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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 27/11/2025, n. 2180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2180 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione Civile
&&&&&&
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Nella persona del Giudice Unico Onorario GOT Avv. Onofrio Natoli, ha emesso ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, dando lettura del dispositivo in udienza con contestuale concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (cfr. in generale art. 132 n. 4 cpc), la seguente
SENTENZA
NELLA CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N. RG 2992 \2021
TRA
, nata a [...] Parte_1
(AG) il 04/09/1934 , C.F. Alliata di C.F._1
nata a [...] il [...], CF Controparte_1
, rappresentati e difesi dall'Avv. GIACOBBE C.F._2
EL , opponente D.I.
CONTRO
, in persona Controparte_2
Co del suo LR , C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. P.IVA_1
ARDIRI ALESSANDRO, OPPOSTO.
OGGETTO: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom. .
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
I procuratori presenti discutono la causa illustrando brevemente le conclusioni, così come da verbale di udienza di cui la presente sentenza costituisce parte integrante, richiamandosi a quelle già rassegnate in atti. Quindi
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso per D.I. del 26.2.21 il condominio chiedeva l'emissione di ingiunzione di pagamento immediatamente esecutiva nei confronti delle opponenti come sopra per l'importo compressivo di € 10.003,09
(per i separati importi di € 4.275,87 più causali e di € 5.737,22 perimenti per più causali, il tutto da intendersi qui richiamato), in virtù della documentazione prodotta, e cioè: verbali assemblee e relativi riparti del
26.11.14-15.7.15-22.7.16-20.10.16-8.1.18-28.2.18-12.7.18-5.12-18-
17.5.19 e 12.7.19; ripartizione spese terrazza ex Morabito e sentenza n.
151\19. Detta richiesta veniva assecondata con decreto immediatamente esecutivo del 19.4.21 ritualmente notificato. Le ingiunte proponevano opposizione con atto del 14.6.21, sostenendo in diritto: la mancata comunicazione delle convocazioni e delle delibere assembleari, delle predette date ed altre;
la non tenutezza delle spese legali per i giudizi l'assenza di solidarietà tra esse opponenti CP_4
e gli eredi di di . Ciò per le variegate Persona_1 CP_1
argomentazioni cui si rimanda e per quanto comprensibili. In particolare quanto alle spese legali del giudizio rilevavano di CP_4
avere resistito in giudizio con propria autonoma difesa e di non essere quindi tenute a corrispondere i compensi dell'avvocato che ha rappresentato il condominio anche contro di loro;
e che nell'ambito di un condominio non ha rilievo è il numero delle unità immobiliari possedute, ma il numero dei condomini. Quanto alla superiore assenza del vincolo di solidarietà con la proprietà degli eredi, ciò era anche in ragione della presenza di una azione di divisione e di un pignoramento immobiliare nell'ambito del quale era stato nominato custode giudiziario il notaio Inoltre sulle stesse quote in Persona_2 subordine si avanzava eccezione di prescrizione in quanto mai richieste.
Chiedevano quindi al Tribunale voler: dichiarare invalido e\o inefficace il DI opposto e nulle o annullabili le delibere per le quali si sosteneva la mancata comunicazione delle convocazioni e delle delibere assembleari;
dichiarare che nulla dovevano a qualsiasi titolo le opponenti;
con riserva di indicare opportuni mezzi istruttori, anche all'esito di eventuali deduzioni avversarie.
Il condominio si costituiva con atto del 8.10.21 sostenendo: la genericità e l'indeterminatezza dell'opposizione; quanto alle asserite mancate comunicazioni, documentava gli inoltri alla mail
(così come alle altre mail dei condomini) alle date del Email_1
26.11.18-27.6.19-6.5.19-15.7.19-20.5.19 e 7.12.18; che in ogni caso nel presente giudizio di opposizione a Decreto Ingiuntivo non era stata svolta domanda riconvenzionale per l'annullamento delle delibere contestate;
comunque il superamento del termine per procedere allo stesso annullamento ex art. 1107 comma2 CC. Peraltro le eccezion potevano essere sollevate -se del caso- solo dal singolo interessato.
Inoltre non risultavano impugnate le delibere del 26.1.14-15.7.15-
22.7.15-22.7.16 e 20.10.16. Quanto poi alla vicenda si CP_4
precisava che afferiva soltanto acconto con riferimento alla sentenza n. 658\17 e il primo acconto relativamente alla controversia iniziata dal predetto contro , le opponenti ed il condominio, beninteso le Per_1
stesse solo quali locatrici e non quali condomine, con riservato prosieguo contro il condominio ed un terzo. Afferendo la decisione del
Giudice solo sulla domanda diretta al e . Con CP_2 CP_5
la detta autonoma posizione assunta dalle predette appunto solo quali locatrici, e richiamando isolata pronunzia. Rilevava, sempre il , infine, che per i locali cantinato le opponenti erano titolari CP_2 per la quota del 36,6%, ben sussistendo la solidarietà, nell'ininfluenza della vicenda relativa alla divisione, e che quanto alla eccepita ma non sussistente prescrizione, bastava l'atto interruttivo nei confronti di un solo debitore.
