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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 12/05/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3521/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessia Vicini Presidente relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3521/2022 R.G. vertente:
TRA
(CF ), rappresentato e difeso dall'avv. Ester Parte_1 C.F._1
Anna Morbidelli, presso il cui studio - e domicilio digitale - è elettivamente domiciliato in Ravenna via di Roma n. 192, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
(CF , rappresentata e difesa dall'avv. Lia Biscottini, Controparte_1 C.F._2
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Ravenna, Vicolo San Nicandro n. 4, in virtù di procura allegata alla memoria di costituzione
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Per : “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ravenna respinta ogni contraria istanza ed Parte_1
Pers eccezione affidare la figlia minore ad entrambi i genitori, mantenendone la collocazione presso la madre;
- disporre che il padre tenga con sé la figlia secondo le seguenti modalità:
pagina 1 di 10 a) la prima settimana dal mercoledì pomeriggio al giovedì mattina e la seconda settimana il martedì pomeriggio fino alla sera;
b) fine settimana alterni dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina;
c) una settimana nel corso delle vacanze natalizie, alternando di anno in anno con la madre la settimana comprendente il Natale con quella comprendente il Capodanno;
d) la metà delle vacanze pasquali
e) due settimane anche non consecutive nel corso delle vacanze estive in periodo da concordarsi con la madre entro il 30.5 di ogni anno;
- porre a carico del Sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia mediante il Parte_1
versamento alla madre, in via anticipata mensile entro il giorno 5 di ogni mese, della somma di €
1.2000,00, o di quella diversa somma che risulterà dovuta all'esito della espletanda istruttoria, da ritenersi comprensiva pro quota del canone di locazione, somma comunque da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
- porre a carico del Sig. l'obbligo di provvedere al pagamento del 70% delle spese Parte_1
straordinarie necessarie per la figlia secondo i criteri dettati dal protocollo adottato dal Tribunale di
Ravenna;
- respingere le ulteriori domande economiche della sig.ra . CP_1
In via subordinata, nella denegata ipotesi di riconoscimento alla sig.ra di un contributo al suo CP_1
mantenimento, ricomprendervi, in tutto o in parte, le spese di locazione che dovessero essere poste a carico del ricorrente. In ogni caso, condannare la sig.ra alla refusione delle spese di lite.” CP_1 per “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e reietta, Controparte_1
pronunciare la separazione fra le parti alle seguenti condizioni:
1) Nulla quanto all'assegnazione della casa famigliare, rimasta nella disponibilità del dr. che Parte_1
ne ha altresì la piena proprietà;
Pers 2) Affidamento condiviso della figlia che avrà residenza e prevalente collocazione abitativa presso la
madre;
3) Regolamentazione del diritto di visita del padre secondo i seguenti tempi:
a) nei tempi ordinari: il mercoledì di ogni settimana dalle 14 sino alla mattina del giovedì con accompagnamento a scuola durante il periodo scolastico o presso l'abitazione materna, oltre a fine settimana alternati dal sabato mattina alle ore 8,30/9,00 sino al lunedì mattina in cui il padre
accompagnerà a scuola la minore;
pagina 2 di 10 b) durante l'estate in cui la bimba frequenterà il CREE estivo la mattina su accordo dei genitori, tranne due settimane nel mese di agosto, si osserveranno i tempi ordinari sub a) indicati, oltre ai
quali il padre la terrà con sé due settimane non consecutive.
La madre nel corso delle vacanze scolastiche estive trascorrerà con la figlia un periodo anche continuativo
non inferiore a due settimane I periodi saranno concordati fra le parti entro il mese di giugno di ciascun anno e comunque con congruo anticipo. In caso di disaccordo, saranno scelti un anno dalla madre e l'anno seguente dal padre.
c) Le vacanze natalizie e pasquali saranno trascorse a giorni alterni con ciascuno dei genitori, salvo alcune
giornate continuative che potranno essere oggetto di accordo fra le parti, avendo cura di alternare i giorni di festa, cosicché, ad esempio, se un anno la minore trascorre il Natale con il padre, l'anno successivo starà con la madre. Le vacanze natalizie e pasquali saranno paritariamente suddivise fra i genitori, cosicché ad anni alterni la minore trascorra con l'uno il primo periodo dall'inizio delle vacanze scolastiche al 31 dicembre e con l'altro dall'1gennaio al termine delle vacanze, nonché quanto alla Pasqua, alternando il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo.
4) Il dr. contribuirà al mantenimento della figlia minore, sino al raggiungimento Parte_1 dell'autosufficienza economica, corrispondendo anticipatamente alla sig.ra la somma mensile di € CP_1
1.500,00 (millecinquecento/00) rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, o quel diverso importo
che risultasse dovuto dalla espletata istruttoria. Il padre provvederà inoltre in via esclusiva, ovvero in
quella diversa percentuale che risulterà dovuta, alle spese straordinarie così come individuate dal
Protocollo adottato dal Tribunale di Ravenna da intendersi qui espressamente richiamato, oltre alla mensa così come è tutt'ora.
5) Il dr. contribuirà al mantenimento della moglie corrispondendo alla stessa la somma mensile Parte_1 non inferiore ad € 1.500,00 (millecinquecento/00), ovvero quella diversa somma che risulterà dovuta dalla espletata istruttoria, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al canone per la locazione dell'immobile ove la sig.ra vive (o vivrà in futuro) unitamente alla figlia minore;
CP_1
6) Gli importi dovuti a titolo di contributo al mantenimento di cui ai punti sub 4), 5), saranno corrisposti
dal dr. a far data dalla domanda mediante bonifico a valuta fissa sul conto corrente intestato Parte_1
alla sig.ra in via anticipata entro il giorno 5 di ciascun mese. CP_1
Con vittoria di spese, competenze, onorari ed accessori di legge.”
