TRIB
Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 01/12/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IMPERIA Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
dott. Eduardo Bracco - presidente rel. dott. Andrea Canciani - giudice dott. Fabio Favalli - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 1260/2025 V.G., avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su accordo delle parti
TRA
, nata nella FEDERAZIONE RUSSA l'11/03/1985, codice Parte_1 fiscale C.F._1
E
, nato in [...]-ERZEGOVINA l'08/05/1985, codice fiscale Parte_2
. C.F._2
Entrambi elett.te dom.ti presso lo studio del difensore Avv. RANISE DANIELA del Foro di Imperia.
1 Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso in maniera conforme, come da dispositivo.
Il P.M. ha chiesto pronunciarsi la separazione dei coniugi alle condizioni concordate.
Motivi della decisione
I coniugi in epigrafe:
• hanno contratto matrimonio a MILANO in data 08/09/2014;
• non hanno avuto figli;
Hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione personale senza condizioni.
Sussistono dunque i presupposti di legge per accogliere la domanda, atteso che la concorde volontà delle parti di separarsi e l'esito negativo del tentativo di conciliazione dimostrano chiaramente che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non sia suscettibile di ricostituzione.
Stante l'accordo tra le parti, le spese processuali vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia, definitivamente provvedendo, pronuncia la separazione personale dei coniugi e , (matrimonio contratto a Parte_1 Parte_2
MILANO il 08/09/2014, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune anno 2014, parte 2, serie C/3, atto n. 33), senza condizioni.
Le parti hanno già regolato i loro rapporti, sono economicamente autosufficienti e non vi è richiesta di contributo al mantenimento.
Compensa le spese processuali.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di MILANO, ove venne trascritto il matrimonio, di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Con separata ordinanza si dispone per il prosieguo del giudizio, relativamente alla domanda di divorzio.
Imperia, deciso il 27/11/2025.
Il Presidente dott. Eduardo Bracco
2