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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 14/05/2025, n. 1061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1061 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME del POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
In funzione di Giudice del LAVORO in persona del Dott. Emanuele Rocco ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle controversie di LAVORO e
PREVIDENZA per l'anno 2022 al n. 1317, all'esito del deposito di note di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
( ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Nola (NA) alla via Nazionale delle Puglie n. 91 c/o lo studio dell' Avv.to Alberto
Pastore dal quale è rapp.to e difeso RICORRENTE
CONTRO rapp.ta e Controparte_1 difesa dall'avv. Pasquale Malafronte presso il cui studio elettivamente domicilia in Scafati al Corso Nazionale 330 Maria Coppola
Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Silvana Mariotti dell'Avvocatura interna, elett.te doiciliato come in atti
RESISTENTI
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.03.2022, proponeva Parte_1 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 07120219010621359000 notificata il 3.02.2022 contestando:
1) l'avviso di addebito n. 37120170007163347000, asseritamente notificata in data 29/09/2017 avente come causale l'omesso pagamento di contributi
IVS per gli anni 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 per il complessivo importo di euro 11.998,92 2) l'avviso di addebito n. 37120120008843205000 avente come causale l'omesso pagamento di contributi IVS per l'anno 2005, per il complessivo importo di euro 3.886,40
3) l'avviso di addebito 37120120016848477000 per contributi IVS per l'anno
2005 per il complessivo importo di euro 1283,46.
Parte ricorrente, in particolare, esponeva che gli avvisi di addebito, oggetto della presente opposizione, non erano mai stati notificati dall'Ente previdenziale motivo per il quale il ricorrente eccepiva la prescrizione dei crediti previdenziali nonché l'intervenuta decadenza dalla riscossione a mezzo ruolo e l'illegittimità delle sanzioni e interessi applicati.
Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Torre Annunziata in funzione di Giudice del lavoro, e per vedere annullato il credito CP_3 CP_4
previdenziale, con vittoria di spese di lite.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, provvedeva alla rituale costituzione processuale che preliminarmente eccepiva il proprio difetto di CP_3
legittimazione passiva e la infondatezza del ricorso.
CP_ Provvedeva altresì alla rituale costituzione processuale l che contestava la fondatezza delle avverse pretese deducendo la regolare e tempestiva notifica degli impugnati avvisi di addebito sottesi all'azione esecutiva e concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Acquisita agli atti la documentazione prodotta dalle parti e fissata l'udienza di discussione in modalità cartolare, il procedimento, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta è stato deciso.
Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
Parte ricorrente eccepisce la prescrizione del credito vantato dall' CP_4 deducendo l'omessa notifica degli avvisi di addebito.
Nel caso di specie, dunque, sono stati dedotti fatti estintivi del credito quale appunto la prescrizione per cui l'azione va qualificata come azione di accertamento negativo del credito (Cass. civ., sez. un., n. 7514/2022 cit.; Cass.
n. 29294/2019), non soggetta al termine di decadenza.
Pag. 2 di 6 Va tuttavia accolta l'eccezione ritualmente formulata dall'agente di riscossione per cui va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di in persona del CP_5
legale rapp.te p.t.
Nella fattispecie in esame, ricorre un'azione che investe il merito della pretesa previdenziale;
non si fa questione, invero, della regolarità o della validità degli atti della procedura di riscossione, in quanto ciò che si chiede al giudice è
l'accertamento dell'avvenuta prescrizione del credito ivi intimato, cioè una pronuncia sul merito della pretesa contributiva. Così qualificata l'azione, va innanzitutto affermata la legittimazione passiva del solo ente impositore titolare della pretesa creditoria (cfr. già Cass. Sez. L, Sentenza n. 18522 del
09/09/2011; Cass. civ. sez. un. 08/03/2022 n. 7514). Invero, argomentando dal disposto dell'art. 24 D.Lgs. n. 46/1999 - il cui comma 5 prevede che il ricorso contro l'iscrizione a ruolo debba notificarsi "all'ente impositore", le SS.UU.
(Sentenza 8 marzo 2022, n. 7514) hanno espressamente escluso il litisconsorzio necessario, specificando che poichè nel giudizio non si fa riferimento alla legittimità degli atti esecutivi, propri del riscossore, questi quale destinatario del pagamento (ex art. 1188 c.c.), è vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (Cass. 16412/2007).
Infatti, «l'eventuale annullamento della cartella per vizi sostanziali produce comunque effetti "ultra partes" verso l'esattore (adiectus), senza la necessità della partecipazione dello stesso al processo».
Ciò posto, venendo al merito della domanda, va evidenziato che parte ricorrente contesta la debenza della contribuzione.
Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061 del 2007).
Tale principio, tuttavia, deve contemperarsi con la circostanza che, nella specie, il titolo posto a fondamento della esecuzione è rappresentato dagli avvisi di addebito;
pertanto, deve essere verificata la corretta notifica degli stessi.
