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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 11/12/2025, n. 2572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2572 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FOGGIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Lucchetti, dopo l'udienza del giorno 11/12/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
Sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella controversia di lavoro iscritta al n. RG 2494/2023 promossa da
Parte_1 rappr. e dif. dall' avv. GRASSO GIACOMO contro
Controparte_1 rappr. e dif. dall'avv. D'ANDREA GIANFRANCO nonché
CP_2 rappr. e dif. dall'avv. DOMENICO LONGO
Fatto e diritto
Con ricorso depositato presso la cancelleria della sezione lavoro del Tribunale di
Foggia, il ricorrente in epigrafe indicato conveniva in giudizio e, Controparte_1 premesso di aver lavorato alle sue dipendenze dal 6.6.2016 al 31.8.2021, in qualità di operaia, inquadrabile nel livello III del CCNL “Abbigliamento-Aziende Artigiane”, senza regolare assunzione e senza percepire la retribuzione, ne chiedeva la condanna al pagamento della somma di euro 51.142,05 a titolo di differenze retributive e tfr, maturati in occasione del rapporto di lavoro subordinato intercorso nel periodo indicato.
La inoltre, chiedeva di accertare e quantificare i contributi dovuti all' , Pt_1 CP_2
e, per l'effetto, di condannare la resistente a versare all' i contributi evasi, CP_2 ovvero a risarcirle il danno generico da irregolarità contributiva per quelli eventualmente prescritti.
A supporto della propria domanda, la ricorrente, ha dedotto di: aver lavorato dal lunedì al sabato dalle ore 08:30 alle ore 13:00 e dalle ore 16:30 alle ore 21:00 -
21:30; di essersi occupata delle operazioni di taglio e cucitura delle varie parti dei capo d'abbigliamento, della cura della vestibilità, dell'applicazione degli accessori dei capi (es. bottoni, veli, fiocchi, ecc.), della confezione degli stessi, con l'utilizzo di macchinari industriali, del taglio delle stoffe con diverse tecniche (es. taglio a mano,
a trancetto, con macchine industriali, ecc.), delle operazioni di cucitura, delle operazioni di stiraggio con diversi metodi e strumenti, della pulizia del locale e del marciapiede antistante il negozio, della chiusura della cassa aziendale, della ricezione di pagamenti da parte dei clienti, della quotidiana apertura e chiusura del negozio, dello svolgimento, in favore della datrice di lavoro di faccende prettamente personali, come ad esempio, andare a fare la spesa per il vettovagliamento al supermercato;
essersi sempre impegnata con la massima diligenza ed operosità; essere stata assoggettata direttamente al potere direttivo, organizzativo, gerarchico e disciplinare della datrice di lavoro;
aver percepito in contanti una retribuzione mensile pari ad € 600,00; non aver goduto - per tutta la durata del rapporto di lavoro
- del periodo di ferie e festività, ad eccezione di una sola settimana nel mese di agosto, di ogni anno;
Si costituiva in giudizio la convenuta, contestando la fondatezza della domanda e chiedendone pertanto l'integrale rigetto. CP_ Si costituiva anche l' che rimetteva ogni valutazione in ordine alla domanda attorea riguardante la regolarizzazione assicurativa previdenziale, al Tribunale di
Foggia.
La causa, è stata istruita mediante l'assunzione delle prove testimoniali richieste da entrambe le parti.
In data 8.9.2025, in ossequio al decreto presidenziale n. 111/2025, è stata disposta la riassegnazione del procedimento alla sottoscritta.
All'odierna udienza, tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., previa verifica della regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione delle parti, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
Orbene, la domanda è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento. Invero, parte ricorrente non ha assolto l'onere di provare la sussistenza del dedotto rapporto di lavoro subordinato, come invece avrebbe dovuto ai sensi dell'art. 2697
c.c.
Giova rammentare che, alla stregua del generale principio di ripartizione degli oneri probatori sancito dalla norma sopra richiamata, il lavoratore che invochi il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro deve dimostrare la sussistenza degli elementi (c.d. “indici rivelatori”) caratteristici della subordinazione, anche e soprattutto qualora il rapporto sia stato diversamente qualificato dalle parti
(cfr. Cass. sez. lav., n. 1427 del 15/02/1997; n. 5826 del 13/03/2007; n. 5872 del
04/03/2008).
