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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 02/07/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Caltanissetta, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dr. Andrea Ingiulla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1763/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata a [...] il [...] ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv.Gianvito Savio Sciascia ( ) del foro di Agrigento, giusta procura in calce CodiceFiscale_2 al ricorso introduttivo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Campobello di Licata (AG), via R.Incorvaia n.12.
Attore
CONTRO
e per essa quale mandataria Controparte_1 Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore (p.iva. ), con sede in
[...] P.IVA_1
Venezia Mestre via Terraglio n.63, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv.Roberto Pietro Sidoti ( ) ed CodiceFiscale_3 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore a Milano in piazza Velasca n.8.
Convenuta
Oggetto: opposizione a precetto.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso del 25.09.2024, la sig.ra proponeva opposizione ex art.615 c.p.c. Parte_1 davanti a questo Tribunale, avverso l'atto di precetto notificatole ad istanza della , in CP_1 forza del decreto ingiuntivo n.414/2019 emesso dal Giudice di Pace di Caltanissetta. A sostegno dell'opposizione, l'attrice ha dedotto che: a) in data 16.09.2024 le era stato notificato atto di precetto per il pagamento della somma di € 6.649,33, in forza del decreto ingiuntivo di cui sopra;
b) per le medesime causali, in data 13.05.2021 le era stato notificato atto di pignoramento presso il proprio precedente datore di lavoro, la Europea Servizi Ambientali s.r.l., il quale aveva provveduto al versamento in favore della creditrice procedente della somma di € 1.866,34, come comprovato dalle copie delle buste allegate;
c) il calcolo delle somme intimate con l'atto di precetto non teneva conto dei pagamenti già effettuati dalla debitrice, per cui doveva ritenersi nullo quanto alle somme già escusse in virtù della precedente azione esecutiva;
d) il calcolo degli interessi moratori veniva fatto decorrere, in seno all'atto di precetto, a partire dal 18.07.2019 fino al soddisfo, senza tenere conto delle somme in precedenza incassate;
e) l'atto di precetto contiene delle spese non dovute, quali ad esempio la “tassa di registro”, di cui non risulta essere fornita prova.
In considerazione di ciò, l'attrice ha quindi chiesto a questo Tribunale di volere: “…1) accertare e dichiarare la nullità, l'inammissibilità e l'infondatezza dell'azione esecutiva e per l'effetto disporre, in via preliminare, la sospensione dell'esecuzione in atto;
2) che sia accertata la nullità dell'atto di precetto per i motivi esposti in narrativa;
3) che, in subordine, sia dichiarata la nullità parziale dell'atto di precetto, con la conseguente riduzione delle somme dovute a titolo di competenze atto di precetto;
4) con vittoria si spese e competenze del giudizio…”.
Costituitasi in giudizio con comparsa del 22.11.2024, la convenuta ha chiesto in CP_1 primo luogo il rigetto della domanda di sospensione dell'esecuzione; ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione per incompetenza per valore del tribunale, essendo la causa rientrante nella competenza del giudice di pace;
quindi, nel merito, ha chiesto il rigetto dell'opposizione proposta dalla sig.ra , con condanna della stessa al Pt_1 pagamento delle spese processuali.
Con ordinanza del 09.12.2024 è stata rigettata l'istanza di sospensione del titolo azionato e la causa è stata rinviata all'udienza del 10.03.2025, per la discussione e decisione ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c..
Indi, all'udienza sopra detta, sulle conclusioni precisate come in atti, la causa è stata posta in decisione.
Riassunti i fatti salienti della controversia, bisogna innanzitutto disattendere l'eccezione di incompetenza per valore formulata dalla convenuta, essendo pacifico che ai sensi dell'art.7 c.p.c., nel testo attualmente vigente, la competenza per valore del giudice di pace “per le cause relative a beni mobili” è fissata in euro cinquemila, per cui ne consegue che l'opposizione è stata ritualmente proposta dinanzi al Tribunale di Caltanissetta, quale giudice competente per materia e per territorio. La domanda introdotta dall'opponente , nonostante sia stata proposta con ricorso e Pt_1 non mediante citazione, deve essere qualificata come opposizione al precetto ai sensi dell'art.615 comma 1 c.p.c., in quanto volta a contestare il diritto della di procedere CP_1 ad esecuzione forzata.
Ciò si evince dai motivi di opposizione addotti dalla debitrice esecutata, la quale ha sostanzialmente eccepito la non debenza di parte delle somme intimate con l'atto di precetto poiché già incassate dalla creditrice in forza di una precedente procedura esecutiva, delle competenze e spese di precetto, e quindi ha contestato il diritto della parte intimante di procedere ad esecuzione forzata per la parte concernente le suddette somme.
