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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 17/02/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa Claudia Oronos, in sostituzione dell'udienza del 14 febbraio 2024 con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3491/2023 r.g. e vertente
TRA
(C.F: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Daniela Bellocco per procura in atti,
ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'Agenzia , rappresentato CP_2
e difeso dagli avv. ti Angelo Labrini, Angela M. Fazio, Angela M. Laganà e Dario C,
Adornato per procura in atti;
resistente
FATTO E DIRITTO
1.- , lamentando l'ingiusto rigetto della domanda presentata Parte_1
in via amministrativa, proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio delle condizioni sanitarie previste per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (proc. n. 783/2023 r.g.). Nella resistenza dell'Istituto, veniva disposta ed espletata c.t.u. che escludeva in capo all'istante i requisiti sanitari necessari per la prestazione richiesta. La ricorrente contestava tempestivamente le risultanze suindicate e nei successivi trenta giorni, in data 14 novembre 2023 proponeva ricorso per opporsi alle conclusioni della ctu e ottenere la condanna dell'ente alla liquidazione e al pagamento del beneficio.
Nella resistenza dell'Istituto, sostituita l'udienza odierna di discussione dal deposito telematico di note scritte, la causa, istruita per documenti e nuova CTU medico-legale, viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2-. La domanda attorea è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
Occorre premettere che l'oggetto del giudizio di opposizione non è il diritto alla prestazione, ma sempre e soltanto il riconoscimento del requisito sanitario, e che l'attore in senso sostanziale resta il privato, anche ove sia l ad avviare la contestazione. CP_2
Nel merito, la CTU esperita in sede di ATPO aveva escluso la necessità di un'assistenza continua e l'esistenza di complicanze gravemente invalidanti.
Ragion per cui, è stato ritenuto opportuno esperire una nuova CTU medico-legale che, invece, ha riconosciuto che la stessa appare bisognevole di una assistenza continua data della visita peritale, ovvero dal 24/06/2024.
La nuova perizia appare sostenuta da motivazione esauriente, non è stata raggiunta da contestazioni specifiche, e merita condivisione.
Nella specie, il consulente ha rilevato che l'istante è affetta dalle seguenti patologie:
“GRAVE DEFICIT STATICO DINAMICO E DEAMBULATORIO IN MARCATA
POLIARTROSI, CEDIMENTO STRUTTURALE DEL RACHIDE CON IPERCIFOSI,
GINOCCHIO VARO ARTROSICOBILATERALE. 2)CARDIOPATIA IPERTENSIVA,
DIABETEMELLITO. 3) DEPRESIONE SENILE”.
Ha rilevato che “risulta predominante la condizione di sofferenza poliartrosica con notevole incidenza funzionale peraltro già evidenziate i sede di visita preso commisione medica nel mese di giugno del 2022, e ripresa nella sua valutazione dal CTU Dott. CP_2
, tale condizione ha avuto una progressiva evoluzione peggiorativa e dallo stato Per_1
attuale per come da esame obiettivo in sede di visita, ha determinato un notevole impegno sia delle grandi articolazioni in primis alle ginocchia e dalle anche come pure alla colonna con cedimento strutturale e dipercifosi del rachide, con marcata ripercussione sia dal punto di vista statico dinamico che deambulatorio;
la sofferenza cardiocircolatoria con condizione di cardiopatia ipertensiva in trattamento farmacologico da diversi anni, aggravata dalla sofferenza metabolica del diabete mellito, infine da non sottovalutare una condizione di depressione senile”.
Il consulente ha concluso ritenendo che l'istante necessita di assistenza continua, conseguentemente sussistono i presupposti per il riconoscimento in capo all'istante dei requisiti sanitari richiesti per l'indennità di accompagnamento dal 24/06/2024.
3.- Le ragioni della decisione giustificano la compensazione per metà delle spese processuali che per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto del valore e della limitata attività svolta, in euro 1.425,50 oltre accessori, con distrazione ex art. 93 c.p.c.. Vanno, inoltre, poste a definitivo carico dell' le spese della consulenza tecnica CP_2
d'ufficio, liquidate separatamente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara che possiede il requisito sanitario per fruire Parte_1
dell'indennità di accompagnamento dal 24/06/2024;
2) condanna l' alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio, CP_2
che liquida in 1.425,50, oltre spese generali, iva e cpa, distratte in favore del procuratore antistatario indicato in epigrafe. Compensa per il resto.
Palmi, 17/02/2025
Il Giudice del lavoro
Claudia Oronos