Come è noto l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, è il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale (cfr
Cass. 16935/2013; Cass. 23999/2012; Cass. 1893/2007).
Accanto a tale elemento fondamentale della subordinazione, la giurisprudenza ha individuato ulteriori indici cd sussidiari o accessori, quali: l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario di lavoro, la cadenza e la misura fissa della retribuzione, la localizzazione della prestazione, l'utilizzo dei mezzi produttivi del datore di lavoro, l'obbligo di giustificare le assenze. Ebbene, la ricorrenza di tali elementi, valutati con giudizio sintetico e non atomistico, può essere indicativa della ricorrenza di un rapporto di lavoro subordinato. In tal senso la Corte di Cassazione ha affermato che: “L'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, assumendo la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto stesso, è il vincolo di soggezione personale del lavoratore - che necessita della prova di idonei indici rivelatori, incombente allo stesso lavoratore - al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale.
Pertanto, gli altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione,
l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, ed eventuali altri, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire gli indici rivelatori, complessivamente considerati e tali da prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, attraverso i quali diviene evidente nel caso concreto l'essenza del rapporto, e cioè la subordinazione, mediante la valutazione non atomistica ma complessiva delle risultanze processuali. La relativa valutazione di fatto di tali elementi è rimessa al giudice del merito, con la conseguenza che essa, se risulta immune da vizi giuridici ed adeguatamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità, ove, invece, è censurabile soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto” (Cass, 4171/2006).
Orbene, le risultanze istruttorie non consentono di ritenere accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro oggetto del presente procedimento.
Ed invero nessuna delle deposizioni rese dai testi escussi su richiesta di parte ricorrente è apparsa dirimente.
Non quella resa dal teste vero è che costui ha confermato i capitoli Testimone_1 di prova articolati nel ricorso introduttivo, ma è altrettanto vero che la sua deposizione deve essere valutata assai cautamente sotto il profilo della sua intrinseca attendibilità, atteso lo stretto legame di parentela intercorrente con la ricorrente (il teste è il marito della . Pt_1
Tale attenta valutazione, peraltro, si rende necessaria anche in considerazione della circostanza che la cognizione dei fatti di causa da parte del teste è decisamente parziale, essendo circoscritta alle occasioni in cui lo stesso ha accompagnato la moglie presso il luogo di lavoro nonché alle volte, non specificate, in cui si è intrattenuto (per un tempo limitato), presso il negozio.
A tale considerazione, poi, se ne aggiunge un'altra: il teste ha reso delle dichiarazioni contraddittorie in punto di orario di lavoro, rispetto a quanto asserito dalla ricorrente nel proprio atto introduttivo. Egli infatti ha riferito “sul capitolo lett.
f) posso dire che mia moglie lavorava dalle 8,30/9,00 sino alle 13 e il pomeriggio dalle 16,30/17 sino alle 20,30/21,00; lavorava tutti i giorni tranne la domenica;
preciso che il sabato pomeriggio il negozio era aperto solo su appuntamento con le clienti;
mia moglie è capitato che andasse anche il sabato pomeriggio su appuntamento per la scelta o prova dell'abito; io non ero presente;”.
La invece, nel proprio ricorso ha dedotto dal lunedì al sabato di ogni Pt_1 settimana, dalle ore 08:30 alle ore 13:00 e dalle ore 16:30 alle ore 21:00 - 21:30
(quindi anche tutti i pomeriggi del sabato).
Orbene, l'imprecisione, da parte del teste circa l'orario di lavoro osservato dalla non è affatto trascurabile, considerato che egli ha riferito di conoscere Pt_1 direttamente i fatti di causa anche e soprattutto in quanto accompagnava e riprendeva la moglie dal luogo di lavoro. Il teste, quindi, dovrebbe conoscere precisamente i giorni e l'orario di lavoro osservato dalla ricorrente.
