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Rigetto
Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 23/03/2026, n. 2423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2423 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08987/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 23/03/2026
N. 02423 /2026 REG.PROV.COLL. N. 08987/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8987 del 2024, proposto dal Ministero dell'Economia e Finanza, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei
Portoghesi, n. 12;
contro il sig. IA De RI, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda)
n. 17660/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; N. 08987/2024 REG.RIC.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 il Cons. Roberto
OM e viste le conclusioni delle parti come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. IA De RI ha proposto, presso il TAR Lazio, un ricorso in ottemperanza contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze, chiedendo l'esecuzione del decreto n. 1639/2016 della Corte d'Appello di Roma, con il quale gli era stato riconosciuto il diritto a un'equa riparazione ai sensi della legge n. 89 del
2001, a causa della durata eccessiva di un precedente procedimento giudiziario.
2. Il TAR, con sentenza n. 17660/2024, ha accolto il ricorso, osservando che il ricorrente aveva depositato tutta la documentazione necessaria, inclusa la dichiarazione prescritta dall'art. 5-sexies della legge n. 89 del 2001 e il certificato di non proposta opposizione.
Il Ministero aveva contestato l'uso di un modulo difforme per le dichiarazioni, ma il
Tribunale ha evidenziato che il modello usato era comunque quello predisposto dal
Ministero della Giustizia e che l'Amministrazione avrebbe dovuto eventualmente eccepire la questione al momento dell'invio della documentazione (sette anni prima), non solo in sede di giudizio.
È stato accertato che, nonostante il tempo trascorso, il Ministero non aveva ancora provveduto al pagamento delle somme dovute e, pertanto, lo stesso è stato condannato a corrispondere integralmente le somme spettanti al ricorrente entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, con nomina del Commissario ad acta per il caso di persistente ritardo.
3. Avverso la suddetta sentenza, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha proposto appello. N. 08987/2024 REG.RIC.
Secondo il Ministero, il ricorso avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per violazione dell'art. 5-sexies, legge n. 89 del 2001. Tale norma prevede che il creditore, per ricevere il pagamento, debba rilasciare all'Amministrazione debitrice una dichiarazione attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo,
l'esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l'ammontare degli importi che l'Amministrazione è ancora tenuta a corrispondere e la modalità di riscossione prescelta.
Nel caso di specie, il ricorrente avrebbe rilasciato la dichiarazione utilizzando moduli predisposti dal Ministero della Giustizia, invece che quelli corretti presenti sul sito del
Ministero dell'Economia e delle Finanze.
4. L'appello è infondato.
La legge n. 89 del 2001 disciplina l'equa riparazione spettante in caso di violazione del termine ragionevole di durata di un procedimento giudiziario.
La domanda di equa riparazione si propone con ricorso al presidente della Corte
d'appello del distretto in cui ha sede il giudice innanzi al quale si è svolto il primo grado del processo presupposto. Il ricorso è proposto nei confronti del Ministro della
Giustizia quando si tratta di procedimenti svoltisi di fronte al giudice ordinario e del
Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti svoltisi di fronte al giudice militare. Negli altri casi è proposto nei confronti del Ministro dell'Economia e delle
Finanze (art. 3, comma 2).
L'art. 5-sexies (modalità di pagamento), al comma 1 dispone: «Al fine di ricevere il pagamento delle somme liquidate a norma della presente legge, il creditore rilascia all'amministrazione debitrice una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l'esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l'ammontare degli importi che
l'amministrazione è ancora tenuta a corrispondere e la modalità di riscossione N. 08987/2024 REG.RIC.
prescelta ai sensi del comma 9 del presente articolo. Con la dichiarazione di cui al primo periodo, il creditore si impegna altresì a trasmettere la documentazione necessaria a norma dei decreti di cui ai commi 3 e 3-bis e a comunicare ogni mutamento dei dati trasmessi o della documentazione presentata».
Il comma 3 prevede: «Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze e del
Ministero della giustizia, da emanare entro il 30 ottobre 2016, sono approvati i modelli di dichiarazione di cui al comma 1 ed è individuata la documentazione da trasmettere all'amministrazione debitrice ai sensi del predetto comma 1. Le amministrazioni pubblicano nei propri siti istituzionali la modulistica di cui al periodo precedente». Nel caso di incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione o della documentazione di cui ai commi precedenti, l'ordine di pagamento non può essere emesso (comma 4). L'Amministrazione effettua il pagamento entro sei mesi dalla data in cui sono integralmente assolti i citati obblighi; tale termine non inizia a decorrere in caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione ovvero della documentazione (comma 5). Prima che sia decorso il termine di cui al comma 5, i creditori non possono procedere all'esecuzione forzata, alla notifica dell'atto di precetto, né proporre ricorso per l'ottemperanza del provvedimento
(comma 7).