In via istruttoria, insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate nelle memorie ex art.183,
IV co n.2 e 3 non ammesse, da intendersi qui espressamente ritrascritte e nella opposizione all'accoglimento dei mezzi istruttori ex adverso richiesti.
pagina 3 di 10 Chiede quindi che la causa sia trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.12.2022 ha chiesto pronunciarsi la separazione Parte_1
personale da , con la quale contrasse matrimonio a Ravenna, il 26.08.2017, trascritto Controparte_1 nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2017, atto n. 71, p. 2, s. A, alle condizioni di cui al ricorso, deducendo, in particolare, che dall'unione con la predetta nacque la figlia Pers il 16.07.2020.
Con memoria difensiva deposita in data 6.04.2023 si è costituita in giudizio , che non Controparte_1
si è opposta alla domanda di separazione, ma ha chiesto disporsi statuizioni accessorie alla pronuncia sul vincolo diverse da quelle indicate dal marito.
All'esito dell'udienza presidenziale, adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti, la causa è stata rimessa dinanzi al giudice istruttore;
nel giudizio è, quindi, intervenuto il PM e, successivamente, le parti hanno integrato i rispettivi atti introduttivi.
Pronunciata con sentenza non definitiva n. 678/23 la separazione personale delle parti, rimessa la causa sul ruolo con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., modificato il regime di frequentazione genitori-figlia in via provvisoria ed urgente con ordinanza del 10.07.23, acquista documentazione varia, entro il termine concesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. le parti hanno precisato le conclusioni come sopra riportate e la causa è stata rimessa in decisione al Collegio con ordinanza depositata in data 14.02.2025, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. Successivamente il
P.M. ha concluso come in atti.
Orbene in relazione all'affidamento della figlia minore va premesso, in diritto, che l'affido condiviso ad entrambi i genitori, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 54/2006, rappresenta il regime ordinario di affido dei figli in caso di frattura dell'unione familiare.
Pers Nel caso di specie entrambe le parti hanno chiesto l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente della stessa presso la residenza materna.
Ritiene pertanto il Collegio non sussistere ragioni per discostarsi dal dogma legislativo dell'affido condiviso e dalle richieste delle parti a riguardo.
Quanto alla permanenza della figlia minore presso il padre, considerato che la stessa ha ormai cinque anni e non sussistono problemi di pernottamento presso il padre ritiene il Collegio applicabili le pagina 4 di 10 seguenti modalità: il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina e durante la settimana dal mercoledì pomeriggio al giovedì mattina (la settimana in cui il padre non ha la figlia il fine settimana) e il martedì pomeriggio fino alle 21 (la settimana in cui il padre ha la figlia il fine settimana) nonché per una settimana durante le vacanze natalizie alternando di anno in anno il giorno di Natale e di Capodanno, tre giorni durante le vacanze pasquali e due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive (da concordare con la madre entro il 30.05 di ogni anno).
Circa il mantenimento della figlia minorenne, va premesso, invece, in diritto, che l'art. 337 ter, comma
4, c.c. stabilisce che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. In particolare, il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non solo dalle “rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr., in motivazione, Cass. ord. n. 25531/2016).
Risulta nel caso di specie come il ricorrente obbligato dalla ordinanza presidenziale così come modificata dal Giudice Istruttore a versare per il mantenimento della minore la somma di € 800,00 oltre al 70% delle spese straordinarie abbia offerto in sede di precisazione delle conclusioni a tale titolo il pagamento della maggior somma di € 1.200,00, da ritenersi comprensiva pro-quota del canone di locazione (relativo alla abitazione in cui la madre risiede con la minore), oltre al 70% delle spese straordinarie per la medesima necessarie.
La resistente ha chiesto a titolo di mantenimento della figlia minore la somma di € 1.500,00 oltre alle spese straordinarie per intero a carico del padre.
Orbene, con riferimento alla capacità reddituale e patrimoniale di , medico-dentista, Parte_1 dalle allegazioni non specificamente contestate e dalla esperita istruttoria risulta come per l'anno 2019 il ricorrente avesse dichiarato un reddito complessivo di € 58.709,00, per l'anno 2020 avesse dichiarato un reddito complessivo di € 105.683,00 e per l'anno 2021 avesse dichiarato un reddito complessivo di
€ 111.498,00 (doc. 10 fasc. ricorrente).
pagina 5 di 10 Risulta poi in base all'ultima dichiarazione dei redditi agli atti relativa al periodo di imposta 2022
(UNICO 2023- cfr. doc. 13 ricorrente) percettore di ricavi annuali dichiarati pari ad € 593.243,00.
Stante la richiamata dichiarazione dei redditi 2023, considerato i costi ed il carico fiscale complessivo, il risulta avere percepito nell'anno 2022 un reddito annuale netto di € 114.991,00 (reddito Parte_1 lordo complessivo € 235.946,00- imposta lorda € 78.644,00- addizionale regionale € 4.288- addizionale comunale € 1.482,00).
Il risulta inoltre essere incaricato di docenze per corsi di implantologia dentale per l'anno Parte_1
2023 (cfr. doc.11) e, per quanto emerso, e non contestato, svolge attività di consulenza anche presso altri studi dentistici sia a Cento (FE), che a Forlì.
Lo stesso risulta proprietario di una autovettura PO acquistata in data 24.05.2022 al prezzo di €
71.000,00 (cfr. doc.12), di una moto UC BL (cfr. doc. 27 controparte), di una VE GG
(cfr. doc. 28 controparte).
Ancora risulta proprietario dei seguenti beni immobili: appartamento sito in Ravenna via di Roma
n.192, con relativa cantina;
immobile in Ravenna via Famiglia Anastagi n.19 (destinato all'esercizio dell'attività professionale); immobile restaurato e due terreni siti in Forlì-Santa Sofia, in via San
Martino n. 13 (cfr. doc.13-14).
