Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. X, sentenza 24/02/2026, n. 1177
CGT1
Sentenza 24 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica della cartella di pagamento presupposta

    L'agente della riscossione ha provato l'avvenuta notifica della cartella di pagamento in data anteriore all'intimazione.

  • Inammissibile
    Omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto

    La doglianza è inammissibile in quanto tardiva, dovendo essere fatta valere con la tempestiva impugnazione della cartella di pagamento.

  • Rigettato
    Prescrizione del tributo

    Tra la notifica della cartella di pagamento e quella dell'intimazione non è decorso il termine triennale di prescrizione.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento

    L'intimazione di pagamento è un atto vincolato che non necessita di particolare motivazione oltre all'indicazione della cartella non pagata e precedentemente notificata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. X, sentenza 24/02/2026, n. 1177
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 1177
    Data del deposito : 24 febbraio 2026

    Testo completo