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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 25/02/2026, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 574/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 29/05/2024 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
MURONE SALVATORE, Giudice monocratico in data 29/05/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1205/2023 depositato il 29/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - NZ
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020229004136365000 BOLLO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020229004136365000 BOLLO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente: come da atti.
Resistente: come da atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate - SI, Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento meglio descritta in epigrafe, per tributi ed anni pure sopra indicati.
Deduceva la prescrizione delle pretese impositive in quanto risalenti nel tempo, assumendo altresì la mancata notificazione dei rituali atti prodromici anteriormente alla intimazione impugnata.
Resisteva nel giudizio la convenuta Agenzia che chiedeva di respingere il ricorso contestando gli assunti avversari e producendo documentazione che assumeva dimostrare anche il mancato decorso dei termini di prescrizione.
All'udienza in testa indicata la causa veniva ritenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte di accogliere il ricorso.
Con la documentazione prodrotta, parte resistente assume di aver notificato la cartella, prodromica all'intimazione impugnata, in data 12.11.2018.
Orbene, trattandosi di tassa automobilistica dovuta per gli anni 2013/2014, appare evidente che alla data documentata fosse già decorso il termine triennale di prescrizione, valente anche in riferimento alla successiva intimazione oggi impugnata.
Le spese di giudizio, quali liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, liquidate in euro trecento per onorario, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore dei difensori costituiti.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 29/05/2024 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
MURONE SALVATORE, Giudice monocratico in data 29/05/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1205/2023 depositato il 29/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - NZ
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020229004136365000 BOLLO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020229004136365000 BOLLO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente: come da atti.
Resistente: come da atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate - SI, Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento meglio descritta in epigrafe, per tributi ed anni pure sopra indicati.
Deduceva la prescrizione delle pretese impositive in quanto risalenti nel tempo, assumendo altresì la mancata notificazione dei rituali atti prodromici anteriormente alla intimazione impugnata.
Resisteva nel giudizio la convenuta Agenzia che chiedeva di respingere il ricorso contestando gli assunti avversari e producendo documentazione che assumeva dimostrare anche il mancato decorso dei termini di prescrizione.
All'udienza in testa indicata la causa veniva ritenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte di accogliere il ricorso.
Con la documentazione prodrotta, parte resistente assume di aver notificato la cartella, prodromica all'intimazione impugnata, in data 12.11.2018.
Orbene, trattandosi di tassa automobilistica dovuta per gli anni 2013/2014, appare evidente che alla data documentata fosse già decorso il termine triennale di prescrizione, valente anche in riferimento alla successiva intimazione oggi impugnata.
Le spese di giudizio, quali liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, liquidate in euro trecento per onorario, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore dei difensori costituiti.