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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 06/11/2025, n. 766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 766 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 630/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
AN RT Presidente
TO ND IC
MI OI IC relatore est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile r.g.n. 630/2025
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Marica Martinelli Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
Contro
(C.F. CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO
Separazione giudiziale dei coniugi
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: “chiede che il Tribunale adito, preso atto della volontà di porre fine al vincolo matrimoniale con il Sig. nato in [...] il [...] CP_1
1 in primo luogo, voglia pronunciare sentenza di separazione, con ordine all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Lucca di annotare la stessa a margine dell'atto di matrimonio, omologando le condizioni di seguito indicate sub 1); in secondo luogo, voglia rimettere la causa sul ruolo del IC Relatore affinché questi, una volta maturato il termine indicato all'art. 3, n. 2 lett. b della legge n. 898/70 e successive modificazioni e previo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, divenuta così procedibile anche la domanda di scioglimento di matrimonio avanzata nel presente ricorso ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., Voglia confermare le condizioni di cui al ricorso;
in terzo luogo, voglia pronunciare lo scioglimento del matrimonio, con ordine all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Lucca di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, alle condizioni di seguito indicate sub 2).
1. Condizioni di separazione
1. I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
2. Condizioni di divorzio
a.i.
1. I coniugi continueranno a vivere separati portandosi reciproco rispetto”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.3.2025, premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 civile con il quale dopo una brevissima convivenza era sparito, facendo perdere le CP_1 proprie tracce, ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, senza ulteriori condizioni, con successiva remissione della causa sul ruolo ai fini della pronuncia dello scioglimento del matrimonio, una volta passata in giudicato la sentenza e decorsi i termini di legge.
2 All'udienza in data 8.10.2025, è personalmente comparsa unitamente al Parte_1 procuratore costituito. Il resistente, viceversa, ancorché ritualmente vocato in giudizio, non si è costituito, né è comparso in udienza. Si è pertanto provveduto all'audizione della ricorrente, la quale ha confermato di non avere da anni alcun contatto con il coniuge, dall'unione con il quale non erano nati figli. All'esito, il procuratore ha precisato le conclusioni, riportate in epigrafe, rinunciando ai termini per le memorie. La causa è stata dunque rimessa al Collegio per la decisione.
***
Va senz'altro accolta la domanda di separazione personale dei coniugi.
Invero, ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Gli elementi desumibili dagli atti processuali, il tenore stesso delle allegazioni della ricorrente e l'insistenza nell'accoglimento del ricorso dimostrano che tra i coniugi si è verificata una situazione di incompatibilità e intollerabilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione.
Deve conseguentemente essere pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi, null'altro essendo stato richiesto.
Si dà atto che, con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, la ricorrente ha, altresì, proposto domanda di scioglimento del matrimonio.
Essendo la domanda così proposta procedibile - ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 1, cod. proc. civ. - soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge
1/12/1970, n. 898, e previo passaggio in giudicato della odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, provveda secondo rito.
Le spese di lite saranno regolate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi nata in [...] il [...] e Parte_1 nato in [...] il [...]; CP_1
-Ordina all'Ufficiale di Stato civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lucca, nella camera di consiglio del 4.11.2025.
Il IC relatore Il Presidente
MI OI AN RT
4
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
AN RT Presidente
TO ND IC
MI OI IC relatore est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile r.g.n. 630/2025
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Marica Martinelli Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
Contro
(C.F. CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO
Separazione giudiziale dei coniugi
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: “chiede che il Tribunale adito, preso atto della volontà di porre fine al vincolo matrimoniale con il Sig. nato in [...] il [...] CP_1
1 in primo luogo, voglia pronunciare sentenza di separazione, con ordine all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Lucca di annotare la stessa a margine dell'atto di matrimonio, omologando le condizioni di seguito indicate sub 1); in secondo luogo, voglia rimettere la causa sul ruolo del IC Relatore affinché questi, una volta maturato il termine indicato all'art. 3, n. 2 lett. b della legge n. 898/70 e successive modificazioni e previo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, divenuta così procedibile anche la domanda di scioglimento di matrimonio avanzata nel presente ricorso ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., Voglia confermare le condizioni di cui al ricorso;
in terzo luogo, voglia pronunciare lo scioglimento del matrimonio, con ordine all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Lucca di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, alle condizioni di seguito indicate sub 2).
1. Condizioni di separazione
1. I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
2. Condizioni di divorzio
a.i.
1. I coniugi continueranno a vivere separati portandosi reciproco rispetto”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.3.2025, premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 civile con il quale dopo una brevissima convivenza era sparito, facendo perdere le CP_1 proprie tracce, ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, senza ulteriori condizioni, con successiva remissione della causa sul ruolo ai fini della pronuncia dello scioglimento del matrimonio, una volta passata in giudicato la sentenza e decorsi i termini di legge.
2 All'udienza in data 8.10.2025, è personalmente comparsa unitamente al Parte_1 procuratore costituito. Il resistente, viceversa, ancorché ritualmente vocato in giudizio, non si è costituito, né è comparso in udienza. Si è pertanto provveduto all'audizione della ricorrente, la quale ha confermato di non avere da anni alcun contatto con il coniuge, dall'unione con il quale non erano nati figli. All'esito, il procuratore ha precisato le conclusioni, riportate in epigrafe, rinunciando ai termini per le memorie. La causa è stata dunque rimessa al Collegio per la decisione.
***
Va senz'altro accolta la domanda di separazione personale dei coniugi.
Invero, ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Gli elementi desumibili dagli atti processuali, il tenore stesso delle allegazioni della ricorrente e l'insistenza nell'accoglimento del ricorso dimostrano che tra i coniugi si è verificata una situazione di incompatibilità e intollerabilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione.
Deve conseguentemente essere pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi, null'altro essendo stato richiesto.
Si dà atto che, con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, la ricorrente ha, altresì, proposto domanda di scioglimento del matrimonio.
Essendo la domanda così proposta procedibile - ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 1, cod. proc. civ. - soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge
1/12/1970, n. 898, e previo passaggio in giudicato della odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, provveda secondo rito.
Le spese di lite saranno regolate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi nata in [...] il [...] e Parte_1 nato in [...] il [...]; CP_1
-Ordina all'Ufficiale di Stato civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lucca, nella camera di consiglio del 4.11.2025.
Il IC relatore Il Presidente
MI OI AN RT
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