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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/11/2025, n. 16556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16556 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 60993/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Multari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 60993/2019 promossa da:
rappresentato e difesa dall'Avv. Elivira Squillace Parte_1
Parte ricorrente Contro
, in persona del Direttore p.t., rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avv. Cristiana Lupi
Parte appellata
Controparte_2
Parte appellata contumace
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta autorizzate, depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con ricorso in appello adiva l'intestato Tribunale nei confronti di Parte_1
e dell' avverso la Controparte_1 Controparte_2
sentenza n. 8654/2019 con la quale Giudice di Pace di aveva dichiarato CP_2
inammissibile l'opposizione proposta dall'odierna attrice nelle forme dell'art. 615 c.p.c. anziché in quelle dell'art. 7 del d.lgs. n.150/2011 con la quale chiedeva di “accertare e
pagina1 di 4 dichiarare, in via preliminare l'intervenuta estinzione del diritto tardivamente azionato e, comunque, la sua infondatezza nel merito;
annullando, per effetto di ciò, l'atto oggetto della presente impugnazione e segnatamente la cartella di pagamento n. 09720170125054316 e sottostante pretesa e verbale concernente sanzioni amministrative per l'annualità 2014 per emissione assegni senza auto o provv., oltre al ruolo alla stessa sottostante, appalesandosi la stessa manifestazione illegittima infondata in fatto, carente in diritto, sfornita dei presupposti di legge, immotivata e, comunque, non provata, dichiarando che la resistente amministrazione non ha più titolo per agire esecutivamente e non dovute tutte le somme in esse portate, per effetto della intervenuta decadenza”.
1.1. Si doleva, in particolare, parte appellante che il Giudice di prime cure non avesse provveduto secondo quanto prescritto dall'art. 4 del D.Lgs. n.150/2011, evidenziando come la domanda fosse stata comunque incardinata nel prescritto termine di 30 giorni dalla data di conoscenza della pretesa, posto che, a fronte del ricevimento degli estratti in data 11.9.2019, l'atto di citazione veniva depositato presso la Cancelleria del Giudice di pace in data 24.9.2018.
1.2. Con l'appello insisteva, dunque, nell'opposizione già proposta, in particolare: eccepiva la decadenza, posto che, alla data di conoscenza, della pretesa risultavano ampiamente decorsi i 90 giorni di cui all'art. 14 L. 689/81, entro cui, pena l'estinzione dell'obbligazione, avrebbe dovuto essere notificato l'atto di contestazione, che l'odierna istante negava di aver mai ricevuto.
2. Si costituiva che, conformemente a quanto statuito Controparte_1
dal Giudice di pace, insisteva per l'inammissibilità dell'opposizione che avrebbe dovuto essere proposta nel termine di 30 giorni dal ricevimento della cartella di pagamento. Ad ogni modo evidenziava che l'attività compiuta in sede di riscossione era doverosa e che, pertanto, non poteva essere condannata alle spese.
3. Restava, invece, contumace l' . Controparte_2
4.Giova preliminarmente osservare che l'introduzione di un giudizio con atto di citazione anziché con ricorso non ne determina ipso facto l'inammissibilità. L'art.4 del d.lgs. n. 150/2011, difatti, costituisce un precipitato del principio generale ritraibile dall'art.159 c.p.c., secondo cui l'atto di citazione può convertirsi in ricorso (e viceversa) purché l'atto sia stato depositato (o notificato) nel termine previsto (Cass. sez. VI, n.
pagina2 di 4 2490/2016).
5.Orbene, nel caso di specie, risulta che l'odierna appellante ha avuto conoscenza della sussistenza della cartella di pagamento nonché della pretesa sanzionatoria solo in data
11.09.2018, circostanza dimostrata già in primo grado e non contraddetta da alcun altro elemento probatorio, tenuto conto, peraltro, della contumacia dei convenuti in primo grado. Il deposito dell'atto di citazione in data 24.09.2018, dunque, non solo è avvenuto entro il termine di 30 giorni, ma anche, tenuto conto dell'esecuzione iniziata, entro il minor termine di 20 giorni relativo all'opposizione di cui all'art. 617 c.p.c.
6.Va, altresì, rilevato che, non essendosi costituite in primo grado le convenute, non hanno tempestivamente prodotto alcuna documentazione, incorrendo, pertanto, nella preclusione di cui all'art. 345 c.p.c. In nessuna considerazione può essere per tanto tenuta la documentazione di pregressa formazione depositata per la prima volta in appello.
7.Dal momento che non è stata data prova della validità della tempestiva notifica né con riferimento alla cartella di pagamento (circostanza che avrebbe determinato l'inammissibilità della presente opposizione per tardività) né con riferimento al provvedimento sanzionatorio (circostanza che avrebbe determinato la decadenza rispetto alla possibile contestazione di vizi di quest'ultima), deve dichiararsi l'inefficacia del titolo per mancato rispetto del termine decadenziale.
