Ordinanza cautelare 31 maggio 2023
Sentenza 20 luglio 2023
Rigetto
Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 09/03/2026, n. 1864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1864 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01864/2026REG.PROV.COLL.
N. 02102/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2102 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Pier Paolo Papini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura Mantova e Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) n. 615/2023, resa tra le parti, nel giudizio proposto al T.A.R. di Brescia per l'annullamento del provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Mantova il 24.12.2019, con il quale era stata disposta, ai sensi dell'art.100 del T.U.L.P.S., la sospensione delle autorizzazioni che fanno riferimento alla società -OMISSIS- con sede in -OMISSIS- nei locali individuati dall'insegna “-OMISSIS-”, con decorrenza immediata dalla data di notifica, avvenuta il medesimo 24.12.2019 a mezzo della Stazione Carabinieri di -OMISSIS- (provvedimento così identificato: -OMISSIS-).
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura Mantova e della Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 il Cons. IN NG e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.-Oggetto del presente giudizio è la sentenza con cui il Tar Brescia ha respinto il ricorso proposto contro il provvedimento del Questore di Mantova in epigrafe meglio specificato, recante ordine di sospensione per 15 (quindici) giorni - ex art. 100 T.U.L.P.S.- delle autorizzazioni che fanno riferimento alla società odierna appellante, quale gestore di una discoteca, con decorrenza immediata dalla data della notifica (24 dicembre 2019).
Il Tribunale territoriale ha ritenuto tale ordinanza del Questore adeguatamente motivata -sebbene sulla scorta di un'unica contravvenzione- in ragione della gravità degli episodi contestati nel corso della serata in cui si sono svolti i controlli, all’esito dei quali è stata accertata l’inefficienza delle misure poste in essere per impedire la vendita di alcoolici ai minori nonché il rischio di consumo di marjuana all’interno del locale, che sarebbe stato impedito soltanto dall’operazione condotta dalla polizia.
Si sono costituite in giudizio la Questura di Mantova e il Ministero dell’Interno con atto in data 27 gennaio 2026, per resistere al gravame.
All’udienza del 29 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- L’appello, incentrato su due motivi, non è suscettibile di favorevole apprezzamento.
Con il primo motivo la società appellante deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 100 del TULPS, per esser stato il provvedimento adottato in assenza dei presupposti di legge ovverossia in presenza di un unico episodio, per fatti che non presentano gravità tale da costituire fonte di pericolo e, per di più, con modalità di urgenza; con il secondo motivo, la violazione dell’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento al fine della partecipazione procedimentale ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/90 e di motivazione adeguata, che non si risolva -come ritenuto nella fattispecie- in clausole di puro stile.
2.1.-In via preliminare, mette conto individuare la portata e la ratio dell’articolo 100 del TULPS nell’interpretazione giurisprudenziale.
Tale disposizione stabilisce che “ oltre i casi indicati dalla legge, il questore può sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini e che “ Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza può essere revocata ”.
Le disposizioni introducono misure progressivamente più limitative dell’attività imprenditoriale del privato, con una funzione sostanzialmente preventiva, che prescinde dall’accertamento della responsabilità del gestore dei locali dove i fenomeni contestati si sono verificati; hanno finalità di prevenzione generale e di tutela anticipata della sicurezza pubblica attribuendo un potere discrezionale all’autorità di pubblica sicurezza, esercitabile in presenza del mero pericolo per il bene protetto.
2.2.-In questo senso si è espressa la giurisprudenza, anche della Sezione, che in subiecta materia ha fissato i seguenti principi:
- “ la misura della sospensione non ha natura sanzionatoria, inscrivendosi invece nel quadro delle misure di prevenzione (Cons. St., sez. III, 27 settembre 2018, n. 4529), essendo volta ad impedire il verificarsi di situazioni di pericolo per la collettività:….tale misura non è correlata alla responsabilità del titolare dell’esercizio commerciale, ma risponde all’obiettiva esigenza di tutelare l’incolumità dei clienti ed in generale del pubblico ” (Consiglio di Stato, Sezione III, 10 marzo 2025, n. 1932);
-gli accertamenti svolti dall'Autorità di pubblica sicurezza “… costituiscono piena prova dei fatti svoltisi nei pressi del locale e…l'adozione del provvedimento a finalità preventiva ben può prescindere dalla concreta riferibilità delle contestazioni a specifiche responsabilità del titolare della licenza..” purché sussista un chiaro collegamento tra gli episodi contestati e l'attività del pubblico esercizio” (Consiglio di Stato, Sezione III, 30 gennaio 2024, n. 910);
- la ratio dell’istituto della sospensione in esame è quello di “ produrre un effetto dissuasivo ” (Consiglio di Stato, Sezione III, 14 aprile 2024, n. 3422) con finalità di prevenzione del pericolo per la sicurezza pubblica;
- i provvedimenti sono caratterizzati da un’ampia discrezionalità, censurabile in sede giurisdizionale solo in caso di macroscopici vizi di travisamento dei fatti, erronea istruttoria o patente difetto di motivazione atteso che “ La sospensione riflette…il bilanciamento tra l’interesse, costituzionalmente protetto, allo svolgimento dell’attività economica e la tutela della pubblica incolumità” (cfr. Consiglio di Stato, Sezione III, 10 marzo 2025, n. 1932 cit.) ed entro tale quadro “ deve svolgersi la valutazione di proporzionalità della misura ” (Consiglio di Stato, Sezione III, 15 aprile 2024, n. 3422).
2.3.-Applicando le indicate coordinate alla fattispecie che ci occupa, deve ritenersi ragionevole e proporzionata la misura di prevenzione applicata dal Questore a fronte della possibile graduazione delle misure stesse, in ragione della riscontrata inefficienza delle misure poste in essere dalla società per prevenire la vendita di alcoolici ai minori e per scoraggiare la circolazione e il consumo di droghe, con finalità di prevenzione del pericolo per la sicurezza pubblica; a nulla rilevando in quest’ottica l’assoluzione con formula piena del legale rappresentante della società in sede penale, non necessitando -come detto- la concreta riferibilità delle contestazioni a specifiche responsabilità del titolare delle autorizzazioni, trattandosi di misura diretta a impedire l'accadimento di fatti capaci di turbare o anche solo di esporre a pericolo la sicurezza dei cittadini e l'ordine pubblico.
Né appare decisiva la lamentata violazione delle garanzie procedimentali di cui alla legge n. 241/90, atteso che la natura di provvedimento urgente e cautelativo della sospensione in questione è idonea a giustificare la celerità della procedura seguita, anche tenuto conto del fatto che, nella fattispecie concreta, i controlli si sono svolti in un periodo dell’anno, quale quello delle festività natalizie, in cui gli eventi ricreativi nei locali pubblici si moltiplicano, rendendo più urgente la tutela delle esigenze di prevenzione che vengono qui in rilievo.
3.-In conclusione l’appello va respinto. In considerazione, tuttavia, della natura della pretesa azionata, afferente l’esercizio della libertà di impresa, si dispone la compensazione tra le parti delle spese di causa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NI CA, Presidente FF
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
NI Tulumello, Consigliere
IN NG, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IN NG | NI CA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.