altra questione di merito resta assorbita.
Le spese del giudizio, vista l'autocertificazione in atti, e l'evoluzione giurisprudenziale, vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
, contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
[...] CP_1
1)Dichiara inammissibile il ricorso e conseguentemente rigetta le domande;
2) Compensa le spese del giudizio;
Così deciso in Patti, 28/11/2025.
Il Giudice on.
NO AS
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. NO AS, all'esito dell'udienza del
28/11/2025, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 23/2022 R.G., a cui sono riuniti i procedimenti RGN 6/2022, e,
10/2022, promossa da:
nata il [...] a [...], ed ivi residente in C/da Catello Parte_1
n. 11, C.F. ( ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. C.F._1
NT AR, ed elettivamente con Lui domiciliato in Patti Via Trieste n. 16 presso lo studio dall'Avv. Tindaro Giusto;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, domiciliato, rappresentato e difeso come in atti;
- resistente –
Oggetto: iscrizione elenchi anagrafici-indebito disoccupazione agricola.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti.
FATTO E DIRITTO ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c. Con ricorso depositato il 03/01/2022, a cui sono riuniti i procedimenti RGN 6/2022, e 10/2022, la parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro esponendo che: CP_ A) All'odierna istante veniva comunicato dall' con missiva datata 16/04/2021 pervenuta il
20/05/2021 l'indebito di € 1.093,50 sulla prestazione di disoccupazione agricola n. 2018774604520, nel periodo che va dal 01/01/2017 al 31/12/2017 per revoca della prestazione a seguito di accertamenti e conseguente cancellazione di giornate;
B) Si precisa che l'istante svolge la professione di bracciante agricola da diversi anni ed è regolarmente iscritta negli appositi elenchi nominativi anagrafici previsti dalla normativa vigente, presso la sezione dell'Ufficio di Collocamento del Comune di residenza;
C) Nel 2017 ha lavorato per gg. 52 dal 02/10/2017 al 22/12/2017, alle dipendenze dell'
[...]
con sede in Piraino (ME) Via del Sole n. 19/A; Tale lavoro veniva svolto Controparte_2 in regime di subordinazione. Il ricorrente si occupava presso l'azienda agricola di tutte le operazioni bracciantili richieste;
Con i procedimenti riuniti impugnava il provvedimento di cancellazione delle giornate lavorative per l'anno 2017, e per le giornate indicate in ricorso, oltre ai provvedimenti di indebito di disoccupazione agricola per gli anni 2015 e 2016.
Concludeva per l'accoglimento dei ricorsi;
L' si costituiva eccependo preliminarmente la decadenza ex art. dell'art. 22 D.L. n. 7/1970, e CP_1 nel merito contestava le pretese avverse chiedendone il rigetto.
La causa istruita documentalmente, all'udienza odierna, matura per la decisione, veniva discussa e decisa.
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
Preliminarmente va scrutinata la tempestività del ricorso.
Rilevato che la parte ricorrente è stata cancellata dagli Elenchi dei lavoratori agricoli per l'anno
2017 con elenco 1vd2020. Al PROGR. N. 27, in pubblicazione dal 1^ giugno al 15 giugno 2020.
Che conseguentemente Il ricorso alla CISOA avrebbe, quindi, dovuto essere presentato entro il 15 luglio 2020 (30 gg dall'ultimo di pubblicazione).
Che la ricorrente ha presentato ricorso tardivamente in data 20 maggio 2021, respinto nella seduta del 28 giugno 2021, perché presentato oltre il termine di legge.
Ha prodotto, gli elenchi di variazione con l'indicazione del nome della parte ricorrente, e le giornate cancellate.
Orbene, la pubblicazione telematica vale come notifica ai lavoratori agricoli interessati dai provvedimenti ivi contenuti, come previsto dall'art.38, comma 7, della Legge 6 Luglio 2011, n.
111, che prevede la forma della pubblicazione telematica effettuata dall' nel proprio sito CP_1 internet per la durata di giorni 15.
Ora, occorre richiamare il disposto dell'art. 22 D.L. n. 7/1970, secondo cui: “Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore (oggi Tribunale) nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
Ancora, dispone l'art. 11 D.Lgs. n. 375/1993 intitolato “Ricorsi in materia di accertamento dei lavoratori agricoli: 1)Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
2) Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello
SC (oggi sostituito dall' ) possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione CP_1 centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
Come evidenziato dalla Suprema Corte, “in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal d.lgs. 11 agosto 1993 n. 375, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 del d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla legge 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto "ex lege" dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza” (Cass. Civ., sez. 6, n. 29070/2011, negli stessi termini: Cass. Sez. L, n. 20086/2013).
Pertanto, rilevato che la parte ricorrente è stata cancellata dagli Elenchi dei lavoratori agricoli per l'anno 2017 con elenco 1vd2020. Al PROGR. N. 27, in pubblicazione dal 1^ giugno al 15 giugno
2020.
Che conseguentemente Il ricorso alla CISOA avrebbe, quindi, dovuto essere presentato entro il 15 luglio 2020 (30 gg dall'ultimo di pubblicazione).
Che la ricorrente ha presentato ricorso tardivamente in data 20 maggio 2021, respinto nella seduta del 28 giugno 2021, perché presentato oltre il termine di legge.
Conseguentemente l'azione risulta non tempestivamente proposta.
Sul punto, può richiamarsi la pronuncia della Corte di Cassazione n. 8650 del 03/04/2008, secondo la quale “il riferimento del D.L. n. 7 del 1970, art. 22, ai provvedimenti definitivi va inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto di tempestivo gravame amministrativo, sia dei provvedimenti che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso”. Va dunque dichiarata l'intempestività del ricorso, per maturata decadenza ex D.L. 7/70, rilevabile d'ufficio.
Infatti, la Suprema Corte di Cassazione, ha recentemente affermato ( Cass. 19/12/2016, n.26161;
Cass. Sez. L, n. 9622 del 12/5/2015) che "in tema di iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, l'inosservanza del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 del d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica, o presa di conoscenza, del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione nei predetti elenchi, ovvero di cancellazione dagli stessi, determina, in quanto relativa al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo, la decadenza sostanziale del privato, che non solo è sottratta alla sanatoria prevista dall'art. 8 della legge 11 agosto 1973, n. 533, ma, riguardando una materia sottratta alla disponibilità delle parti, è anche rilevabile di ufficio dal Giudice in ogni stato e grado del giudizio, a norma dell'art. 2969 cod. civ., salvo il limite del giudicato interno." (conf. a Cass. Sez. Lav., n.
15813 del 6/7/2009 e n. 18528 del 9/9/2011).
Conseguentemente il ricorso va dichiarato inammissibile per intervenuta decadenza ex art. 22, comma 1, D.lgs 7/1970, convertito in L. 83/1970.
Ogni altra questione di merito resta assorbita.
Le spese del giudizio, vista l'autocertificazione in atti, e l'evoluzione giurisprudenziale, vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
, contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
[...] CP_1
1)Dichiara inammissibile il ricorso e conseguentemente rigetta le domande;
2) Compensa le spese del giudizio;
Così deciso in Patti, 28/11/2025.
Il Giudice on.
NO AS