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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 13/08/2025, n. 1213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1213 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, composto da:
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott.ssa Rossana Guzzo Giudice delegato rel. est.
3) Ing. Massimo Iovino Giudice tecnico riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1425/2022 del R.G. di questo Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Palermo, in via Marchese Ugo n. 26, presso lo studio dell'avv. Mauro Barresi, che lo rappresenta e difende giusto mandato in atti
ricorrente
CONTRO
(c.f. Controparte_1
); P.IVA_1
resistente contumace
Conclusioni della parte ricorrente: come in atti. 2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8 agosto 2022 , premettendo di Parte_1
essere proprietario di un villino ubicato nel Comune di Santa Flavia (PA) meglio infra descritto, rappresentava che, in occasione delle intense precipitazioni verificatesi nelle giornate tra il 4 e 5 novembre 2018, l'immobile, costituente la sua residenza, era stato interessato dalla esondazione del torrente Cefala, le cui acque lo avevano allagato arrecando ingenti danni, per come descritti nella perizia redatta dal Geom. versata in atti. Citava, pertanto, in giudizio Persona_1
l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia – dipartimento della
Presidenza della Regione Sicilia competente in materia di demanio idrico fluviale
– deducendone la responsabilità, ex art. 2051 e/o ex art. 2043 c.c., con condanna al risarcimento dei danni patiti, così come quantificati nella anzidetta c.t.p. nella misura di euro 74.336,84 ovvero nel diverso ammontare che sarebbe stato accertato anche a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, oltre rivalutazioni e interessi.
L'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, sebbene regolarmente citata, rimaneva contumace.
La causa, all'esito di una fase istruttoria sostanziatasi nell'audizione del teste e nell'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio affidata all' Testimone_1
ing. , è stata posta in decisione alla data del 9 maggio 2025. Persona_2
***
Il ricorrente evoca, quale causa dell'allagamento del suo immobile e dei consequenziali danni, l'esondazione del torrente Cefala, addebitandola 3
all'omessa cura e manutenzione dei detti corsi d'acqua da parte degli enti preposti. Segnatamente, evidenzia la presenza, alla data dell'evento, di ingenti quantità di acqua, fango e detriti che, attraversata la strada statale n.ro 113,
avevano abbattuto una porzione del muro di recinzione per poi riversarsi sul terreno di pertinenza del fabbricato e danneggiare quest'ultimo nonché gli arredi e mezzi di trasporto che erano ivi allocati.
Orbene, la verificazione dell'evento dannoso e la sua eziologia risultano sostanzialmente confermati dalle indagini peritali, i cui esiti vanno condivisi poiché costituenti il risultato di accertamenti eseguiti secondo metodi corretti e privi di vizi.
Muovendo dalla descrizione dei luoghi, l'immobile di proprietà del ricorrente è sito nel Comune di Santa Flavia, contrada Fondachello, ed identificato al Catasto
Fabbricati al foglio 8, particella 669 sub 2-4-5.
I locali interessati dagli eventi in questione, ubicati al piano seminterrato (sub 4
piano S1), risultano adibiti a magazzini/locali di sgombero e, all'atto del sopralluogo del perito, apparivano in pessime condizioni di conservazione,
presentando evidenti tracce di allagamento nelle murature.
Tale emergenza fattuale si “salda” sia con il contenuto della relazione di c.t.p.
stilata dal geom. all'esito di un accesso nell'immobile effettuato il 13 Persona_1
novembre 2018, a distanza di pochi giorni dagli avvenimenti, confermata nel corso dell'esame testimoniale del redattore, sia col rapporto redatto dal personale dei Vigili del Fuoco, Comando di Palermo, intervenuto sui luoghi lo stesso 4
novembre 2018, che attesta l'allagamento dell'immobile a causa della 4
esondazione dei corsi d'acqua limitrofi e menziona i danni riscontrati (cfr.all.to n.
2).
Il perito ha, quindi, proceduto alla analisi statistica delle precipitazioni abbattutesi sul bacino idrografico del Vallone di Casteldaccia nel periodo considerato,
mediante la ricostruzione dei dati registrati, con cadenza temporale di 10 minuti,
dalla stazione pluviografica SIAS (Servizio Informativo Agrometeorologico
Siciliano) di Termini Imerese, prossima al bacino idrografico in oggetto e funzionante all'epoca dei fatti. Dai dati raccolti è emerso che la pioggia critica,
quale valore massimo di una serie di precipitazione, si è verificata in effetti nella serata del 3 novembre 2018.
