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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 24/07/2025, n. 1139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1139 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, in persona del Giudice, dott.ssa Rossana Musumeci, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello, iscritta al n°1808 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2023 vertente tra
, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentato e Parte_1 difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato in persona dell'Avvocato dello Stato
Giulio Sorrentino;
appellante
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Dispenza per Controparte_1 mandato in atti;
appellato
MOTIVI della DECISIONE
1. I fatti oggetto del giudizio
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza n. 321/23 del Giudice di pace di Termini Imerese, pubblicata in data 5.5.23, che aveva accolto l'opposizione al decreto di confisca prot. 17559 del 7.2.2023 dell'autoveicolo BMW SERIE 118D targato DP753JR, di proprietà dell'opponente, emesso a seguito dell'accertamento della violazione, ad opera del predetto, dell'art. 193 C.d.S.
1 Esponeva l'appellante che aveva errato il giudice di prime cure nell'accogliere l'opposizione proposta da per aver ritenuto applicabile, al caso di Controparte_1 specie, l'art. 204 C.d.S., che prescrive il termine di novanta giorni per l'emanazione del provvedimento di confisca, decorrente dalla scadenza del termine di dieci giorni entro il quale deve trasmettere il verbale ex art. 210 comma 3 C.d.S.
Rappresentava la che erroneamente il giudice di pace aveva ritenuto Parte_1 applicabile tale termine al caso di specie, tenuto conto che l'opponente non aveva proposto ricorso amministrativo al Prefetto avverso la contestazione dell'infrazione, caso in cui, invece, doveva ritenersi applicabile il predetto termine, applicandosi altrimenti il termine di prescrizione quinquennale ex art. 28 della L. n. 689/1981.
Concludeva chiedendo, dunque, l'accoglimento dell'appello e la conseguente riforma della sentenza del Giudice di pace, con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio.
Ritualmente evocato in giudizio, si costituiva il quale, Controparte_1 preliminarmente, eccepiva la tardività dell'appello proposto, considerato che la sentenza di primo grado, depositata in data 5.5.2023, era stata notificata dall'appellato in data 6.6.2023, con conseguente scadenza del termine breve per proporre l'impugnazione in data 6.7.2023; nel merito, contestava i motivi d'impugnazione, chiedendo il rigetto dell'appello.
Celebrata l'udienza di prima comparizione, il procedimento veniva rinviato all'udienza cartolare del 16 giugno 2025 per la decisione, con assegnazione alle parti di termine fino a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusive autorizzate.
Alla predetta udienza il procedimento, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note di trattazione scritta ritualmente depositate, veniva assunto in decisione.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del giudizio, il Tribunale rileva e osserva quanto segue.
2. Eccezioni preliminari
2 Deve essere rigettata l'eccezione preliminare di tardività dell'appello proposto dall' formulata dall'appellato in via preliminare, da ritenersi Parte_1 del tutto infondata.
Invero, l'appellato invoca il decorso del termine breve di giorni trenta decorrenti dalla notifica della sentenza di primo grado per proporre l'impugnazione, producendo, a sostegno della propria eccezione, il file pdf relativo alla notifica via pec della sentenza oggi appellata, avvenuta in data 6.6.2023.
Tenuto conto che il ricorso in appello risulta depositato dall'Avvocatura dello Stato in data 14.7.2023, ben oltre il termine di giorni trenta dalla notifica via pec della predetta sentenza, l'appellato sostiene la tardività dell'appello proposto e la conseguente inammissibilità del gravame.
L'eccezione non coglie nel segno.
Seppure sia incontestata la notifica via pec della sentenza di prime cure alla Parte_1
, notifica avvenuta ad opera del procuratore dell'appellato in data 6.6.2023, tuttavia,
[...] ritiene questo tribunale in funzione di giudice d'appello, che la predetta notifica non sia idonea a segnare la decorrenza del termine breve previsto dal combinato disposto degli artt.
325 e 326 c.p.c. per proporre l'impugnazione.
Risulta per tabulas, infatti, che il procuratore dell'appellato ha provveduto a inviare la sentenza di primo grado alla Prefettura di , odierna appellata, a seguito di espressa Pt_1 richiesta della pronuncia formulata via pec dell'8 maggio 2023 al fine di mettere in liquidazione la predetta sentenza (cfr. pec inviata da al Email_1 procuratore dell'appellato in data 8.5.2023).
