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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 01/10/2025, n. 974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 974 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 6210 /2025 RG
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dott. Cinzia Balletti Presidente rel.
dott. Chiara Bitozzi Giudice
dott. Alina Rossato Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 6210 /2025 R.G promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. PORCELLATO VALENTINA , come da mandato Parte_1
in atti;
e
, con l'avv. PORCELLATO VALENTINA , come da mandato in CP_1
atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: divorzio congiunto
Per i ricorrenti come da note d'udienza:
CONDIZIONI
1 - I IG.ri e continueranno a vivere separati, fissando in CP_1 Parte_1
piena autonomia il loro domicilio e la loro residenza, portandosi reciproco rispetto e dandosi reciproca comunicazione di eventuali cambi di domicilio e/o residenza.
2 - La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, e Per_1
continuerà ad essere collocata prevalentemente presso la madre, che a seguito della separazione ha spostato assieme alla minore la propria residenza in Piove di Sacco, via E. Davila n. 52,
mentre il sig. continua a risiedere in Arzergrande, via A. De Gasperi n. 11, di proprietà CP_1
dei propri genitori ed allo stesso assegnata in sede di separazione (docc. 5 – 5.1). La
responsabilità genitoriale sarà, pertanto, esercitata da entrambi i genitori ed i medesimi assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per l'istruzione, l'educazione e la salute della figlia, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni,
eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con la quale la figlia di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui la figlia si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza.
3- Il padre avrà libera facoltà di vedere la figlia e tenerla con sé per intere giornate, anche consecutive, da previamente concordare con la madre, compatibilmente con le esigenze lavorative di entrambi i coniugi e i futuri impegni di studio, scolastici, sportivi e ricreativi della minore. Il padre avrà, inoltre, la piena libertà di fare visita alla minore ogniqualvolta lo riterrà
opportuno e sempre previo accordo con la sig.ra e, altresì, di poterla contattare Parte_1
telefonicamente ogni volta lo desideri. Le parti, di comune accordo, stabiliscono, in ogni caso,
in via preventiva, i seguenti giorni e orari di visita, i quali verranno applicati in mancanza di successive diverse intese tra gli stessi:
- la figlia pernotterà a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio fino alla domenica sera dopo la cena, presso il padre;
- nelle settimane di spettanza della madre, il padre potrà tenere con sé la figlia uno o due giorni infrasettimanali, dal pomeriggio fino alla sera, prima o dopo la cena, compatibilmente con le esigenze e gli impegni scolastici e ricreativi della figlia, previo accordo con la madre;
- nelle settimane di spettanza del padre, quest'ultimo potrà tenere con sé la figlia anche un giorno infrasettimanale, dal pomeriggio fino alla sera, prima o dopo la cena, compatibilmente con le esigenze e gli impegni scolastici e ricreativi della figlia, previo accordo con la madre;
- nel corso delle vacanze estive (dalla fine della scuola sino all'inizio dell'anno scolastico successivo), il padre potrà tenere con sé la figlia due o tre settimane, anche non consecutive,
in un periodo da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
- il padre potrà tenere con sé la figlia una settimana continuativa durante le festività
Natalizie (dalla fine delle lezioni all'Epifania) o durante le festività Pasquali (vacanze scolastiche comprendenti la festività), secondo il criterio dell'alternanza, e quindi un anno durante le festività Natalizie e quello successivo durante le festività Pasquali;
- il padre potrà tenere con sé la figlia durante gli eventuali ponti del carnevale, del 25 aprile,
del 1° maggio, del 2 giugno, del 15 agosto, del 1° novembre e dell'8 dicembre, secondo il criterio dell'alternanza, e quindi un ponte sarà trascorso dalla figlia con la madre e il successivo con il padre;
e così anche per compleanni, onomastici e altre ricorrenze nel corso dell'anno.
Gli orari come sopra prestabiliti potranno subire delle variazioni, purché accordate preventivamente tra i genitori.