Seguivano le udienze di rito, ed in esito all'istanza di sospensiva svolta dalle opponenti con le note di trattazione scritta del 31.10.21, il GOT pro tempore la rigettava con condivisibile motivazione, qui richiamata, assegnando il termine di legge per l'avvio della procedura di mediazione stante la materia, espletata infruttuosamente. Con successiva ordinanza del 7.2.23 venivano concessi i chiesti termini ex art. 183 comma 6 cpc. Di poi il 5.12.23 il giudizio veniva rinviato per precisazione conclusioni, in assenza peraltro di memorie istruttorie, con ulteriore rinvio per carico di ruolo. Con quindi approdo del giudizio dinanzi a questo GOT, con trattazione all'udienza di distribuzione del
22.5.25 e fissazione -motivatamente- dell'odierna udienza di precisazione conclusioni, discussione orale e decisione della causa ex art. 281 sexies cpc.
In punto di motivazione, fermo restando quanto sopra, si ritiene di dover dichiarare inammissibili e comunque infondate e\o non provate le domande attrici, che vanno pertanto rigettate, già peraltro per come delineato giusta la superiore narrativa.
Quanto alla sostenuta mancata comunicazione delle convocazioni e delle delibere assembleari, il ha documentato come sopra. CP_2
Di poi con l'atto di opposizione non risulta proposta apposita domanda riconvenzionale concernente l'annullamento delle contestate delibere assembleari, giuste condivisibili pronunzie giurisprudenziali sul punto. Peraltro sembra proprio che le stesse delibere impugnate afferiscano ad ipotesi di atto annullabile, e non nullo, del chè è maturato il termine decadenziale di gg. 30 ex comma 2 art. 1130 c. e CC. La questione già oggetto di contrasto giurisprudenziale, è stata risolta dalle Sezioni
Unite della Suprema Corte di Cassazione nl 2005. Con la sentenza n.
4806\05, infatti, si è affermato che sono da “qualificarsi nulle le delibere prive degli elementi essenziali , le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidano sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto” (così tra le altre
Cass. Sez. Un. N. 4806 del 2005). Ne caso di specie si controverte in materia di tenutezza\ripartizione pagamento somme, afferenti quindi causali non rientranti in dette fattispecie.
Ed ancora, una volta disposta come sopra l'espletamento della procedura di mediazione obbligatoria in materia, vi ha provveduto il condominio, procedura dichiarata infruttuosa pur presenti entrambe le parti (il stesso non ha inteso transitare alla fase di merito CP_2
stante la proposta opposizione nelle more).
Va da sé poi che le opponenti nulla hanno concretamente opposto alle difese di cui alla comparsa di risposta ex adverso, neppure con memorie ex art. 183 comma 6 cpc, nonostante con l'atto introduttivo abbiano fatto riserva di indicazione di mezzi istruttori all'esito delle eventuali
(poi concretizzatesi) posizioni ex adverso. Non assolvendo quindi all'onere probatorio ex art. 2697 CC.
Né risultano convincenti\chiare quantificazioni circa eventuali importi, parziali e minori rispetto al decreto ingiuntivo oggetto dell'opposizione, di competenza di esse medesime opponenti, qualora ciò provato è verificato nel merito assolvendo all'onere probatorio appena sopra.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, dato atto di quanto sinora, si ritiene giusto ed equo porle a carico delle opponenti, stante il principio di soccombenza, liquidandole come in dispositivo.
Ma con compensazione fase di mediazione.
Con il proprio atto responsivo del convenuto non risulta domanda di distrazione delle spese.
PQM
Il Tribunale, in persona del sottoscritto GOT, sentiti i procuratori delle parti e definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da
+ 1, nei confronti del Parte_1 CP_2
convenuto, ogni diversa istanza, difesa e deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
1-rigetta le domande attrici, confermando il decreto ingiuntivo opposto, già peraltro immediatamente esecutivo;
3-condanna le opponenti alle spese di liti, liquidandole in € 145,00 per spese vive ed in € 1.800,00 per compensi, oltre rimborso forfettario,
IVA e CPA se dovute. Compensazione fase di mediazione.
Così deciso in Messina al termine della Camera di Consiglio del
27.11.25, in calce all'udienza.