Il comma 12 recita: «I creditori di provvedimenti notificati anteriormente all'emanazione dei decreti di cui al comma 3 trasmettono la dichiarazione e la documentazione di cui ai commi precedenti avvalendosi della modulistica presente nei siti istituzionali delle amministrazioni. Le dichiarazioni complete e regolari, già trasmesse alla data di entrata in vigore del presente articolo, conservano validità».
5. Nel caso di specie, non è controverso che il provvedimento della Corte d'Appello sia stato notificato al Ministero prima dell'emanazione dei decreti di cui al citato comma 3 e, tuttavia, secondo l'Amministrazione appellante, “è pacifico che le dichiarazioni in questione siano state trasmesse non già nel rispetto di quanto N. 08987/2024 REG.RIC.
precisato dal menzionato quadro normativo vigente, che imponeva l'utilizzo dei moduli presenti sul sito istituzionale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ma avvalendosi dei moduli adottati dal diverso Ministero della Giustizia” (pag. 4 appello).
Sul punto il Collegio condivide quanto già statuito dal TAR, circa il fatto che l'esecuzione del decreto non possa essere evitata sulla base di un mero formalismo, anche perché il comma 12 citato non è chiaro nell'esigere necessariamente e a pena di inammissibilità l'utilizzo di moduli diversi per le diverse Amministrazioni debitrici.
La decisione del primo giudice merita di essere confermata anche quanto al fatto che, in virtù del principio di buona fede che deve regolare i rapporti tra privati e p.a., la necessità di utilizzo di un altro modulo avrebbe dovuto essere segnalata tempestivamente dal Ministero appellante.
Del resto, i contenuti della dichiarazione, previsti dalla legge, sono in ogni caso i medesimi, né il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha allegato la carenza di informazioni o dati necessari.
6. Alla luce di quanto sopra l'appello deve essere respinto.
Nulla si dispone sulle spese di lite in considerazione della mancata costituzione della parte privata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati: N. 08987/2024 REG.RIC.
NA De LI, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere
Roberto OM, Consigliere, Estensore
Giacinta Serlenga, Consigliere
L'ESTENSORE
Roberto OM
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
NA De LI
Pubblicato il 23/03/2026
N. 02423 /2026 REG.PROV.COLL. N. 08987/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8987 del 2024, proposto dal Ministero dell'Economia e Finanza, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei
Portoghesi, n. 12;
contro il sig. IA De RI, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda)
n. 17660/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; N. 08987/2024 REG.RIC.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 il Cons. Roberto
OM e viste le conclusioni delle parti come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. IA De RI ha proposto, presso il TAR Lazio, un ricorso in ottemperanza contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze, chiedendo l'esecuzione del decreto n. 1639/2016 della Corte d'Appello di Roma, con il quale gli era stato riconosciuto il diritto a un'equa riparazione ai sensi della legge n. 89 del
2001, a causa della durata eccessiva di un precedente procedimento giudiziario.
2. Il TAR, con sentenza n. 17660/2024, ha accolto il ricorso, osservando che il ricorrente aveva depositato tutta la documentazione necessaria, inclusa la dichiarazione prescritta dall'art. 5-sexies della legge n. 89 del 2001 e il certificato di non proposta opposizione.
Il Ministero aveva contestato l'uso di un modulo difforme per le dichiarazioni, ma il
Tribunale ha evidenziato che il modello usato era comunque quello predisposto dal
Ministero della Giustizia e che l'Amministrazione avrebbe dovuto eventualmente eccepire la questione al momento dell'invio della documentazione (sette anni prima), non solo in sede di giudizio.
È stato accertato che, nonostante il tempo trascorso, il Ministero non aveva ancora provveduto al pagamento delle somme dovute e, pertanto, lo stesso è stato condannato a corrispondere integralmente le somme spettanti al ricorrente entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, con nomina del Commissario ad acta per il caso di persistente ritardo.
3. Avverso la suddetta sentenza, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha proposto appello. N. 08987/2024 REG.RIC.
Secondo il Ministero, il ricorso avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per violazione dell'art. 5-sexies, legge n. 89 del 2001. Tale norma prevede che il creditore, per ricevere il pagamento, debba rilasciare all'Amministrazione debitrice una dichiarazione attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo,
l'esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l'ammontare degli importi che l'Amministrazione è ancora tenuta a corrispondere e la modalità di riscossione prescelta.