Con pec del 6 giugno 2023 il predetto procuratore provvedeva a inviare la pronuncia richiesta all'indirizzo indicato, specificando testualmente “Si riscontra la Vs. comunicazione pec datata 08/05/2023, allegando quanto richiesto sia in formato pdf che firmato digitalmente oltre la sentenza in questione.” (cfr. pec inviata dall'avv. Salvatore Dispenza alla Prefettura di
). Pt_1
3 Orbene, ritiene il tribunale che l'invio della sentenza impugnata su richiesta dell'ente opposto in prime cure non equivalga affatto a notifica della sentenza da cui far decorrere il termine breve per l'impugnazione, tenuto conto che “In caso di notifica telematica della sentenza eseguita dal difensore, ai fini della decorrenza del termine breve per proporre impugnazione, pur non essendo necessarie forme solenni, occorre che la stessa non abbia un contenuto equivoco, ma sia tale da porre in condizione il suo destinatario specifico di percepire non solo il contenuto del provvedimento, ma anche, in modo chiaro, l'intenzione del notificante di sollecitargliene la valutazione tecnica ai fini di un'eventuale sua impugnazione. (Affermando tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva ritenuto tardivo l'appello facendo decorrere i termini per la sua proposizione da una mera comunicazione telematica con cui il difensore, chiedendo in via bonaria il pagamento delle spese processuali, aveva allegato il testo della sentenza di primo grado)” (cfr. Cassazione civile sez. II, 01/08/2023,
n.23396).
Ne deriva, in assenza di notifica qualificata della sentenza appellata, l'applicazione al caso di specie del termine lungo di sei mesi decorrenti dalla pubblicazione della sentenza, ex art. 327 c.p.c., per proporre l'impugnazione.
Termine che, nel caso de quo, risulta abbondantemente rispettato.
3. Il merito dell'impugnazione
In punto di fatto, è opportuno premettere che il 26.4.2020 alle ore 17.05 i Carabinieri della Stazione di Collesano hanno accertato che il veicolo BMW 118D, targato DP753JR, di proprietà e condotto dall'appellato circolava nel centro abitato di Controparte_1
Collesano sprovvisto della prescritta copertura assicurativa per la r.c. obbligatoria in violazione dell'art. 193, comma 2, del C.d.S.
Per l'effetto, gli agenti accertatori hanno comminato al trasgressore la sanzione di €
868,00, e hanno disposto il sequestro amministrativo del veicolo, finalizzato alla confisca, ai sensi dell'art. 13 terzo comma, Legge n. 689/81 e dell'art. 214 del D.lgs. n. 285/92, provvedendo ad affidare il veicolo sequestrato in custodia giudiziale, al predetto conducente, presso l'immobile di sua proprietà sito in Collesano c.da Croce snc.
4 Risulta non contestato che non abbia provveduto a pagare la Controparte_1 sanzione nel termine indicato né al rinnovo della polizza assicurativa per come prescritto onde evitare la conseguente confisca poi disposta dal Prefetto di . Pt_1
Risulta parimenti incontestato che non abbia proposto Controparte_1 opposizione avverso il suddetto verbale di contestazione dell'infrazione.
In data 7.2.2023 il Prefetto di Palermo provvedeva all'emissione del decreto di confisca del predetto veicolo, in ditta all'appellato, decreto notificato il 21.2.2023 e avverso il quale il predetto proponeva, in data 28.3.2023, ricorso in opposizione innanzi al Giudice di Pace di
Termini Imerese, definito con la sentenza oggetto del presente giudizio.
Tanto premesso in punto di fatto, l'appello proposto dalla risulta Parte_1 fondato e deve essere accolto per le ragioni che infra si diranno.
La decisione del giudice di prime cure, invero, risulta ancorata all'indirizzo interpretativo che ritiene applicabile l'art. 204 C.d.S anche all'ipotesi in cui non venga proposto ricorso amministrativo al Prefetto, indirizzo interpretativo, per vero, da ritenersi ampiamente superato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, per la quale “In tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme del codice della strada, il sequestro e la confisca dei veicolo non sono disciplinati dalle norme generali della legge 24 novembre 1981, n. 689, ma dall'art. 213 cod. strada, che, in caso di sequestro, non prevede alcun termine per la confisca, se non nell'ipotesi di ricorso, restando così applicabile il termine generale di prescrizione. Ne consegue che, nei limiti del termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 28 della legge n. 689 del 1981, richiamato dall'art. 209 cod. strada,
l'irragionevolezza del tempo trascorso tra il sequestro e la confisca non assume alcun rilievo, in caso di mancata proposizione del ricorso, ai fini del rimborso delle spese di trasporto e custodia del veicolo per il periodo che precede la sanzione ablatoria” (così, Cassazione 21881/2009).
