Art. 24.
A deroga di quanto dispone l' articolo 5 della legge 27 maggio 1875, n. 2779 , il ministro del tesoro, di concerto col ministro dell'agricoltura, industria e commercio, e col ministro delle poste e telegrafi, avra' facolta' di mutare, anche semestralmente, la ragione dell'interesse sulle somme depositate a titolo di risparmio, quando lo esigano le condizioni del mercato.
Per la prima volta, dopo la promulgazione della presente legge, purche' entro trenta giorni dalla pubblicazione di essa, la detta facolta' potra' essere esercitata pel tempo che manchera' a compier l'anno 1895.
A deroga di quanto dispone l' articolo 5 della legge 27 maggio 1875, n. 2779 , il ministro del tesoro, di concerto col ministro dell'agricoltura, industria e commercio, e col ministro delle poste e telegrafi, avra' facolta' di mutare, anche semestralmente, la ragione dell'interesse sulle somme depositate a titolo di risparmio, quando lo esigano le condizioni del mercato.
Per la prima volta, dopo la promulgazione della presente legge, purche' entro trenta giorni dalla pubblicazione di essa, la detta facolta' potra' essere esercitata pel tempo che manchera' a compier l'anno 1895.