Ha inoltre locato un garage ove posteggiare la nuova autovettura, circostanza ex adverso non contestata.
Il risulta poi titolare dei seguenti rapporti bancari: Parte_1
- c/c n. 43102 acceso presso con saldo al 31.12.2023 di € 55.948,14 (cfr. doc. 18 controparte); Pt_2
- c/c n. 114442 acceso presso destinato all'attività professionale, con saldo al 31.12.2023 di € Pt_2
27.291,56 (cfr. doc. 19 controparte);
- conto titoli n. 013002551 acceso presso con controvalore al 31.12.2023 di € 21.901,93 (cfr. doc. Pt_2
21 controparte);
Il ricorrente è inoltre titolare di un fondo pensione presso Italiana Assicurazione con controvalore pari ad €
32.812,48, sempre al 31.12.2023, oltre alle ulteriori polizze indicate nel doc. 23 avversario.
Lo stesso è contraente di un mutuo di importo originario pari ad € 300.000,00 richiesto per l'acquisto dello studio dentistico nel quale svolge la propria attività professionale e che rimborsa attualmente con rate mensili di € 1.795,99, con termine al 21.07.2036 (cfr. doc. 16 controparte).
Quanto alla capacità reddituale e patrimoniale della si rileva come a far data dalla nascita della CP_1
figlia la stessa abbia lasciato la propria professione (dipendente della società Adriamar e poi della società
Subsea con reddito di circa € 1.600,00 al mese) in accordo con il marito per occuparsi della minore e della pagina 6 di 10 famiglia (circostanza solo genericamente contestata dal ricorrente) e risulti allo stato ancora disoccupata pur essendosi attivata per la ricerca di una occupazione necessariamente part-time (doc. 59-61 fasc. resistente).
La stessa vive in casa in affitto con canone mensile di € 800,00 allo stato versato dal in virtù Parte_1 dell'ordinanza presidenziale.
La non risulta proprietaria di beni immobili;
inoltre stante la vetustà del precedente veicolo CP_1
(immatricolato il 16.04.2010- cfr. doc. 22) ha acquistato un'auto usata (immatricolata il CP_2
21.02.2021) (cfr. doc. 49, 50, 51, 52, 53, 54).
La è titolare dei seguenti rapporti bancari: conto corrente n. 101063 acceso presso Bper, con saldo CP_1 al 09.06.2024 pari ad € 42.074,59 (cfr. doc. a), ridottosi ad € 20.309,07 in data 13.11.2024 (cfr. doc. 55), sul quale sono appoggiate una carta di debito e una carta prepagata n. 2725 (che ha sostituito la carta prepagata n. 2230 emessa da BPER estinta alla data del 14.11.2023) (cfr. doc. b). conto deposito titoli n.
573/00001410787/0 in essere presso Bper con controvalore al 24.04.2024 pari ad €16.700,55 (cfr. doc. c).
Pertanto, tenuto conto a) della capacità reddituale e patrimoniale delle parti, b) della maggiore capacità reddituale di e del fatto che lo stesso è rimasto ad abitare nella casa coniugale c) Parte_1
del collocamento prevalente della figlia minore presso la madre, come sopra disposto, d) delle esigenze della minore di anni cinque, il Collegio stima equo disporre che contribuisca al Parte_1
mantenimento ordinario della figlia minore versando a entro il giorno 10 di ogni Controparte_1
mese, la somma di euro 1.200,00 (comprensiva della quota di affitto di pertinenza della figlia pari ad €
400,00), rivalutabili annualmente in base agli indici istat, oltre al 70% delle spese straordinarie come da protocollo dell'intestato Tribunale.
Quanto alla domanda di mantenimento avanzata da va, invece, premesso in diritto Controparte_1
che per effetto della pronuncia di separazione tra i coniugi il giudice può porre a carico di uno di essi l'obbligo di corrispondere all'altro un assegno di mantenimento, stabilendone la periodicità, purché la separazione non sia addebitabile al coniuge richiedente l'assegno e l'avente diritto non abbia “adeguati redditi propri” (cfr. art. 156, comma 1, c.c.), da intendersi come quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (cfr. Cass. sent. n. 12196/2017). E ciò, tuttavia, tenuto conto degli effetti che la disgregazione familiare comporta in punto di impoverimento dei partners e comunque di eventuali sopravvenienze incidenti sulle condizioni reddituali dei coniugi.
Nel caso di specie non è specificamente contestato che in costanza di matrimonio il nucleo familiare grazie agli apporti ordinari e straordinari del godesse di un elevato tenore di vita. Parte_1
In particolare sono stati confermati sia dalla documentazione in atti (cfr. doc. 6,7), che dalla mancata contestazione, i seguenti viaggi: 2016 marzo: 2 settimane a Singapore / Gangga Island -Indonesia- per pagina 7 di 10 immersioni;
giugno 1-5 Normandia novembre 10 giorni a Nosy Be -Madagascar per immersioni;
2017:
15-27 gennaio Indonesia – isola Raja Ampat, crociera per immersioni;
maggio Israele 1 settimana;
2017 viaggio di nozze dal 10 al 21 ottobre in Giappone e Polinesia francese con spesa di € 26.000,00; l
2018: Lituania 3-10 agosto;
Thailandia del Nord e Isola Kho Lipe dal 21 dicembre -5 gennaio 2019 ;
2019 10-17 agosto Crociera in barca a vela in Croazia;
Londra: settembre 2018 e ottobre novembre
2019 ; nel 2018 in Francia -Giro dello champagne 30 marzo -3 aprile;
21-28 aprile a Zurigo;
vacanze invernali a Cortina all'hotel Miramonti nel gennaio febbraio 2019; in Franciacorta- Albereta Resort
Bella Vista;
13-15 agosto 2016, Isole Tremiti per immersioni giugno 2017; soggiorno a Orta San
Giulio Villa Crespi 8-9 dicembre 2017; 2018 Mondello ( PA) 9-13 maggio;
2019 24-26 maggio in
Toscana giro degustazione del Chianti.
