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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 13/01/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA R.G. n.5591 /2024
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 CP_1 Parte_1 Parte_2
2 Controparte_2
3 Controparte_3
4
Controparte_4 minorenne
5 Persona_1
6 Controparte_5 Persona_1
7 E Controparte_6 CP_7
8 E
Controparte_8 CP_7 minorenne
9 E
Persona_2 CP_7 minorenne
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_9
Verbale di causa Udienza 13.01.2025 alle ore 18,30 e seguenti innanzi al dott. Giovanni
Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni. E' presente l'avv. Fici in sostituzione dell'avv. Pt_2 Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre L'avv. Fici fa presente di avere depositato nota di chiarimenti alla quale si riporta. Ribadisce che la discendenza è paterna e post Unità D'Italia. Si riporta al ricorso ed esonera il Giudice dalla lettura della decisione che sarà resa in udienza e depositata sul PCT
IL GOP
Decide come da separata e contestuale sentenza resa in udienza alle ore 19,55
IL GOP
Dott.Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 1
n. 5591/2024 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 5591 del ruolo generale dell'anno 2024
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_10 Parte_2
2 Controparte_2
3 Controparte_3
4
Controparte_4 minorenne
5 Persona_1
6 Controparte_11
7 Controparte_6 CP_12
8 E
Controparte_8 CP_7 minorenne
9 E
Persona_2 CP_7 minorenne
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_9
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 13.01.2025
I. Con ricorso depositato in data 20.03.2024
Dott. Giovanni Calasso 2
1) nata il [...] a [...] – SP – Brasile, Controparte_10 residente in [...], Campinas – SP – Brasile;
2) nato il [...] a [...] – SP – Brasile, Controparte_2 residente in [...], Mogi Mirim – SP – Brasile;
3) nato il [...] a [...] – SP – Brasile, Controparte_3 residente in [...], blocco 10, appartamento, 14,
Mogi Mirim – SP – Brasile;
4) minore rappresentato dai genitori Controparte_4 [...] e , nato il [...] a [...] Controparte_3 Persona_3
– SP – Brasile, residente in [...], blocco 10, appartamento, 14, Mogi Mirim – SP – Brasile,
5) nato il [...] a [...] – SP – Persona_1 Brasile, residente in [...], blocco 6, appartamento 2, Valinhos
– SP – Brasile;
6) nata il [...] a [...] – Controparte_11
SP – Brasile, residente in [...], Mogi Mirim – SP – Brasile;
7) nata il [...] a [...] Parte_3
Mirim – SP – Brasile – Brasile, residente in [...], Vinhedo – SP– Brasile;
8) minore rappresentato dai genitori Controparte_8 CP_12
e Persona_4 Controparte_6
nato il [...] a [...] – SP – Brasile, residente in [...] Lagoa do Peixe, n. 182, Vinhedo – SP– Brasile;
9) minore rappresentato dai genitori Controparte_13 e Persona_4 CP_6 [...]
nato il [...] a [...] – SP – Brasile, residente in [...]
Lagoa do Peixe, n. 182, Vinhedo – SP– Brasile. I ricorrenti sopra hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_9 formulando le seguenti conclusioni:
” riconoscere e dichiarare la cittadinanza italiana iure sanguinis delle parti ricorrenti;
- per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_9 competente, di adottare tutti i necessari e conseguenti provvedimenti, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti indicati, provvedendo alle comunicazioni all'Autorità consolare competente.
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario”.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano nato in [...] Persona_5
Dott. Giovanni Calasso 3
28.09.1890, da genitori italiani nasceva in Italia, nel Comune di Morubio, poi emigrato in
Brasile senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana;
-In data 10.05.1913 il predetto contraeva matrimonio Persona_5 con e dalla loro unione nascevano in Brasile: CP_14
• , il 20.01.1918 il quale si sposava Persona_6 [...] e dall'unione nascevano in Brasile: Controparte_15 il 13.03.1951 che si sposava con Persona_7 e dall'unione, nasceva in Controparte_16
Brasile:
✓ il 2.09.1986 Controparte_10
➢ il 6.03.1954 Controparte_2
b) il 7.05.1920 il quale si univa con Parte_4 Controparte_17
dell'unione nascevano in Brasile:
[...]
il 15.03.1943 che si sposava con Persona_8 CP_18
dell'unione nascevano in Brasile:
[...]
