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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 28/11/2025, n. 2140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2140 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3510 /2018 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Parte_1
Fisc. , elettivamente domiciliato in Via Aurelio Saffi N.32 C.F._1
98123 MESSINA ITALIA presso lo studio dell'Avv. NOTARO TERESA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in FUNZIONARIO CP_1 P.IVA_1
UFF.LEGALE VIA VITTORIO EMANUELE 100 MESSINA presso lo CP_1 studio dell'Avv. CALDARERA RUGGERO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Assegno - pensione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Il ricorrente, affetto da infermità determinanti uno stato invalidante al
100%, presentava in data 27.12.2011 domanda amministrativa all' per il CP_1 riconoscimento della pensione di inabilità civile, ai sensi della L. 118/1971, L.
18/1980 e L. 509/1988. La Commissione Medica competente, con verbale del 23-
24.10.2012, riconosceva un'invalidità pari al 75%, determinando così la concessione dell'assegno di invalidità civile, successivamente revocato con decorrenza dal 01.12.2015.
Non condividendo la valutazione dell' , il ricorrente adiva il Tribunale CP_1 di Patti, Sezione Lavoro, instaurando un procedimento ex art. 445-bis c.p.c. volto all'accertamento del diritto alla pensione di inabilità civile. Il Giudice designato disponeva Consulenza Tecnica d'Ufficio, la quale, con relazione depositata il
24.05.2017, concludeva per l'esistenza del requisito sanitario per la concessione della pensione di inabilità civile fin dalla data della domanda amministrativa.
Con decreto di omologa n. 190/L/2017 del 25.05.2017, il Giudice del
Lavoro riconosceva il diritto del ricorrente alla pensione di inabilità civile, con decorrenza dal 27.12.2011, ordinando all' la corresponsione dei ratei CP_1 maturati. Tuttavia, l' ometteva l'integrale esecuzione del Controparte_2 provvedimento, inducendo il ricorrente a proporre il presente giudizio di ottemperanza per l'accertamento e la liquidazione delle somme spettanti.
Il nodo centrale della controversia riguarda la decorrenza del diritto alla pensione di inabilità civile e l'effettivo pagamento delle somme spettanti al ricorrente. L' ha eccepito che l'erogazione della prestazione dovesse essere CP_1 ridotta in ragione dei ratei percepiti a titolo di assegno di invalidità civile per il periodo 01.01.2013 – 30.11.2015.
Tale tesi non può trovare accoglimento in quanto la pensione di inabilità civile è stata riconosciuta con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, ossia il 27.12.2011, e dunque il ricorrente ha diritto alla liquidazione integrale dei ratei maturati, previa sola detrazione degli importi già erogati a diverso titolo.
L' , omettendo il pagamento delle somme dovute in ottemperanza al CP_1 decreto di omologa, ha di fatto impedito l'effettivo godimento della prestazione assistenziale, in violazione dell'art. 38 Cost. e della normativa previdenziale vigente.
Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi fondato il ricorso, con conseguente condanna dell' alla liquidazione delle somme dovute a titolo di CP_1 pensione di inabilità civile con decorrenza dal 01.01.2012, previa detrazione delle somme percepite per assegno di invalidità civile nel periodo 01.01.2013 –
30.11.2015.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. Dichiara il diritto del ricorrente, sig. , alla Parte_1 pensione di inabilità civile con decorrenza dal 01.01.2012;
2. Condanna l' , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al CP_1 pagamento in favore del ricorrente delle somme spettanti a titolo di pensione di inabilità civile, con decorrenza dalla suddetta data, previa detrazione delle somme percepite per assegno di invalidità civile nel periodo 01.01.2013 – 30.11.2015;
3. Condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro CP_1
1200,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente.
Così deciso in Patti 27/11/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo