Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 8 dell'accordo stesso.
Articolo 2 della Legge 16 giugno 1997, n. 190
Articolo 1Articolo 3
- Legge 16 giugno 1997, n. 190
Articolo 2 della Legge 16 giugno 1997, n. 190
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3 luglio 1997
3 luglio 1997