➢ il 6.08.1964 che si univa con Parte_5
e dall'unione nasceva in Brasile: Controparte_19
✓ il 22.06.1988 che si univa Controparte_3 con MOGI MIRIM e dall'unione nasceva in Brasile il sig.
❖ il 23.06.2014 Controparte_4
➢ il 2.01.1967. Da questi nascevano: Persona_9
✓ nato il [...] a Persona_1
Mogi Mirim – SP – Brasile, residente in [...], blocco 6, appartamento 2, Valinhos – SP – Brasile
✓ nata il Controparte_11
27/06/2000 a Mogi Mirim – SP – Brasile, residente in [...], Mogi Mirim – SP – Brasile
• il 31.08.1949 che si univa con Parte_6 [...] e dall'unione nasceva in Brasile CP_20
➢ il 12.02.1981 che si univa con Controparte_6
e dall'unione nascevano in Brasile: Persona_4
✓ il Parte_7
12.04.2016
✓ il 4.10.2019 Controparte_13
- in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti a avevano avanzato richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato presente nell'ambito delle rispettive circoscrizioni di residenza
II Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto al presso l'Avvocatura Controparte_9 Distrettuale dello Stato di Venezia nei termini di legge;
III Il Procuratore della Repubblica di Venezia ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Dott. Giovanni Calasso 4
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
È provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_9 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano Persona_5 ato in data 28.09.1890,
[...]
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_9 conseguenti.
Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti
Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_9 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
Dott. Giovanni Calasso 5
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_9 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_9 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata ed allegata al verbale alle ore 19,55
Venezia, 13.01.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 6
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA R.G. n.5591 /2024
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 CP_1 Parte_1 Parte_2
2 Controparte_2
3 Controparte_3
4
Controparte_4 minorenne
5 Persona_1
6 Controparte_5 Persona_1
7 E Controparte_6 CP_7
8 E
Controparte_8 CP_7 minorenne
9 E
Persona_2 CP_7 minorenne
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_9
Verbale di causa Udienza 13.01.2025 alle ore 18,30 e seguenti innanzi al dott. Giovanni
Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni. E' presente l'avv. Fici in sostituzione dell'avv. Pt_2 Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre L'avv. Fici fa presente di avere depositato nota di chiarimenti alla quale si riporta. Ribadisce che la discendenza è paterna e post Unità D'Italia. Si riporta al ricorso ed esonera il Giudice dalla lettura della decisione che sarà resa in udienza e depositata sul PCT
IL GOP
Decide come da separata e contestuale sentenza resa in udienza alle ore 19,55
IL GOP
Dott.Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 1
n. 5591/2024 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 5591 del ruolo generale dell'anno 2024
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_10 Parte_2
2 Controparte_2
3 Controparte_3
4
Controparte_4 minorenne
5 Persona_1
6 Controparte_11
7 Controparte_6 CP_12
8 E
Controparte_8 CP_7 minorenne
9 E
Persona_2 CP_7 minorenne
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_9
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 13.01.2025
I. Con ricorso depositato in data 20.03.2024
Dott. Giovanni Calasso 2
1) nata il [...] a [...] – SP – Brasile, Controparte_10 residente in [...], Campinas – SP – Brasile;
2) nato il [...] a [...] – SP – Brasile, Controparte_2 residente in [...], Mogi Mirim – SP – Brasile;
3) nato il [...] a [...] – SP – Brasile, Controparte_3 residente in [...], blocco 10, appartamento, 14,
Mogi Mirim – SP – Brasile;
4) minore rappresentato dai genitori Controparte_4 [...] e , nato il [...] a [...] Controparte_3 Persona_3
– SP – Brasile, residente in [...], blocco 10, appartamento, 14, Mogi Mirim – SP – Brasile,
5) nato il [...] a [...] – SP – Persona_1 Brasile, residente in [...], blocco 6, appartamento 2, Valinhos
– SP – Brasile;
6) nata il [...] a [...] – Controparte_11
SP – Brasile, residente in [...], Mogi Mirim – SP – Brasile;
7) nata il [...] a [...] Parte_3
Mirim – SP – Brasile – Brasile, residente in [...], Vinhedo – SP– Brasile;
8) minore rappresentato dai genitori Controparte_8 CP_12
e Persona_4 Controparte_6
nato il [...] a [...] – SP – Brasile, residente in [...] Lagoa do Peixe, n. 182, Vinhedo – SP– Brasile;
9) minore rappresentato dai genitori Controparte_13 e Persona_4 CP_6 [...]
