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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. II, sentenza 12/02/2026, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 247/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ER CE, Presidente COSCARELLA FRANCESCO, Relatore DE SIMONE GIANCARLO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1469/2024 depositato il 13/05/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1049/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 7 e pubblicata il 13/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420219004903824000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420150012205955000 IRPEF-ALTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 46/2026 depositato il 22/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il Collegio al termine della camera di consiglio dà lettura del seguente dispositivo:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'appello è fondato.
La Corte di primo grado aveva dichiarato la nullità dell'intimazione. L'ADER, secondo i primi giudici non aveva dimostrato la notifica della prodromica cartella di pagamento.
In realtà, riguardo la notifica della cartella di pagamento n.03420150012205955000, è stato prodotto in primo grado l'avviso della tentata notifica e la comunicazione di avvenuto deposito del piego presso il comune. Era stato prodotto, inoltre, l'avviso di ricevimento della raccomandata che comunicava l'avvenuto deposito. La notificazione si era perfezionata, per compiuta giacenza, decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata.
La Cassazione ha stabilito che per l'irreperibilità temporanea (relativa) il procedimento notificatorio dell'art. 140 c.p.c. è integrale e obbligatorio per perfezionare la notifica e prevede, oltre che al deposito dell'atto in Comune (affissione avviso alla porta), anche la raccomandata A/R informativa, la cui ricevuta (o annotazione di compiuta giacenza) è indispensabile e va prodotta in giudizio per provare la conoscenza dell'atto da parte del destinatario. (Cass. Ord. n.26957/2024)
In ogni caso l'Agenzia delle Entrate Riscossione, prima della predetta intimazione, aveva tentato la notifica del preavviso di fermo amministrativo n.03480201700000922000, restituita al mittente per compiuta giacenza.
E' infondato il motivo riguardante l'annullamento dell'atto ai sensi dell'art.1 della legge n.228/2012.
Il comma 538 dell'art.1 della stessa legge stabilisce che il contribuente, entro sessanta giorni dalla notifica del primo atto di riscossione utile, presenti una dichiarazione ai fini della sospensione della riscossione.
La dichiarazione presentata dal contribuente, successivamente alla ricezione dell'atto impugnato, è tardiva stante la regolare notifica della cartella presupposta, che deve essere considerata come primo atto di riscossione utile.
L'appello incidentale è da rigettare in conseguenza dell'odierna decisione. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello ed in riforma della sentenza impugnata conferma l'atto opposto con ricorso introduttivo, rigetta l'appello incidentale, condanna la parte soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro 6.023,00 oltre ad oneri e accessori se dovuti con distrazione se richiesta.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ER CE, Presidente COSCARELLA FRANCESCO, Relatore DE SIMONE GIANCARLO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1469/2024 depositato il 13/05/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1049/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 7 e pubblicata il 13/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420219004903824000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420150012205955000 IRPEF-ALTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 46/2026 depositato il 22/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il Collegio al termine della camera di consiglio dà lettura del seguente dispositivo:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'appello è fondato.
La Corte di primo grado aveva dichiarato la nullità dell'intimazione. L'ADER, secondo i primi giudici non aveva dimostrato la notifica della prodromica cartella di pagamento.
In realtà, riguardo la notifica della cartella di pagamento n.03420150012205955000, è stato prodotto in primo grado l'avviso della tentata notifica e la comunicazione di avvenuto deposito del piego presso il comune. Era stato prodotto, inoltre, l'avviso di ricevimento della raccomandata che comunicava l'avvenuto deposito. La notificazione si era perfezionata, per compiuta giacenza, decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata.
La Cassazione ha stabilito che per l'irreperibilità temporanea (relativa) il procedimento notificatorio dell'art. 140 c.p.c. è integrale e obbligatorio per perfezionare la notifica e prevede, oltre che al deposito dell'atto in Comune (affissione avviso alla porta), anche la raccomandata A/R informativa, la cui ricevuta (o annotazione di compiuta giacenza) è indispensabile e va prodotta in giudizio per provare la conoscenza dell'atto da parte del destinatario. (Cass. Ord. n.26957/2024)
In ogni caso l'Agenzia delle Entrate Riscossione, prima della predetta intimazione, aveva tentato la notifica del preavviso di fermo amministrativo n.03480201700000922000, restituita al mittente per compiuta giacenza.
E' infondato il motivo riguardante l'annullamento dell'atto ai sensi dell'art.1 della legge n.228/2012.
Il comma 538 dell'art.1 della stessa legge stabilisce che il contribuente, entro sessanta giorni dalla notifica del primo atto di riscossione utile, presenti una dichiarazione ai fini della sospensione della riscossione.
La dichiarazione presentata dal contribuente, successivamente alla ricezione dell'atto impugnato, è tardiva stante la regolare notifica della cartella presupposta, che deve essere considerata come primo atto di riscossione utile.
L'appello incidentale è da rigettare in conseguenza dell'odierna decisione. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello ed in riforma della sentenza impugnata conferma l'atto opposto con ricorso introduttivo, rigetta l'appello incidentale, condanna la parte soccombente al pagamento delle spese liquidate in euro 6.023,00 oltre ad oneri e accessori se dovuti con distrazione se richiesta.