Quanto, poi, alla testimonianza resa dalla teste la stessa è apparsa Tes_2 vaga, generica e per nulla circostanziata. A riguardo basti considerare che la teste ha confermato le circostanze articolate in ricorso, precisando che tanto poteva fare, avendo lavorato alle dipendenze della controparte “per due o tre mesi nel 2021, luglio – agosto” in qualità di addetta alle pulizie del locale.
Tuttavia tale testimonianza oltre che generica (basti considerare che la teste non ha specificato in maniera chiara l'arco temporale in cui ha lavorato alle dipendenze della parte resistente), è parsa contraddittoria, avendo la teste dapprima riferito di aver lavorato in favore della parte resistente per tre volte a settimana, per poi asserire genericamente di “aver lavorato a chiamata”.
Ed ancora, circa l'orario di lavoro, la teste ha dapprima dedotto di aver lavorato per 3
/ 4 ore sia al mattino che il pomeriggio , per poi precisare di aver lavorato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 18.30.
Inoltre la teste ha riferito che il pomeriggio allorquando si recava presso il luogo di lavoro “trovava la già nel negozio”, sebbene l'orario di inizio della Pt_1 prestazione lavorativa fosse (per quanto riferito dalla medesima teste) lo stesso per entrambe (16.30).
Sorprende, inoltre, che anche questa teste, al pari del marito della ricorrente abbia riferito di aver accompagnato quest'ultima sul luogo di lavoro nonché di esserla andata a riprendere.
Circostanza, quest'ultima, alquanto peculiare se sol si considera che, come riferito dallo stesso marito della ricorrente, il luogo di lavoro era distante dall'abitazione della solo 150 metri;
è quindi sorprendete che la ricorrente avesse ben due Pt_1 accompagnatori per recarsi sul posto di lavoro, così poco distante dalla propria residenza.
Le suddette evenienze, unitamente al legame parentale sussistente tra la teste e la ricorrente (essendo la la nuora della sin dal 2018), impediscono di Tes_2 Pt_1 attribuire valore dirimente a tale testimonianza.
Ne consegue che, come innanzi detto le risultanze istruttorie si sono rilevate inidonee a corroborare la domanda attorea.
In definitiva, nella fattispecie in esame difetta anche il mero “principio di prova” in ordine alle circostanze allegate dal ricorrente, in particolare con riferimento alla asserita subordinazione del rapporto, poiché né dalla documentazione prodotta né dalla prova testimoniale richiesta dalla stessa ricorrente può trarsi conferma della natura del rapporto lavorativo e delle denunciate inadempienze datoriali.
Si ribadisce, che difettano riscontri concreti circa le effettive modalità di svolgimento della prestazione lavorativa in termini di subordinazione.
Si rammenta che, “L'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione,
l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e di per sé non decisiva;
sicché qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto” (Cass. sez. lav. n. 21028 del 28/09/2006).
Pertanto, acclarata l'insussistenza della subordinazione, risultano prive di fondamento le pretese economiche derivanti dall'asserita natura subordinata del rapporto di lavoro.
Alla stregua della precedenti considerazioni la domanda deve essere rigettata;
restano assorbite le eccezioni preliminari sollevate dalle parti.
Le spese di lite, in ossequio al principio della soccombenza, gravano sulla parte ricorrente.
La relativa liquidazione viene effettuata ex d.m. 147 del 13.08.2022 pubblicato sulla
G.U. n. 236 del 08.10.2022 e in vigore dal 23.10.2022 nella misura di cui all'infrascritto dispositivo, tenendo conto della tipologia di causa (procedimento in materia di lavoro), del valore della controversia, delle fasi effettivamente espletate
(quindi con inclusione della fase istruttoria). CP_ Quanto alle spese in favore dell' sono esclusi I.V.A. e C.P.A. (Cass. civ. Sez.
Lav. 2.3.2023, n. 6346).
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Roberta
Lucchetti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2494 /2023 R.G.L.
e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede: - rigetta la domanda;
- condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di delle spese di Controparte_1 lite che liquida in complessivi €. 2.694,00, oltre iva, cpa e rimborso spese forfettarie
15%, da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario;
CP_
- condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell' delle spese di lite che liquida in complessivi €. 2.694,00, oltre rimborso spese forfettarie 15%.