1 - Il IG. verserà a titolo di contributo nel mantenimento della figlia CP_1 Per_1
entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico all'IBAN [...],
intestato alla madre l'importo di €.350,00 mensili, somma soggetta a Parte_1
rivalutazione ISTAT a decorrere da un anno dall'omologa della separazione.
2 - Entrambi i coniugi concorreranno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie relative alla figlia, come indicate nell'ultimo Protocollo di Intesa per le spese straordinarie in materia di separazione, divorzio e relative modifiche, nonché di affidamento dei figli del Tribunale di Padova, qui da intendersi integralmente richiamato e ritrascritto.
Le parti di comune accordo dichiarano sin d'ora di annoverare tra le spese straordinarie, in aggiunta a quanto indicato nel Protocollo, da ripartirsi nella misura del 50% ciascuno le seguenti spese:
Corredo di vestiario di cambio/inizio stagione;
Spese baby sitter;
Spese per il conseguimento della patente di guida motorino/automobile;
Spese per acquisto dispositivi elettronici (a titolo esemplificativo PC, cellulare, ecc.). - I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente al proprio personale mantenimento,
dichiarandosi economicamente autosufficienti.
7- L'assegno unico e universale per i figli a carico continuerà ad essere corrisposto integralmente alla IG.ra , la quale potrà beneficiare integralmente delle Parte_1
detrazioni per i figli a carico.
8- Le parti si concedono sin d'ora il reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e degli altri documenti necessari per l'espatrio ed acconsentono al rilascio del documento di riconoscimento uso espatrio nonché del passaporto elettronico per la figlia.
9- Le spese legali, vive e del contributo unificato per il deposito del ricorso congiunto sono ripartite nella misura del 50% tra le parti.
10- I coniugi danno atto di avere ripartito fra loro ogni bene comune e di essere economicamente autosufficienti e pertanto non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento.
11- Visto l'art. 473-bis. 51, secondo comma, c.p.c. i ricorrenti dichiarano di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte contenenti le condizioni e conclusioni congiunte come formalizzate nel presente atto e al riguardo confermano di non volersi riconciliare.
12- I genitori, richiamato l'art. 473 bis. 5 ultimo comma c.p.c., non ritengono necessario l'ascolto della minore.
***
Tutto ciò premesso, i IGg.ri e , come sopra rappresentati, CP_1 Parte_1
assistiti e difesi,
DICHIARANO
di non volersi riconciliare e
DICHIARANO
di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e, pertanto
CHIEDONO che il Giudice istruttore voglia, espletati gli incombenti di rito, omettendo l'ascolto della figlia minore in quanto manifestatamente superfluo e, acquisito il parere favorevole del P.M.,
rimettere gli atti al Collegio perché accolga le seguenti
CONCLUSIONI
dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai sig.ri e CP_1 Parte_1
in data 24/06/2022 con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
[...]
Comune di Arzergrande (PD), al n. 4 parte I anno 2022, ordinando al Comune di
Arzergrande (PD), di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio,
• omologare la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio alle condizioni tutte come riportate in premessa, da intendersi ivi integralmente ritrascritte.
FATTO E DIRITTO
I sigg. e hanno contratto Parte_1 CP_1
matrimonio civile in data 24/06/2022 con atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Arzergrande (PD), al n. 4 parte I anno 2022 (doc. 1 –
certificato di residenza, stato famiglia e matrimonio ante separazione); dalla unione coniugale è nata in [...] il [...] la figlia Per_1
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del
Tribunale di Padova e la separazione è stata omologata con la sentenza di separazione n. 887/2024 pubblicata il 27/11/2024 e passata in giudicato.
Ciò premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2,
lett. b) , l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione. Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse della figlia minore, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità.
Attesa la concorde volontà delle parti, spese di lite compensate tra le parti
P.Q.M.
