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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 28/05/2025, n. 1783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1783 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, in composizione mo- nocratica ed in persona della dott.ssa Alessandra Tedesco, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4678 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2023, vertente
TRA
e , rappresentati e difesi, in virtù di mandato in atti, Parte_1 Parte_2 dall'avv. Alfredo Maria Di Somma e dall'Avv. Mario D'Alessio, presso lo studio dei quali elettivamente domiciliano in Santa Maria Capua Vetere al Corso Garibaldi n. 56;
ATTORE
E
; Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e hanno ci- Parte_1 Parte_2
tato in giudizio , deducendo: Controparte_1
- di essere l'uno usufruttuario, l'altra nuda proprietaria di un immobile per civile abitazione ubicato al piano terra, composto di 3 vani ed accessori, avente acces- so dal Viale Kennedy, 4° traversa, civico 20 e annessa cantinola al detto appar- tamento, posta al piano interrato confinante con terrapieno per tre lati e spazio comune, il tutto riportato al catasto fabbricato del Comune di Vitulazio al Foglio
2, Particella 125, Sub. 6;
- che la cantinola annessa all'immobile è stata occupata arbitrariamente da
[...]
, che vi ha apposto anche un lucchetto, privandoli del godimento del CP_1
bene;
- che vani sono rimasti i solleciti verbali alla riconsegna della occupata cantinola,
così come a nulla è valso il proposto tentativo di mediazione;
1
- che, pertanto, l'occupazione continua, determinato l'impossibilità per gli attori di usufruire e godere appieno dei loro diritti.
Ciò premesso, gli attori hanno chiesto al Tribunale di ordinare al convenuto l'immediato rilascio della cantinola sopra descritta ed il ripristino dello stato dei luoghi, eliminando ogni alterazione ed opera tendente alla limitazione, alla turbativa ed alla molestia della proprietà e dell'utilizzo della stessa continola, con vittoria di spese.
Non si è costituito il convenuto, sebbene ritualmente citato, e, pertanto, ne va conferma- ta la contumacia già dichiarata con provvedimento del 26.9.2023.
La causa è stata istruita con il deposito di documenti e con l'escussione di tre testi.
Quindi, è stata rinviata, da ultimo, all'udienza del 28.5.2025, per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta, per le ragioni che seguono.
Dalla documentazione prodotta in atti, nonché dall'istruttoria svolta, è emersa la fonda- tezza della pretesa attorea.
In particolare, la titolarità del diritto di proprietà ed usufrutto, in capo agli attori, risulta comprovato dal deposito dell'atto di donazione dell'8.5.2002.
Risulta, inoltre, dimostrato che la cantinola in questione è utilizzata arbitrariamente dal convenuto contumace.
Invero, i testi escussi, della cui attendibilità non ci sono motivi per dubitare, sia perché condomini dello stesso stabile sia perché familiari delle parti in causa, che quindi ben conoscono le dinamiche della stessa, hanno confermato le circostanze dedotte dagli atto- ri,
In particolare, la prima teste escussa, rispettivamente figlia e sorella de- Testimone_1
gli attori, ha confermato che la cantinola per cui è causa è utilizzata esclusivamente dal fratello ed è chiusa con un lucchetto di cui solo il fratello ha le chiavi, Controparte_1 precisando che il lucchetto è stato messo dal convenuto nell'anno 2014/2015 circa. Ha, ancora, dichiarato che da quando il convenuto ha messo il lucchetto nessun altro ha po- tuto utilizzare la detta cantinola e che il padre non aveva dato alcuna autorizzazione al convenuto nell'utilizzo esclusivo di tale cantinola. Infine, ha dichiarato che, anche alla sua presenza, più volte gli attori hanno chiesto al convenuto di rimuovere il lucchetto ma lui non ne ha voluto sapere.
Anche il secondo teste escusso, , a conoscenza dei luoghi di causa in Testimone_2
quanto rispettivamente genero e cognato degli attori, ha confermato che la cantinola in questione è utilizzata esclusivamente da , perché dopo la morte della Controparte_1
2
madre, nel 2014 circa, vi ha apposto un lucchetto e non ha consegnato a nessuno le chiavi.
Infine, anche il terzo teste escusso, , a conoscenza dei luoghi di cau- Testimone_3
sa in quanto rispettivamente genero e cognato degli attori, ha confermato tale circostan- za.
Pertanto, in accoglimento della domanda proposta, il convenuto va condannato al rila- scio immediato in favore degli attori della cantinola in oggetto annessa all'appartamento riportato al catasto fabbricato del Comune di Vitulazio al Foglio 2, Particella 125, Sub.
