Articolo 28 della Legge 8 agosto 1991, n. 274
Articolo 27Articolo 29
Versione
10 settembre 1991
Art. 28. (Anticipazioni fra le Casse) 1. Fra le Casse pensioni degli istituti di previdenza sono consentite anticipazioni di somme al saggio annuo pari a quello medio lordo di rendimento dei capitali investiti dagli istituti di previdenza risultante dagli ultimi rendiconti per i quali sia intervenuto giudizio di regolarita' della Corte dei Conti.
Entrata in vigore il 10 settembre 1991