Non risulta specificamente contestato che la coppia fosse solita frequentare inoltre ristoranti di alto livello e stellati quali “Villa Crespi”, “La Francescana” in data 08.12.2018, con spesa per quattro persone di € 1.915,00; “da Gorini” il 19.08.2021, con spesa di € 270,00 per due coperti (cfr. doc.9).
La coppia usufruiva inoltre di collaboratrice domestica stipendiata dal Parte_1
Inoltre è circostanza sostanzialmente comprovata che il ricorrente abbia donato alla moglie preziosi e gioielli indicati in atti, fra cui: n. 3 in anelli con diamanti, parure di orecchini e collier con diamanti, gioielli Tiffany, parure orologio e girocollo con zaffiro e diamanti;
borse e accessori di prestigiosi brand (Gucci; NT NT;
AD, Louis UI, abbigliamento, orologi di marca n.2 CP_3
Rolex Date Just cfr. doc. 10, 32). Non è stata oggetto di contestazione la titolarità di tali beni in capo alla , né è stato provato l'acquisto di alcuni di essi da parte della . CP_1 CP_1
Il provvede inoltre al pagamento per intero dell'asilo privato “Tante Lune” frequentato dalla Parte_1 minore con spesa mensile di circa € 750/800,00 mensili, comprensivi della mensa.
Entrambi i coniugi in costanza di convivenza matrimoniale frequentavano la Palestra Life Planet in
Ravenna, con abbonamento annuale di € 800,00 pagato dal marito. Il dr. inoltre era iscritto Parte_1 sia al circolo Tennis Zavaglia, che al circolo golf “Argenta Golf Club” (circostanze non contestate).
Dalla ricostruzione fattuale e dalla valutazione comparativa delle situazioni economico-patrimoniali dei coniugi sopra delineate, è evidente che non vi siano dubbi in ordine all'an per la previsione di un contributo al mantenimento a carico del marito ed in favore della signora , coniuge economicamente più CP_1 debole, attesa la sussistenza dei presupposti di legge di cui all'art. 156 c.c. necessario a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio essendo ancora attuale (rispetto al divorzio) il dovere di assistenza materiale (ex plurimis: Cass. n. 7123 17/0/.2025, Cass. Ord. n.4530 20/02/2025 e Cass. 12196/2017;
17098/19; 5605 / 20 e 22616/22 richiamate da Cass. Civ. 20.02.2025).
pagina 8 di 10 Quindi nel caso di specie, tenuto conto delle ricostruite capacità reddituali e patrimoniali dei coniugi (e dunque dell'impossibilità per l'odierna resistente, anche tenuto conto delle potenzialità economiche della stessa con riferimento alla attività lavorativa nel pregresso svolta, di tenere uno standard di vita analogo a quello reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi: cfr., circa tale accezione dell'inadeguatezza dei redditi propri di uno dei coniugi, Cass. n. 952/2023), anche tenuto conto degli oneri abitativi, conseguenti all'allontanamento dalla casa familiare, il Collegio stima equo porre a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie Parte_1
con la corresponsione dell'importo mensile di euro 1.200,00 (comprensivo della quota relativa alla locazione dell'immobile abitato dalla con la figlia minore pari ad € 400,00), entro il giorno 10 CP_1
di ogni mese, da rivalutarsi automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT.
Le spese di lite, considerata la prevalente soccombenza di in relazione alla Parte_1
domanda di assegno di mantenimento avanzata dalla moglie, vanno compensate per 2/3 con condanna di alla refusione dei restanti 1/3 di tali spese che si liquidano per intero, vale a dire Parte_1
in misura comprensiva della parte compensata, come in dispositivo in base ai parametri del DM
55/2014 (scaglione indeterminabile, valori medi).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 3521/2022 R.G., ogni diversa istanza e domanda disattesa e rigettata come in motivazione, così provvede:
Pers
- dispone l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente della stessa presso la madre e con permanenza della figlia presso il padre con le seguenti modalità: a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina e durante la settimana dal mercoledì pomeriggio al giovedì mattina (la settimana in cui il padre non ha la figlia il fine settimana) e il martedì pomeriggio fino alle 21 (la settimana in cui il padre ha la figlia il fine settimana) nonché per una settimana durante le vacanze natalizie alternando di anno in anno il giorno di Natale e di Capodanno, tre giorni durante le vacanze pasquali e due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive
(da concordare entro il 30.05 di ogni anno).
- dispone che contribuisca al mantenimento ordinario della figlia minore versando Parte_1
a entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di euro 1.200,00 (comprensiva pro- Controparte_1
quota del canone di locazione) rivalutabili annualmente in base agli indici istat, oltre al 70% delle spese straordinarie come da protocollo dell'intestato Tribunale;
pagina 9 di 10 - pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie con la Parte_1
corresponsione dell'importo mensile di euro 1.200,00 (comprensivo pro-quota del canone di locazione), entro il giorno 10 di ogni mese, da rivalutarsi automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT;
- compensa per 2/3 le spese di lite e condanna alla refusione dei restanti 1/3 di tali Controparte_4
spese in favore di che si liquidano per intero, vale a dire in misura comprensiva Controparte_1
della parte compensata, in euro 125,00 per spese vive ed euro 7.616,00 per compenso professionale, oltre spese generali, c.p.a. ed iva, come per legge, se dovuta.
Così deciso in Ravenna nella camera di consiglio del 12 maggio 2025.