nato il [...] a [...] – SP – Brasile, residente in [...]
Lagoa do Peixe, n. 182, Vinhedo – SP– Brasile. I ricorrenti sopra hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_9 formulando le seguenti conclusioni:
” riconoscere e dichiarare la cittadinanza italiana iure sanguinis delle parti ricorrenti;
- per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_9 competente, di adottare tutti i necessari e conseguenti provvedimenti, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti indicati, provvedendo alle comunicazioni all'Autorità consolare competente.
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario”.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano nato in [...] Persona_5
Dott. Giovanni Calasso 3
28.09.1890, da genitori italiani nasceva in Italia, nel Comune di Morubio, poi emigrato in
Brasile senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana;
-In data 10.05.1913 il predetto contraeva matrimonio Persona_5 con e dalla loro unione nascevano in Brasile: CP_14
• , il 20.01.1918 il quale si sposava Persona_6 [...] e dall'unione nascevano in Brasile: Controparte_15 il 13.03.1951 che si sposava con Persona_7 e dall'unione, nasceva in Controparte_16
Brasile:
✓ il 2.09.1986 Controparte_10
➢ il 6.03.1954 Controparte_2
b) il 7.05.1920 il quale si univa con Parte_4 Controparte_17
dell'unione nascevano in Brasile:
[...]
il 15.03.1943 che si sposava con Persona_8 CP_18
dell'unione nascevano in Brasile:
[...]
➢ il 6.08.1964 che si univa con Parte_5
e dall'unione nasceva in Brasile: Controparte_19
✓ il 22.06.1988 che si univa Controparte_3 con MOGI MIRIM e dall'unione nasceva in Brasile il sig.
❖ il 23.06.2014 Controparte_4
➢ il 2.01.1967. Da questi nascevano: Persona_9
✓ nato il [...] a Persona_1
Mogi Mirim – SP – Brasile, residente in [...], blocco 6, appartamento 2, Valinhos – SP – Brasile
✓ nata il Controparte_11
27/06/2000 a Mogi Mirim – SP – Brasile, residente in [...], Mogi Mirim – SP – Brasile
• il 31.08.1949 che si univa con Parte_6 [...] e dall'unione nasceva in Brasile CP_20
➢ il 12.02.1981 che si univa con Controparte_6
e dall'unione nascevano in Brasile: Persona_4
✓ il Parte_7
12.04.2016
✓ il 4.10.2019 Controparte_13
- in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti a avevano avanzato richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato presente nell'ambito delle rispettive circoscrizioni di residenza
II Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto al presso l'Avvocatura Controparte_9 Distrettuale dello Stato di Venezia nei termini di legge;
III Il Procuratore della Repubblica di Venezia ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Dott. Giovanni Calasso 4
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
È provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_9 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano Persona_5 ato in data 28.09.1890,
[...]
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_9 conseguenti.
Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti
Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_9 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
Dott. Giovanni Calasso 5
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_9 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_9 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata ed allegata al verbale alle ore 19,55
Venezia, 13.01.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 6