Art. 28. (Anticipazioni fra le Casse) 1. Fra le Casse pensioni degli istituti di previdenza sono consentite anticipazioni di somme al saggio annuo pari a quello medio lordo di rendimento dei capitali investiti dagli istituti di previdenza risultante dagli ultimi rendiconti per i quali sia intervenuto giudizio di regolarita' della Corte dei Conti.
Articolo 28 della Legge 8 agosto 1991, n. 274
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Articolo 28 della Legge 8 agosto 1991, n. 274
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10 settembre 1991
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