CP_ L' ha dedotto di aver provveduto in data 15.10.2012 alla notifica dell'avviso di addebito n. 371 2012 00088432050 riferito ai contributi IVS anno 2005; in
Pag. 3 di 6 data 29.09.2017 alla notifica dell'avviso di addebito n. 371 2017 00071633470 riferito ai contributi IVS per il periodo dal 2010 al 2016; ed infine alla notifica dell'avviso di addebito n. 371 2012 00168484770, in data 31.03.2013 relativamente ai contributi IVS 2005.
CP_ Invero dall'attento scrutinio della documentazione probatoria offerta dall'
(copie degli avvisi di ricevimento) è risultato accertato il perfezionamento dell'iter notificatorio degli atti impugnati. Peraltro, nessuna valida contestazione
è stata opposta da parte della ricorrente, successiva alla produzione dei documenti, in ordine alle modalità con cui sono state eseguite le comunicazioni degli atti in questione.
Dicasi, inoltre, che risulta prodotta in atti la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata del 29/04/2019 (prot. W-2019042901184519) effettuata da , in relazione agli avvisi di addebito oggetto del presente Parte_1
giudizio.
Si ricorda che la Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 18904/2007; Ordinanza
Num. 19401/2022; cfr., Cass. n. 5160/2022) ha chiarito che l'istanza di rateizzazione/rottamazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, ha come imprescindibile presupposto logico-giuridico, proprio la piena conoscenza del debito per il quale si richiede la dilazione e pertanto è incompatibile con l'eccezione di prescrizione. Pertanto, nella ipotesi in cui il contribuente abbia richiesto la rateizzazione/rottamazione del debito, la contestazione in ordine all'an è certamente possibile, ma non per vizi di notifica delle cartelle di pagamento/avviso di addebito (cfr., Cass. n. 14781/2021) e sempreché non siano scaduti i termini di impugnazione di queste ultime.
Applicando tale principio alla fattispecie in esame, ne deriva che, se è vero che l'istanza di rateizzazione/rottamazione del debito non costituisce acquiescenza in ordine all'an, è anche vero che tale richiesta integra un riconoscimento del debito idoneo ad interrompere la prescrizione ex articolo 2944 cod. civ. ed è altresì incompatibile con l'allegazione di non avere ricevuto la notificazione degli avvisi di addebito.
Pag. 4 di 6 In ragione di tanto, alla luce dell'attento scrutinio della documentazione prodotta in atti dalle parti, è emerso che il credito previdenziale oggetto della presente opposizione risulta prescritto certamente con riferimento ai contributi previdenziali IVS richiesti per l'anno 2005 (rispetto ai quali gli avvisi di addebito CP_ risultano notificati dall' oltre il termine quinquennale e rispettivamente in data 15.10.2012 quanto all'avviso di addebito n. 371 2012 00088432050 ed in data 31.03.2013 quanto all'avviso di addebito n. 371 2012 00168484770). Con riferimento all'avviso di addebito 371 2017 00071633 470, notificato in data
29.09.2017, valorizzando l'effetto interruttivo della prescrizione determinato dalla istanza di rateizzazione prodotta in atti notificata all'Agente di riscossione in data 29.04.2019, vanno dichiarati prescritti i contributi IVS relativamente agli anni 2010 e 2011.
Ne consegue la legittimità della cartella esattoriale nr. 07120219010621359000 riferita all'avviso di addebito 37120170007163347000 solo con riferimento ai contributi IVS omessi negli anni 2012, 2013, 2014,2015, 2016. per l'importo complessivo di € 5.826,80.
Il ricorso, pertanto, può essere parzialmente accolto.
La peculiarità delle questioni trattate giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr. Rocco Emanuele definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da , ogni contraria istanza, eccezione e Parte_1
difesa disattesa, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto dichiara la parziale nullità della cartella di pagamento n. 07120219010621359000 attesa la prescrizione del credito di cui agli avvisi di addebito nr. n.
37120120008843205000 e nr. 3712012001684847700 riferiti a omesso versamento dei contributi IVS per l'anno 2005, nonché la prescrizione delle somme riferite ai contributi IVS per gli anni 2010 e 2011 di cui all'avviso di addebito n. 37120170007163347000
Pag. 5 di 6 2) Respinge per il resto il ricorso e, per l'effetto, dichiara non prescritto il credito di cui alla cartella esattoriale nr. 07120219010621359000 riferito all'avviso di addebito 37120170007163347000 relativamente ai contributi
IVS omessi negli anni 2012, 2013, 2014,2015, 2016. per l'importo complessivo di € 5.826,80.
3) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Torre Annunziata, 14/5/2025
Il Giudice del lavoro
Emanuele Rocco
Pag. 6 di 6
IN NOME del POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
In funzione di Giudice del LAVORO in persona del Dott. Emanuele Rocco ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle controversie di LAVORO e
PREVIDENZA per l'anno 2022 al n. 1317, all'esito del deposito di note di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
( ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Nola (NA) alla via Nazionale delle Puglie n. 91 c/o lo studio dell' Avv.to Alberto
Pastore dal quale è rapp.to e difeso RICORRENTE
CONTRO rapp.ta e Controparte_1 difesa dall'avv. Pasquale Malafronte presso il cui studio elettivamente domicilia in Scafati al Corso Nazionale 330 Maria Coppola
Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Silvana Mariotti dell'Avvocatura interna, elett.te doiciliato come in atti
RESISTENTI
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.03.2022, proponeva Parte_1 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 07120219010621359000 notificata il 3.02.2022 contestando:
1) l'avviso di addebito n. 37120170007163347000, asseritamente notificata in data 29/09/2017 avente come causale l'omesso pagamento di contributi
IVS per gli anni 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 per il complessivo importo di euro 11.998,92 2) l'avviso di addebito n. 37120120008843205000 avente come causale l'omesso pagamento di contributi IVS per l'anno 2005, per il complessivo importo di euro 3.886,40
3) l'avviso di addebito 37120120016848477000 per contributi IVS per l'anno
2005 per il complessivo importo di euro 1283,46.
Parte ricorrente, in particolare, esponeva che gli avvisi di addebito, oggetto della presente opposizione, non erano mai stati notificati dall'Ente previdenziale motivo per il quale il ricorrente eccepiva la prescrizione dei crediti previdenziali nonché l'intervenuta decadenza dalla riscossione a mezzo ruolo e l'illegittimità delle sanzioni e interessi applicati.
Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Torre Annunziata in funzione di Giudice del lavoro, e per vedere annullato il credito CP_3 CP_4
previdenziale, con vittoria di spese di lite.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, provvedeva alla rituale costituzione processuale che preliminarmente eccepiva il proprio difetto di CP_3
legittimazione passiva e la infondatezza del ricorso.
CP_ Provvedeva altresì alla rituale costituzione processuale l che contestava la fondatezza delle avverse pretese deducendo la regolare e tempestiva notifica degli impugnati avvisi di addebito sottesi all'azione esecutiva e concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Acquisita agli atti la documentazione prodotta dalle parti e fissata l'udienza di discussione in modalità cartolare, il procedimento, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta è stato deciso.
Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
Parte ricorrente eccepisce la prescrizione del credito vantato dall' CP_4 deducendo l'omessa notifica degli avvisi di addebito.
Nel caso di specie, dunque, sono stati dedotti fatti estintivi del credito quale appunto la prescrizione per cui l'azione va qualificata come azione di accertamento negativo del credito (Cass. civ., sez. un., n. 7514/2022 cit.; Cass.
n. 29294/2019), non soggetta al termine di decadenza.
Pag. 2 di 6 Va tuttavia accolta l'eccezione ritualmente formulata dall'agente di riscossione per cui va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di in persona del CP_5
legale rapp.te p.t.
Nella fattispecie in esame, ricorre un'azione che investe il merito della pretesa previdenziale;
non si fa questione, invero, della regolarità o della validità degli atti della procedura di riscossione, in quanto ciò che si chiede al giudice è
l'accertamento dell'avvenuta prescrizione del credito ivi intimato, cioè una pronuncia sul merito della pretesa contributiva. Così qualificata l'azione, va innanzitutto affermata la legittimazione passiva del solo ente impositore titolare della pretesa creditoria (cfr. già Cass. Sez. L, Sentenza n. 18522 del
09/09/2011; Cass. civ. sez. un. 08/03/2022 n. 7514). Invero, argomentando dal disposto dell'art. 24 D.Lgs. n. 46/1999 - il cui comma 5 prevede che il ricorso contro l'iscrizione a ruolo debba notificarsi "all'ente impositore", le SS.UU.
(Sentenza 8 marzo 2022, n. 7514) hanno espressamente escluso il litisconsorzio necessario, specificando che poichè nel giudizio non si fa riferimento alla legittimità degli atti esecutivi, propri del riscossore, questi quale destinatario del pagamento (ex art. 1188 c.c.), è vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (Cass. 16412/2007).
Infatti, «l'eventuale annullamento della cartella per vizi sostanziali produce comunque effetti "ultra partes" verso l'esattore (adiectus), senza la necessità della partecipazione dello stesso al processo».
Ciò posto, venendo al merito della domanda, va evidenziato che parte ricorrente contesta la debenza della contribuzione.
Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061 del 2007).
Tale principio, tuttavia, deve contemperarsi con la circostanza che, nella specie, il titolo posto a fondamento della esecuzione è rappresentato dagli avvisi di addebito;
pertanto, deve essere verificata la corretta notifica degli stessi.
