Versione
10 settembre 1991
10 settembre 1991
Art. 28. (Anticipazioni fra le Casse) 1. Fra le Casse pensioni degli istituti di previdenza sono consentite anticipazioni di somme al saggio annuo pari a quello medio lordo di rendimento dei capitali investiti dagli istituti di previdenza risultante dagli ultimi rendiconti per i quali sia intervenuto giudizio di regolarita' della Corte dei Conti.