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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. X, sentenza 24/02/2026, n. 1177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1177 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1177/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 10, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 10:05 in composizione monocratica:
CC ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 666/2025 depositato il 12/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012669972000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012669972000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012669972000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012669972000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012669972000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012669972000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012669972000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012669972000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420210016265804000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 258/2026 depositato il
20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12.2.2025 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03420249012669972/000, notificata da ADER il 21.11.2024 nella parte relativa alla cartella di pagamento n. 03420210016265804000 avente ad oggetto tasse automobilistiche per l'anno 2016, chiedendone la declaratoria di illegittimità/nullità.
Lamentava, in particolare, la omessa notifica della cartella di pagamento e dell'avviso di accertamento presupposto e l'intervenuta prescrizione del tributo per il decorso del termine triennale, anche in ipotesi di notifica della cartella di pagamento, oltre al difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento.
Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio con memoria depositata il 19.5.2025 contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza.
Con memoria depositata il 21.5.2025 si costituiva in giudizio la Regione Calabria chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 16.2.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto. Non coglie nel segno la doglianza di parte ricorrente che fa leva sul ritenuto difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento.
Al riguardo è sufficiente rilevare che la giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Cass. n. 21065/2022) ha affermato che l'intimazione di pagamento ex art. 50, commi 2 e 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 è atto vincolato redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia e delle
Finanze e in relazione ad un provvedimento vincolato nel suo contenuto da una norma o da provvedimento sovraordinato all'Amministrazione non compete alcuna facoltà di scelta circa il contenuto: scopo dell'intimazione è quello di rendere edotto il contribuente che per effetto della mancanza di pagamento della cartella già notificata avrà inizio l'esecuzione coattiva e tale atto non necessita di particolare motivazione oltre all'indicazione della cartella non pagata e precedentemente notificata.
Ciò detto, contrariamente a quanto lamenta parte ricorrente, ADER ha provato l'avvenuta notifica, in data
7.12.2022, della cartella di pagamento presupposta qui di interesse, depositando il relativo avviso di ricevimento: la doglianza sull'omessa notifica di tale atto è dunque infondata mentre è inammissibile siccome tardiva in questa sede quella relativa all'omessa notifica del prodromico avviso di accertamento avendo dovuto/potuto essere fatta valere con la tempestiva impugnazione della cartella.
Tanto precisato, dalla notifica della cartella di pagamento a quella dell'intimazione opposta (avvenuta il
21.11.2024) non è decorso il termine triennale di prescrizione.
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida, in favore di ciascuna parte resistente, in € 1.736,00 oltre accessori come per legge, con distrazione ove richiesta.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 10, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 10:05 in composizione monocratica:
CC ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 666/2025 depositato il 12/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012669972000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012669972000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012669972000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012669972000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012669972000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012669972000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012669972000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249012669972000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420210016265804000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 258/2026 depositato il
20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12.2.2025 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03420249012669972/000, notificata da ADER il 21.11.2024 nella parte relativa alla cartella di pagamento n. 03420210016265804000 avente ad oggetto tasse automobilistiche per l'anno 2016, chiedendone la declaratoria di illegittimità/nullità.
Lamentava, in particolare, la omessa notifica della cartella di pagamento e dell'avviso di accertamento presupposto e l'intervenuta prescrizione del tributo per il decorso del termine triennale, anche in ipotesi di notifica della cartella di pagamento, oltre al difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento.
Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio con memoria depositata il 19.5.2025 contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza.
Con memoria depositata il 21.5.2025 si costituiva in giudizio la Regione Calabria chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 16.2.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto. Non coglie nel segno la doglianza di parte ricorrente che fa leva sul ritenuto difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento.
Al riguardo è sufficiente rilevare che la giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Cass. n. 21065/2022) ha affermato che l'intimazione di pagamento ex art. 50, commi 2 e 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 è atto vincolato redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia e delle
Finanze e in relazione ad un provvedimento vincolato nel suo contenuto da una norma o da provvedimento sovraordinato all'Amministrazione non compete alcuna facoltà di scelta circa il contenuto: scopo dell'intimazione è quello di rendere edotto il contribuente che per effetto della mancanza di pagamento della cartella già notificata avrà inizio l'esecuzione coattiva e tale atto non necessita di particolare motivazione oltre all'indicazione della cartella non pagata e precedentemente notificata.
Ciò detto, contrariamente a quanto lamenta parte ricorrente, ADER ha provato l'avvenuta notifica, in data
7.12.2022, della cartella di pagamento presupposta qui di interesse, depositando il relativo avviso di ricevimento: la doglianza sull'omessa notifica di tale atto è dunque infondata mentre è inammissibile siccome tardiva in questa sede quella relativa all'omessa notifica del prodromico avviso di accertamento avendo dovuto/potuto essere fatta valere con la tempestiva impugnazione della cartella.
Tanto precisato, dalla notifica della cartella di pagamento a quella dell'intimazione opposta (avvenuta il
21.11.2024) non è decorso il termine triennale di prescrizione.
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida, in favore di ciascuna parte resistente, in € 1.736,00 oltre accessori come per legge, con distrazione ove richiesta.