Foggia, dopo l'udienza dell'11.12.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Roberta Lucchetti
TRIBUNALE DI FOGGIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Lucchetti, dopo l'udienza del giorno 11/12/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
Sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella controversia di lavoro iscritta al n. RG 2494/2023 promossa da
Parte_1 rappr. e dif. dall' avv. GRASSO GIACOMO contro
Controparte_1 rappr. e dif. dall'avv. D'ANDREA GIANFRANCO nonché
CP_2 rappr. e dif. dall'avv. DOMENICO LONGO
Fatto e diritto
Con ricorso depositato presso la cancelleria della sezione lavoro del Tribunale di
Foggia, il ricorrente in epigrafe indicato conveniva in giudizio e, Controparte_1 premesso di aver lavorato alle sue dipendenze dal 6.6.2016 al 31.8.2021, in qualità di operaia, inquadrabile nel livello III del CCNL “Abbigliamento-Aziende Artigiane”, senza regolare assunzione e senza percepire la retribuzione, ne chiedeva la condanna al pagamento della somma di euro 51.142,05 a titolo di differenze retributive e tfr, maturati in occasione del rapporto di lavoro subordinato intercorso nel periodo indicato.
La inoltre, chiedeva di accertare e quantificare i contributi dovuti all' , Pt_1 CP_2
e, per l'effetto, di condannare la resistente a versare all' i contributi evasi, CP_2 ovvero a risarcirle il danno generico da irregolarità contributiva per quelli eventualmente prescritti.
A supporto della propria domanda, la ricorrente, ha dedotto di: aver lavorato dal lunedì al sabato dalle ore 08:30 alle ore 13:00 e dalle ore 16:30 alle ore 21:00 -
21:30; di essersi occupata delle operazioni di taglio e cucitura delle varie parti dei capo d'abbigliamento, della cura della vestibilità, dell'applicazione degli accessori dei capi (es. bottoni, veli, fiocchi, ecc.), della confezione degli stessi, con l'utilizzo di macchinari industriali, del taglio delle stoffe con diverse tecniche (es. taglio a mano,
a trancetto, con macchine industriali, ecc.), delle operazioni di cucitura, delle operazioni di stiraggio con diversi metodi e strumenti, della pulizia del locale e del marciapiede antistante il negozio, della chiusura della cassa aziendale, della ricezione di pagamenti da parte dei clienti, della quotidiana apertura e chiusura del negozio, dello svolgimento, in favore della datrice di lavoro di faccende prettamente personali, come ad esempio, andare a fare la spesa per il vettovagliamento al supermercato;
essersi sempre impegnata con la massima diligenza ed operosità; essere stata assoggettata direttamente al potere direttivo, organizzativo, gerarchico e disciplinare della datrice di lavoro;
aver percepito in contanti una retribuzione mensile pari ad € 600,00; non aver goduto - per tutta la durata del rapporto di lavoro
- del periodo di ferie e festività, ad eccezione di una sola settimana nel mese di agosto, di ogni anno;
Si costituiva in giudizio la convenuta, contestando la fondatezza della domanda e chiedendone pertanto l'integrale rigetto. CP_ Si costituiva anche l' che rimetteva ogni valutazione in ordine alla domanda attorea riguardante la regolarizzazione assicurativa previdenziale, al Tribunale di
Foggia.
La causa, è stata istruita mediante l'assunzione delle prove testimoniali richieste da entrambe le parti.
In data 8.9.2025, in ossequio al decreto presidenziale n. 111/2025, è stata disposta la riassegnazione del procedimento alla sottoscritta.
All'odierna udienza, tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., previa verifica della regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione delle parti, la causa è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
Orbene, la domanda è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento. Invero, parte ricorrente non ha assolto l'onere di provare la sussistenza del dedotto rapporto di lavoro subordinato, come invece avrebbe dovuto ai sensi dell'art. 2697
c.c.
Giova rammentare che, alla stregua del generale principio di ripartizione degli oneri probatori sancito dalla norma sopra richiamata, il lavoratore che invochi il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro deve dimostrare la sussistenza degli elementi (c.d. “indici rivelatori”) caratteristici della subordinazione, anche e soprattutto qualora il rapporto sia stato diversamente qualificato dalle parti
(cfr. Cass. sez. lav., n. 1427 del 15/02/1997; n. 5826 del 13/03/2007; n. 5872 del
04/03/2008).