Al fine di valutare il “tempo di ritorno”, il consulente ha determinato le curve di probabilità pluviometrica e, all'esito dell'elaborazione dei dati raccolti, ha stimato un “tempo di ritorno” compreso tra 2 e 5 anni e, conseguentemente, escluso il carattere eccezionale dell'evento meteorico de quo, che era stato preceduto da una allerta-meteo e, negli anni precedenti, da eventi analoghi.
L'ausiliario ha precisato che, in corrispondenza della sezione di chiusura in esame, la massima portata di deflusso superficiale conseguente al detto evento meteorico si è rivelata incompatibile con la capacità di convogliamento idraulico dell'alveo fluviale, risultata ridotta a causa della presenza di notevoli depositi di fondo e di fitta vegetazione, nonché dalla vicinanza rispetto ad aree urbanizzate.
L'effettivo stato idraulico del corso d'acqua in corrispondenza della sezione di esondazione è stato accertato anche attraverso il software Google Earth, le cui immagini mostrano una ingente quantità di vegetazione, a riprova della protratta 5
assenza di qualsivoglia intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'alveo (v. pag. 20-25 relazione di c.t.u.).
Sulla scorta di quanto fin qui esposto, deve affermarsi la responsabilità della P.A.
convenuta per gli allagamenti e per i danni derivanti dalle dette esondazioni alla proprietà del ricorrente.
Va al riguardo innanzitutto ricordato che, in virtù della L.R. Regione Sicilia n. 8
dell'8 maggio 2018, gli obblighi di manutenzione dei fiumi, degli alvei e degli argini dei fiumi discendenti dalla posizione di responsabilità e custodia dell'Amministrazione regionale sul demanio fluviale ex art 2043 e 2051 c.c.
(Cass. SS.UU., sentenza n. 25928 del 05.12.2011) sono transitati all'Autorità di
Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, istituita quale dipartimento della
Presidenza della Regione, che annovera fra i suoi compiti, quello di “assicurare la
difesa del suolo e la mitigazione del rischio idrogeologico, il risanamento delle
acque, la manutenzione dei corpi idrici, la fruizione e la gestione del patrimonio
idrico e la tutela degli aspetti ambientali nell'ambito dell'ecosistema unitario del
bacino del distretto idrografico della Sicilia, in adempimento degli obblighi
derivanti dalle direttive UE di settore. Transitano, inoltre, all'Autorità di bacino le
competenze in materia di demanio idrico di cui al comma 7 dell'articolo 71 della
legge regionale del 15 maggio 2013, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni”.
Ciò posto, dalla relazione di CTU è emersa, come detto, l'inidoneità del corso d'acqua a canalizzare le portate di piena conseguenti ad eventi di pioggia con tempi di ritorno abbastanza brevi (non superiori a 5 anni) e dunque privi del carattere della eccezionalità, per la scarsa capacità di convogliamento idraulico 6
dell'alveo fluviale;
tale inidoneità è stata poi ricondotta dall'ausiliario alla assenza di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, con conseguente formazione di depositi in alveo e di fitta vegetazione, oltre che alla prossimità del corso d'acqua alla zona urbana, seppure non escludendo quale possibile con-
causa – che comunque non esonererebbe l'Autorità di Bacino dalla sua responsabilità, alla luce del disposto dell'art.2055 c.c. – la inadeguatezza del sistema di convogliamento delle acque dalla limitrofa sede stradale.
Passando alla liquidazione dei danni, il consulente di ufficio ha effettuato la stima quantificando il costo delle opere necessarie per la rimozione dei danni afferenti al fabbricato e per il ripristino dei relativi ambienti.
La quantificazione così come eseguita – si rinvia all'elaborato peritale per i dettagli descrittivi e valutativi- è stata oggetto di contestazioni da parte del ricorrente, su cui il c.t.u. ha fornito risposta, precisando di essersi attenuto ai danni accertabili e quantificabili (v. i chiarimenti depositati il 7.3.2024).
