TRIB
Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 27/10/2025, n. 2873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2873 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, I° sezione civile, in persona del G.U., dott. Alfredo Granata ha pronunciato , la seguente:
sentenza , decorsi i termini ex art .190 cpc, nella causa iscritta al n. 4658/2022 di R.G., avente ad oggetto : domanda di risarcimento dei danni
tra
, rappresentata e difesa dagli Avv. Parte_1
ti IA UA, GO LO e EP AR , domiciliata come in atti
ATTORE
e
soc. rappresentata e difesa dall'Avv.Rocco Travaglino, domiciliata come in Controparte_1
atti ;
CONVENUTO
conclusioni : come da verbale d'udienza del 10 06 2025.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La domanda proposta dall' attore è infondata.
AI SENSI DELL'ART. 132, 2° COMMA, N. 4, C.P.C. (COSÌ COME MODIFICATO DALLA
LEGGE N. 69/2009), LA SENTENZA DEVE CONTENERE “LA CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE” (E NON PIÙ ANCHE “LA
CONCISA ESPOSIZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO”). - AI SENSI DELL'ART. 118, 1° COMMA, DISP. ATTUAZ., C.P.C. (COSÌ COME
MODIFICATO DALLA LEGGE N. 69/2009), LA “MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA DI
CUI ALL'ART. 132, SECONDO COMMA, NUMERO 4), DEL CODICE CONSISTE NELLA
SUCCINTA ESPOSIZIONE DEI FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA E DELLE RAGIONI
GIURIDICHE DELLA DECISIONE, ANCHE CON RIFERIMENTO A PRECEDENTI
CONFORMI.”
PERTANTO, CON RIGUARDO ALLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO SARANNO
RICHIAMATI UNICAMENTE GLI EVENTI RILEVANTI AI FINI DELLA DECISIONE- .
IN PUNTO DI DIRITTO.
Dalla lettura delle copiose argomentazioni difensive formulate dalla azienda attrice del presente processo si evince la sussistenza di un ipotetico diritto al ristoro dei danni perpetrati alla mentovata in ragione di plurime condotte processuali sfociate in provvedimenti, a seguito dei quali, la stessa ha patito esecuzioni fondate su titoli esecutivi risultati non emessi dal pugno del legale rappresentante della stessa e conclusesi con esito favorevole.
Tanto assumendo la illegittimità delle azioni giudiziarie esercitate con animo “persecutorio” , stante l'infondatezza delle ragioni creditorie dedotte dalla convenuta società.
In punto di diritto non può revocarsi in dubbio che l'intera vicenda processuale debba inquadrarsi nel novero delle azioni risarcitorie di natura aquiliana, assumendo rilevanza quanto disposto dall'art. 2043 c.c., a mente del quale..” qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno..”
La norma in esame introduce, pertanto, la cosiddetta responsabilità extracontrattuale che sorge, sinteticamente, quando un soggetto subisce un danno dalla condotta di altri e tra di essi manca un rapporto obbligatorio, conseguendone il postulato giuridico che la colpa consista in negligenza, imprudenza, imperizia (valutate alla stregua dell'art. 1176 c.c.) ovvero nella inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
È, altresì, necessario che tra fatto illecito ed il danno sussista un nesso di causalità.
Il fatto doloso o colposo nasce, pertanto, a seguito di chi cagioni ad altri un danno ingiusto, concretandosi, nel dolo e nella colpa , l'elemento soggettivo. Resta, ovviamente, a carico di chi ritiene che il danno si sia perpetrato, la prova della sussistenza delle prefate condizioni e della conseguente quantificazione.
Orbene, nel giudizio in esame, tale circostanza appare cristallizzata unicamente dal percorso difensivo rappresentato dall'atto introduttivo, pregno di riferimenti dottrinari e giurisprudenziali ma carente dei presupposti in tema di nesso di causalità e presupposti applicativi.
Ciò in virtù del fatto che l'eventualità di una responsabilità per l'introduzione di una azione giudiziaria risulta oggetto di specifica regolamentazione codicistica formulata nell'art. 96 del conduce di procedura civile.
Per quel che rileva nel presente giudizio piace evidenziare i primi due commi della prefata normativa a mente della quale.. “ Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni , che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza.
Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente..”
Ovvero, il comportamento sanzionato dalla norma in commento si caratterizza per la mala fede e la colpa grave della parte che agisce o resiste in giudizio con la consapevolezza dell'infondatezza della propria pretesa o difesa, cioè abusando del diritto d'azione o per spirito di emulazione o per fini dilatori ovvero con la mancanza di quel minimo di diligenza o prudenza necessarie per rendersi conto dell'infondatezza della propria pretesa e per valutare le conseguenze dei propri atti.
Disaminando il contenuto delle difese della parte istante del processo tuttavia si evince unicamente che a seguito di plurime azioni esecutive spiccate nei suoi confronti dalla società convenuta l'attuale attrice processuale abbia avuto ragione delle proprie argomentazioni spese ottenendo il ristoro di quanto illegittimamente sottratto con le azioni esecutive senza, tuttavia, ottenere conforto relativamente alle ipotesi di cui all'art. 96 cpc.
In pratica, la statuizione rappresentata dai provvedimenti di opposizione alle azioni esecutive hanno di fatto definito i reciproci rapporti tra le parti divenendo cosa passata in giudicato. Ciò , tuttavia, non supporta , in termini di fumus probatorio, la fondatezza di una domanda risarcitoria in quanto del tutto scollegata in termini di nesso di causalità tra l'evento , presupposto di per sé dannoso, ed i danni conseguenziali i quali rimangono unicamente cristallizzati nella loro natura di mere allegazioni difensive.
Tanto a maggior ragione in virtù della assenza di documenti prodotti dalla parte attrice del processo giustificativi della richiesta di una consulenza tecnica d'ufficio finalizzata alla loro quantificazione.
Ne consegue che la domanda va respinta in quanto infondata ed indeterminata.
Circa il regime delle spese e competenze di causa, questo giudice, posto di non aver rinvenuto precedenti giurisprudenziali simili ed in presenza di una verosimile novità della questione affrontata le compensa del tutto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile in persona del G.U. dott. Alfredo Granata, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 4658/2022 del R.G., così provvede:
respinge la domanda;
compensa del tutto tra le parti del giudizio le spese e competenze di causa.
Così deciso in Nola, lì 27 /10/ 2025 Il G.U.
Dr. Alfredo Granata