Art. 2.
All' art. 11 della legge 2 aprile 1951, n. 291 , e' aggiunto il seguente comma:
"Le disposizioni di cui al comma precedente valgono anche per il movimento di corrispondenza e degli stampati tra gli organi locali predetti".
All' art. 11 della legge 2 aprile 1951, n. 291 , e' aggiunto il seguente comma:
"Le disposizioni di cui al comma precedente valgono anche per il movimento di corrispondenza e degli stampati tra gli organi locali predetti".