Premesso ciò, deve essere rigettata la domanda di accertamento della nullità totale o parziale dell'atto di precetto, poiché è stato giustamente affermato che “…La circostanza che la parte istante indichi nel precetto una somma superiore a quella dovuta dal debitore non dà luogo ad una irregolarità dell'atto, ma ad un eccesso nell'esercizio del diritto di procedere ad esecuzione forzata. Il debitore per far valere tale eccesso dispone dell'opposizione all'esecuzione. … … L'opposizione all'esecuzione tende a far accertare che, per la ragione dedotta, il creditore non ha diritto di chiedere anche la parte di somma in contestazione. L'accoglimento di tale opposizione produce il formarsi di un giudicato sul punto che la somma in contestazione non è dovuta, ma ciò non incide sulla idoneità del concreto precetto con cui è stata domandata a fungere, sia pure per il minore ammontare, come presupposto dell'espropriazione ancora da iniziare o iniziata...” (in termini Trib,Napoli, sentenza n.2665 del 8.4.2024).
Posto quindi che nessun profilo di nullità può essere ravvisato e riqualificata la domanda proposta dall'opponente nei termini sopra specificati, occorre verificare se gli importi intimati con l'atto di precetto siano corretti e giustificati.
Dalla documentazione versata in atti dalla stessa creditrice opposta risulta che, in forza del decreto ingiuntivo n.414/2019 concesso dal Giudice di Pace di Caltanissetta il 06.08.2019, era stata avviata nei confronti della debitrice la procedura esecutiva Parte_1
n.241/2021 r.g.es. davanti al Tribunale di Caltanissetta.
Il G.E., con ordinanza del 15.11.2021, ritenuto “che il credito fatto valere dal creditore procedente nei confronti di ammonta, in base al precetto, a € 5.451,78 oltre interessi legali dalla data Parte_1 di notifica fino all'effettivo soddisfo”; vista la dichiarazione positiva resa dal terzo pignorato Europea Servizi Ambientali s.r.l., ha liquidato “le spese di esecuzione … in complessivi € 866,00, di cui € 166,00 a titolo di spese vive, oltre spese generali, iva e cpa come per legge” e quindi ha assegnato
“al creditore procedente la somma pari a 1/5 dello stipendio mensile, nonché 1/5 del TFR in caso di risoluzione anticipata del rapporto, dovuto dal terzo pignorato al debitore fino alla concorrenza del complessivo importo di € 6.317,78, oltre spese generali, iva e cpa sui compensi come sopra liquidati, oltre le occorrende spese di registrazione, copia e notifica del presente provvedimento, a totale soddisfo delle spese legali come sopra liquidate e del credito vantato”. Secondo l'assunto dell'opponente, in forza della suddetta ordinanza di assegnazione la creditrice procedente avrebbe incassato € 1.866,34, per cui detta somma doveva essere decurtata dall'importo oggi precettato.
Secondo la ricostruzione fornita dalla convenuta, invece, le somme incassate dal terzo sarebbero state interamente “imputate alle spese di procedura necessarie per dar corso alla procedura stessa”, per cui l'importo precettato ricomprenderebbe correttamente “la quota capitale e la quota interessi dovuti, così come previsto dal titolo esecutivo non opposto e passato in giudicato”.
In mancanza di riscontri circa le spese che la creditrice procedente ha complessivamente sostenuto per dare corso alla procedura esecutiva iscritta al n.241/2021 r.g.es. (quali ad esempio le spese di registrazione dell'ordinanza, le spese di notifica e copia della stessa), questo decidente non può che attenersi a quanto liquidato dal G.E. con l'ordinanza sopra riportata in ordine alle spese di esecuzione, e quindi all'importo di “€ 866,00, di cui € 166,00 a titolo di spese vive, oltre spese generali, iva e cpa come per legge”.
La somma delle spese di esecuzione, come sopra liquidate, ammonta a complessivi € 1.187,38 e quindi risulta inferiore a quella di € 1.866.34 già incassata dalla creditrice procedente, per cui ne consegue che la differenza pari € 687,96 andava scomputata dall'importo di € 5.451,78 intimato con il primo atto di precetto, prodromico alla procedura esecutiva di cui sopra, sicchè il credito complessivo residuato a favore della creditrice procedente ammontava a € 4.763,82.
Il nuovo atto di precetto, notificato ad istanza di il 16.09.2024, non tiene conto CP_1 dell'effettivo credito residuo vantato al netto delle somme già incassate, ma ripropone sostanzialmente tutte le voci già contenute nel primo atto di precetto, tra cui perfino le spese ed i compensi liquidati in sede monitoria, gli interessi moratori calcolati a far data antecedente alla concessione del decreto ingiuntivo, la tassa di registrazione del medesimo decreto ingiuntivo, così di fatto duplicando le singole voci che erano state prese in considerazione dal G.E. con la sua ordinanza di assegnazione, ove l'importo precettato era stato determinato in € 5.451,78.