Tale principio è stato poi ribadito con riferimento al termine per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione pecuniaria, in caso di mancata proposizione di opposizione da parte del trasgressore, anche dalle sentenze della Suprema Corte 1191/2009 e 5784/2009.
La Suprema Corte ha infatti chiarito a tal riguardo che “Nè rileva, entro il termine di prescrizione quinquennale di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 28 e art. 209 C.d.S., la asserita
5 irragionevolezza del tempo trascorso tra sequestro e confisca: ciò per due motivi: in primo luogo perché il proprietario del veicolo che rimanga inerte rispetto al provvedimento cautelare ben sa, avendo scelto di non avvalersi della sollecita definizione prevista dall'art. 19, di andare incontro alle spese di trasporto e custodia per tutto il tempo che precede la sanzione ablatoria…” (cfr. Cassazione 21881/2009).
A ciò occorre aggiungere che poiché è consolidato nella giurisprudenza di legittimità
(sentenze n. 1191/2009 e n. 5784/2009 citate), il principio secondo cui l'ordinanza ingiunzione pecuniaria è sempre soggetta, in caso di mancata opposizione da parte del trasgressore , al termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 28 L. 689/1981, sarebbe irragionevole oltre che in contrasto con la ratio della normativa in questione seguire l'opposto principio con riferimento alla confisca, trattandosi di sanzione di natura accessoria che, in quanto tale, non può che seguire le sorti della sanzione principale a cui accede anche sotto il profilo temporale.
Poiché l'art. 204 Codice della strada si riferisce espressamente al caso diverso in cui vi sia stata la proposizione dell'opposizione da parte del trasgressore, non può disporsi la sua applicazione in via analogica al caso di specie perché, diversamente opinando, si introdurrebbero dei termini perentori di decadenza dell'amministrazione dal potere di emettere la confisca non previsti dalla legge e in contrasto con le stesse previsioni contenute nell'art. 193, comma 4, Codice della Strada la cui ratio è quella di sanzionare sempre con la confisca del veicolo il trasgressore che non ha operato il ravvedimento nei termini e con le modalità stabilite dalla legge. Il comma 4 della norma sopra citata infatti recita: “quando nei termini previsti non è stato proposto ricorso e non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, l'ufficio o comando da cui dipende l'organi accertatore invia il verbale al prefetto. Il verbale costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 203 comma 3 e il veicolo è confiscato ai sensi dell'art. 213”.
Né può invocarsi nella materia de quo l'applicazione del termine di cui all'art. 2 della L.
241/1990 dettato in tema di procedimenti amministrativi, essendone stata espressamente esclusa la sua operatività da parte della Suprema Corte proprio per la natura speciale della
6 disciplina dettata dalla L. 689/1981 in materia di sanzioni amministrative (cfr. Cassazione
Sezioni Unite n. 9591/2006).
Sulla scorta dei superiori rilievi l'appello deve essere pertanto accolto con riforma integrale della sentenza impugnata.
4. Le spese di lite
L'accoglimento dell'appello proposto impone la condanna dell'appellato ex art. 91 c.p.c. al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che, - liquidate ex DM 55/14, così come aggiornato dal DM 37/2018 – tenuto conto del valore della causa e applicando i valori minimi per tutte le fasi, per il primo grado di giudizio nella misura complessiva di €
346,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
per il secondo grado di giudizio, nella misura complessiva di € 1.782,50, di cui € 382,50 per esborsi, oltre spese generali, IVA
e CPA come per legge sui compensi.
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in grado d'appello in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede, accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
321/2023, resa dal Giudice di Pace di Termini Imerese e pubblicata in data 5.5.23; per l'effetto, rigetta il ricorso proposto da avverso il decreto di Controparte_1 confisca prot. n. M IT PR PAUTG000117559 07/02/2023 Area III Ufficio II del 7.2.2023, che conferma;
condanna al pagamento, in favore dell' delle Controparte_1 Parte_1 spese del doppio grado di giudizio, quantificate, rispettivamente, nella misura di € 346,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, e di € 1.782,50, di cui € 382,50 per esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge sui compensi.
