Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVIII, sentenza 03/02/2026, n. 1617
CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Carenza di legittimazione passiva

    Il giudice ha ritenuto che la mancata impugnazione degli atti presupposti (avvisi di accertamento e cartella di pagamento) precluda la contestazione del merito della pretesa, inclusa la legittimazione passiva.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    Il giudice ha respinto l'eccezione di prescrizione, ritenendo che tra la notifica della cartella e la notifica dell'intimazione non siano trascorsi più di 5 anni.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVIII, sentenza 03/02/2026, n. 1617
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1617
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

    Testo completo