I Il Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessia Vicini Presidente relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3521/2022 R.G. vertente:
TRA
(CF ), rappresentato e difeso dall'avv. Ester Parte_1 C.F._1
Anna Morbidelli, presso il cui studio - e domicilio digitale - è elettivamente domiciliato in Ravenna via di Roma n. 192, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
(CF , rappresentata e difesa dall'avv. Lia Biscottini, Controparte_1 C.F._2
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Ravenna, Vicolo San Nicandro n. 4, in virtù di procura allegata alla memoria di costituzione
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Per : “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ravenna respinta ogni contraria istanza ed Parte_1
Pers eccezione affidare la figlia minore ad entrambi i genitori, mantenendone la collocazione presso la madre;
- disporre che il padre tenga con sé la figlia secondo le seguenti modalità:
pagina 1 di 10 a) la prima settimana dal mercoledì pomeriggio al giovedì mattina e la seconda settimana il martedì pomeriggio fino alla sera;
b) fine settimana alterni dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina;
c) una settimana nel corso delle vacanze natalizie, alternando di anno in anno con la madre la settimana comprendente il Natale con quella comprendente il Capodanno;
d) la metà delle vacanze pasquali
e) due settimane anche non consecutive nel corso delle vacanze estive in periodo da concordarsi con la madre entro il 30.5 di ogni anno;
- porre a carico del Sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia mediante il Parte_1
versamento alla madre, in via anticipata mensile entro il giorno 5 di ogni mese, della somma di €
1.2000,00, o di quella diversa somma che risulterà dovuta all'esito della espletanda istruttoria, da ritenersi comprensiva pro quota del canone di locazione, somma comunque da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
- porre a carico del Sig. l'obbligo di provvedere al pagamento del 70% delle spese Parte_1
straordinarie necessarie per la figlia secondo i criteri dettati dal protocollo adottato dal Tribunale di
Ravenna;
- respingere le ulteriori domande economiche della sig.ra . CP_1
In via subordinata, nella denegata ipotesi di riconoscimento alla sig.ra di un contributo al suo CP_1
mantenimento, ricomprendervi, in tutto o in parte, le spese di locazione che dovessero essere poste a carico del ricorrente. In ogni caso, condannare la sig.ra alla refusione delle spese di lite.” CP_1 per “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e reietta, Controparte_1
pronunciare la separazione fra le parti alle seguenti condizioni:
1) Nulla quanto all'assegnazione della casa famigliare, rimasta nella disponibilità del dr. che Parte_1
ne ha altresì la piena proprietà;
Pers 2) Affidamento condiviso della figlia che avrà residenza e prevalente collocazione abitativa presso la
madre;
3) Regolamentazione del diritto di visita del padre secondo i seguenti tempi:
a) nei tempi ordinari: il mercoledì di ogni settimana dalle 14 sino alla mattina del giovedì con accompagnamento a scuola durante il periodo scolastico o presso l'abitazione materna, oltre a fine settimana alternati dal sabato mattina alle ore 8,30/9,00 sino al lunedì mattina in cui il padre
accompagnerà a scuola la minore;
pagina 2 di 10 b) durante l'estate in cui la bimba frequenterà il CREE estivo la mattina su accordo dei genitori, tranne due settimane nel mese di agosto, si osserveranno i tempi ordinari sub a) indicati, oltre ai
quali il padre la terrà con sé due settimane non consecutive.
La madre nel corso delle vacanze scolastiche estive trascorrerà con la figlia un periodo anche continuativo
non inferiore a due settimane I periodi saranno concordati fra le parti entro il mese di giugno di ciascun anno e comunque con congruo anticipo. In caso di disaccordo, saranno scelti un anno dalla madre e l'anno seguente dal padre.
c) Le vacanze natalizie e pasquali saranno trascorse a giorni alterni con ciascuno dei genitori, salvo alcune
giornate continuative che potranno essere oggetto di accordo fra le parti, avendo cura di alternare i giorni di festa, cosicché, ad esempio, se un anno la minore trascorre il Natale con il padre, l'anno successivo starà con la madre. Le vacanze natalizie e pasquali saranno paritariamente suddivise fra i genitori, cosicché ad anni alterni la minore trascorra con l'uno il primo periodo dall'inizio delle vacanze scolastiche al 31 dicembre e con l'altro dall'1gennaio al termine delle vacanze, nonché quanto alla Pasqua, alternando il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo.
4) Il dr. contribuirà al mantenimento della figlia minore, sino al raggiungimento Parte_1 dell'autosufficienza economica, corrispondendo anticipatamente alla sig.ra la somma mensile di € CP_1
1.500,00 (millecinquecento/00) rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, o quel diverso importo
che risultasse dovuto dalla espletata istruttoria. Il padre provvederà inoltre in via esclusiva, ovvero in
quella diversa percentuale che risulterà dovuta, alle spese straordinarie così come individuate dal
Protocollo adottato dal Tribunale di Ravenna da intendersi qui espressamente richiamato, oltre alla mensa così come è tutt'ora.
5) Il dr. contribuirà al mantenimento della moglie corrispondendo alla stessa la somma mensile Parte_1 non inferiore ad € 1.500,00 (millecinquecento/00), ovvero quella diversa somma che risulterà dovuta dalla espletata istruttoria, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al canone per la locazione dell'immobile ove la sig.ra vive (o vivrà in futuro) unitamente alla figlia minore;
CP_1
6) Gli importi dovuti a titolo di contributo al mantenimento di cui ai punti sub 4), 5), saranno corrisposti
dal dr. a far data dalla domanda mediante bonifico a valuta fissa sul conto corrente intestato Parte_1
alla sig.ra in via anticipata entro il giorno 5 di ciascun mese. CP_1
Con vittoria di spese, competenze, onorari ed accessori di legge.”