Termini Imerese, 24 luglio 2025
Il Giudice
Rossana Musumeci
7
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, in persona del Giudice, dott.ssa Rossana Musumeci, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello, iscritta al n°1808 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2023 vertente tra
, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentato e Parte_1 difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato in persona dell'Avvocato dello Stato
Giulio Sorrentino;
appellante
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Dispenza per Controparte_1 mandato in atti;
appellato
MOTIVI della DECISIONE
1. I fatti oggetto del giudizio
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza n. 321/23 del Giudice di pace di Termini Imerese, pubblicata in data 5.5.23, che aveva accolto l'opposizione al decreto di confisca prot. 17559 del 7.2.2023 dell'autoveicolo BMW SERIE 118D targato DP753JR, di proprietà dell'opponente, emesso a seguito dell'accertamento della violazione, ad opera del predetto, dell'art. 193 C.d.S.
1 Esponeva l'appellante che aveva errato il giudice di prime cure nell'accogliere l'opposizione proposta da per aver ritenuto applicabile, al caso di Controparte_1 specie, l'art. 204 C.d.S., che prescrive il termine di novanta giorni per l'emanazione del provvedimento di confisca, decorrente dalla scadenza del termine di dieci giorni entro il quale deve trasmettere il verbale ex art. 210 comma 3 C.d.S.
Rappresentava la che erroneamente il giudice di pace aveva ritenuto Parte_1 applicabile tale termine al caso di specie, tenuto conto che l'opponente non aveva proposto ricorso amministrativo al Prefetto avverso la contestazione dell'infrazione, caso in cui, invece, doveva ritenersi applicabile il predetto termine, applicandosi altrimenti il termine di prescrizione quinquennale ex art. 28 della L. n. 689/1981.
Concludeva chiedendo, dunque, l'accoglimento dell'appello e la conseguente riforma della sentenza del Giudice di pace, con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio.
Ritualmente evocato in giudizio, si costituiva il quale, Controparte_1 preliminarmente, eccepiva la tardività dell'appello proposto, considerato che la sentenza di primo grado, depositata in data 5.5.2023, era stata notificata dall'appellato in data 6.6.2023, con conseguente scadenza del termine breve per proporre l'impugnazione in data 6.7.2023; nel merito, contestava i motivi d'impugnazione, chiedendo il rigetto dell'appello.
Celebrata l'udienza di prima comparizione, il procedimento veniva rinviato all'udienza cartolare del 16 giugno 2025 per la decisione, con assegnazione alle parti di termine fino a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusive autorizzate.
Alla predetta udienza il procedimento, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note di trattazione scritta ritualmente depositate, veniva assunto in decisione.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del giudizio, il Tribunale rileva e osserva quanto segue.
2. Eccezioni preliminari
2 Deve essere rigettata l'eccezione preliminare di tardività dell'appello proposto dall' formulata dall'appellato in via preliminare, da ritenersi Parte_1 del tutto infondata.
Invero, l'appellato invoca il decorso del termine breve di giorni trenta decorrenti dalla notifica della sentenza di primo grado per proporre l'impugnazione, producendo, a sostegno della propria eccezione, il file pdf relativo alla notifica via pec della sentenza oggi appellata, avvenuta in data 6.6.2023.
Tenuto conto che il ricorso in appello risulta depositato dall'Avvocatura dello Stato in data 14.7.2023, ben oltre il termine di giorni trenta dalla notifica via pec della predetta sentenza, l'appellato sostiene la tardività dell'appello proposto e la conseguente inammissibilità del gravame.
L'eccezione non coglie nel segno.
Seppure sia incontestata la notifica via pec della sentenza di prime cure alla Parte_1
, notifica avvenuta ad opera del procuratore dell'appellato in data 6.6.2023, tuttavia,
[...] ritiene questo tribunale in funzione di giudice d'appello, che la predetta notifica non sia idonea a segnare la decorrenza del termine breve previsto dal combinato disposto degli artt.
325 e 326 c.p.c. per proporre l'impugnazione.
Risulta per tabulas, infatti, che il procuratore dell'appellato ha provveduto a inviare la sentenza di primo grado alla Prefettura di , odierna appellata, a seguito di espressa Pt_1 richiesta della pronuncia formulata via pec dell'8 maggio 2023 al fine di mettere in liquidazione la predetta sentenza (cfr. pec inviata da al Email_1 procuratore dell'appellato in data 8.5.2023).