Come è noto l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, è il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale (cfr
Cass. 16935/2013; Cass. 23999/2012; Cass. 1893/2007).
Accanto a tale elemento fondamentale della subordinazione, la giurisprudenza ha individuato ulteriori indici cd sussidiari o accessori, quali: l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario di lavoro, la cadenza e la misura fissa della retribuzione, la localizzazione della prestazione, l'utilizzo dei mezzi produttivi del datore di lavoro, l'obbligo di giustificare le assenze. Ebbene, la ricorrenza di tali elementi, valutati con giudizio sintetico e non atomistico, può essere indicativa della ricorrenza di un rapporto di lavoro subordinato. In tal senso la Corte di Cassazione ha affermato che: “L'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, assumendo la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto stesso, è il vincolo di soggezione personale del lavoratore - che necessita della prova di idonei indici rivelatori, incombente allo stesso lavoratore - al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale.
Pertanto, gli altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione,
l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, ed eventuali altri, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire gli indici rivelatori, complessivamente considerati e tali da prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, attraverso i quali diviene evidente nel caso concreto l'essenza del rapporto, e cioè la subordinazione, mediante la valutazione non atomistica ma complessiva delle risultanze processuali. La relativa valutazione di fatto di tali elementi è rimessa al giudice del merito, con la conseguenza che essa, se risulta immune da vizi giuridici ed adeguatamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità, ove, invece, è censurabile soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto” (Cass, 4171/2006).
Orbene, le risultanze istruttorie non consentono di ritenere accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro oggetto del presente procedimento.
Ed invero nessuna delle deposizioni rese dai testi escussi su richiesta di parte ricorrente è apparsa dirimente.
Non quella resa dal teste vero è che costui ha confermato i capitoli Testimone_1 di prova articolati nel ricorso introduttivo, ma è altrettanto vero che la sua deposizione deve essere valutata assai cautamente sotto il profilo della sua intrinseca attendibilità, atteso lo stretto legame di parentela intercorrente con la ricorrente (il teste è il marito della . Pt_1
Tale attenta valutazione, peraltro, si rende necessaria anche in considerazione della circostanza che la cognizione dei fatti di causa da parte del teste è decisamente parziale, essendo circoscritta alle occasioni in cui lo stesso ha accompagnato la moglie presso il luogo di lavoro nonché alle volte, non specificate, in cui si è intrattenuto (per un tempo limitato), presso il negozio.
A tale considerazione, poi, se ne aggiunge un'altra: il teste ha reso delle dichiarazioni contraddittorie in punto di orario di lavoro, rispetto a quanto asserito dalla ricorrente nel proprio atto introduttivo. Egli infatti ha riferito “sul capitolo lett.
f) posso dire che mia moglie lavorava dalle 8,30/9,00 sino alle 13 e il pomeriggio dalle 16,30/17 sino alle 20,30/21,00; lavorava tutti i giorni tranne la domenica;
preciso che il sabato pomeriggio il negozio era aperto solo su appuntamento con le clienti;
mia moglie è capitato che andasse anche il sabato pomeriggio su appuntamento per la scelta o prova dell'abito; io non ero presente;”.
La invece, nel proprio ricorso ha dedotto dal lunedì al sabato di ogni Pt_1 settimana, dalle ore 08:30 alle ore 13:00 e dalle ore 16:30 alle ore 21:00 - 21:30
(quindi anche tutti i pomeriggi del sabato).
Orbene, l'imprecisione, da parte del teste circa l'orario di lavoro osservato dalla non è affatto trascurabile, considerato che egli ha riferito di conoscere Pt_1 direttamente i fatti di causa anche e soprattutto in quanto accompagnava e riprendeva la moglie dal luogo di lavoro. Il teste, quindi, dovrebbe conoscere precisamente i giorni e l'orario di lavoro osservato dalla ricorrente.