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
contratto il 24/06/2022 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio
[...]
del Comune di Arzergrande (PD), al n. 4 parte I anno 2022;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. provvede in conformità con le rassegnate conclusioni;
4. spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 30.9.25
Il Presidente dr.ssa. Cinzia Balletti
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dott. Cinzia Balletti Presidente rel.
dott. Chiara Bitozzi Giudice
dott. Alina Rossato Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 6210 /2025 R.G promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. PORCELLATO VALENTINA , come da mandato Parte_1
in atti;
e
, con l'avv. PORCELLATO VALENTINA , come da mandato in CP_1
atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: divorzio congiunto
Per i ricorrenti come da note d'udienza:
CONDIZIONI
1 - I IG.ri e continueranno a vivere separati, fissando in CP_1 Parte_1
piena autonomia il loro domicilio e la loro residenza, portandosi reciproco rispetto e dandosi reciproca comunicazione di eventuali cambi di domicilio e/o residenza.
2 - La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, e Per_1
continuerà ad essere collocata prevalentemente presso la madre, che a seguito della separazione ha spostato assieme alla minore la propria residenza in Piove di Sacco, via E. Davila n. 52,
mentre il sig. continua a risiedere in Arzergrande, via A. De Gasperi n. 11, di proprietà CP_1
dei propri genitori ed allo stesso assegnata in sede di separazione (docc. 5 – 5.1). La
responsabilità genitoriale sarà, pertanto, esercitata da entrambi i genitori ed i medesimi assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per l'istruzione, l'educazione e la salute della figlia, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni,
eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con la quale la figlia di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui la figlia si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza.
3- Il padre avrà libera facoltà di vedere la figlia e tenerla con sé per intere giornate, anche consecutive, da previamente concordare con la madre, compatibilmente con le esigenze lavorative di entrambi i coniugi e i futuri impegni di studio, scolastici, sportivi e ricreativi della minore. Il padre avrà, inoltre, la piena libertà di fare visita alla minore ogniqualvolta lo riterrà
opportuno e sempre previo accordo con la sig.ra e, altresì, di poterla contattare Parte_1
telefonicamente ogni volta lo desideri. Le parti, di comune accordo, stabiliscono, in ogni caso,
in via preventiva, i seguenti giorni e orari di visita, i quali verranno applicati in mancanza di successive diverse intese tra gli stessi:
- la figlia pernotterà a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio fino alla domenica sera dopo la cena, presso il padre;
- nelle settimane di spettanza della madre, il padre potrà tenere con sé la figlia uno o due giorni infrasettimanali, dal pomeriggio fino alla sera, prima o dopo la cena, compatibilmente con le esigenze e gli impegni scolastici e ricreativi della figlia, previo accordo con la madre;
- nelle settimane di spettanza del padre, quest'ultimo potrà tenere con sé la figlia anche un giorno infrasettimanale, dal pomeriggio fino alla sera, prima o dopo la cena, compatibilmente con le esigenze e gli impegni scolastici e ricreativi della figlia, previo accordo con la madre;
- nel corso delle vacanze estive (dalla fine della scuola sino all'inizio dell'anno scolastico successivo), il padre potrà tenere con sé la figlia due o tre settimane, anche non consecutive,
in un periodo da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
- il padre potrà tenere con sé la figlia una settimana continuativa durante le festività
Natalizie (dalla fine delle lezioni all'Epifania) o durante le festività Pasquali (vacanze scolastiche comprendenti la festività), secondo il criterio dell'alternanza, e quindi un anno durante le festività Natalizie e quello successivo durante le festività Pasquali;
- il padre potrà tenere con sé la figlia durante gli eventuali ponti del carnevale, del 25 aprile,
del 1° maggio, del 2 giugno, del 15 agosto, del 1° novembre e dell'8 dicembre, secondo il criterio dell'alternanza, e quindi un ponte sarà trascorso dalla figlia con la madre e il successivo con il padre;
e così anche per compleanni, onomastici e altre ricorrenze nel corso dell'anno.
Gli orari come sopra prestabiliti potranno subire delle variazioni, purché accordate preventivamente tra i genitori.
