Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00450/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01636/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1636 del 2025, proposto da
Albam S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Annalisa Di NI e Ida Marseglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Il Comune di AR, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
Il Ministero della Cultura e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Cosenza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
La Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Francesco Ventrice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
nei confronti
Sparta S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l'annullamento, previa concessione delle misure cautelari più opportune:
- della comunicazione del 23 settembre 2025 Prot. 8597-P, avente ad oggetto “ AR (CS) Relazione Verifica Preventiva interesse Archeologico AR _43(CS) Comunicazione ”; - della comunicazione del 31.3.2023 avente ad oggetto: “ AR (CS) Progetto AR 43. Comunicazione ai sensi del punto 13.3. DM Sviluppo economico del 10.09.2010, terreno n. 7 pl. 326, 327, 328, 329 ”; - della comunicazione del 13.11.2025, avente ad oggetto “ Istanza di annullamento in autotutela ex art. 21 nonies della Legge 7.8.1990, N.241 E S.M.I. Progetto di impianto di produzione di energia rinnovabile da fonte fotovoltaica denominato “AR 43 ”; - dell'art. 15, punto 4, lettere c) e d) del Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico della Regione Calabria, adottato dal Consiglio Regionale con DCR n. 300 del 22.4.2013, approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 134 del 01/08/2016, e pubblicato nel BURC n. 84 del 5.8.2015; - di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato, antecedente o successivo ancorché non cognito, con particolare ma non esclusivo riferimento a tutti i pareri resi nell'ambito del procedimento di valutazione ambientale dalle amministrazioni interessate; - nonché per la condanna del Ministero della Cultura e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Cosenza, al risarcimento dei danni patiti e patiendi dalla società ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Cosenza nonché della Regione Calabria;
Vista la memoria del 24 febbraio 2026, con la quale parte ricorrente dichiara di rinunziare al ricorso;
Visti gli artt. 35 e 84 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. TI De NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che,
- la parte ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Cosenza, applicando l’art. 15, co. 4, lett. c), dell’Allegato Tomo IV del Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico della Regione Calabria, ha prescritto l’esecuzione di saggi archeologici nel numero di 10 delle dimensioni di m 6x6, in congruità all’estensione dell’impianto denominato “ TARSIA 43 ” - sito nel Comune di AR (CS) sui terreni distinti al N.C.T. dello stesso Comune al foglio al foglio n. 7, particelle 326, 327, 328, 329 e avente una potenza nominale/picco pari a 1.827,00 kWp- e in considerazione del grado di rischio riscontrato.
Considerato che,
- l’art. 15, co. 4, lett. c), dell’Allegato Tomo IV del Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico della Regione Calabria stabilisce che, in caso di realizzazione di impianti da fonti rinnovabili in zone non sottoposte a vincolo né mai indagate, le attività di indagine archeologica devono essere concordate tra gli interessati e la Soprintendenza – in specie: “…A tal fine, gli interessati si faranno carico nell'ambito della progettazione (anche se già a livello definitivo o esecutivo), di porre in essere attività di indagine archeologica preliminari da concordare con la Soprintendenza per i Beni Archeologici che manterrà la Direzione Scientifica di tali operazioni. ”-;
- con la memoria del 24 febbraio 2026 la parte ricorrente ha dato atto che sono intercorse interlocuzioni con la Soprintendenza in ordine alla esecuzione dei saggi e pertanto ha dichiarato di rinunziare al ricorso.
Ritenuto che,
- la dichiarazione con la quale la parte ricorrente ha manifestato l’intenzione di rinunciare al ricorso, pur non risultando la memoria del 24 febbraio 2026 notificata alle altre parti, dimostra in maniera inequivoca la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa ex artt. 84, co. 4, e 35, co. 1, lett. c), c.p.a.
Atteso che,
- le spese di lite possono essere compensate a fronte della decisione in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RD RE, Presidente
CO Ciconte, Referendario
TI De NI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TI De NI | RD RE |
IL SEGRETARIO