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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 16/07/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
SENT. n.
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott. Fabio Luongo - Giudice
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 6041/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 23/05/2025 da e Parte_1 [...]
, entrambi con il proc. e dom. avv. PASQUAL CONSUELO, Parte_2
per mandato allegato al ricorso, avente ad oggetto la separazione consensuale;
- sentito il giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto Oggetto: di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
separazione
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.; consensuale
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 28/07/2012, in
CIVIDALE DEL IU (UD), con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 19, Parte 2, Serie C, dell'anno 2012;
- dato atto che dall'unione sono nate le figlie (il 06/08/2013) e (il Per_1 Per_2
15/01/2017), entrambe minorenni;
- dato atto che i ricorrenti dichiarano espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
1 - dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché agli interessi delle figlie minori;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
omologa la separazione dei sig.ri , nato a [...] Parte_1 il 12/05/1972, e , nata a [...] Parte_2 il 13/05/1982, uniti in matrimonio in data 28/07/2012 in CIVIDALE DEL IU
(UD), alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) la casa (già casa coniugale) di proprietà del padre del signor resta Pt_1 assegnata in via esclusiva a quest'ultimo, che continuerà a risiedervi;
3) dispone che le figlie minori e rimangano affidate Persona_3 Persona_4 congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione paritaria e alternata delle figlie dal lunedì mattina al lunedì mattina successivo e così di settimana in settimana;
nella settimana di spettanza il genitore si occuperà dell'accompagnamento delle figlie a scuola e alle attività extrascolastiche;
4) prende atto che, fermo quanto pattuito al punto precedente, le minori continueranno ad avere la residenza anagrafica, a tutti i fini di legge, presso la residenza del padre, almeno fino alla conclusione della scuola secondaria di primo grado, salvo diversi accordi tra i genitori;
5) per quanto riguarda le vacanze estive, dispone che ciascun genitore terrà con sé le figlie per due settimane consecutive, previo preavviso di almeno un mese;
per quanto riguarda il giorno di Natale e di Pasqua, dispone che il pranzo e la cena si alterneranno di anno in anno con ciascuno dei due genitori;
6) nulla sarà dovuto a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie, optando i coniugi per il mantenimento diretto per il periodo di spettanza;
7) dà atto che l'assegno unico a favore delle figlie verrà interamente incassato dalla OR , che ne corrisponderà il 50% al signor entro il 31 Parte_2 Pt_1 dicembre di ogni anno;
2 8) relativamente alle spese straordinarie, individuate seguendo le indicazioni del protocollo dell'Osservatorio sul diritto di famiglia Trib. Udine, queste sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
tuttavia, con riferimento in particolare alle spese mediche, per quelle rimborsate alla OR
in virtù della copertura sanitaria estesa alle figlie di cui gode, Parte_2 dispone che il signor rimborserà alla OR la minor Pt_1 Parte_2 somma tra il 50% della spesa stessa e quanto dovesse restare a carico della OR in applicazione della franchigia;
Parte_2
9) prende atto che i coniugi pattuiscono che nell'anno solare le spese straordinarie per le minori debbano essere sostenute in modo che ciascuno dei due genitori possa parimenti beneficiare delle detrazioni fiscali ad esse relative;
10) prende atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e perciò di non chiedere uno all'altra un contributo a titolo di mantenimento;
dichiarano altresì di aver regolamentato tutti i loro rapporti economici pregressi e di non avere ad oggi nulla da chiedere uno all'altra a nessun titolo.
11) Nulla sulle spese.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CIVIDALE DEL IU (UD), di annotare la presente sentenza in calce all' atto n. 19, parte 2, serie C, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2012.
Così deciso a Udine nella camera di consiglio del 16/07/2025
Il giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini
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REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott. Fabio Luongo - Giudice
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 6041/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 23/05/2025 da e Parte_1 [...]
, entrambi con il proc. e dom. avv. PASQUAL CONSUELO, Parte_2
per mandato allegato al ricorso, avente ad oggetto la separazione consensuale;
- sentito il giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto Oggetto: di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
separazione
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.; consensuale
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 28/07/2012, in
CIVIDALE DEL IU (UD), con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 19, Parte 2, Serie C, dell'anno 2012;
- dato atto che dall'unione sono nate le figlie (il 06/08/2013) e (il Per_1 Per_2
15/01/2017), entrambe minorenni;
- dato atto che i ricorrenti dichiarano espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
1 - dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché agli interessi delle figlie minori;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
omologa la separazione dei sig.ri , nato a [...] Parte_1 il 12/05/1972, e , nata a [...] Parte_2 il 13/05/1982, uniti in matrimonio in data 28/07/2012 in CIVIDALE DEL IU
(UD), alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) la casa (già casa coniugale) di proprietà del padre del signor resta Pt_1 assegnata in via esclusiva a quest'ultimo, che continuerà a risiedervi;
3) dispone che le figlie minori e rimangano affidate Persona_3 Persona_4 congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione paritaria e alternata delle figlie dal lunedì mattina al lunedì mattina successivo e così di settimana in settimana;
nella settimana di spettanza il genitore si occuperà dell'accompagnamento delle figlie a scuola e alle attività extrascolastiche;
4) prende atto che, fermo quanto pattuito al punto precedente, le minori continueranno ad avere la residenza anagrafica, a tutti i fini di legge, presso la residenza del padre, almeno fino alla conclusione della scuola secondaria di primo grado, salvo diversi accordi tra i genitori;
5) per quanto riguarda le vacanze estive, dispone che ciascun genitore terrà con sé le figlie per due settimane consecutive, previo preavviso di almeno un mese;
per quanto riguarda il giorno di Natale e di Pasqua, dispone che il pranzo e la cena si alterneranno di anno in anno con ciascuno dei due genitori;
6) nulla sarà dovuto a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie, optando i coniugi per il mantenimento diretto per il periodo di spettanza;
7) dà atto che l'assegno unico a favore delle figlie verrà interamente incassato dalla OR , che ne corrisponderà il 50% al signor entro il 31 Parte_2 Pt_1 dicembre di ogni anno;
2 8) relativamente alle spese straordinarie, individuate seguendo le indicazioni del protocollo dell'Osservatorio sul diritto di famiglia Trib. Udine, queste sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
tuttavia, con riferimento in particolare alle spese mediche, per quelle rimborsate alla OR
in virtù della copertura sanitaria estesa alle figlie di cui gode, Parte_2 dispone che il signor rimborserà alla OR la minor Pt_1 Parte_2 somma tra il 50% della spesa stessa e quanto dovesse restare a carico della OR in applicazione della franchigia;
Parte_2
9) prende atto che i coniugi pattuiscono che nell'anno solare le spese straordinarie per le minori debbano essere sostenute in modo che ciascuno dei due genitori possa parimenti beneficiare delle detrazioni fiscali ad esse relative;
10) prende atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e perciò di non chiedere uno all'altra un contributo a titolo di mantenimento;
dichiarano altresì di aver regolamentato tutti i loro rapporti economici pregressi e di non avere ad oggi nulla da chiedere uno all'altra a nessun titolo.
11) Nulla sulle spese.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CIVIDALE DEL IU (UD), di annotare la presente sentenza in calce all' atto n. 19, parte 2, serie C, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2012.
Così deciso a Udine nella camera di consiglio del 16/07/2025
Il giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini
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