Art. 8. Imbarco di ricercatori 1. Il capo del compartimento marittimo puo' autorizzare l'imbarco del personale indicato dall' articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 , come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1976, n. 1057 , in numero non superiore a dodici, a condizione che:
a) non venga superato il numero massimo delle persone imbarcabili, quale risulta dai documenti della nave, o quello fissato, a detti fini, su parere dell'ente tecnico, tenuto conto delle condizioni di stabilita' della nave stessa;
b) per ogni persona per la quale viene consentito l'imbarco esistano mezzi di salvataggio collettivi ed individuali nella stessa misura di quelli prescritti per l'equipaggio;
c) nel caso di pernottamento a bordo delle persone per le quali viene consentito l'imbarco a norma del presente articolo esistano sistemazioni d'alloggio di caratteristiche pari a quelle dell'equipaggio;
d) i lavori e le ricerche da eseguire in navigazione non costituiscano fonte di pericolo per le persone e per la sicurezza della navigazione stessa ovvero non rendano difficile l'effettuazione dei servizi di bordo.
a) non venga superato il numero massimo delle persone imbarcabili, quale risulta dai documenti della nave, o quello fissato, a detti fini, su parere dell'ente tecnico, tenuto conto delle condizioni di stabilita' della nave stessa;
b) per ogni persona per la quale viene consentito l'imbarco esistano mezzi di salvataggio collettivi ed individuali nella stessa misura di quelli prescritti per l'equipaggio;
c) nel caso di pernottamento a bordo delle persone per le quali viene consentito l'imbarco a norma del presente articolo esistano sistemazioni d'alloggio di caratteristiche pari a quelle dell'equipaggio;
d) i lavori e le ricerche da eseguire in navigazione non costituiscano fonte di pericolo per le persone e per la sicurezza della navigazione stessa ovvero non rendano difficile l'effettuazione dei servizi di bordo.