Con pec del 6 giugno 2023 il predetto procuratore provvedeva a inviare la pronuncia richiesta all'indirizzo indicato, specificando testualmente “Si riscontra la Vs. comunicazione pec datata 08/05/2023, allegando quanto richiesto sia in formato pdf che firmato digitalmente oltre la sentenza in questione.” (cfr. pec inviata dall'avv. Salvatore Dispenza alla Prefettura di
). Pt_1
3 Orbene, ritiene il tribunale che l'invio della sentenza impugnata su richiesta dell'ente opposto in prime cure non equivalga affatto a notifica della sentenza da cui far decorrere il termine breve per l'impugnazione, tenuto conto che “In caso di notifica telematica della sentenza eseguita dal difensore, ai fini della decorrenza del termine breve per proporre impugnazione, pur non essendo necessarie forme solenni, occorre che la stessa non abbia un contenuto equivoco, ma sia tale da porre in condizione il suo destinatario specifico di percepire non solo il contenuto del provvedimento, ma anche, in modo chiaro, l'intenzione del notificante di sollecitargliene la valutazione tecnica ai fini di un'eventuale sua impugnazione. (Affermando tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva ritenuto tardivo l'appello facendo decorrere i termini per la sua proposizione da una mera comunicazione telematica con cui il difensore, chiedendo in via bonaria il pagamento delle spese processuali, aveva allegato il testo della sentenza di primo grado)” (cfr. Cassazione civile sez. II, 01/08/2023,
n.23396).
Ne deriva, in assenza di notifica qualificata della sentenza appellata, l'applicazione al caso di specie del termine lungo di sei mesi decorrenti dalla pubblicazione della sentenza, ex art. 327 c.p.c., per proporre l'impugnazione.
Termine che, nel caso de quo, risulta abbondantemente rispettato.
3. Il merito dell'impugnazione
In punto di fatto, è opportuno premettere che il 26.4.2020 alle ore 17.05 i Carabinieri della Stazione di Collesano hanno accertato che il veicolo BMW 118D, targato DP753JR, di proprietà e condotto dall'appellato circolava nel centro abitato di Controparte_1
Collesano sprovvisto della prescritta copertura assicurativa per la r.c. obbligatoria in violazione dell'art. 193, comma 2, del C.d.S.
Per l'effetto, gli agenti accertatori hanno comminato al trasgressore la sanzione di €
868,00, e hanno disposto il sequestro amministrativo del veicolo, finalizzato alla confisca, ai sensi dell'art. 13 terzo comma, Legge n. 689/81 e dell'art. 214 del D.lgs. n. 285/92, provvedendo ad affidare il veicolo sequestrato in custodia giudiziale, al predetto conducente, presso l'immobile di sua proprietà sito in Collesano c.da Croce snc.
4 Risulta non contestato che non abbia provveduto a pagare la Controparte_1 sanzione nel termine indicato né al rinnovo della polizza assicurativa per come prescritto onde evitare la conseguente confisca poi disposta dal Prefetto di . Pt_1
Risulta parimenti incontestato che non abbia proposto Controparte_1 opposizione avverso il suddetto verbale di contestazione dell'infrazione.
In data 7.2.2023 il Prefetto di Palermo provvedeva all'emissione del decreto di confisca del predetto veicolo, in ditta all'appellato, decreto notificato il 21.2.2023 e avverso il quale il predetto proponeva, in data 28.3.2023, ricorso in opposizione innanzi al Giudice di Pace di
Termini Imerese, definito con la sentenza oggetto del presente giudizio.
Tanto premesso in punto di fatto, l'appello proposto dalla risulta Parte_1 fondato e deve essere accolto per le ragioni che infra si diranno.
La decisione del giudice di prime cure, invero, risulta ancorata all'indirizzo interpretativo che ritiene applicabile l'art. 204 C.d.S anche all'ipotesi in cui non venga proposto ricorso amministrativo al Prefetto, indirizzo interpretativo, per vero, da ritenersi ampiamente superato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, per la quale “In tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme del codice della strada, il sequestro e la confisca dei veicolo non sono disciplinati dalle norme generali della legge 24 novembre 1981, n. 689, ma dall'art. 213 cod. strada, che, in caso di sequestro, non prevede alcun termine per la confisca, se non nell'ipotesi di ricorso, restando così applicabile il termine generale di prescrizione. Ne consegue che, nei limiti del termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 28 della legge n. 689 del 1981, richiamato dall'art. 209 cod. strada,
l'irragionevolezza del tempo trascorso tra il sequestro e la confisca non assume alcun rilievo, in caso di mancata proposizione del ricorso, ai fini del rimborso delle spese di trasporto e custodia del veicolo per il periodo che precede la sanzione ablatoria” (così, Cassazione 21881/2009).
