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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Rieti, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Rieti |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RIETI Sezione 1, riunita in udienza il 16/06/2025 alle ore
09:00 in composizione monocratica:
TANFERNA MARIO, Giudice monocratico in data 16/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 30/2024 depositato il 03/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Rieti
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3158 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 62/2025 depositato il 17/07/2025
Richieste delle parti:
Il Comune di Rieti si riporta ai propri scritti difensivi, insistendo nelle eccezioni formulate e chiedendone l'integrale accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'Avviso di accertamento esecutivo per omesso/parziale versamento relativo alla Tassa sui rifiuti – Tari anno 2019 (n. 3158/2023) che assume esserle stato notificato i l5.12.2023.
Eccepisce che l'atto impugnato si riferisca all'immobile di Rieti, n. 10, mentre a partire dal 15 aprile 2016 ella aveva trasferito la propria residenza all'interno n. 9 e che in relazione a tale immobile aveva provveduto al pagamento.
Si è costituito il Comune di Rieti chiedendo rigettarsi il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Il Comune ha rappresentato che la ricorrente è intestataria solo di una sola utenza TARI per cui anche se nell'Avviso di accertamento è indicato l'interno n. 10 esso deve intendersi riferito a quell'unica utenza attiva, coincidente con l'interno n. 9.
Si è trattato quindi di un errore materiale determinato dal fatto che come rappresentato e documentato dal
Comune la medesima ricorrente il 17.10.2022 ha spostato la sua residenza dal numero civico 9 al numero civico 10.
Ciò è confermato dal fatto che l'Avviso di accertamento riporta nella descrizione per il periodo relativo al
2019 6 componenti come quelli che risultano dallo Stato di famiglia storico relativo all'interno 9.
Per cui non ricorre alcuna ipotesi di nullità dell'atto impugnato.
L'eccezione di prescrizione e/o decadenza è parimenti infondata.
Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 d.lgs. 472/1997, e successive modificazioni (art. 1 comma 161
L.296/2006).
Inoltre, il Comune di Rieti è riguardato dalla norma per cui Nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto – legge n. 189 del 2016, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto – legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 , nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, sono sospesi dal 1° gennaio 2017 fino alla scadenza dei termini delle sospensioni dei versamenti tributari previste dall'articolo 48 del decreto – legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e riprendono a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Quindi il termine non è decorso. La ricorrente non ha provato di aver adempiuto all'obbligo di pagamento.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo stante il valore della causa.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 200,00 (duecento/00).
Rieti 16.6.2025
Il Giudice
dott. Mario Tanferna
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RIETI Sezione 1, riunita in udienza il 16/06/2025 alle ore
09:00 in composizione monocratica:
TANFERNA MARIO, Giudice monocratico in data 16/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 30/2024 depositato il 03/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Rieti
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3158 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 62/2025 depositato il 17/07/2025
Richieste delle parti:
Il Comune di Rieti si riporta ai propri scritti difensivi, insistendo nelle eccezioni formulate e chiedendone l'integrale accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'Avviso di accertamento esecutivo per omesso/parziale versamento relativo alla Tassa sui rifiuti – Tari anno 2019 (n. 3158/2023) che assume esserle stato notificato i l5.12.2023.
Eccepisce che l'atto impugnato si riferisca all'immobile di Rieti, n. 10, mentre a partire dal 15 aprile 2016 ella aveva trasferito la propria residenza all'interno n. 9 e che in relazione a tale immobile aveva provveduto al pagamento.
Si è costituito il Comune di Rieti chiedendo rigettarsi il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Il Comune ha rappresentato che la ricorrente è intestataria solo di una sola utenza TARI per cui anche se nell'Avviso di accertamento è indicato l'interno n. 10 esso deve intendersi riferito a quell'unica utenza attiva, coincidente con l'interno n. 9.
Si è trattato quindi di un errore materiale determinato dal fatto che come rappresentato e documentato dal
Comune la medesima ricorrente il 17.10.2022 ha spostato la sua residenza dal numero civico 9 al numero civico 10.
Ciò è confermato dal fatto che l'Avviso di accertamento riporta nella descrizione per il periodo relativo al
2019 6 componenti come quelli che risultano dallo Stato di famiglia storico relativo all'interno 9.
Per cui non ricorre alcuna ipotesi di nullità dell'atto impugnato.
L'eccezione di prescrizione e/o decadenza è parimenti infondata.
Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 d.lgs. 472/1997, e successive modificazioni (art. 1 comma 161
L.296/2006).
Inoltre, il Comune di Rieti è riguardato dalla norma per cui Nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto – legge n. 189 del 2016, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto – legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 , nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, sono sospesi dal 1° gennaio 2017 fino alla scadenza dei termini delle sospensioni dei versamenti tributari previste dall'articolo 48 del decreto – legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e riprendono a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Quindi il termine non è decorso. La ricorrente non ha provato di aver adempiuto all'obbligo di pagamento.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo stante il valore della causa.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 200,00 (duecento/00).
Rieti 16.6.2025
Il Giudice
dott. Mario Tanferna