IL GOT
&&&&&&
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Nella persona del Giudice Unico Onorario GOT Avv. Onofrio Natoli, ha emesso ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, dando lettura del dispositivo in udienza con contestuale concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (cfr. in generale art. 132 n. 4 cpc), la seguente
SENTENZA
NELLA CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N. RG 2992 \2021
TRA
, nata a [...] Parte_1
(AG) il 04/09/1934 , C.F. Alliata di C.F._1
nata a [...] il [...], CF Controparte_1
, rappresentati e difesi dall'Avv. GIACOBBE C.F._2
EL , opponente D.I.
CONTRO
, in persona Controparte_2
Co del suo LR , C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. P.IVA_1
ARDIRI ALESSANDRO, OPPOSTO.
OGGETTO: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom. .
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
I procuratori presenti discutono la causa illustrando brevemente le conclusioni, così come da verbale di udienza di cui la presente sentenza costituisce parte integrante, richiamandosi a quelle già rassegnate in atti. Quindi
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso per D.I. del 26.2.21 il condominio chiedeva l'emissione di ingiunzione di pagamento immediatamente esecutiva nei confronti delle opponenti come sopra per l'importo compressivo di € 10.003,09
(per i separati importi di € 4.275,87 più causali e di € 5.737,22 perimenti per più causali, il tutto da intendersi qui richiamato), in virtù della documentazione prodotta, e cioè: verbali assemblee e relativi riparti del
26.11.14-15.7.15-22.7.16-20.10.16-8.1.18-28.2.18-12.7.18-5.12-18-
17.5.19 e 12.7.19; ripartizione spese terrazza ex Morabito e sentenza n.
151\19. Detta richiesta veniva assecondata con decreto immediatamente esecutivo del 19.4.21 ritualmente notificato. Le ingiunte proponevano opposizione con atto del 14.6.21, sostenendo in diritto: la mancata comunicazione delle convocazioni e delle delibere assembleari, delle predette date ed altre;
la non tenutezza delle spese legali per i giudizi l'assenza di solidarietà tra esse opponenti CP_4
e gli eredi di di . Ciò per le variegate Persona_1 CP_1
argomentazioni cui si rimanda e per quanto comprensibili. In particolare quanto alle spese legali del giudizio rilevavano di CP_4
avere resistito in giudizio con propria autonoma difesa e di non essere quindi tenute a corrispondere i compensi dell'avvocato che ha rappresentato il condominio anche contro di loro;
e che nell'ambito di un condominio non ha rilievo è il numero delle unità immobiliari possedute, ma il numero dei condomini. Quanto alla superiore assenza del vincolo di solidarietà con la proprietà degli eredi, ciò era anche in ragione della presenza di una azione di divisione e di un pignoramento immobiliare nell'ambito del quale era stato nominato custode giudiziario il notaio Inoltre sulle stesse quote in Persona_2 subordine si avanzava eccezione di prescrizione in quanto mai richieste.
Chiedevano quindi al Tribunale voler: dichiarare invalido e\o inefficace il DI opposto e nulle o annullabili le delibere per le quali si sosteneva la mancata comunicazione delle convocazioni e delle delibere assembleari;
dichiarare che nulla dovevano a qualsiasi titolo le opponenti;
con riserva di indicare opportuni mezzi istruttori, anche all'esito di eventuali deduzioni avversarie.
Il condominio si costituiva con atto del 8.10.21 sostenendo: la genericità e l'indeterminatezza dell'opposizione; quanto alle asserite mancate comunicazioni, documentava gli inoltri alla mail
(così come alle altre mail dei condomini) alle date del Email_1
26.11.18-27.6.19-6.5.19-15.7.19-20.5.19 e 7.12.18; che in ogni caso nel presente giudizio di opposizione a Decreto Ingiuntivo non era stata svolta domanda riconvenzionale per l'annullamento delle delibere contestate;
comunque il superamento del termine per procedere allo stesso annullamento ex art. 1107 comma2 CC. Peraltro le eccezion potevano essere sollevate -se del caso- solo dal singolo interessato.
Inoltre non risultavano impugnate le delibere del 26.1.14-15.7.15-
22.7.15-22.7.16 e 20.10.16. Quanto poi alla vicenda si CP_4
precisava che afferiva soltanto acconto con riferimento alla sentenza n. 658\17 e il primo acconto relativamente alla controversia iniziata dal predetto contro , le opponenti ed il condominio, beninteso le Per_1
stesse solo quali locatrici e non quali condomine, con riservato prosieguo contro il condominio ed un terzo. Afferendo la decisione del
Giudice solo sulla domanda diretta al e . Con CP_2 CP_5
la detta autonoma posizione assunta dalle predette appunto solo quali locatrici, e richiamando isolata pronunzia. Rilevava, sempre il , infine, che per i locali cantinato le opponenti erano titolari CP_2 per la quota del 36,6%, ben sussistendo la solidarietà, nell'ininfluenza della vicenda relativa alla divisione, e che quanto alla eccepita ma non sussistente prescrizione, bastava l'atto interruttivo nei confronti di un solo debitore.