1 - Il IG. verserà a titolo di contributo nel mantenimento della figlia CP_1 Per_1
entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico all'IBAN [...],
intestato alla madre l'importo di €.350,00 mensili, somma soggetta a Parte_1
rivalutazione ISTAT a decorrere da un anno dall'omologa della separazione.
2 - Entrambi i coniugi concorreranno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie relative alla figlia, come indicate nell'ultimo Protocollo di Intesa per le spese straordinarie in materia di separazione, divorzio e relative modifiche, nonché di affidamento dei figli del Tribunale di Padova, qui da intendersi integralmente richiamato e ritrascritto.
Le parti di comune accordo dichiarano sin d'ora di annoverare tra le spese straordinarie, in aggiunta a quanto indicato nel Protocollo, da ripartirsi nella misura del 50% ciascuno le seguenti spese:
Corredo di vestiario di cambio/inizio stagione;
Spese baby sitter;
Spese per il conseguimento della patente di guida motorino/automobile;
Spese per acquisto dispositivi elettronici (a titolo esemplificativo PC, cellulare, ecc.). - I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente al proprio personale mantenimento,
dichiarandosi economicamente autosufficienti.
7- L'assegno unico e universale per i figli a carico continuerà ad essere corrisposto integralmente alla IG.ra , la quale potrà beneficiare integralmente delle Parte_1
detrazioni per i figli a carico.
8- Le parti si concedono sin d'ora il reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e degli altri documenti necessari per l'espatrio ed acconsentono al rilascio del documento di riconoscimento uso espatrio nonché del passaporto elettronico per la figlia.
9- Le spese legali, vive e del contributo unificato per il deposito del ricorso congiunto sono ripartite nella misura del 50% tra le parti.
10- I coniugi danno atto di avere ripartito fra loro ogni bene comune e di essere economicamente autosufficienti e pertanto non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento.
11- Visto l'art. 473-bis. 51, secondo comma, c.p.c. i ricorrenti dichiarano di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte contenenti le condizioni e conclusioni congiunte come formalizzate nel presente atto e al riguardo confermano di non volersi riconciliare.
12- I genitori, richiamato l'art. 473 bis. 5 ultimo comma c.p.c., non ritengono necessario l'ascolto della minore.
***
Tutto ciò premesso, i IGg.ri e , come sopra rappresentati, CP_1 Parte_1
assistiti e difesi,
DICHIARANO
di non volersi riconciliare e
DICHIARANO
di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e, pertanto
CHIEDONO che il Giudice istruttore voglia, espletati gli incombenti di rito, omettendo l'ascolto della figlia minore in quanto manifestatamente superfluo e, acquisito il parere favorevole del P.M.,
rimettere gli atti al Collegio perché accolga le seguenti
CONCLUSIONI
dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai sig.ri e CP_1 Parte_1
in data 24/06/2022 con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
[...]
Comune di Arzergrande (PD), al n. 4 parte I anno 2022, ordinando al Comune di
Arzergrande (PD), di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio,
• omologare la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio alle condizioni tutte come riportate in premessa, da intendersi ivi integralmente ritrascritte.
FATTO E DIRITTO
I sigg. e hanno contratto Parte_1 CP_1
matrimonio civile in data 24/06/2022 con atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Arzergrande (PD), al n. 4 parte I anno 2022 (doc. 1 –
certificato di residenza, stato famiglia e matrimonio ante separazione); dalla unione coniugale è nata in [...] il [...] la figlia Per_1
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del
Tribunale di Padova e la separazione è stata omologata con la sentenza di separazione n. 887/2024 pubblicata il 27/11/2024 e passata in giudicato.
Ciò premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2,
lett. b) , l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione. Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse della figlia minore, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità.
Attesa la concorde volontà delle parti, spese di lite compensate tra le parti
P.Q.M.
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
contratto il 24/06/2022 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio
[...]
del Comune di Arzergrande (PD), al n. 4 parte I anno 2022;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. provvede in conformità con le rassegnate conclusioni;
4. spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 30.9.25
Il Presidente dr.ssa. Cinzia Balletti