Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 09/03/2026, n. 1864
CS
Ordinanza cautelare 31 maggio 2023
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TAR
Sentenza 20 luglio 2023
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CS
Rigetto
Sentenza 9 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 100 T.U.L.P.S. per assenza dei presupposti di legge

    La Corte ha ritenuto la misura di prevenzione ragionevole e proporzionata, considerando l'inefficienza delle misure poste in essere dalla società per prevenire la vendita di alcolici ai minori e la circolazione di droghe, finalizzata alla prevenzione del pericolo per la sicurezza pubblica. La giurisprudenza richiamata sottolinea che la misura non è correlata alla responsabilità del titolare ma all'obiettiva esigenza di tutelare l'incolumità pubblica, e che il potere discrezionale dell'autorità è esercitabile in presenza del mero pericolo.

  • Rigettato
    Violazione dell'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento e motivazione inadeguata

    La Corte ha ritenuto giustificata la celerità della procedura a causa della natura urgente e cautelativa del provvedimento di sospensione, specialmente nel periodo delle festività natalizie, e ha ritenuto che la motivazione fosse adeguata in relazione alla finalità preventiva della misura.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 09/03/2026, n. 1864
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1864
    Data del deposito : 9 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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