CP_ L' ha dedotto di aver provveduto in data 15.10.2012 alla notifica dell'avviso di addebito n. 371 2012 00088432050 riferito ai contributi IVS anno 2005; in
Pag. 3 di 6 data 29.09.2017 alla notifica dell'avviso di addebito n. 371 2017 00071633470 riferito ai contributi IVS per il periodo dal 2010 al 2016; ed infine alla notifica dell'avviso di addebito n. 371 2012 00168484770, in data 31.03.2013 relativamente ai contributi IVS 2005.
CP_ Invero dall'attento scrutinio della documentazione probatoria offerta dall'
(copie degli avvisi di ricevimento) è risultato accertato il perfezionamento dell'iter notificatorio degli atti impugnati. Peraltro, nessuna valida contestazione
è stata opposta da parte della ricorrente, successiva alla produzione dei documenti, in ordine alle modalità con cui sono state eseguite le comunicazioni degli atti in questione.
Dicasi, inoltre, che risulta prodotta in atti la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata del 29/04/2019 (prot. W-2019042901184519) effettuata da , in relazione agli avvisi di addebito oggetto del presente Parte_1
giudizio.
Si ricorda che la Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 18904/2007; Ordinanza
Num. 19401/2022; cfr., Cass. n. 5160/2022) ha chiarito che l'istanza di rateizzazione/rottamazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, ha come imprescindibile presupposto logico-giuridico, proprio la piena conoscenza del debito per il quale si richiede la dilazione e pertanto è incompatibile con l'eccezione di prescrizione. Pertanto, nella ipotesi in cui il contribuente abbia richiesto la rateizzazione/rottamazione del debito, la contestazione in ordine all'an è certamente possibile, ma non per vizi di notifica delle cartelle di pagamento/avviso di addebito (cfr., Cass. n. 14781/2021) e sempreché non siano scaduti i termini di impugnazione di queste ultime.
Applicando tale principio alla fattispecie in esame, ne deriva che, se è vero che l'istanza di rateizzazione/rottamazione del debito non costituisce acquiescenza in ordine all'an, è anche vero che tale richiesta integra un riconoscimento del debito idoneo ad interrompere la prescrizione ex articolo 2944 cod. civ. ed è altresì incompatibile con l'allegazione di non avere ricevuto la notificazione degli avvisi di addebito.
Pag. 4 di 6 In ragione di tanto, alla luce dell'attento scrutinio della documentazione prodotta in atti dalle parti, è emerso che il credito previdenziale oggetto della presente opposizione risulta prescritto certamente con riferimento ai contributi previdenziali IVS richiesti per l'anno 2005 (rispetto ai quali gli avvisi di addebito CP_ risultano notificati dall' oltre il termine quinquennale e rispettivamente in data 15.10.2012 quanto all'avviso di addebito n. 371 2012 00088432050 ed in data 31.03.2013 quanto all'avviso di addebito n. 371 2012 00168484770). Con riferimento all'avviso di addebito 371 2017 00071633 470, notificato in data
29.09.2017, valorizzando l'effetto interruttivo della prescrizione determinato dalla istanza di rateizzazione prodotta in atti notificata all'Agente di riscossione in data 29.04.2019, vanno dichiarati prescritti i contributi IVS relativamente agli anni 2010 e 2011.
Ne consegue la legittimità della cartella esattoriale nr. 07120219010621359000 riferita all'avviso di addebito 37120170007163347000 solo con riferimento ai contributi IVS omessi negli anni 2012, 2013, 2014,2015, 2016. per l'importo complessivo di € 5.826,80.
Il ricorso, pertanto, può essere parzialmente accolto.
La peculiarità delle questioni trattate giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr. Rocco Emanuele definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da , ogni contraria istanza, eccezione e Parte_1
difesa disattesa, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto dichiara la parziale nullità della cartella di pagamento n. 07120219010621359000 attesa la prescrizione del credito di cui agli avvisi di addebito nr. n.
37120120008843205000 e nr. 3712012001684847700 riferiti a omesso versamento dei contributi IVS per l'anno 2005, nonché la prescrizione delle somme riferite ai contributi IVS per gli anni 2010 e 2011 di cui all'avviso di addebito n. 37120170007163347000
Pag. 5 di 6 2) Respinge per il resto il ricorso e, per l'effetto, dichiara non prescritto il credito di cui alla cartella esattoriale nr. 07120219010621359000 riferito all'avviso di addebito 37120170007163347000 relativamente ai contributi
IVS omessi negli anni 2012, 2013, 2014,2015, 2016. per l'importo complessivo di € 5.826,80.
3) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Torre Annunziata, 14/5/2025
Il Giudice del lavoro
Emanuele Rocco
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