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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 21/01/2026, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 633/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente e Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2723/2024 depositato il 04/06/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is.104 N.45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3035/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
8 e pubblicata il 16/12/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520229000732572000 TASSA AUTO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520229000732572000 TASSA AUTO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 12 maggio 2022 Resistente_1 ricorreva avverso l'avviso di intimazione n. 29520229000732572000 relativo alle tasse automobilistiche per gli anni 2013 e 2014, deducendone l'illegittimità per non essergli mai state notificate le cartelle presupposte,
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina si costituiva in giudizio depositando controdeduzioni con le quali rilevava l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
Con sentenza del 17 novembre 2022 n. 3035/8/22 la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Messina accoglieva il ricorso e compensava le spese processuali, ritenendo che non vi fosse prova della notifica degli atti presupposti.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina proponeva appello avverso la detta sentenza deducendo che le cartelle presupposte erano state regolarmente notificate a mezzo PEC così come erano state ugualmente notificate due precedenti intimazioni mai opposte.
Resistente_1 non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 20 gennaio 2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame proposto dalla Agenzia delle Entrate è fondato.
Ed invero, l'appellante ha documentato la regolare notifica delle cartelle presupposte, peraltro seguite anche dalla notifica di due precedenti intimazioni non opposte dall'odierno appellato.
Quest'ultimo, non costituitosi, nulla ha contestato, né ha riproposto altre questioni.
Ne conseguono l'accoglimento del gravame e la riforma della sentenza impugnata.
In aderenza al criterio legale della soccombenza l'appellato deve essere condannato al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio che si liquidano, in favore dell'appellante, per il primo grado in complessivi E. 300,00 e per il secondo grado in complessivi E. 400,00.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia, Sez. 3, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento dell'appello proposto dalla Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina nei confronti di Resistente_1 avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Messina n. 3035/8/22 resa in data 17 novembre 2022, in riforma di questa, rigetta il ricorso avverso l'avviso di intimazione n. 29520229000732572000 e condanna l'appellato al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio liquidate, in favore dell'appellante, per il primo grado in complessivi E. 300,00 e per il secondo grado in complessivi E. 400,00.
Così deciso nella Camera di Consiglio il 20 gennaio 2026 Il Presidente
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente e Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2723/2024 depositato il 04/06/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is.104 N.45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3035/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
8 e pubblicata il 16/12/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520229000732572000 TASSA AUTO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520229000732572000 TASSA AUTO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 12 maggio 2022 Resistente_1 ricorreva avverso l'avviso di intimazione n. 29520229000732572000 relativo alle tasse automobilistiche per gli anni 2013 e 2014, deducendone l'illegittimità per non essergli mai state notificate le cartelle presupposte,
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina si costituiva in giudizio depositando controdeduzioni con le quali rilevava l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
Con sentenza del 17 novembre 2022 n. 3035/8/22 la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Messina accoglieva il ricorso e compensava le spese processuali, ritenendo che non vi fosse prova della notifica degli atti presupposti.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina proponeva appello avverso la detta sentenza deducendo che le cartelle presupposte erano state regolarmente notificate a mezzo PEC così come erano state ugualmente notificate due precedenti intimazioni mai opposte.
Resistente_1 non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 20 gennaio 2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame proposto dalla Agenzia delle Entrate è fondato.
Ed invero, l'appellante ha documentato la regolare notifica delle cartelle presupposte, peraltro seguite anche dalla notifica di due precedenti intimazioni non opposte dall'odierno appellato.
Quest'ultimo, non costituitosi, nulla ha contestato, né ha riproposto altre questioni.
Ne conseguono l'accoglimento del gravame e la riforma della sentenza impugnata.
In aderenza al criterio legale della soccombenza l'appellato deve essere condannato al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio che si liquidano, in favore dell'appellante, per il primo grado in complessivi E. 300,00 e per il secondo grado in complessivi E. 400,00.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia, Sez. 3, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento dell'appello proposto dalla Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina nei confronti di Resistente_1 avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Messina n. 3035/8/22 resa in data 17 novembre 2022, in riforma di questa, rigetta il ricorso avverso l'avviso di intimazione n. 29520229000732572000 e condanna l'appellato al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio liquidate, in favore dell'appellante, per il primo grado in complessivi E. 300,00 e per il secondo grado in complessivi E. 400,00.
Così deciso nella Camera di Consiglio il 20 gennaio 2026 Il Presidente