CASS
Sentenza 28 maggio 2024
Sentenza 28 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/05/2024, n. 20997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20997 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: GA NI, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 19/12/2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere IU GA;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Serrao D'Aquino, che ha chiesto l'annullamento con rinvio;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 20997 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 30/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ha applicato al ricorrente la pena concordata tra le parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di trasferimento fraudolento di valori, disponendo anche la confisca dei beni in sequestro. 2. Ricorre per cassazione NI GA, deducendo, con unico motivo, violazione di legge per non avere il Giudice per le indagini preliminari motivato in ordine alle ragioni della confisca, che non aveva fatto parte dell'accordo tra le parti sulla pena. Si dà atto che nell'interesse del ricorrente sono stati depositati motivi nuovi. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. Premesso che il ricorso poteva essere proposto, nella specie, anche per i vizi della motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in quanto l'accordo intervenuto tra le parti sulla pena nulla contemplava a proposito della confisca (sul punto, Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin), la sentenza impugnata non ha motivato in ordine alle ragioni della confisca, violando il principio di diritto secondo il quale, in tema di patteggiamento, la sinteticità della motivazione tipica del rito non può estendersi all'applicazione della misura di sicurezza della confisca, sicché il giudice che dispone l'ablazione obbligatoria di denaro o di beni ai sensi dell'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356 (oggi art. 240-bis cod. pen.), ha l'obbligo di motivare sia sulle ragioni per cui non ritiene attendibili le giustificazioni eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni confiscati, sia sull'esistenza di una sproporzione tra i valori patrimoniali accertati ed il reddito dell'imputato o la sua effettiva attività economica (Sez. 1, n. 17092 del 02/03/2021, Syziu, Rv. 281358; Sez. 6, n. 11497 del 21/10/2013, dep. 2014, Musaku, Rv. 260879). Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al fine di consentire al giudice di merito di adottare una adeguata motivazione sulla confisca.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione di confisca, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Milano in diversa composizione. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 30.04.2024. Il Consigliere estensore IU GA ( v4 )1 "kr-v-'•"
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere IU GA;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Serrao D'Aquino, che ha chiesto l'annullamento con rinvio;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 20997 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 30/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ha applicato al ricorrente la pena concordata tra le parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di trasferimento fraudolento di valori, disponendo anche la confisca dei beni in sequestro. 2. Ricorre per cassazione NI GA, deducendo, con unico motivo, violazione di legge per non avere il Giudice per le indagini preliminari motivato in ordine alle ragioni della confisca, che non aveva fatto parte dell'accordo tra le parti sulla pena. Si dà atto che nell'interesse del ricorrente sono stati depositati motivi nuovi. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. Premesso che il ricorso poteva essere proposto, nella specie, anche per i vizi della motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in quanto l'accordo intervenuto tra le parti sulla pena nulla contemplava a proposito della confisca (sul punto, Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin), la sentenza impugnata non ha motivato in ordine alle ragioni della confisca, violando il principio di diritto secondo il quale, in tema di patteggiamento, la sinteticità della motivazione tipica del rito non può estendersi all'applicazione della misura di sicurezza della confisca, sicché il giudice che dispone l'ablazione obbligatoria di denaro o di beni ai sensi dell'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356 (oggi art. 240-bis cod. pen.), ha l'obbligo di motivare sia sulle ragioni per cui non ritiene attendibili le giustificazioni eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni confiscati, sia sull'esistenza di una sproporzione tra i valori patrimoniali accertati ed il reddito dell'imputato o la sua effettiva attività economica (Sez. 1, n. 17092 del 02/03/2021, Syziu, Rv. 281358; Sez. 6, n. 11497 del 21/10/2013, dep. 2014, Musaku, Rv. 260879). Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al fine di consentire al giudice di merito di adottare una adeguata motivazione sulla confisca.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione di confisca, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Milano in diversa composizione. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 30.04.2024. Il Consigliere estensore IU GA ( v4 )1 "kr-v-'•"