8.Le spese di lite seguono la soccombenza per entrambi i gradi di giudizio e vengono liquidate in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornati, tenuto conto del valore della causa, nonché della qualità e della quantità dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di n. CP_2
8654/2019, dichiarata l'inefficacia del titolo sotteso, dichiara l'inesigibilità del credito di cui alla cartella di pagamento n. 09720170125054316;
Condanna altresì le parti appellate solidalmente a rimborsare alla parte appellante le pagina3 di 4 spese di lite che si liquidano in € 462 per compensi, oltre esborsi, nonché € 278 per compensi relativi al primo grado, rimborso forfettario al 15% per spese generali, oltre i.v.a., c.p.a., da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario relativamente ad entrambi i gradi di giudizio;
Così è deciso in data 25/11/2025
Il Giudice dott.ssa Anna Multari
pagina4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Multari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 60993/2019 promossa da:
rappresentato e difesa dall'Avv. Elivira Squillace Parte_1
Parte ricorrente Contro
, in persona del Direttore p.t., rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avv. Cristiana Lupi
Parte appellata
Controparte_2
Parte appellata contumace
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta autorizzate, depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con ricorso in appello adiva l'intestato Tribunale nei confronti di Parte_1
e dell' avverso la Controparte_1 Controparte_2
sentenza n. 8654/2019 con la quale Giudice di Pace di aveva dichiarato CP_2
inammissibile l'opposizione proposta dall'odierna attrice nelle forme dell'art. 615 c.p.c. anziché in quelle dell'art. 7 del d.lgs. n.150/2011 con la quale chiedeva di “accertare e
pagina1 di 4 dichiarare, in via preliminare l'intervenuta estinzione del diritto tardivamente azionato e, comunque, la sua infondatezza nel merito;
annullando, per effetto di ciò, l'atto oggetto della presente impugnazione e segnatamente la cartella di pagamento n. 09720170125054316 e sottostante pretesa e verbale concernente sanzioni amministrative per l'annualità 2014 per emissione assegni senza auto o provv., oltre al ruolo alla stessa sottostante, appalesandosi la stessa manifestazione illegittima infondata in fatto, carente in diritto, sfornita dei presupposti di legge, immotivata e, comunque, non provata, dichiarando che la resistente amministrazione non ha più titolo per agire esecutivamente e non dovute tutte le somme in esse portate, per effetto della intervenuta decadenza”.
1.1. Si doleva, in particolare, parte appellante che il Giudice di prime cure non avesse provveduto secondo quanto prescritto dall'art. 4 del D.Lgs. n.150/2011, evidenziando come la domanda fosse stata comunque incardinata nel prescritto termine di 30 giorni dalla data di conoscenza della pretesa, posto che, a fronte del ricevimento degli estratti in data 11.9.2019, l'atto di citazione veniva depositato presso la Cancelleria del Giudice di pace in data 24.9.2018.
1.2. Con l'appello insisteva, dunque, nell'opposizione già proposta, in particolare: eccepiva la decadenza, posto che, alla data di conoscenza, della pretesa risultavano ampiamente decorsi i 90 giorni di cui all'art. 14 L. 689/81, entro cui, pena l'estinzione dell'obbligazione, avrebbe dovuto essere notificato l'atto di contestazione, che l'odierna istante negava di aver mai ricevuto.
2. Si costituiva che, conformemente a quanto statuito Controparte_1
dal Giudice di pace, insisteva per l'inammissibilità dell'opposizione che avrebbe dovuto essere proposta nel termine di 30 giorni dal ricevimento della cartella di pagamento. Ad ogni modo evidenziava che l'attività compiuta in sede di riscossione era doverosa e che, pertanto, non poteva essere condannata alle spese.
3. Restava, invece, contumace l' . Controparte_2
4.Giova preliminarmente osservare che l'introduzione di un giudizio con atto di citazione anziché con ricorso non ne determina ipso facto l'inammissibilità. L'art.4 del d.lgs. n. 150/2011, difatti, costituisce un precipitato del principio generale ritraibile dall'art.159 c.p.c., secondo cui l'atto di citazione può convertirsi in ricorso (e viceversa) purché l'atto sia stato depositato (o notificato) nel termine previsto (Cass. sez. VI, n.
pagina2 di 4 2490/2016).
5.Orbene, nel caso di specie, risulta che l'odierna appellante ha avuto conoscenza della sussistenza della cartella di pagamento nonché della pretesa sanzionatoria solo in data
11.09.2018, circostanza dimostrata già in primo grado e non contraddetta da alcun altro elemento probatorio, tenuto conto, peraltro, della contumacia dei convenuti in primo grado. Il deposito dell'atto di citazione in data 24.09.2018, dunque, non solo è avvenuto entro il termine di 30 giorni, ma anche, tenuto conto dell'esecuzione iniziata, entro il minor termine di 20 giorni relativo all'opposizione di cui all'art. 617 c.p.c.
6.Va, altresì, rilevato che, non essendosi costituite in primo grado le convenute, non hanno tempestivamente prodotto alcuna documentazione, incorrendo, pertanto, nella preclusione di cui all'art. 345 c.p.c. In nessuna considerazione può essere per tanto tenuta la documentazione di pregressa formazione depositata per la prima volta in appello.
7.Dal momento che non è stata data prova della validità della tempestiva notifica né con riferimento alla cartella di pagamento (circostanza che avrebbe determinato l'inammissibilità della presente opposizione per tardività) né con riferimento al provvedimento sanzionatorio (circostanza che avrebbe determinato la decadenza rispetto alla possibile contestazione di vizi di quest'ultima), deve dichiararsi l'inefficacia del titolo per mancato rispetto del termine decadenziale.
8.Le spese di lite seguono la soccombenza per entrambi i gradi di giudizio e vengono liquidate in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornati, tenuto conto del valore della causa, nonché della qualità e della quantità dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di n. CP_2
8654/2019, dichiarata l'inefficacia del titolo sotteso, dichiara l'inesigibilità del credito di cui alla cartella di pagamento n. 09720170125054316;
Condanna altresì le parti appellate solidalmente a rimborsare alla parte appellante le pagina3 di 4 spese di lite che si liquidano in € 462 per compensi, oltre esborsi, nonché € 278 per compensi relativi al primo grado, rimborso forfettario al 15% per spese generali, oltre i.v.a., c.p.a., da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario relativamente ad entrambi i gradi di giudizio;
Così è deciso in data 25/11/2025
Il Giudice dott.ssa Anna Multari
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