L'importo stimato – pari ad € 33.755,00, oltre 3% a titolo di oneri di sicurezza e
IVA al 10%, e così complessivamente euro 38.245,35, non potendo i lavori, per la loro entità e tipologia, ritenersi eseguibili “in economia” – è frutto di una stima effettuata a gennaio del 2024 e costituisce l'ammontare del risarcimento a quella data onde, trattandosi di voce risarcitoria, va rivalutato alla data della presente decisione, mediante applicazione degli indici ISTAT, al fine di garantire alla parte danneggiata il valore attuale del danno precedentemente sofferto.
Su tale cifra, devalutata alla data dell'illecito (novembre 2018) vanno calcolati anche gli interessi compensativi sulla somma capitale rivalutata di anno in anno, 7
in conformità al principio enunciato dalle S.U. della Cassazione con pronuncia n.
1712 del 17.02.1995.
In definitiva, all'esito dei suddetti conteggi, l'Autorità di Bacino va condannata a pagare a l'importo di euro 43.162,80. Su tale somma decorreranno Parte_1
gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in base al decisum e secondo tariffa nell'ammontare di € 8.256,00 per onorari (parametri tariffari minimi per la fase decisoria, in assenza di novità di difese e tenuto conto della contumacia della resistente, medi per le altre fasi), su cui rimborso spese generali ex art. 2 D.M. n. 55/2024, CPA e IVA come per legge. Di essi si dispone la distrazione a favore Erario in quanto il ricorrente risulta ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Vanno definitivamente posti a carico dell'Autorità di Bacino i costi relativi alle operazioni peritali, che si liquidano con separato decreto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunziando:
- condanna l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia al pagamento in favore di della complessiva somma di euro 43.162,80, oltre Parte_1
interessi legali dalla data della presente sentenza sino al saldo;
- condanna l'Autorità di Bacino a rifondere le spese per la partecipazione al giudizio del ricorrente, che liquida nel complessivo importo di euro 8.256,00, su 8
cui rimborso spese generali ex art. 2 D.M. n. 55/2024, CPA e IVA come per legge, disponendone il pagamento a favore dell'Erario;
- pone definitivamente a carico della Autorità di Bacino i costi della c.t.u., liquidati con separato decreto.
Palermo, 16.6.2025.
LA CONSIGLIERA RELATRICE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rossana Guzzo Dott. Giuseppe Lupo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, composto da:
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott.ssa Rossana Guzzo Giudice delegato rel. est.
3) Ing. Massimo Iovino Giudice tecnico riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1425/2022 del R.G. di questo Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Palermo, in via Marchese Ugo n. 26, presso lo studio dell'avv. Mauro Barresi, che lo rappresenta e difende giusto mandato in atti
ricorrente
CONTRO
(c.f. Controparte_1
); P.IVA_1
resistente contumace
Conclusioni della parte ricorrente: come in atti. 2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8 agosto 2022 , premettendo di Parte_1
essere proprietario di un villino ubicato nel Comune di Santa Flavia (PA) meglio infra descritto, rappresentava che, in occasione delle intense precipitazioni verificatesi nelle giornate tra il 4 e 5 novembre 2018, l'immobile, costituente la sua residenza, era stato interessato dalla esondazione del torrente Cefala, le cui acque lo avevano allagato arrecando ingenti danni, per come descritti nella perizia redatta dal Geom. versata in atti. Citava, pertanto, in giudizio Persona_1
l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia – dipartimento della
Presidenza della Regione Sicilia competente in materia di demanio idrico fluviale
– deducendone la responsabilità, ex art. 2051 e/o ex art. 2043 c.c., con condanna al risarcimento dei danni patiti, così come quantificati nella anzidetta c.t.p. nella misura di euro 74.336,84 ovvero nel diverso ammontare che sarebbe stato accertato anche a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, oltre rivalutazioni e interessi.
L'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, sebbene regolarmente citata, rimaneva contumace.
La causa, all'esito di una fase istruttoria sostanziatasi nell'audizione del teste e nell'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio affidata all' Testimone_1
ing. , è stata posta in decisione alla data del 9 maggio 2025. Persona_2
***
Il ricorrente evoca, quale causa dell'allagamento del suo immobile e dei consequenziali danni, l'esondazione del torrente Cefala, addebitandola 3
all'omessa cura e manutenzione dei detti corsi d'acqua da parte degli enti preposti. Segnatamente, evidenzia la presenza, alla data dell'evento, di ingenti quantità di acqua, fango e detriti che, attraversata la strada statale n.ro 113,
avevano abbattuto una porzione del muro di recinzione per poi riversarsi sul terreno di pertinenza del fabbricato e danneggiare quest'ultimo nonché gli arredi e mezzi di trasporto che erano ivi allocati.