In via istruttoria, insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate nelle memorie ex art.183,
IV co n.2 e 3 non ammesse, da intendersi qui espressamente ritrascritte e nella opposizione all'accoglimento dei mezzi istruttori ex adverso richiesti.
pagina 3 di 10 Chiede quindi che la causa sia trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.12.2022 ha chiesto pronunciarsi la separazione Parte_1
personale da , con la quale contrasse matrimonio a Ravenna, il 26.08.2017, trascritto Controparte_1 nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2017, atto n. 71, p. 2, s. A, alle condizioni di cui al ricorso, deducendo, in particolare, che dall'unione con la predetta nacque la figlia Pers il 16.07.2020.
Con memoria difensiva deposita in data 6.04.2023 si è costituita in giudizio , che non Controparte_1
si è opposta alla domanda di separazione, ma ha chiesto disporsi statuizioni accessorie alla pronuncia sul vincolo diverse da quelle indicate dal marito.
All'esito dell'udienza presidenziale, adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti, la causa è stata rimessa dinanzi al giudice istruttore;
nel giudizio è, quindi, intervenuto il PM e, successivamente, le parti hanno integrato i rispettivi atti introduttivi.
Pronunciata con sentenza non definitiva n. 678/23 la separazione personale delle parti, rimessa la causa sul ruolo con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., modificato il regime di frequentazione genitori-figlia in via provvisoria ed urgente con ordinanza del 10.07.23, acquista documentazione varia, entro il termine concesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. le parti hanno precisato le conclusioni come sopra riportate e la causa è stata rimessa in decisione al Collegio con ordinanza depositata in data 14.02.2025, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. Successivamente il
P.M. ha concluso come in atti.
Orbene in relazione all'affidamento della figlia minore va premesso, in diritto, che l'affido condiviso ad entrambi i genitori, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 54/2006, rappresenta il regime ordinario di affido dei figli in caso di frattura dell'unione familiare.
Pers Nel caso di specie entrambe le parti hanno chiesto l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente della stessa presso la residenza materna.
Ritiene pertanto il Collegio non sussistere ragioni per discostarsi dal dogma legislativo dell'affido condiviso e dalle richieste delle parti a riguardo.
Quanto alla permanenza della figlia minore presso il padre, considerato che la stessa ha ormai cinque anni e non sussistono problemi di pernottamento presso il padre ritiene il Collegio applicabili le pagina 4 di 10 seguenti modalità: il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina e durante la settimana dal mercoledì pomeriggio al giovedì mattina (la settimana in cui il padre non ha la figlia il fine settimana) e il martedì pomeriggio fino alle 21 (la settimana in cui il padre ha la figlia il fine settimana) nonché per una settimana durante le vacanze natalizie alternando di anno in anno il giorno di Natale e di Capodanno, tre giorni durante le vacanze pasquali e due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive (da concordare con la madre entro il 30.05 di ogni anno).
Circa il mantenimento della figlia minorenne, va premesso, invece, in diritto, che l'art. 337 ter, comma
4, c.c. stabilisce che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. In particolare, il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non solo dalle “rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr., in motivazione, Cass. ord. n. 25531/2016).
Risulta nel caso di specie come il ricorrente obbligato dalla ordinanza presidenziale così come modificata dal Giudice Istruttore a versare per il mantenimento della minore la somma di € 800,00 oltre al 70% delle spese straordinarie abbia offerto in sede di precisazione delle conclusioni a tale titolo il pagamento della maggior somma di € 1.200,00, da ritenersi comprensiva pro-quota del canone di locazione (relativo alla abitazione in cui la madre risiede con la minore), oltre al 70% delle spese straordinarie per la medesima necessarie.
La resistente ha chiesto a titolo di mantenimento della figlia minore la somma di € 1.500,00 oltre alle spese straordinarie per intero a carico del padre.
Orbene, con riferimento alla capacità reddituale e patrimoniale di , medico-dentista, Parte_1 dalle allegazioni non specificamente contestate e dalla esperita istruttoria risulta come per l'anno 2019 il ricorrente avesse dichiarato un reddito complessivo di € 58.709,00, per l'anno 2020 avesse dichiarato un reddito complessivo di € 105.683,00 e per l'anno 2021 avesse dichiarato un reddito complessivo di
€ 111.498,00 (doc. 10 fasc. ricorrente).
pagina 5 di 10 Risulta poi in base all'ultima dichiarazione dei redditi agli atti relativa al periodo di imposta 2022
(UNICO 2023- cfr. doc. 13 ricorrente) percettore di ricavi annuali dichiarati pari ad € 593.243,00.
Stante la richiamata dichiarazione dei redditi 2023, considerato i costi ed il carico fiscale complessivo, il risulta avere percepito nell'anno 2022 un reddito annuale netto di € 114.991,00 (reddito Parte_1 lordo complessivo € 235.946,00- imposta lorda € 78.644,00- addizionale regionale € 4.288- addizionale comunale € 1.482,00).
Il risulta inoltre essere incaricato di docenze per corsi di implantologia dentale per l'anno Parte_1
2023 (cfr. doc.11) e, per quanto emerso, e non contestato, svolge attività di consulenza anche presso altri studi dentistici sia a Cento (FE), che a Forlì.
Lo stesso risulta proprietario di una autovettura PO acquistata in data 24.05.2022 al prezzo di €
71.000,00 (cfr. doc.12), di una moto UC BL (cfr. doc. 27 controparte), di una VE GG
(cfr. doc. 28 controparte).
Ancora risulta proprietario dei seguenti beni immobili: appartamento sito in Ravenna via di Roma
n.192, con relativa cantina;
immobile in Ravenna via Famiglia Anastagi n.19 (destinato all'esercizio dell'attività professionale); immobile restaurato e due terreni siti in Forlì-Santa Sofia, in via San
Martino n. 13 (cfr. doc.13-14).