Esaminando nel dettaglio l'atto di precetto notificato il 16.09.2024, non risultano dovuti gli importi intimati dalla creditrice procedente ed in particolare le seguenti voci: 1) la voce
“Compenso professionale liquidato in decreto ex D.M. n.55 del 10 marzo 2014 € 350,00”, poiché come detto già ricompresa nel primo atto di precetto;
2) la voce “Spese forfettarie (15 su compenso professionale liquidato in decreto) € 52,50”, per le medesime causali;
3) la voce “Spese liquidate in decreto € 76,00”, per le medesime causali;
4) la voce “Spese copie autentiche € 11,64”, per le medesime causali;
5) la voce “Tassa di registro € 566,00”, per le medesime causali.
Risultano dovuti, invece, i seguenti importi: a) compenso professionale redazione atto di precetto per l'importo di € 142,00, trattandosi di attività nuova rispetto al precedente atto di precetto;
b) spese forfettarie (15% su compenso professionale redazione atto di precetto) per l'importo di € 21,50, per le medesime causali;
c) spese notifica atto di precetto per l'importo di € 14,91, come risulta dalla specifica redatta dall'Ufficiale Giudiziario in data 11.09.2024.
Ben più complessa risulta, invece, la corretta determinazione e quantificazione degli interessi moratori, che nell'atto di precetto vengono calcolati “dal 18.07.2019 alla data del presente atto” e quantificati in complessivi € 1.099,90.
Come detto sopra, alla data di emissione dell'ordinanza di assegnazione del 15.11.2021, gli interessi di mora nel frattempo maturati erano stati computati nell'importo precettato di € 5.451,78, per cui retrodatare la decorrenza di detti interessi al 18.07.2019 costituirebbe una illegittima duplicazione.
Dalla documentazione versata in atti (buste paga relative agli anni 2021-2022) risulta che il datore di lavoro della sig.ra abbia effettuato l'ultimo versamento in favore di Pt_1 CP_1 nel mese di settembre 2022, per cui a tale data il debito residuo ammontava a € 4.763,82 e ricomprendeva anche gli interessi moratori calcolati nel primo atto di precetto.
Nel decreto ingiuntivo concesso dal Giudice di Caltanissetta, sia pur con una formula alquanto infelice, è stata statuita la condanna della debitrice al pagamento degli “interessi come da domanda”, senza specificare in alcun modo né la misura di detti interessi né soprattutto il criterio di calcolo.
Dal ricorso per decreto ingiuntivo proposto da , si evince che la creditrice ha richiesto CP_1 il pagamento degli “interessi di mora al tasso contrattualmente previsto dalla data della presente domanda (e comunque entro i limiti del tasso soglia usura di cui alla L.108/1996) da calcolarsi sul solo capitale di € € 1.592,53 fino all'effettivo soddisfo)”.
Da quanto sopra consegue che il calcolo degli interessi moratori, al tasso pattuito contrattualmente, dovrà essere effettuato sulla sola sorte capitale di € 1.592,53 ed a decorrere dalla data del 15.11.2021, ovverosia dalla data di emissione dell'ordinanza di assegnazione somme da parte del G.E..
In conclusione, la somma intimata con l'atto di precetto in questa sede opposto, deve essere rideterminata nel modo seguente: a) € 4.763,82 quale debito residuo alla data del mese di settembre 2022, oltre gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo;
b) € 178,41 quale spese e competenze per la redazione dell'atto di precetto e della sua notifica;
c) interessi moratori, al tasso pattuito contrattualmente, sulla sola sorte capitale di € 1.592,53 ed a decorrere dalla data del 15.11.2021.
Le spese di lite, tenuto conto della reciproca soccombenza delle parti, vanno compensate.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n.1763/2024 R.G.A.C., ogni altra domanda o eccezione respinta, accoglie parzialmente l'opposizione proposta dalla sig.ra per l'effetto riduce Parte_1
l'importo precettato alle seguenti somme: a) € 4.763,82 quale debito residuo alla data del mese di settembre 2022, oltre gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo;
b) € 178,41 quale spese e competenze per la redazione dell'atto di precetto e della sua notifica;
c) interessi moratori, al tasso pattuito contrattualmente, sulla sola sorte capitale di € 1.592,53 a decorrere dalla data del 15.11.2021; compensa tra le parti le spese processuali.
Caltanissetta 30 giugno 2025 Il G.O.P.
Dr. Andrea Ingiulla