Orbene, la verificazione dell'evento dannoso e la sua eziologia risultano sostanzialmente confermati dalle indagini peritali, i cui esiti vanno condivisi poiché costituenti il risultato di accertamenti eseguiti secondo metodi corretti e privi di vizi.
Muovendo dalla descrizione dei luoghi, l'immobile di proprietà del ricorrente è sito nel Comune di Santa Flavia, contrada Fondachello, ed identificato al Catasto
Fabbricati al foglio 8, particella 669 sub 2-4-5.
I locali interessati dagli eventi in questione, ubicati al piano seminterrato (sub 4
piano S1), risultano adibiti a magazzini/locali di sgombero e, all'atto del sopralluogo del perito, apparivano in pessime condizioni di conservazione,
presentando evidenti tracce di allagamento nelle murature.
Tale emergenza fattuale si “salda” sia con il contenuto della relazione di c.t.p.
stilata dal geom. all'esito di un accesso nell'immobile effettuato il 13 Persona_1
novembre 2018, a distanza di pochi giorni dagli avvenimenti, confermata nel corso dell'esame testimoniale del redattore, sia col rapporto redatto dal personale dei Vigili del Fuoco, Comando di Palermo, intervenuto sui luoghi lo stesso 4
novembre 2018, che attesta l'allagamento dell'immobile a causa della 4
esondazione dei corsi d'acqua limitrofi e menziona i danni riscontrati (cfr.all.to n.
2).
Il perito ha, quindi, proceduto alla analisi statistica delle precipitazioni abbattutesi sul bacino idrografico del Vallone di Casteldaccia nel periodo considerato,
mediante la ricostruzione dei dati registrati, con cadenza temporale di 10 minuti,
dalla stazione pluviografica SIAS (Servizio Informativo Agrometeorologico
Siciliano) di Termini Imerese, prossima al bacino idrografico in oggetto e funzionante all'epoca dei fatti. Dai dati raccolti è emerso che la pioggia critica,
quale valore massimo di una serie di precipitazione, si è verificata in effetti nella serata del 3 novembre 2018.
Al fine di valutare il “tempo di ritorno”, il consulente ha determinato le curve di probabilità pluviometrica e, all'esito dell'elaborazione dei dati raccolti, ha stimato un “tempo di ritorno” compreso tra 2 e 5 anni e, conseguentemente, escluso il carattere eccezionale dell'evento meteorico de quo, che era stato preceduto da una allerta-meteo e, negli anni precedenti, da eventi analoghi.
L'ausiliario ha precisato che, in corrispondenza della sezione di chiusura in esame, la massima portata di deflusso superficiale conseguente al detto evento meteorico si è rivelata incompatibile con la capacità di convogliamento idraulico dell'alveo fluviale, risultata ridotta a causa della presenza di notevoli depositi di fondo e di fitta vegetazione, nonché dalla vicinanza rispetto ad aree urbanizzate.
L'effettivo stato idraulico del corso d'acqua in corrispondenza della sezione di esondazione è stato accertato anche attraverso il software Google Earth, le cui immagini mostrano una ingente quantità di vegetazione, a riprova della protratta 5
assenza di qualsivoglia intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'alveo (v. pag. 20-25 relazione di c.t.u.).
Sulla scorta di quanto fin qui esposto, deve affermarsi la responsabilità della P.A.
convenuta per gli allagamenti e per i danni derivanti dalle dette esondazioni alla proprietà del ricorrente.
Va al riguardo innanzitutto ricordato che, in virtù della L.R. Regione Sicilia n. 8
dell'8 maggio 2018, gli obblighi di manutenzione dei fiumi, degli alvei e degli argini dei fiumi discendenti dalla posizione di responsabilità e custodia dell'Amministrazione regionale sul demanio fluviale ex art 2043 e 2051 c.c.