6, posta al piano interrato confinante con terrapieno per tre lati e spazio comune;
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono, pertanto, poste a carico di parte convenuta. Esse si liquidano come da dispositivo che segue, in applicazione dei parame- tri dettati dal D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, sotto la cui vigenza si
è esaurita l'attività processuale. In particolare, i compensi si ispirano ai valori medi del- lo scaglione di riferimento, concretamente rapportati alla natura e complessità delle que- stioni trattate e all'attività processuale espletata.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, definitivamente pro- nunciando sulle domande in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la contumacia del convenuto;
b) condanna il convenuto al rilascio immediato in favore degli attori della cantinola in oggetto annessa all'appartamento riportato al catasto fabbricato del Comune di Vitulazio al Foglio 2, Particella 125, Sub. 6, posta al piano interrato confinan- te con terrapieno per tre lati e spazio comune;
c) condanna il convenuto al rimborso delle spese di lite in favore degli attori che li- quida in € 125,00 per spese ed in € 2.200,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Alfredo
Maria Di Somma e dell'avv. Mario D'Alessio, dichiaratisi anticipatari.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 28.05.2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Tedesco
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, in composizione mo- nocratica ed in persona della dott.ssa Alessandra Tedesco, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4678 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2023, vertente
TRA
e , rappresentati e difesi, in virtù di mandato in atti, Parte_1 Parte_2 dall'avv. Alfredo Maria Di Somma e dall'Avv. Mario D'Alessio, presso lo studio dei quali elettivamente domiciliano in Santa Maria Capua Vetere al Corso Garibaldi n. 56;
ATTORE
E
; Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e hanno ci- Parte_1 Parte_2
tato in giudizio , deducendo: Controparte_1
- di essere l'uno usufruttuario, l'altra nuda proprietaria di un immobile per civile abitazione ubicato al piano terra, composto di 3 vani ed accessori, avente acces- so dal Viale Kennedy, 4° traversa, civico 20 e annessa cantinola al detto appar- tamento, posta al piano interrato confinante con terrapieno per tre lati e spazio comune, il tutto riportato al catasto fabbricato del Comune di Vitulazio al Foglio
2, Particella 125, Sub. 6;
- che la cantinola annessa all'immobile è stata occupata arbitrariamente da
[...]
, che vi ha apposto anche un lucchetto, privandoli del godimento del CP_1
bene;
- che vani sono rimasti i solleciti verbali alla riconsegna della occupata cantinola,
così come a nulla è valso il proposto tentativo di mediazione;
1
- che, pertanto, l'occupazione continua, determinato l'impossibilità per gli attori di usufruire e godere appieno dei loro diritti.
Ciò premesso, gli attori hanno chiesto al Tribunale di ordinare al convenuto l'immediato rilascio della cantinola sopra descritta ed il ripristino dello stato dei luoghi, eliminando ogni alterazione ed opera tendente alla limitazione, alla turbativa ed alla molestia della proprietà e dell'utilizzo della stessa continola, con vittoria di spese.
Non si è costituito il convenuto, sebbene ritualmente citato, e, pertanto, ne va conferma- ta la contumacia già dichiarata con provvedimento del 26.9.2023.
La causa è stata istruita con il deposito di documenti e con l'escussione di tre testi.
Quindi, è stata rinviata, da ultimo, all'udienza del 28.5.2025, per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta, per le ragioni che seguono.
Dalla documentazione prodotta in atti, nonché dall'istruttoria svolta, è emersa la fonda- tezza della pretesa attorea.
In particolare, la titolarità del diritto di proprietà ed usufrutto, in capo agli attori, risulta comprovato dal deposito dell'atto di donazione dell'8.5.2002.
Risulta, inoltre, dimostrato che la cantinola in questione è utilizzata arbitrariamente dal convenuto contumace.
Invero, i testi escussi, della cui attendibilità non ci sono motivi per dubitare, sia perché condomini dello stesso stabile sia perché familiari delle parti in causa, che quindi ben conoscono le dinamiche della stessa, hanno confermato le circostanze dedotte dagli atto- ri,
In particolare, la prima teste escussa, rispettivamente figlia e sorella de- Testimone_1
gli attori, ha confermato che la cantinola per cui è causa è utilizzata esclusivamente dal fratello ed è chiusa con un lucchetto di cui solo il fratello ha le chiavi, Controparte_1 precisando che il lucchetto è stato messo dal convenuto nell'anno 2014/2015 circa. Ha, ancora, dichiarato che da quando il convenuto ha messo il lucchetto nessun altro ha po- tuto utilizzare la detta cantinola e che il padre non aveva dato alcuna autorizzazione al convenuto nell'utilizzo esclusivo di tale cantinola. Infine, ha dichiarato che, anche alla sua presenza, più volte gli attori hanno chiesto al convenuto di rimuovere il lucchetto ma lui non ne ha voluto sapere.
Anche il secondo teste escusso, , a conoscenza dei luoghi di causa in Testimone_2
quanto rispettivamente genero e cognato degli attori, ha confermato che la cantinola in questione è utilizzata esclusivamente da , perché dopo la morte della Controparte_1
2
madre, nel 2014 circa, vi ha apposto un lucchetto e non ha consegnato a nessuno le chiavi.
Infine, anche il terzo teste escusso, , a conoscenza dei luoghi di cau- Testimone_3
sa in quanto rispettivamente genero e cognato degli attori, ha confermato tale circostan- za.
Pertanto, in accoglimento della domanda proposta, il convenuto va condannato al rila- scio immediato in favore degli attori della cantinola in oggetto annessa all'appartamento riportato al catasto fabbricato del Comune di Vitulazio al Foglio 2, Particella 125, Sub.
6, posta al piano interrato confinante con terrapieno per tre lati e spazio comune;
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono, pertanto, poste a carico di parte convenuta. Esse si liquidano come da dispositivo che segue, in applicazione dei parame- tri dettati dal D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, sotto la cui vigenza si
è esaurita l'attività processuale. In particolare, i compensi si ispirano ai valori medi del- lo scaglione di riferimento, concretamente rapportati alla natura e complessità delle que- stioni trattate e all'attività processuale espletata.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, definitivamente pro- nunciando sulle domande in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la contumacia del convenuto;
b) condanna il convenuto al rilascio immediato in favore degli attori della cantinola in oggetto annessa all'appartamento riportato al catasto fabbricato del Comune di Vitulazio al Foglio 2, Particella 125, Sub. 6, posta al piano interrato confinan- te con terrapieno per tre lati e spazio comune;
c) condanna il convenuto al rimborso delle spese di lite in favore degli attori che li- quida in € 125,00 per spese ed in € 2.200,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Alfredo
Maria Di Somma e dell'avv. Mario D'Alessio, dichiaratisi anticipatari.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 28.05.2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Tedesco
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