Quanto, poi, alla testimonianza resa dalla teste la stessa è apparsa Tes_2 vaga, generica e per nulla circostanziata. A riguardo basti considerare che la teste ha confermato le circostanze articolate in ricorso, precisando che tanto poteva fare, avendo lavorato alle dipendenze della controparte “per due o tre mesi nel 2021, luglio – agosto” in qualità di addetta alle pulizie del locale.
Tuttavia tale testimonianza oltre che generica (basti considerare che la teste non ha specificato in maniera chiara l'arco temporale in cui ha lavorato alle dipendenze della parte resistente), è parsa contraddittoria, avendo la teste dapprima riferito di aver lavorato in favore della parte resistente per tre volte a settimana, per poi asserire genericamente di “aver lavorato a chiamata”.
Ed ancora, circa l'orario di lavoro, la teste ha dapprima dedotto di aver lavorato per 3
/ 4 ore sia al mattino che il pomeriggio , per poi precisare di aver lavorato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 18.30.
Inoltre la teste ha riferito che il pomeriggio allorquando si recava presso il luogo di lavoro “trovava la già nel negozio”, sebbene l'orario di inizio della Pt_1 prestazione lavorativa fosse (per quanto riferito dalla medesima teste) lo stesso per entrambe (16.30).
Sorprende, inoltre, che anche questa teste, al pari del marito della ricorrente abbia riferito di aver accompagnato quest'ultima sul luogo di lavoro nonché di esserla andata a riprendere.
Circostanza, quest'ultima, alquanto peculiare se sol si considera che, come riferito dallo stesso marito della ricorrente, il luogo di lavoro era distante dall'abitazione della solo 150 metri;
è quindi sorprendete che la ricorrente avesse ben due Pt_1 accompagnatori per recarsi sul posto di lavoro, così poco distante dalla propria residenza.
Le suddette evenienze, unitamente al legame parentale sussistente tra la teste e la ricorrente (essendo la la nuora della sin dal 2018), impediscono di Tes_2 Pt_1 attribuire valore dirimente a tale testimonianza.
Ne consegue che, come innanzi detto le risultanze istruttorie si sono rilevate inidonee a corroborare la domanda attorea.
In definitiva, nella fattispecie in esame difetta anche il mero “principio di prova” in ordine alle circostanze allegate dal ricorrente, in particolare con riferimento alla asserita subordinazione del rapporto, poiché né dalla documentazione prodotta né dalla prova testimoniale richiesta dalla stessa ricorrente può trarsi conferma della natura del rapporto lavorativo e delle denunciate inadempienze datoriali.
Si ribadisce, che difettano riscontri concreti circa le effettive modalità di svolgimento della prestazione lavorativa in termini di subordinazione.
Si rammenta che, “L'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione,
l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e di per sé non decisiva;
sicché qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto” (Cass. sez. lav. n. 21028 del 28/09/2006).
Pertanto, acclarata l'insussistenza della subordinazione, risultano prive di fondamento le pretese economiche derivanti dall'asserita natura subordinata del rapporto di lavoro.
Alla stregua della precedenti considerazioni la domanda deve essere rigettata;
restano assorbite le eccezioni preliminari sollevate dalle parti.
Le spese di lite, in ossequio al principio della soccombenza, gravano sulla parte ricorrente.
La relativa liquidazione viene effettuata ex d.m. 147 del 13.08.2022 pubblicato sulla
G.U. n. 236 del 08.10.2022 e in vigore dal 23.10.2022 nella misura di cui all'infrascritto dispositivo, tenendo conto della tipologia di causa (procedimento in materia di lavoro), del valore della controversia, delle fasi effettivamente espletate
(quindi con inclusione della fase istruttoria). CP_ Quanto alle spese in favore dell' sono esclusi I.V.A. e C.P.A. (Cass. civ. Sez.
Lav. 2.3.2023, n. 6346).
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Roberta
Lucchetti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2494 /2023 R.G.L.
e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede: - rigetta la domanda;
- condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di delle spese di Controparte_1 lite che liquida in complessivi €. 2.694,00, oltre iva, cpa e rimborso spese forfettarie
15%, da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario;
CP_
- condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell' delle spese di lite che liquida in complessivi €. 2.694,00, oltre rimborso spese forfettarie 15%.
Foggia, dopo l'udienza dell'11.12.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Roberta Lucchetti