(Cass. SS.UU., sentenza n. 25928 del 05.12.2011) sono transitati all'Autorità di
Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, istituita quale dipartimento della
Presidenza della Regione, che annovera fra i suoi compiti, quello di “assicurare la
difesa del suolo e la mitigazione del rischio idrogeologico, il risanamento delle
acque, la manutenzione dei corpi idrici, la fruizione e la gestione del patrimonio
idrico e la tutela degli aspetti ambientali nell'ambito dell'ecosistema unitario del
bacino del distretto idrografico della Sicilia, in adempimento degli obblighi
derivanti dalle direttive UE di settore. Transitano, inoltre, all'Autorità di bacino le
competenze in materia di demanio idrico di cui al comma 7 dell'articolo 71 della
legge regionale del 15 maggio 2013, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni”.
Ciò posto, dalla relazione di CTU è emersa, come detto, l'inidoneità del corso d'acqua a canalizzare le portate di piena conseguenti ad eventi di pioggia con tempi di ritorno abbastanza brevi (non superiori a 5 anni) e dunque privi del carattere della eccezionalità, per la scarsa capacità di convogliamento idraulico 6
dell'alveo fluviale;
tale inidoneità è stata poi ricondotta dall'ausiliario alla assenza di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, con conseguente formazione di depositi in alveo e di fitta vegetazione, oltre che alla prossimità del corso d'acqua alla zona urbana, seppure non escludendo quale possibile con-
causa – che comunque non esonererebbe l'Autorità di Bacino dalla sua responsabilità, alla luce del disposto dell'art.2055 c.c. – la inadeguatezza del sistema di convogliamento delle acque dalla limitrofa sede stradale.
Passando alla liquidazione dei danni, il consulente di ufficio ha effettuato la stima quantificando il costo delle opere necessarie per la rimozione dei danni afferenti al fabbricato e per il ripristino dei relativi ambienti.
La quantificazione così come eseguita – si rinvia all'elaborato peritale per i dettagli descrittivi e valutativi- è stata oggetto di contestazioni da parte del ricorrente, su cui il c.t.u. ha fornito risposta, precisando di essersi attenuto ai danni accertabili e quantificabili (v. i chiarimenti depositati il 7.3.2024).
L'importo stimato – pari ad € 33.755,00, oltre 3% a titolo di oneri di sicurezza e
IVA al 10%, e così complessivamente euro 38.245,35, non potendo i lavori, per la loro entità e tipologia, ritenersi eseguibili “in economia” – è frutto di una stima effettuata a gennaio del 2024 e costituisce l'ammontare del risarcimento a quella data onde, trattandosi di voce risarcitoria, va rivalutato alla data della presente decisione, mediante applicazione degli indici ISTAT, al fine di garantire alla parte danneggiata il valore attuale del danno precedentemente sofferto.
Su tale cifra, devalutata alla data dell'illecito (novembre 2018) vanno calcolati anche gli interessi compensativi sulla somma capitale rivalutata di anno in anno, 7
in conformità al principio enunciato dalle S.U. della Cassazione con pronuncia n.
1712 del 17.02.1995.
In definitiva, all'esito dei suddetti conteggi, l'Autorità di Bacino va condannata a pagare a l'importo di euro 43.162,80. Su tale somma decorreranno Parte_1
gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in base al decisum e secondo tariffa nell'ammontare di € 8.256,00 per onorari (parametri tariffari minimi per la fase decisoria, in assenza di novità di difese e tenuto conto della contumacia della resistente, medi per le altre fasi), su cui rimborso spese generali ex art. 2 D.M. n. 55/2024, CPA e IVA come per legge. Di essi si dispone la distrazione a favore Erario in quanto il ricorrente risulta ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Vanno definitivamente posti a carico dell'Autorità di Bacino i costi relativi alle operazioni peritali, che si liquidano con separato decreto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunziando:
- condanna l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia al pagamento in favore di della complessiva somma di euro 43.162,80, oltre Parte_1
interessi legali dalla data della presente sentenza sino al saldo;
- condanna l'Autorità di Bacino a rifondere le spese per la partecipazione al giudizio del ricorrente, che liquida nel complessivo importo di euro 8.256,00, su 8
cui rimborso spese generali ex art. 2 D.M. n. 55/2024, CPA e IVA come per legge, disponendone il pagamento a favore dell'Erario;
- pone definitivamente a carico della Autorità di Bacino i costi della c.t.u., liquidati con separato decreto.
Palermo, 16.6.2025.
LA CONSIGLIERA RELATRICE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rossana Guzzo Dott. Giuseppe Lupo