Ha inoltre locato un garage ove posteggiare la nuova autovettura, circostanza ex adverso non contestata.
Il risulta poi titolare dei seguenti rapporti bancari: Parte_1
- c/c n. 43102 acceso presso con saldo al 31.12.2023 di € 55.948,14 (cfr. doc. 18 controparte); Pt_2
- c/c n. 114442 acceso presso destinato all'attività professionale, con saldo al 31.12.2023 di € Pt_2
27.291,56 (cfr. doc. 19 controparte);
- conto titoli n. 013002551 acceso presso con controvalore al 31.12.2023 di € 21.901,93 (cfr. doc. Pt_2
21 controparte);
Il ricorrente è inoltre titolare di un fondo pensione presso Italiana Assicurazione con controvalore pari ad €
32.812,48, sempre al 31.12.2023, oltre alle ulteriori polizze indicate nel doc. 23 avversario.
Lo stesso è contraente di un mutuo di importo originario pari ad € 300.000,00 richiesto per l'acquisto dello studio dentistico nel quale svolge la propria attività professionale e che rimborsa attualmente con rate mensili di € 1.795,99, con termine al 21.07.2036 (cfr. doc. 16 controparte).
Quanto alla capacità reddituale e patrimoniale della si rileva come a far data dalla nascita della CP_1
figlia la stessa abbia lasciato la propria professione (dipendente della società Adriamar e poi della società
Subsea con reddito di circa € 1.600,00 al mese) in accordo con il marito per occuparsi della minore e della pagina 6 di 10 famiglia (circostanza solo genericamente contestata dal ricorrente) e risulti allo stato ancora disoccupata pur essendosi attivata per la ricerca di una occupazione necessariamente part-time (doc. 59-61 fasc. resistente).
La stessa vive in casa in affitto con canone mensile di € 800,00 allo stato versato dal in virtù Parte_1 dell'ordinanza presidenziale.
La non risulta proprietaria di beni immobili;
inoltre stante la vetustà del precedente veicolo CP_1
(immatricolato il 16.04.2010- cfr. doc. 22) ha acquistato un'auto usata (immatricolata il CP_2
21.02.2021) (cfr. doc. 49, 50, 51, 52, 53, 54).
La è titolare dei seguenti rapporti bancari: conto corrente n. 101063 acceso presso Bper, con saldo CP_1 al 09.06.2024 pari ad € 42.074,59 (cfr. doc. a), ridottosi ad € 20.309,07 in data 13.11.2024 (cfr. doc. 55), sul quale sono appoggiate una carta di debito e una carta prepagata n. 2725 (che ha sostituito la carta prepagata n. 2230 emessa da BPER estinta alla data del 14.11.2023) (cfr. doc. b). conto deposito titoli n.
573/00001410787/0 in essere presso Bper con controvalore al 24.04.2024 pari ad €16.700,55 (cfr. doc. c).
Pertanto, tenuto conto a) della capacità reddituale e patrimoniale delle parti, b) della maggiore capacità reddituale di e del fatto che lo stesso è rimasto ad abitare nella casa coniugale c) Parte_1
del collocamento prevalente della figlia minore presso la madre, come sopra disposto, d) delle esigenze della minore di anni cinque, il Collegio stima equo disporre che contribuisca al Parte_1
mantenimento ordinario della figlia minore versando a entro il giorno 10 di ogni Controparte_1
mese, la somma di euro 1.200,00 (comprensiva della quota di affitto di pertinenza della figlia pari ad €
400,00), rivalutabili annualmente in base agli indici istat, oltre al 70% delle spese straordinarie come da protocollo dell'intestato Tribunale.
Quanto alla domanda di mantenimento avanzata da va, invece, premesso in diritto Controparte_1
che per effetto della pronuncia di separazione tra i coniugi il giudice può porre a carico di uno di essi l'obbligo di corrispondere all'altro un assegno di mantenimento, stabilendone la periodicità, purché la separazione non sia addebitabile al coniuge richiedente l'assegno e l'avente diritto non abbia “adeguati redditi propri” (cfr. art. 156, comma 1, c.c.), da intendersi come quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (cfr. Cass. sent. n. 12196/2017). E ciò, tuttavia, tenuto conto degli effetti che la disgregazione familiare comporta in punto di impoverimento dei partners e comunque di eventuali sopravvenienze incidenti sulle condizioni reddituali dei coniugi.
Nel caso di specie non è specificamente contestato che in costanza di matrimonio il nucleo familiare grazie agli apporti ordinari e straordinari del godesse di un elevato tenore di vita. Parte_1
In particolare sono stati confermati sia dalla documentazione in atti (cfr. doc. 6,7), che dalla mancata contestazione, i seguenti viaggi: 2016 marzo: 2 settimane a Singapore / Gangga Island -Indonesia- per pagina 7 di 10 immersioni;
giugno 1-5 Normandia novembre 10 giorni a Nosy Be -Madagascar per immersioni;
2017:
15-27 gennaio Indonesia – isola Raja Ampat, crociera per immersioni;
maggio Israele 1 settimana;
2017 viaggio di nozze dal 10 al 21 ottobre in Giappone e Polinesia francese con spesa di € 26.000,00; l
2018: Lituania 3-10 agosto;
Thailandia del Nord e Isola Kho Lipe dal 21 dicembre -5 gennaio 2019 ;
2019 10-17 agosto Crociera in barca a vela in Croazia;
Londra: settembre 2018 e ottobre novembre
2019 ; nel 2018 in Francia -Giro dello champagne 30 marzo -3 aprile;
21-28 aprile a Zurigo;
vacanze invernali a Cortina all'hotel Miramonti nel gennaio febbraio 2019; in Franciacorta- Albereta Resort
Bella Vista;
13-15 agosto 2016, Isole Tremiti per immersioni giugno 2017; soggiorno a Orta San
Giulio Villa Crespi 8-9 dicembre 2017; 2018 Mondello ( PA) 9-13 maggio;
2019 24-26 maggio in
Toscana giro degustazione del Chianti.