Tale principio è stato poi ribadito con riferimento al termine per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione pecuniaria, in caso di mancata proposizione di opposizione da parte del trasgressore, anche dalle sentenze della Suprema Corte 1191/2009 e 5784/2009.
La Suprema Corte ha infatti chiarito a tal riguardo che “Nè rileva, entro il termine di prescrizione quinquennale di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 28 e art. 209 C.d.S., la asserita
5 irragionevolezza del tempo trascorso tra sequestro e confisca: ciò per due motivi: in primo luogo perché il proprietario del veicolo che rimanga inerte rispetto al provvedimento cautelare ben sa, avendo scelto di non avvalersi della sollecita definizione prevista dall'art. 19, di andare incontro alle spese di trasporto e custodia per tutto il tempo che precede la sanzione ablatoria…” (cfr. Cassazione 21881/2009).
A ciò occorre aggiungere che poiché è consolidato nella giurisprudenza di legittimità
(sentenze n. 1191/2009 e n. 5784/2009 citate), il principio secondo cui l'ordinanza ingiunzione pecuniaria è sempre soggetta, in caso di mancata opposizione da parte del trasgressore , al termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 28 L. 689/1981, sarebbe irragionevole oltre che in contrasto con la ratio della normativa in questione seguire l'opposto principio con riferimento alla confisca, trattandosi di sanzione di natura accessoria che, in quanto tale, non può che seguire le sorti della sanzione principale a cui accede anche sotto il profilo temporale.
Poiché l'art. 204 Codice della strada si riferisce espressamente al caso diverso in cui vi sia stata la proposizione dell'opposizione da parte del trasgressore, non può disporsi la sua applicazione in via analogica al caso di specie perché, diversamente opinando, si introdurrebbero dei termini perentori di decadenza dell'amministrazione dal potere di emettere la confisca non previsti dalla legge e in contrasto con le stesse previsioni contenute nell'art. 193, comma 4, Codice della Strada la cui ratio è quella di sanzionare sempre con la confisca del veicolo il trasgressore che non ha operato il ravvedimento nei termini e con le modalità stabilite dalla legge. Il comma 4 della norma sopra citata infatti recita: “quando nei termini previsti non è stato proposto ricorso e non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, l'ufficio o comando da cui dipende l'organi accertatore invia il verbale al prefetto. Il verbale costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 203 comma 3 e il veicolo è confiscato ai sensi dell'art. 213”.
Né può invocarsi nella materia de quo l'applicazione del termine di cui all'art. 2 della L.
241/1990 dettato in tema di procedimenti amministrativi, essendone stata espressamente esclusa la sua operatività da parte della Suprema Corte proprio per la natura speciale della
6 disciplina dettata dalla L. 689/1981 in materia di sanzioni amministrative (cfr. Cassazione
Sezioni Unite n. 9591/2006).
Sulla scorta dei superiori rilievi l'appello deve essere pertanto accolto con riforma integrale della sentenza impugnata.
4. Le spese di lite
L'accoglimento dell'appello proposto impone la condanna dell'appellato ex art. 91 c.p.c. al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che, - liquidate ex DM 55/14, così come aggiornato dal DM 37/2018 – tenuto conto del valore della causa e applicando i valori minimi per tutte le fasi, per il primo grado di giudizio nella misura complessiva di €
346,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
per il secondo grado di giudizio, nella misura complessiva di € 1.782,50, di cui € 382,50 per esborsi, oltre spese generali, IVA
e CPA come per legge sui compensi.
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in grado d'appello in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede, accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
321/2023, resa dal Giudice di Pace di Termini Imerese e pubblicata in data 5.5.23; per l'effetto, rigetta il ricorso proposto da avverso il decreto di Controparte_1 confisca prot. n. M IT PR PAUTG000117559 07/02/2023 Area III Ufficio II del 7.2.2023, che conferma;
condanna al pagamento, in favore dell' delle Controparte_1 Parte_1 spese del doppio grado di giudizio, quantificate, rispettivamente, nella misura di € 346,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, e di € 1.782,50, di cui € 382,50 per esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge sui compensi.
Termini Imerese, 24 luglio 2025
Il Giudice
Rossana Musumeci
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