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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 26/11/2025, n. 1316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1316 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2948/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente dott.ssa Manuela Palvarini Giudice dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Estensore
pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2948/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RANZANI GUIDO Parte_1 C.F._1 MARIA RICORRENTE
Contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ROMANO Controparte_1 C.F._2 CA e dell'avv. Michelino Giuseppe (Michele) Romano
RESISTENTE
Con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
pagina 1 di 3 Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 26.11.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale: letto il ricorso depositato da diretto a conseguire la regolamentazione dell'affidamento e Parte_1 del mantenimento dei figli e nati rispettivamente il 16.1.2020 ed il Persona_1 Persona_2
15.5.2022, dal rapporto sentimentale avuto con Controparte_1 rilevato che il resistente si costituiva proponendo una diversa regolamentazione;
rilevato che, dopo ampia discussione in udienza, le parti sono addivenute ad un accordo che regolamenta i rapporti inerenti l'esercizio della responsabilità genitoriale, con affidamento condiviso, alle seguenti condizioni:
“- affido condiviso e prevalente collocamento presso la madre;
- salvi diversi accordi, il padre terrà i figli il giovedì da fine scuola a dopo cena e un ulteriore giorno che verrà concordato fra i genitori;
- salvo diversi accordi, i figli minori staranno con il padre a fine settimana alternati, dal sabato mattina sino alla domenica sera dopo la cena;
- nel periodo estivo, i minori trascorreranno due settimane con ciascun genitore da concordare entro il 30.4. Nel 2026 i genitori si impegnano a passare le vacanze in Italia e consentire una videochiamata al giorno alle ore 19.30.
- salvi diversi accordi, i figli minori, secondo il principio dell'alternanza, trascorreranno i primi 7 giorni delle vacanze natalizie (dal 23/12 al 30/12) con un genitore ed i restanti 7 giorni (dal 30/12 al
6/01) con l'altro genitore. Il 24 dicembre i minori staranno con un genitore e il 25 con l'altro sempre ad anni alterni.
I figli minori, sempre secondo il principio dell'alternanza, trascorreranno le vacanze pasquali metà con un genitore e metà con l'altro. Nel giorno di Pasqua, in particolare, staranno con il genitore che non li terrà con sé il giorno di Natale;
- le spese straordinarie, regolate come da Protocollo della Corte d'Appello di Milano, saranno ripartite al 50%.
Il Giudice propone alle parti di definire la controversia riconoscendo alla madre un assegno per figlio, dal deposito del ricorso, di € 200, da aumentare ad € 250,00 a minore da quando la madre troverà una locazione. Oltre rivalutazione annua. In caso di tempo pieno della, l'assegno sarà di € 230,00 a minore.
pagina 2 di 3 Spese di lite compensate.
Le parti dichiarano di accettare e concordano che i minori non vadano al post scuola fino a che la madre non lavorerà a tempo pieno”. rilevato che le condizioni concordate sono coerenti con le esigenze di tutela e cura della prole;
tutto ciò premesso,
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando fra le parti di cui in epigrafe, affida i minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
dispone che i rapporti tra le parti siano regolati alle condizioni concordate, sopra integralmente riportate, che qui si intendono recepite;
dichiara irripetibili le spese di lite.
Busto Arsizio, 26 novembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente dott.ssa Manuela Palvarini Giudice dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Estensore
pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2948/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RANZANI GUIDO Parte_1 C.F._1 MARIA RICORRENTE
Contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ROMANO Controparte_1 C.F._2 CA e dell'avv. Michelino Giuseppe (Michele) Romano
RESISTENTE
Con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
pagina 1 di 3 Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 26.11.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale: letto il ricorso depositato da diretto a conseguire la regolamentazione dell'affidamento e Parte_1 del mantenimento dei figli e nati rispettivamente il 16.1.2020 ed il Persona_1 Persona_2
15.5.2022, dal rapporto sentimentale avuto con Controparte_1 rilevato che il resistente si costituiva proponendo una diversa regolamentazione;
rilevato che, dopo ampia discussione in udienza, le parti sono addivenute ad un accordo che regolamenta i rapporti inerenti l'esercizio della responsabilità genitoriale, con affidamento condiviso, alle seguenti condizioni:
“- affido condiviso e prevalente collocamento presso la madre;
- salvi diversi accordi, il padre terrà i figli il giovedì da fine scuola a dopo cena e un ulteriore giorno che verrà concordato fra i genitori;
- salvo diversi accordi, i figli minori staranno con il padre a fine settimana alternati, dal sabato mattina sino alla domenica sera dopo la cena;
- nel periodo estivo, i minori trascorreranno due settimane con ciascun genitore da concordare entro il 30.4. Nel 2026 i genitori si impegnano a passare le vacanze in Italia e consentire una videochiamata al giorno alle ore 19.30.
- salvi diversi accordi, i figli minori, secondo il principio dell'alternanza, trascorreranno i primi 7 giorni delle vacanze natalizie (dal 23/12 al 30/12) con un genitore ed i restanti 7 giorni (dal 30/12 al
6/01) con l'altro genitore. Il 24 dicembre i minori staranno con un genitore e il 25 con l'altro sempre ad anni alterni.
I figli minori, sempre secondo il principio dell'alternanza, trascorreranno le vacanze pasquali metà con un genitore e metà con l'altro. Nel giorno di Pasqua, in particolare, staranno con il genitore che non li terrà con sé il giorno di Natale;
- le spese straordinarie, regolate come da Protocollo della Corte d'Appello di Milano, saranno ripartite al 50%.
Il Giudice propone alle parti di definire la controversia riconoscendo alla madre un assegno per figlio, dal deposito del ricorso, di € 200, da aumentare ad € 250,00 a minore da quando la madre troverà una locazione. Oltre rivalutazione annua. In caso di tempo pieno della, l'assegno sarà di € 230,00 a minore.
pagina 2 di 3 Spese di lite compensate.
Le parti dichiarano di accettare e concordano che i minori non vadano al post scuola fino a che la madre non lavorerà a tempo pieno”. rilevato che le condizioni concordate sono coerenti con le esigenze di tutela e cura della prole;
tutto ciò premesso,
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando fra le parti di cui in epigrafe, affida i minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
dispone che i rapporti tra le parti siano regolati alle condizioni concordate, sopra integralmente riportate, che qui si intendono recepite;
dichiara irripetibili le spese di lite.
Busto Arsizio, 26 novembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
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