Seguivano le udienze di rito, ed in esito all'istanza di sospensiva svolta dalle opponenti con le note di trattazione scritta del 31.10.21, il GOT pro tempore la rigettava con condivisibile motivazione, qui richiamata, assegnando il termine di legge per l'avvio della procedura di mediazione stante la materia, espletata infruttuosamente. Con successiva ordinanza del 7.2.23 venivano concessi i chiesti termini ex art. 183 comma 6 cpc. Di poi il 5.12.23 il giudizio veniva rinviato per precisazione conclusioni, in assenza peraltro di memorie istruttorie, con ulteriore rinvio per carico di ruolo. Con quindi approdo del giudizio dinanzi a questo GOT, con trattazione all'udienza di distribuzione del
22.5.25 e fissazione -motivatamente- dell'odierna udienza di precisazione conclusioni, discussione orale e decisione della causa ex art. 281 sexies cpc.
In punto di motivazione, fermo restando quanto sopra, si ritiene di dover dichiarare inammissibili e comunque infondate e\o non provate le domande attrici, che vanno pertanto rigettate, già peraltro per come delineato giusta la superiore narrativa.
Quanto alla sostenuta mancata comunicazione delle convocazioni e delle delibere assembleari, il ha documentato come sopra. CP_2
Di poi con l'atto di opposizione non risulta proposta apposita domanda riconvenzionale concernente l'annullamento delle contestate delibere assembleari, giuste condivisibili pronunzie giurisprudenziali sul punto. Peraltro sembra proprio che le stesse delibere impugnate afferiscano ad ipotesi di atto annullabile, e non nullo, del chè è maturato il termine decadenziale di gg. 30 ex comma 2 art. 1130 c. e CC. La questione già oggetto di contrasto giurisprudenziale, è stata risolta dalle Sezioni
Unite della Suprema Corte di Cassazione nl 2005. Con la sentenza n.
4806\05, infatti, si è affermato che sono da “qualificarsi nulle le delibere prive degli elementi essenziali , le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidano sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto” (così tra le altre
Cass. Sez. Un. N. 4806 del 2005). Ne caso di specie si controverte in materia di tenutezza\ripartizione pagamento somme, afferenti quindi causali non rientranti in dette fattispecie.
Ed ancora, una volta disposta come sopra l'espletamento della procedura di mediazione obbligatoria in materia, vi ha provveduto il condominio, procedura dichiarata infruttuosa pur presenti entrambe le parti (il stesso non ha inteso transitare alla fase di merito CP_2
stante la proposta opposizione nelle more).
Va da sé poi che le opponenti nulla hanno concretamente opposto alle difese di cui alla comparsa di risposta ex adverso, neppure con memorie ex art. 183 comma 6 cpc, nonostante con l'atto introduttivo abbiano fatto riserva di indicazione di mezzi istruttori all'esito delle eventuali
(poi concretizzatesi) posizioni ex adverso. Non assolvendo quindi all'onere probatorio ex art. 2697 CC.
Né risultano convincenti\chiare quantificazioni circa eventuali importi, parziali e minori rispetto al decreto ingiuntivo oggetto dell'opposizione, di competenza di esse medesime opponenti, qualora ciò provato è verificato nel merito assolvendo all'onere probatorio appena sopra.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, dato atto di quanto sinora, si ritiene giusto ed equo porle a carico delle opponenti, stante il principio di soccombenza, liquidandole come in dispositivo.
Ma con compensazione fase di mediazione.
Con il proprio atto responsivo del convenuto non risulta domanda di distrazione delle spese.
PQM
Il Tribunale, in persona del sottoscritto GOT, sentiti i procuratori delle parti e definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da
+ 1, nei confronti del Parte_1 CP_2
convenuto, ogni diversa istanza, difesa e deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
1-rigetta le domande attrici, confermando il decreto ingiuntivo opposto, già peraltro immediatamente esecutivo;
3-condanna le opponenti alle spese di liti, liquidandole in € 145,00 per spese vive ed in € 1.800,00 per compensi, oltre rimborso forfettario,
IVA e CPA se dovute. Compensazione fase di mediazione.
Così deciso in Messina al termine della Camera di Consiglio del
27.11.25, in calce all'udienza.
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