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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. IV, sentenza 04/02/2026, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 480/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DELLA VOLPE SERGIO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4032/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 0143375.12-06-2025.U REGISTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 152/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: Insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, rappresentata dall'avv. Difensore_1, ricorre avverso l'avviso di liquidazione ed irrogazione delle sanzioni con il quale l'Agenzia delle Entrate revocava i benefici per l'acquisto di prima casa per non essere stata effettuata la fusione di sei unità immobiliari in una unica unità abitativa nonostante l'impegno assunto con l'atto notarile del 7/8/19 , il tutto così come risulta dagli accertamenti catastali effettuati.
Sostiene che l'immobile acquistato risponde ai presupposti previsti per il riconoscimento dei benefici di prima casa dal momento che i vani sono ubicati sullo stesso piano, sono destinati ad abitazione della ricorrente e non ha caratteristiche di lusso.
Sostiene che i lavori di adeguamento sono ancora in corso e si riserva di depositare il certificato catastale il cui aggiornamento è in corso.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate la quale contesta il contenuto del ricorso sostenendo che l'accorpamento in una unica unità immobiliare non è stato fatto nei termini previsti dalla norma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va sottolineato che le agevolazioni per l'acquisto di “prima casa” trova applicazione anche nel caso di acquisto di più unita immobiliari da fondere in una unica unità abitativa da destinare a propria abitazione a condizioni che l'immobile che risulterà non ha le caratteristiche di immobile di lusso.
Per quanto attiene i termini entro i quali l'immobile debba essere accorpato (sia fisicamente che catastalmente) per essere destinato ad abitazione non di lusso va precisato che la decadenza dal beneficio si verifica qualora l'abitazione non venga realizzata nel termine triennale di decadenza dell'azione di controllo che viene esercitato dall'ente impositore (conf. Ord. Cass. n. 15422 del 10/6/25).
Quindi costituisce causa di decadenza dai benefici non solo il mancato accorpamento materiale degli immobili nel termine di tre anni dall'acquisto ma anche il mancato accorpamento catastale degli stessi.
Applicando tali principi al caso in esame si rileva che, al di fuori di una consulenza dalla quale non è dato rilevare il periodo di riferimento atteso che non vi è alcun richiamo a date ed è, altresì, essa stessa priva di data, alcuna prova viene fornita da parte ricorrente in ordine al fatto che i lavori si sono protratti non solo oltre il termine di tre anni previsti ma che sono ancora in corso.
Al contrario nella consulenza si da atto del fatto che l'accorpamento catastale non ancora è stato fatto.
Ne consegue che il ricorso va rigettato mentre le spese, per la particolarità della materia trattata, vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso e compensa le spese
Così deciso il 23/7/26
Il Giudice monocratico avv. Sergio della Volpe
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DELLA VOLPE SERGIO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4032/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 0143375.12-06-2025.U REGISTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 152/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: Insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, rappresentata dall'avv. Difensore_1, ricorre avverso l'avviso di liquidazione ed irrogazione delle sanzioni con il quale l'Agenzia delle Entrate revocava i benefici per l'acquisto di prima casa per non essere stata effettuata la fusione di sei unità immobiliari in una unica unità abitativa nonostante l'impegno assunto con l'atto notarile del 7/8/19 , il tutto così come risulta dagli accertamenti catastali effettuati.
Sostiene che l'immobile acquistato risponde ai presupposti previsti per il riconoscimento dei benefici di prima casa dal momento che i vani sono ubicati sullo stesso piano, sono destinati ad abitazione della ricorrente e non ha caratteristiche di lusso.
Sostiene che i lavori di adeguamento sono ancora in corso e si riserva di depositare il certificato catastale il cui aggiornamento è in corso.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate la quale contesta il contenuto del ricorso sostenendo che l'accorpamento in una unica unità immobiliare non è stato fatto nei termini previsti dalla norma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va sottolineato che le agevolazioni per l'acquisto di “prima casa” trova applicazione anche nel caso di acquisto di più unita immobiliari da fondere in una unica unità abitativa da destinare a propria abitazione a condizioni che l'immobile che risulterà non ha le caratteristiche di immobile di lusso.
Per quanto attiene i termini entro i quali l'immobile debba essere accorpato (sia fisicamente che catastalmente) per essere destinato ad abitazione non di lusso va precisato che la decadenza dal beneficio si verifica qualora l'abitazione non venga realizzata nel termine triennale di decadenza dell'azione di controllo che viene esercitato dall'ente impositore (conf. Ord. Cass. n. 15422 del 10/6/25).
Quindi costituisce causa di decadenza dai benefici non solo il mancato accorpamento materiale degli immobili nel termine di tre anni dall'acquisto ma anche il mancato accorpamento catastale degli stessi.
Applicando tali principi al caso in esame si rileva che, al di fuori di una consulenza dalla quale non è dato rilevare il periodo di riferimento atteso che non vi è alcun richiamo a date ed è, altresì, essa stessa priva di data, alcuna prova viene fornita da parte ricorrente in ordine al fatto che i lavori si sono protratti non solo oltre il termine di tre anni previsti ma che sono ancora in corso.
Al contrario nella consulenza si da atto del fatto che l'accorpamento catastale non ancora è stato fatto.
Ne consegue che il ricorso va rigettato mentre le spese, per la particolarità della materia trattata, vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso e compensa le spese
Così deciso il 23/7/26
Il Giudice monocratico avv. Sergio della Volpe