Non risulta specificamente contestato che la coppia fosse solita frequentare inoltre ristoranti di alto livello e stellati quali “Villa Crespi”, “La Francescana” in data 08.12.2018, con spesa per quattro persone di € 1.915,00; “da Gorini” il 19.08.2021, con spesa di € 270,00 per due coperti (cfr. doc.9).
La coppia usufruiva inoltre di collaboratrice domestica stipendiata dal Parte_1
Inoltre è circostanza sostanzialmente comprovata che il ricorrente abbia donato alla moglie preziosi e gioielli indicati in atti, fra cui: n. 3 in anelli con diamanti, parure di orecchini e collier con diamanti, gioielli Tiffany, parure orologio e girocollo con zaffiro e diamanti;
borse e accessori di prestigiosi brand (Gucci; NT NT;
AD, Louis UI, abbigliamento, orologi di marca n.2 CP_3
Rolex Date Just cfr. doc. 10, 32). Non è stata oggetto di contestazione la titolarità di tali beni in capo alla , né è stato provato l'acquisto di alcuni di essi da parte della . CP_1 CP_1
Il provvede inoltre al pagamento per intero dell'asilo privato “Tante Lune” frequentato dalla Parte_1 minore con spesa mensile di circa € 750/800,00 mensili, comprensivi della mensa.
Entrambi i coniugi in costanza di convivenza matrimoniale frequentavano la Palestra Life Planet in
Ravenna, con abbonamento annuale di € 800,00 pagato dal marito. Il dr. inoltre era iscritto Parte_1 sia al circolo Tennis Zavaglia, che al circolo golf “Argenta Golf Club” (circostanze non contestate).
Dalla ricostruzione fattuale e dalla valutazione comparativa delle situazioni economico-patrimoniali dei coniugi sopra delineate, è evidente che non vi siano dubbi in ordine all'an per la previsione di un contributo al mantenimento a carico del marito ed in favore della signora , coniuge economicamente più CP_1 debole, attesa la sussistenza dei presupposti di legge di cui all'art. 156 c.c. necessario a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio essendo ancora attuale (rispetto al divorzio) il dovere di assistenza materiale (ex plurimis: Cass. n. 7123 17/0/.2025, Cass. Ord. n.4530 20/02/2025 e Cass. 12196/2017;
17098/19; 5605 / 20 e 22616/22 richiamate da Cass. Civ. 20.02.2025).
pagina 8 di 10 Quindi nel caso di specie, tenuto conto delle ricostruite capacità reddituali e patrimoniali dei coniugi (e dunque dell'impossibilità per l'odierna resistente, anche tenuto conto delle potenzialità economiche della stessa con riferimento alla attività lavorativa nel pregresso svolta, di tenere uno standard di vita analogo a quello reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi: cfr., circa tale accezione dell'inadeguatezza dei redditi propri di uno dei coniugi, Cass. n. 952/2023), anche tenuto conto degli oneri abitativi, conseguenti all'allontanamento dalla casa familiare, il Collegio stima equo porre a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie Parte_1
con la corresponsione dell'importo mensile di euro 1.200,00 (comprensivo della quota relativa alla locazione dell'immobile abitato dalla con la figlia minore pari ad € 400,00), entro il giorno 10 CP_1
di ogni mese, da rivalutarsi automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT.
Le spese di lite, considerata la prevalente soccombenza di in relazione alla Parte_1
domanda di assegno di mantenimento avanzata dalla moglie, vanno compensate per 2/3 con condanna di alla refusione dei restanti 1/3 di tali spese che si liquidano per intero, vale a dire Parte_1
in misura comprensiva della parte compensata, come in dispositivo in base ai parametri del DM
55/2014 (scaglione indeterminabile, valori medi).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 3521/2022 R.G., ogni diversa istanza e domanda disattesa e rigettata come in motivazione, così provvede:
Pers
- dispone l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente della stessa presso la madre e con permanenza della figlia presso il padre con le seguenti modalità: a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina e durante la settimana dal mercoledì pomeriggio al giovedì mattina (la settimana in cui il padre non ha la figlia il fine settimana) e il martedì pomeriggio fino alle 21 (la settimana in cui il padre ha la figlia il fine settimana) nonché per una settimana durante le vacanze natalizie alternando di anno in anno il giorno di Natale e di Capodanno, tre giorni durante le vacanze pasquali e due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive
(da concordare entro il 30.05 di ogni anno).
- dispone che contribuisca al mantenimento ordinario della figlia minore versando Parte_1
a entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di euro 1.200,00 (comprensiva pro- Controparte_1
quota del canone di locazione) rivalutabili annualmente in base agli indici istat, oltre al 70% delle spese straordinarie come da protocollo dell'intestato Tribunale;
pagina 9 di 10 - pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie con la Parte_1
corresponsione dell'importo mensile di euro 1.200,00 (comprensivo pro-quota del canone di locazione), entro il giorno 10 di ogni mese, da rivalutarsi automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT;
- compensa per 2/3 le spese di lite e condanna alla refusione dei restanti 1/3 di tali Controparte_4
spese in favore di che si liquidano per intero, vale a dire in misura comprensiva Controparte_1
della parte compensata, in euro 125,00 per spese vive ed euro 7.616,00 per compenso professionale, oltre spese generali, c.p.a. ed iva, come per legge, se dovuta.
Così deciso in Ravenna nella camera di consiglio del 12 maggio 2025.
I Il Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini
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