Nel caso di specie, il ricorrente avrebbe rilasciato la dichiarazione utilizzando moduli predisposti dal Ministero della Giustizia, invece che quelli corretti presenti sul sito del
Ministero dell'Economia e delle Finanze.
4. L'appello è infondato.
La legge n. 89 del 2001 disciplina l'equa riparazione spettante in caso di violazione del termine ragionevole di durata di un procedimento giudiziario.
La domanda di equa riparazione si propone con ricorso al presidente della Corte
d'appello del distretto in cui ha sede il giudice innanzi al quale si è svolto il primo grado del processo presupposto. Il ricorso è proposto nei confronti del Ministro della
Giustizia quando si tratta di procedimenti svoltisi di fronte al giudice ordinario e del
Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti svoltisi di fronte al giudice militare. Negli altri casi è proposto nei confronti del Ministro dell'Economia e delle
Finanze (art. 3, comma 2).
L'art. 5-sexies (modalità di pagamento), al comma 1 dispone: «Al fine di ricevere il pagamento delle somme liquidate a norma della presente legge, il creditore rilascia all'amministrazione debitrice una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l'esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l'ammontare degli importi che
l'amministrazione è ancora tenuta a corrispondere e la modalità di riscossione N. 08987/2024 REG.RIC.
prescelta ai sensi del comma 9 del presente articolo. Con la dichiarazione di cui al primo periodo, il creditore si impegna altresì a trasmettere la documentazione necessaria a norma dei decreti di cui ai commi 3 e 3-bis e a comunicare ogni mutamento dei dati trasmessi o della documentazione presentata».
Il comma 3 prevede: «Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze e del
Ministero della giustizia, da emanare entro il 30 ottobre 2016, sono approvati i modelli di dichiarazione di cui al comma 1 ed è individuata la documentazione da trasmettere all'amministrazione debitrice ai sensi del predetto comma 1. Le amministrazioni pubblicano nei propri siti istituzionali la modulistica di cui al periodo precedente». Nel caso di incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione o della documentazione di cui ai commi precedenti, l'ordine di pagamento non può essere emesso (comma 4). L'Amministrazione effettua il pagamento entro sei mesi dalla data in cui sono integralmente assolti i citati obblighi; tale termine non inizia a decorrere in caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione ovvero della documentazione (comma 5). Prima che sia decorso il termine di cui al comma 5, i creditori non possono procedere all'esecuzione forzata, alla notifica dell'atto di precetto, né proporre ricorso per l'ottemperanza del provvedimento
(comma 7).
Il comma 12 recita: «I creditori di provvedimenti notificati anteriormente all'emanazione dei decreti di cui al comma 3 trasmettono la dichiarazione e la documentazione di cui ai commi precedenti avvalendosi della modulistica presente nei siti istituzionali delle amministrazioni. Le dichiarazioni complete e regolari, già trasmesse alla data di entrata in vigore del presente articolo, conservano validità».
5. Nel caso di specie, non è controverso che il provvedimento della Corte d'Appello sia stato notificato al Ministero prima dell'emanazione dei decreti di cui al citato comma 3 e, tuttavia, secondo l'Amministrazione appellante, “è pacifico che le dichiarazioni in questione siano state trasmesse non già nel rispetto di quanto N. 08987/2024 REG.RIC.
precisato dal menzionato quadro normativo vigente, che imponeva l'utilizzo dei moduli presenti sul sito istituzionale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ma avvalendosi dei moduli adottati dal diverso Ministero della Giustizia” (pag. 4 appello).
Sul punto il Collegio condivide quanto già statuito dal TAR, circa il fatto che l'esecuzione del decreto non possa essere evitata sulla base di un mero formalismo, anche perché il comma 12 citato non è chiaro nell'esigere necessariamente e a pena di inammissibilità l'utilizzo di moduli diversi per le diverse Amministrazioni debitrici.
La decisione del primo giudice merita di essere confermata anche quanto al fatto che, in virtù del principio di buona fede che deve regolare i rapporti tra privati e p.a., la necessità di utilizzo di un altro modulo avrebbe dovuto essere segnalata tempestivamente dal Ministero appellante.
Del resto, i contenuti della dichiarazione, previsti dalla legge, sono in ogni caso i medesimi, né il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha allegato la carenza di informazioni o dati necessari.
6. Alla luce di quanto sopra l'appello deve essere respinto.
Nulla si dispone sulle spese di lite in considerazione della mancata costituzione della parte privata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati: N. 08987/2024 REG.RIC.
NA De LI, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere
Roberto OM, Consigliere, Estensore
Giacinta Serlenga, Consigliere
L'ESTENSORE
Roberto OM
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
NA De LI