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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVIII, sentenza 03/02/2026, n. 1617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1617 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1617/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRONGARI MARIA LAURA, Presidente
AR OL, TO
DE NICTOLIS ROSANNA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8003/2025 depositato il 17/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259001201210 TARI 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione che gli è stata notificata in data 20 gennaio 2025 dall'Agenzia delle entrate riscossione relativamente al mancato pagamento di una cartella notificata in data 13 novembre
2023 avente ad oggetto la TARI dovuta per gli anni dal 2013 al 2018.
A sostegno del gravame deduce la carenza di legittimazione passiva in quanto la TARI in questione riguarderebbe l'appartamento sito Roma in Indirizzo_1 di cui risulta usufruttuario il sig. Nominativo_1; 2) l'intervenuta prescrizione del credito rispetto alla data di notifica della cartella.
Si sono costituiti per resistere l'Agenzia delle entrate riscossione e il Comune di Roma.
Alla pubblica udienza del 29 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Nel costituirsi in giudizio i resistenti hanno evidenziato (depositando a tal fine della documentazione che non è stata fatta oggetto di alcuna contestazione;
cfr. Cass. n. 16797/2023) che l'intimazione è stata preceduta dalla notifica di vari avvisi di accertamento e della cartella di pagamento;
tali atti non sono stati tempestivamente impugnati dal ricorrente nonostante egli ne fosse il destinatario.
In altri termini, la mancata impugnazione di tali atti comporta che il ricorrente non può più contestare il merito della pretesa (ossia il difetto di legittimazione passiva).
Priva di fondamento anche l'eccezione di prescrizione in quanto dalla notifica della cartella (avvenuta nel
2023) e la notifica dell'intimazione di pagamento sono trascorsi meno di 5 anni.
In conclusione il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e trovano liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
respinge il ricorso.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle entrate riscossione e del Comune di Roma liquidate nella complessiva somma di euro 800,00 (ottocento/00), da dividersi in parti uguali, oltre accessori di legge.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRONGARI MARIA LAURA, Presidente
AR OL, TO
DE NICTOLIS ROSANNA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8003/2025 depositato il 17/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259001201210 TARI 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione che gli è stata notificata in data 20 gennaio 2025 dall'Agenzia delle entrate riscossione relativamente al mancato pagamento di una cartella notificata in data 13 novembre
2023 avente ad oggetto la TARI dovuta per gli anni dal 2013 al 2018.
A sostegno del gravame deduce la carenza di legittimazione passiva in quanto la TARI in questione riguarderebbe l'appartamento sito Roma in Indirizzo_1 di cui risulta usufruttuario il sig. Nominativo_1; 2) l'intervenuta prescrizione del credito rispetto alla data di notifica della cartella.
Si sono costituiti per resistere l'Agenzia delle entrate riscossione e il Comune di Roma.
Alla pubblica udienza del 29 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Nel costituirsi in giudizio i resistenti hanno evidenziato (depositando a tal fine della documentazione che non è stata fatta oggetto di alcuna contestazione;
cfr. Cass. n. 16797/2023) che l'intimazione è stata preceduta dalla notifica di vari avvisi di accertamento e della cartella di pagamento;
tali atti non sono stati tempestivamente impugnati dal ricorrente nonostante egli ne fosse il destinatario.
In altri termini, la mancata impugnazione di tali atti comporta che il ricorrente non può più contestare il merito della pretesa (ossia il difetto di legittimazione passiva).
Priva di fondamento anche l'eccezione di prescrizione in quanto dalla notifica della cartella (avvenuta nel
2023) e la notifica dell'intimazione di pagamento sono trascorsi meno di 5 anni.
In conclusione il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e trovano liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
respinge il ricorso.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle entrate riscossione e del Comune di Roma liquidate nella complessiva somma di euro 800,00 (ottocento/00), da dividersi in parti uguali, oltre accessori di legge.