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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Crotone, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Crotone |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 65/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
FALVO CAMILLO, Presidente
AN UC, Relatore
VACCARELLA ALESSANDRO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 266/2025 depositato il 09/04/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Crotone
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD501Z100510 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD501Z100510 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD501Z100510 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 76/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: “(…) 1) in via principale, dichiarare la nullità degli opposti atti amministrativi, o disporne il loro annullamento, per la palese violazione di tutte le norme specificatamente indicate e richiamate sub punti da
1 a 2 del presente gravame e per le eccezioni e controdeduzioni ivi sviluppate;
2) in ogni caso, di condannare l'Ufficio alla refusione delle spese di giudizio in quanto è stata messa nelle condizioni ed era in possesso di tutti i dati e di tutte le informazioni per non procedere con emissione dell'atto impugnato (…)”.
Resistente: “(…) Chiede all'onorevole Corte adita l'estinzione del giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 46
Dlgs. n. 546/1992. In considerazione della specificità e novità della questione controversa, della attuale assenza di documenti di prassi dell'amministrazione e del tempestivo intervento in autotutela, si chiede altresì la compensazione delle spese del grado (…)”.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
1.1. Con avviso di accertamento n. TD501Z100510/2024, notificato il 19 febbraio 2025, l'Agenzia delle
Entrate ha rettificato il reddito di lavoro autonomo Ricorrente_2 per l'anno d'imposta 2019, recuperando a tassazione costi ritenuti indeducibili per complessivi euro 32.609,00, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett.
c), d.P.R. n. 600/1973. Il Ricorrente_2 ha impugnato l'atto deducendo che: – in data 18 ottobre 2024 aveva aderito al concordato preventivo biennale ex d.lgs. n. 13/2024; – aveva esercitato l'opzione per il regime di ravvedimento speciale di cui all'art.
2-quater del d.l. n. 113/2024, convertito con modificazioni dalla l. n. 143/2024; – aveva effettuato il pagamento della prima rata dell'imposta sostitutiva;
– tali circostanze determinavano, per espressa previsione normativa, l'inibizione dei poteri di accertamento dell'Ufficio per le annualità dal 2018 al 2022, incluso l'anno 2019.
1.2. L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio sostenendo che: – le preclusioni accertative non opererebbero in relazione ad accertamenti analitici;
– in ogni caso, l'accertamento di costi indeducibili in misura superiore al 30% dei ricavi dichiarati integrerebbe una causa di decadenza dal concordato preventivo biennale ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. n. 13/2024.
Con successiva memoria, l'Agenzia delle Entrate ha dichiarato di aver annullato in autotutela l'atto impugnato, chiedendo quindi la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
2. Si dà atto che, giusta documentazione prodotta in giudizio dall'Agenzia delle Entrate, l'avviso di accertamento impugnata risulto essere stato annullato con provvedimento datato 29 gennaio 2026, sulla base della seguente motivazione: “L'Ufficio, verificata l'adesione al concordato preventivo biennale e al ravvedimento speciale;
considerato che
nell'avviso di accertamento si è preso in considerazione lo scostamento del maggior reddito in misura del 30 % con riferimento non ad un anno oggetto di concordato bensì all'anno oggetto di ravvedimento speciale;
tenuto che questa non costituisce una causa di decadenza dal ravvedimento, annulla l'atto in autotutela. Resta fermo che, entro i nuovi termini di decadenza previsti dalla normativa speciale, non è preclusa la facoltà di attivare futuri controlli ed emettere un nuovo avviso di accertamento, al verificarsi dei presupposti di legge”.
Dunque, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
3. Spese compensate, tenuto conto dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando: a) dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere;
b) compensa le spese di giudizio tra le parti.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
FALVO CAMILLO, Presidente
AN UC, Relatore
VACCARELLA ALESSANDRO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 266/2025 depositato il 09/04/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Crotone
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD501Z100510 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD501Z100510 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD501Z100510 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 76/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: “(…) 1) in via principale, dichiarare la nullità degli opposti atti amministrativi, o disporne il loro annullamento, per la palese violazione di tutte le norme specificatamente indicate e richiamate sub punti da
1 a 2 del presente gravame e per le eccezioni e controdeduzioni ivi sviluppate;
2) in ogni caso, di condannare l'Ufficio alla refusione delle spese di giudizio in quanto è stata messa nelle condizioni ed era in possesso di tutti i dati e di tutte le informazioni per non procedere con emissione dell'atto impugnato (…)”.
Resistente: “(…) Chiede all'onorevole Corte adita l'estinzione del giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 46
Dlgs. n. 546/1992. In considerazione della specificità e novità della questione controversa, della attuale assenza di documenti di prassi dell'amministrazione e del tempestivo intervento in autotutela, si chiede altresì la compensazione delle spese del grado (…)”.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
1.1. Con avviso di accertamento n. TD501Z100510/2024, notificato il 19 febbraio 2025, l'Agenzia delle
Entrate ha rettificato il reddito di lavoro autonomo Ricorrente_2 per l'anno d'imposta 2019, recuperando a tassazione costi ritenuti indeducibili per complessivi euro 32.609,00, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett.
c), d.P.R. n. 600/1973. Il Ricorrente_2 ha impugnato l'atto deducendo che: – in data 18 ottobre 2024 aveva aderito al concordato preventivo biennale ex d.lgs. n. 13/2024; – aveva esercitato l'opzione per il regime di ravvedimento speciale di cui all'art.
2-quater del d.l. n. 113/2024, convertito con modificazioni dalla l. n. 143/2024; – aveva effettuato il pagamento della prima rata dell'imposta sostitutiva;
– tali circostanze determinavano, per espressa previsione normativa, l'inibizione dei poteri di accertamento dell'Ufficio per le annualità dal 2018 al 2022, incluso l'anno 2019.
1.2. L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio sostenendo che: – le preclusioni accertative non opererebbero in relazione ad accertamenti analitici;
– in ogni caso, l'accertamento di costi indeducibili in misura superiore al 30% dei ricavi dichiarati integrerebbe una causa di decadenza dal concordato preventivo biennale ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. n. 13/2024.
Con successiva memoria, l'Agenzia delle Entrate ha dichiarato di aver annullato in autotutela l'atto impugnato, chiedendo quindi la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
2. Si dà atto che, giusta documentazione prodotta in giudizio dall'Agenzia delle Entrate, l'avviso di accertamento impugnata risulto essere stato annullato con provvedimento datato 29 gennaio 2026, sulla base della seguente motivazione: “L'Ufficio, verificata l'adesione al concordato preventivo biennale e al ravvedimento speciale;
considerato che
nell'avviso di accertamento si è preso in considerazione lo scostamento del maggior reddito in misura del 30 % con riferimento non ad un anno oggetto di concordato bensì all'anno oggetto di ravvedimento speciale;
tenuto che questa non costituisce una causa di decadenza dal ravvedimento, annulla l'atto in autotutela. Resta fermo che, entro i nuovi termini di decadenza previsti dalla normativa speciale, non è preclusa la facoltà di attivare futuri controlli ed emettere un nuovo avviso di accertamento, al verificarsi dei presupposti di legge”.
Dunque, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
3. Spese compensate, tenuto conto dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando: a) dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere;
b) compensa le spese di giudizio tra le parti.